DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 60/1998 - Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali in materia di agricoltura e pesca, a norma dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali in materia di agricoltura e pesca, a norma dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Numero 60 Anno 1998 GU 27.03.1998 Codice 098G0104

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-05;60

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale di cui all'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed all'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individua quali delle funzioni amministrative conferite alle regioni dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sono mantenute in capo alla regione e quali sono trasferite o delegate agli enti locali, tutte le funzioni amministrative conferite da detto decreto legislativo alle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Marche, Molise, Campania e Calabria sono esercitate dalle province, fatta eccezione per le funzioni riservate alla competenza delle regioni e dei comuni ai sensi dei commi 2 e 3.


Le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono di competenza delle comunita' montane allorche' essi siano strumentali o strettamente connessi alle funzioni ed ai compiti attribuiti alle comunita' medesime da legge dello Stato o delle regioni.


Art. 2

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Comma 1

Le funzioni conferite alla regione Emilia-Romagna dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sono esercitate ai sensi della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15, recante: "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura.
Abrogazione della legge regionale 27 agosto 1983, n. 34" fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed all'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individua quali delle funzioni predette sono mantenute in capo alla regione e quali sono trasferite o delegate agli enti locali.


Art. 3

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Comma 1

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1 luglio 1998.