Fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale di cui all'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed all'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individua quali delle funzioni amministrative conferite alle regioni dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sono mantenute in capo alla regione e quali sono trasferite o delegate agli enti locali, tutte le funzioni amministrative conferite da detto decreto legislativo alle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Marche, Molise, Campania e Calabria sono esercitate dalle province, fatta eccezione per le funzioni riservate alla competenza delle regioni e dei comuni ai sensi dei commi 2 e 3.
Le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono di competenza delle comunita' montane allorche' essi siano strumentali o strettamente connessi alle funzioni ed ai compiti attribuiti alle comunita' medesime da legge dello Stato o delle regioni.