Allegato VI
(art. 4)
Condizioni che devono soddisfare le sementi
I - COLTURE ERBACEE DA PIENO CAMPO
A) Barbabietole
1. Le sementi devono presentare identita' e purezza del tipo o della varieta' in grado sufficiente.
2. La presenza di malattie che riducano il valore d'impiego delle sementi non e' tollerata che nella misura piu' limitata possibile.
3. Le sementi devono inoltre rispondere alle seguenti condizioni:
a)
=====================================================================
| | | | Tenore |
| | Purezza | Facolta' |massimo |
| | minima | germinativa | di |
| Specie |specifica |minima (% dei|umidita'|
| |(1) (% in | glomeruli o |(1) (%in|
| | peso) | semi puri) | peso) |
+=================================+==========+=============+========+
|1 |2 |3 |4 |
+---------------------------------+----------+-------------+--------+
|a) Barbabietole da zucchero | | | |
|- sementi monogermi: |97 |80 |15 |
|- sementi di precisione: |97 |75 |15 |
|- sementi plurigermi di varieta' | | | |
|la cui percentuale in diploidi | | | |
|supera 85: |97 |73 |15 |
|- altre sementi: |97 |68 |15 |
|b) Barbabietole da foraggio: | | | |
|- sementi plurigermi di varieta' | | | |
|la cui percentuale in diploidi | | | |
|supera 85, | | | |
|sementi monogermi, sementi di | | | |
|precisione |97 |73 |15 |
|- altre sementi |97 |68 |15 |
+---------------------------------+----------+-------------+--------+
|La percentuale in peso di sementi di altre piante non deve superare|
|lo 0,3. |
+-------------------------------------------------------------------+
(1) Esclusi eventualmente gli antiparassitari granulati, le sostanze di rivestimento e altri additivi solidi.
(b) Condizioni supplementari richieste per le sementi monogermi e per le sementi di precisione:
aa) sementi monogermi:
almeno il 90% dei glomeruli germinati devono dare una sola plantula.
La percentuale in glomeruli che porta tre plantule o piu' non deve superare il 5% dei glomeruli germinati;
bb) sementi di precisione di barbabietole da zucchero:
almeno il 70% dei glomeruli germinati deve dare una sola plantula.
La percentuale dei glomeruli che danno tre plantule o piu' non deve superare il 5% dei glomeruli germinati;
cc) sementi di precisione di barbabietole da foraggio:
per le varieta' la cui percentuale di diploidi supera 85, almeno il 58% dei glomeruli germinati deve dare una sola plantula; in
tutti gli altri casi almeno il 63% dei glomeruli germinati devono dare una sola plantula; la percentuale di glomeruli che danno tre plantule o piu' non deve superare il 5% dei glomeruli germinati;
dd) per le sementi della categoria "sementi di base", la
percentuale in peso di materia inerte non deve superare l'1,0 %.
Per le sementi della categoria "sementi certificate", la
percentuale in peso di materia inerte non deve superare lo 0,5%.
Per quanto concerne le sementi confettate delle due categorie, l'osservanza della rispettiva disposizione viene verificata su
campioni prelevati ufficialmente da sementi trasformate
parzialmente decorticate (per strofinamento o frantumazione) ma
non ancora confettate, fermo restando l'esame ufficiale della purezza analitica minima sulle sementi confettate.
c) Altre condizioni speciali:
gli Stati membri provvedono a che nelle zone dichiarate indenni dalla rizomania in virtu' di specifiche procedure dell'Unione non possono essere introdotte sementi di barbabietole la cui percentuale in peso di materia inerte superi lo 0,5%.
4. La durata di efficacia della germinabilita' dichiarata e' stabilita come segue:
a) in mesi 12 per le sementi contenute in imballaggi non «a tenuta» di umidita' (sacchi di juta, di cotone, ecc.);
b) in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi «a tenuta» di umidita' (recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica).
Trascorsi tali termini il prodotto potra' essere mantenuto in commercio purche' rispondente ai requisiti previsti dal presente decreto. In tal caso la responsabilita' resta a carico del detentore della semente, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, e' tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione, che potra' essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti:
- il proprio nome o la ragione sociale della ditta;
- la data di determinazione della facolta' germinativa;
- la facolta' germinativa (espressa in percentuale).
I diversi tipi di varieta', compresi i componenti, portasemi ed emittenti di polline, destinati alla certificazione, possono essere specificati e definiti conformemente alla procedura prevista dall'articolo 23.
B) Cereali
1. Le sementi devono presentare identita' e purezza varietali in grado sufficiente o, nel caso di sementi di una linea «inbred», sufficiente identita' e purezza relativamente ai suoi caratteri. Per quanto riguarda le sementi di varieta' ibride, le disposizioni succitate si applicano anche ai caratteri dei componenti.
In particolare, le sementi delle specie sottoelencate devono essere conformi alle seguenti norme o condizioni seguenti:
A. Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta, esclusi i rispettivi ibridi, la purezza minima varietale deve essere:
Categoria
Purezza varietale minima (%)
Sementi di base
99,9
Sementi certificate, 1° riproduzione
99,7
Sementi certificate, 2° riproduzione
99,0
La purezza varietale minima deve essere esaminata principalmente mediante ispezioni in campo effettuate alle condizioni stabilite all'allegato IX.
B. Varieta' di xTriticosecale ad autofecondazione esclusi gli ibridi
Categoria
Purezza minima varietale (%)
Sementi di base
99,7
Sementi certificate, 1° riproduzione
99,0
Sementi certificate, 2° riproduzione
98,0
La purezza minima varietale e' esaminata principalmente mediante ispezioni sul campo di produzione effettuate secondo le condizioni stabilite nell'allegato IX.
C. Ibridi di Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta, Triticum turgidum subsp. durum e xTriticosecale ad autofecondazione.
La purezza minima varietale delle sementi della categoria "sementi certificate" e' del 90 per cento.
Nel caso di sementi di Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta e Triticum turgidum subsp. durum prodotte mediante l'uso di componenti maschiosterili (CSM) la purezza varietale e' dell'85 per cento. Le impurita' diverse dal ristoratore non superano il 2 per cento.
La purezza varietale minima e' valutata durante controlli ufficiali a posteriori su una proporzione adeguata di campioni.
Entro il 28 febbraio di ogni anno l'autorita' per la certificazione comunica alla Commissione (UE) e agli altri Stati membri i risultati dell'anno precedente relativi alla quantita' di sementi ibride prodotte di Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta e Triticum turgidum subsp. durum nonche' la percentuale di lotti di sementi respinti a causa di parametri qualitativi insufficienti, i risultati dei controlli ufficiali a posteriori e qualsiasi altra informazione che giustifichi tale rifiuto. Tale obbligo di comunicazione si applica fino al 28 febbraio 2030. (4)
D. Sorghum spp. e Zea mays.
Se per la produzione di sementi certificate di varieta' ibride un componente femminile maschiosterile ed un componente maschile che non ristori la maschiofertilita' siano stati utilizzati, le sementi devono essere ottenute:
- o miscelando, in proporzione propria alla varieta', lotti di
sementi prodotte attraverso l'impiego, da una parte, di un
componente femminile maschiosterile e, dall'altra, di un componente femminile maschiofertile;
- o coltivando, in proporzione propria alla varieta', componenti femminili maschiofertili. La proporzione entro queste due
componenti deve essere controllata mediante ispezioni in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato IX.
E. Ibridi di Secale cereale, e ibridi di Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta, Triticum turgidum subsp. durum prodotti mediante CMS.(4)
Le sementi possono essere definite come "sementi certificate" soltanto in base ai risultati di un controllo ufficiale a posteriori, su campioni di sementi di base prelevati ufficialmente, eseguito durante il periodo vegetativo delle sementi per le quali e' stata presentata una domanda di certificazione come "sementi certificate".
Tale controllo ha lo scopo di verificare se le sementi di base rispondono, per quanto riguarda i caratteri dei componenti, compresa la maschiosterilita', alle condizioni stabilite per le sementi di base in materia di identita' e purezza.
2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme o altre condizioni relative a facolta' germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante:
A - Tabella
Parte di provvedimento in formato grafico
(2)
B - Norme o altre condizioni applicabili allorche' ne viene fatto riferimento nella tavola di cui al punto 2, lettera A, del presente allegato:
a) il contenuto massimo di semi di cui alla colonna 4 comprende anche i semi delle specie di cui alle colonne da 5 a 10;
b) un secondo seme non deve essere considerato come impurita'
qualora un secondo campione dello stesso peso sia esente da semi di altre specie di cereali;
c) la presenza di un seme di Avena fatua, Avena sterilis o Lolium
temulentum in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impuria' se un secondo campione dello stesso peso e' esente da semi di queste specie;
d) nel caso delle varieta' di Hordeum vulgare (orzo nudo) la
facolta' germinativa minima richiesta e' ridotta al 75% delle sementi pure. L'etichetta ufficiale reca la dicitura "Facolta' germinativa minima 75%".
C - Requisiti particolari per quanto riguarda la presenza di Avena fatua da accertarsi a richiesta degli interessati la coltura e' priva di Avena fatua al momento dell'ispezione in campo ufficiale effettuata in conformita' alle disposizioni dell'allegato IX del presente decreto e un campione di almeno kg 1 prelevato ufficialmente, e' privo di Avena fatua all'atto dell'esame ufficiale; oppure: un campione di almeno kg 3 prelevato ufficialmente e' privo d'Avena fatua all'atto dell'esame ufficiale.
3. Le sementi sono praticamente esenti da organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione e la qualita' delle sementi.
Le sementi soddisfano inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli ORNQ previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2016/2031, nonche' le misure adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.
La presenza di ORNQ sulle sementi e sulle rispettive categorie soddisfa i seguenti requisiti indicati nella tabella:
Nematodi
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ
Piante da impianto (genere o specie)
Soglie per le sementi pre-base
Soglie per le sementi di base
Soglie per le sementi certificate
Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE
Oryza sativa L.
0 %
0 %
0 %
Funghi
Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU
Oryza sativa L.
Praticamente esente
Praticamente esente
Praticamente esente
4. La presenza di corpi fungini sulle sementi e sulle rispettive categorie soddisfa i seguenti requisiti indicati nella tabella:
+------------------------------------------------+------------------+
| |Numero massimo di |
| |corpi fungini, |
| |quali sclerozi o |
| |ergot, in un |
| |campione del peso |
| Categoria |indicato nella |
| |colonna 3 della |
| |tabella di cui |
| |all'allegato IV |
+------------------------------------------------+------------------+
|Cereali, esclusi gli ibridi di Secale cereale: | |
|- sementi di base |1 |
|- sementi certificate |3 |
|Ibridi di Secale cereale: | |
|- sementi di base | |
|- sementi certificate | 4(*) |
+------------------------------------------------+------------------+
|(*) La presenza di cinque corpi fungini, quali sclerozi o |
|frammenti di sclerozi o ergot, in un campione del peso prescritto |
|e' considerata conforme alle norme se un secondo campione dello |
|stesso peso contiene non piu' di quattro corpi fungini. |
+-------------------------------------------------------------------+
5. Il tenore massimo di umidita' non deve superare il 13% in peso delle sementi di Zea mays ed il 14% in peso delle sementi delle altre specie.
6. La durata di efficacia della germinabilita' dichiarata, e' stabilita come segue:
a) in mesi 9 per le sementi contenute in imballaggi non «a tenuta» di umidita' (sacchi di juta, di cotone, ecc.), ad eccezione del mais per il quale la validita' della dichiarazione e' prolungata a mesi 12;
b) in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi «a tenuta» di umidita' (recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica).
Trascorsi tali termini il prodotto puo' essere mantenuto in commercio purche' rispondente ai requisiti previsti dal presente decreto. In tal caso la responsabilita' sul valore della germinabilita' resta a carico del detentore delle sementi, il quale senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, e' tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione, che potra' essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti:
- il proprio nome o la ragione sociale della ditta;
- la data di determinazione della facolta' germinativa;
- la facolta' germinativa (espressa in percentuale).
C) Foraggere
I. SEMENTI CERTIFICATE
1. Le sementi devono presentare identita' e purezza varietali in grado sufficiente.
Le sementi delle specie sottoelencate devono rispondere alle seguenti norme e altre condizioni.
La purezza minima varietale deve essere pari a:
- Poa pratensis (varieta' apomittiche), Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala: 98%;
- Pisum sativum e Vicia faba:
- sementi certificate di prima generazione: 99%;
- sementi certificate di seconda generazione: 98%.
- Trifolium subterraneum, Medicago spp., eccetto M. lupulina, M. sativa, M. x varia:
- per la produzione di sementi di base: 99,5%;
- per la produzione di sementi certificate ai fini dell'ulteriore riproduzione: 98%;
- per la produzione di sementi certificate: 95%.
La purezza minima varietale e' controllata principalmente all'atto di ispezioni ufficiali in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato IX lettera B) Foraggere.
2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme e altre condizioni relative alla facolta' germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante, inclusa la presenza di semi amari in varieta' dolci di Lupinus spp.:
A - Tabella
Parte di provvedimento in formato grafico
(2)
B - Norme o altre condizioni applicabili allorche' ne viene fatto riferimento nella tavola di cui alla sezione 1, punto 2, lettera A, del presente allegato:
a) tutti i semi freschi e sani non germinati in seguito a
trattamento preliminare devono essere considerati semi germinati;
b) entro i limiti massimi ammessi, i semi duri devono essere considerati come semi suscettibili di germinazione;
c) un contenuto massimo totale pari allo 0,8% in peso di semi di altre specie di Poa non deve essere considerato come impurita';
d) un contenuto massimo pari all' l% in peso di semi di Trifolium pratense non deve essere considerato come impurita';
e) un contenuto massimo totale pari allo 0,5% in peso di semi di
Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum
sativum, Vicia faba, Vicia spp. in un'altra specie corrispondente non deve essere considerato come impurita';
f) la percentuale massima in peso stabilita per i semi di una sola specie non si deve applicare ai semi di Poa spp.;
g) un contenuto massimo totale pari a 2 semi di Avena fatua e di
Avena sterilis, in un campione del peso stabilito non deve
essere considerata come impurita' se un secondo campione dello stesso peso e' esente da semi di queste specie;
h) la presenza di un seme di Avena fatua e di Avena sterilis, in un
campione del peso stabilito non deve essere considerata come
impurita' se un campione di peso doppio e' esente da semi di queste specie;
i) la determinazione del contenuto in numero di semi di Avena fatua
e di Avena sterilis puo' non essere effettuata a meno che
sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni cui alla colonna 12;
l) la determinazione del contenuto in numero di semi di Cuscuta
spp. puo' non essere effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 13:
m) la presenza di un seme di Cuscuta spp., in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurita' se un
secondo campione dello stesso peso e' esente da semi di Cuscuta spp.;
n) il peso del campione per la determinazione del contenuto in
numero di semi di Cuscuta spp. e' il doppio del peso stabilito nell'allegato IV, colonna 4, per le specie corrispondenti;
o) la presenza di un seme di Cuscuta spp. in un campione del peso stabilito, non deve essere considerata come impurita' se un
secondo campione di peso doppio di quello stabilito e' esente da semi di Cuscuta spp.;
p) la determinazione del contenuto in numero di semi di Rumex spp. diverso da Rumex acetosella e Rumex maritimus e' necessaria solo
se sussistono dubbi sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 14;
q) la percentuale in numero di semi di Lupinus spp. di colore diverso non deve superare:
- in lupino amaro: 2%;
- in Lupinus spp. diverso dal lupino amaro: 1%;
r) la percentuale in numero di semi amari di Lupinus spp. diverso dal lupino amaro non deve superare il 2,5%.
3. Le sementi sono praticamente esenti da organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione e la qualita' delle sementi.
Le sementi soddisfano inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli ORNQ previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2016/2031, nonche' le misure adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.
La presenza di ORNQ sulle sementi e sulle rispettive categorie soddisfa i seguenti requisiti indicati nella tabella:
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ
Piante da impianto (genere o specie)
Soglie per le sementi pre-base
Soglie per le sementi di base
Soglie per le sementi certificate
Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]
Medicago sativa L.
0 %
0 %
0 %
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]
Medicago sativa L.
0 %
0 %
0 %
4. La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilitae' stabilita come segue:
a) in mesi 12 per le sementi contenute in imballaggi non «a tenuta» di umidita' (sacchi di juta, di cotone, ecc.);
b) in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi «a tenuta» di umidita' (recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica).
Trascorsi tali termini, il prodotto potra' essere mantenuto in commercio purche' rispondente ai requisiti previsti dal presente decreto.
In tal caso la responsabilita' della dichiarazione sul valore della germinabilita' resta a carico del detentore della semente, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, e' tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione che potra' essere costituita anche da una scritta indelebile dalla quale risulti:
- il proprio nome o la ragione sociale della ditta;
- la data di determinazione della facolta' germinativa;
- facolta' germinativa (espressa in percentuale).
II. SEMENTI DI BASE
Fatte salve le disposizioni qui di seguito indicate, le condizioni di cui alla sezione I del presente allegato si applicano alle sementi di base:
1. Le sementi di Pisum sativum, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala, Vicia faba e delle varieta' di Poa pratensis devono rispondere alle seguenti norme o altre condizioni; la purezza minima varietale deve essere del 99,7 %.
La purezza minima varietale e' controllata principalmente all'atto di ispezioni ufficiali in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato IX, B) Foraggere.
2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme o condizioni:
A - Tavola
Parte di provvedimento in formato grafico
(2)
B - Norme o condizioni applicabili allorche' ne viene fatto riferimento alla tavola di cui alla sezione II, punto 2, lettera A), del presente allegato:
a) un contenuto massimo totale pari a 80 semi di Poa spp. non deve essere considerato come impurita';
b) la condizione stabilita nella colonna 3 non e' applicabile ai semi di Poa spp.; il contenuto massimo totale di semi di Poa spp. diversa dalla specie in esame non deve superare 1 seme in un campione di 500 semi;
c) un contenuto massimo totale di 20 semi di Poa spp. non deve essere considerato come impurita';
d) la determinazione del contenuto in numero di semi di Melilotus
spp. e' necessaria solo se sussistono dubbi sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 7;
e) la presenza di 1 seme di Melilotus spp. in un campione del
peso stabilito non deve essere considerata come impurita' se un secondo campione di peso doppio e' esente da semi di Melilotus spp.;
f) la condizione (c) di cui alla sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica;
g) la condizione (d) di cui alla sezione I. punto 2, del presente allegato non si applica;
h) la condizione (e) di cui alla sezione I. punto 2, del presente allegato non si applica;
i) la condizione (f) di cui alla sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica;
j) le condizioni (k) e (m) di cui alla sezione I, punto 2, del presente allegato non si applicano;
k) la percentuale in numero di semi amari di Lupinus spp. diverso da lupino amaro non deve superare 1%.
3. I diversi tipi di varieta', compresi i componenti, destinati alla certificazione possono essere specificati e definiti conformemente all'articolo 25.
III. SEMENTI COMMERCIALI
Fatte salve le disposizioni qui di seguito indicate, le condizioni di cui alla sezione I, punti 2, 3, 4 del presente allegato, si applicano alle sementi commerciali:
1. per quanto concerne il contenuto massimo di sementi di altre specie di piante, le percentuali in peso di cui alle colonne 5
e 6 della tavola di cui alla sezione I, punto 2, lettera A, del presente allegato sono aumentate dell'1%;
2. in Poa annua un tenore massimo totale pari al 10% in peso di sementi di altre specie di Poa non deve essere considerato come impurita';
3. nelle specie di Poa spp. diverse da Poa annua un tenore
massimo totale del 3% in peso di sementi di altre specie di Poa non deve essere considerato come impurita';
4. in Hedysarum coronarium un tenore massimo totale pari all'l% in peso di sementi di Melilotus spp. non deve essere considerato come impurita';
5. la condizione (d) stabilita per il Lotus corniculatus alla sezione I, punto 2, del presente allegato, non si applica;
6. per quanto riguarda le specie di Lupinus spp.:
a) la purezza minima specifica deve essere del 97% in peso;
b) la percentuale numerica di semi di Lupinus spp. di altro colore non deve superare:
- nel lupino amaro: 4%;
- nei lupini diversi dal lupino amaro: 2%;
7. in Vicia spp. un tenore massimo totale pari al 6% in peso di sementi di Vicia pannonica, Vicia villosa, Vicia benghalensis o di specie affini coltivate in un'altra specie corrispondente non deve essere considerato come impurita';
8. in Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa, Vicia
benghalensis la purezza minima specifica deve essere del 97% in peso.
9. Per Lathyrus cicera la purezza specifica minima e' del 90% in peso. Un contenuto totale massimo del 5% in peso di semi di specie coltivate affini non e' considerato come impurita'.
IV. SEMENTI COMMERCIALI (specie non previste dall'allegato II sezione B)
1. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme relative alla purezza specifica, al contenuto di semi di malerbe ed alla facolta' germinativa:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. La presenza di malattie che riducano il valore d'impiego delle sementi non e' tollerata che nella misura piu' limitata possibile.
3. Entro i limiti massimi ammessi, i semi duri sono considerati come semi suscettibili di germinazione.
4. Tutti i semi freschi e sani non germinati in seguito a trattamento preliminare sono considerati semi germinati.
5. La presenza di Rumex crispus L., Rumex obtusifolius L. non deve essere superiore a due semi in 5 grammi.
6. Le sementi devono essere esenti da Avena fatua e Cuscuta spp.; tuttavia, un seme di Avena fatua o di Cuscuta in un campione di 100 grammi non e' considerato come impurezza se un secondo campione di 200 grammi e' esente da Avena fatua o da Cuscuta.
7. La percentuale in peso di semi di altre piante coltivate non deve superare il 3%. Per quanto riguarda ciascuna delle specie di Poa, la presenza di una percentuale del 3% di semi di altre specie di Poa non e' considerata una impurezza.
8. In una specie di Vicia, una percentuale di semi di Vicia pannonica, Vicia villosa, e di specie coltivate affini, pari a 6% in totale, non e' considerata impurezza.
9. Per quanto riguarda la durata di efficacia della dichiarazione di germinabilita' si applica la disposizione di cui alla sezione I, punto 4, del presente allegato.
D) Oleaginose e da fibra
I. SEMENTI DI BASE E CERTIFICATE
1. Le sementi devono presentare identita' e purezza varietali in grado sufficiente. Le sementi delle specie sottoelencate
devono rispondere in particolare alle seguenti norme o altre condizioni:
Specie e categoria
Purezza minima varietale (%)
Arachis hypogea: - sementi di base - sementi certificate Brassica napus, diverse dagli ibridi e dalle varieta' esclusivamente a uso foraggero, Brassica rapa, varieta' diverse da quelle esclusivamente a uso foraggero: - sementi di base - sementi certificate Brassica napus spp., diverse dagli ibridi e dalle varieta' esclusivamente a uso foraggero, Brassica rapa varieta' esclusivamente a uso foraggero; Helianthus annuus, varieta' diverse da quelle ibride, compresi i loro componenti; Sinapis alba: - sementi di base - sementi certificate Glycine max: - sementi di base - sementi certificate Linum usitatissimum: - sementi di base - sementi certificate di 1° riproduzione - sementi certificate di 2° e 3° riproduzione Papaver somniferum: - sementi di base - sementi certificate
99,7 99,5 99,9 99,7 99,7 99,0 99,5 99,0 99,7 98,0 97,5 99,0 98,0
La purezza minima varietale e' controllata principalmente all'atto di ispezioni ufficiali in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato IX - E) oleaginose e da fibra.
2. Per gli ibridi di Brassica napus prodotti avvalendosi della maschiosterilita' le sementi devono essere conformi alle condizioni e alle norme definite alle lettere da a) a d):
a) le sementi devono avere sufficiente identita' e purezza
rispetto alle caratteristiche varietali dei loro componenti,
comprese la maschiosterilita' o il ripristino della fertilita';
b) la purezza varietale minima delle sementi e' la seguente:
- sementi di base, componente femminile 99,0%;
- sementi di base, componente maschile 99,9%;
- sementi certificate di varieta' di colza invernale 90,0%;
- sementi certificate di varieta' di colza primaverile 85,0%.
c) Le sementi possono essere definite «sementi certificate» soltanto in base ai risultati di un controllo ufficiale a posteriori, su campioni di sementi di base prelevati ufficialmente, effettuato durante il periodo vegetativo delle sementi per le quali e' stata presentata una domanda di certificazione come «sementi certificate».
Lo scopo dei controlli e' verificare se le sementi di base soddisfano i requisiti di identita' riguardo alle caratteristiche dei componenti, inclusa la maschiosterilita' e le norme di purezza varietale minima per le sementi di base soddisfano i requisiti definite alla lettera b).
Per le sementi di base di ibridi, la purezza varietale puo' essere verificata con idonei metodi biochimici.
d) le norme relative alla purezza varietale minima definita alla lettera b) riguardo alle sementi certificate di ibridi devono essere oggetto di controlli ufficiali a posteriori da eseguirsi su una porzione congrua di campioni prelevati sotto controllo ufficiale.
Possono essere utilizzati metodi biochimici idonei.
3. Qualora non possano essere soddisfatte le condizioni di cui all'allegato IX, lettera E) oleaginose e da fibra, punto 3, B), b) dd), devono essere rispettate le seguenti condizioni: se per la produzione di sementi certificate di ibridi di Helianthus annuus sono stati impiegati un componente femminile maschiosterile ed un componente maschile, che non ristorino la maschiosterilita', le sementi prodotte dal genitore maschiosterile saranno miscelate con sementi prodotte da sementi parentali interamente fertili. Il rapporto tra sementi parentali maschiosterili ed il genitore maschiofertile non deve superare il rapporto 2:1.
4. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme o altre condizioni relative a facolta' germinativa purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante, inclusi i semi di Orobanche spp.:
A. Tabella
Parte di provvedimento in formato grafico
B. Norme o altre condizioni applicabili allorche' ne viene fatto riferimento nella tavola di cui alla sezione I, punto 4, lettera A, del presente allegato:
a) il contenuto massimo di semi di cui alla colonna 5 comprende anche i semi delle specie di cui alle colonne da 6 a 11;
b) la determinazione del contenuto totale in numero di semi di altre specie di piante non e' necessaria che sia effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 5;
c) la determinazione del contenuto in numero di semi di Cuscuta spp. non e' necessariamente effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 7;
d) la presenza di un seme di Cuscuta spp. in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurita' se un secondo campione dello stesso peso e' esente da semi di Cuscuta spp;
e) la semente deve essere esente da Orobanche spp, tuttavia, un seme di Orobanche in un campione di 100 g non deve essere considerato come impurita' se un secondo campione di 200 g e' esente da Orobanche.
5. Le sementi sono praticamente esenti da organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione e la qualita' dei materiali di moltiplicazione.
Le sementi soddisfano inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli ORNQ previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2016/2031, nonche' le misure adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.
La presenza di ORNQ sulle sementi e sulle rispettive categorie soddisfa i seguenti requisiti indicati nella tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
((+-------------+------------+------------+----------+----------------+
|«Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi» |
+-------------+------------+------------+----------+----------------+
+-------------+------------+------------+----------+----------------+
| ORNQ o | Piante da | | | |
| sintomi | impianto | Soglie per |Soglie per| Soglie per le |
|causati dagli| (genere o | le sementi |le sementi| sementi |
| ORNQ | specie) | pre-base | di base | certificate |
+-------------+------------+------------+----------+----------------+
| Tobacco | | | | |
| ringspot | | | | |
| virus |Glycine max | | | |
| [TRSV00] | (L) Merr. | 0 % | 0 % | 0 % |
+-------------+------------+------------+----------+----------------+))
6. La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilita' e' stabilita come segue:
a) in mesi 12 per le sementi contenute in imballaggi non «a tenuta» di umidita' (sacchi di juta, di cotone, ecc.);
b) in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi «a tenuta» di umidita' (recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica).
Trascorsi tali termini il prodotto potra' essere mantenuto in commercio purche' rispondente ai requisiti previsti dal presente decreto. In tal caso la responsabilita' della dichiarazione sul valore della germinabilita' resta a carico del detentore della semente, il quale senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, e' tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione, che potra' essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti:
- il proprio nome o la ragione sociale della ditta;
- la data di determinazione della facolta' germinativa;
- la facolta' germinativa (espressa in percentuale).
II. SEMENTI COMMERCIALI
1. Le condizioni di cui alla sezione I del presente allegato, a eccezione del punto 1, si applicano alle sementi commerciali.
III. SEMENTI COMMERCIALI (specie non previste all'articolo 4)
1. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme relative alla facolta' germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante:
Specie
Facolta' germinativa minima (% del seme puro)
Purezza minima specifica (% in peso)
Tenore massimo di sementi di altre specie di piante (% in peso)
Camelia sativa
80
97
0,5
Hibiscus cannabinus
75
95
0,5
Ricinus communis
80
98
0,1
Sesamum indicum
80
98
0,1
2. Le sementi devono essere esenti da Avena fatua e Cuscuta spp., tuttavia, un seme di Avena fatua o di Cuscuta spp. in un campione di 100 g non e' considerato come impurita', se un secondo campione di 200 g e' esente da Avena fatua o da Cuscuta spp..
3. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi non e' tollerata che nella misura piu' limitata possibile.
4. Per quanto riguarda la durata di efficacia della dichiarazione di germinabilita' si applica la disposizione di cui alla sezione I punto 6 del presente allegato.
E) Altre
Specie
Purezza minima specifica (% in peso)
Tenore massimo di semi di malerbe (% in peso)
Facolta' germinativa minima (% del seme puro)
Lathyrus sativus L.
98
0,1
85
Lespedeza hedysaroides (Pall)
97
0,5
80
Kitagawa L. cuneata (Dum) (Don)
97
0,5
80
Lespedeza stipulacea Maxim
97
0,5
80
Nicotiana tabacum L.
99
0
80
Sanguisorba minor Scop
95
1
75
Sorghum vulgare Pers.var.technicum (Koern) Jav
98
4
75
1. La presenza di malattie che riducano il valore d'impiego delle sementi non e' tollerata che nella misura piu' limitata possibile.
2. La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilita' e' stabilita come segue:
- in mesi 12 per le sementi contenute in imballaggi non "a tenuta" di umidita' (es. sacchi di juta, di cotone);
- in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi "a tenuta" di umidita' (es.: recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica).
Trascorsi tali termini, il prodotto potra' essere mantenuto in commercio purche' rispondente ai requisiti previsti dal presente decreto. In tal caso la responsabilita' della dichiarazione sul valore della germinabilita' resta a carico del detentore della semente, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, e' tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione, che potra' essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti:
- il proprio nome o la ragione sociale della ditta;
- la data di determinazione della facolta' germinativa;
- la facolta' germinativa (espressa in percentuale).
II - COLTURE ERBACEE ORTIVE
I - SEMENTI DI BASE, CERTIFICATE E STANDARD
1. Le sementi devono presentare identita' e purezza varietale in grado sufficiente. Per la cicoria industriale la varieta' deve possedere un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente.
2. Le sementi sono praticamente esenti da organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione e la qualita' dei materiali di moltiplicazione.
Le sementi soddisfano inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli ORNQ previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2016/2031, nonche' le misure adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.
3. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme relative alla facolta' germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante:
a) Tabella
Specie
Purezza minima specifica (% in peso)
Tenore massimo di semi di altre specie di piante (%in peso)
Facolta' germinativa minima (% dei glomeruli o semi puri)
Allium cepa
97
0,5
70
Allium fistulosum
97
0,5
65
Allium porrum
97
0,5
65
Allium sativum
97
0,5
65
Allium schoenoprasum
97
0,5
65
Anthriscus cerefolium
96
1
70
Apium graveolens
97
1
70
Asparagus officinalis
96
0,5
70
Beta vulgaris (Cheltenham beet)
97
0,5
50 (glomeruli)
Beta vulgaris (diversa dalla Cheltenham beet)
97
0,5
70 (glomeruli)
Brassica oleracea (cavolfiore)
97
1
70
Brassica oleracea (diversa dal cavolfiore)
97
1
75
Brassica rapa (cavolo cinese)
97
1
75
Brassica rapa (rapa)
97
1
80
Capsicum annuum
97
0,5
65
Cichorium endivia
95
1
65
Cichorium-intybus (partim) (cicoria tipo Witloof, cicoria di tipo italiano o cicoria a foglia)
95
1,5
65
Cichorium intybus (partim) (cicoria industriale)
97
1
80
Citrullus lanatus
98
0,1
75
Cucumis melo
98
0,1
75
Cucumis sativus
98
0,1
80
Cucurbita maxima
98
0,1
80
Cucurbita pepo
98
0,1
75
Cynara cardunculus
96
0,5
65
Daucus carota
95
1
65
Foeniculum vulgare
96
1
70
Lactuca sativa
95
0,5
75
Petroselinum crispum
97
1
65
Phaseolus coccineus
98
0,1
80
Phaseolus vulgaris
98
0,1
75
Pisum sativum (partim)
98
0,1
80
Raphanus sativus
97
1
70
Rheum rhabarbarum
97
0,5
70
Scorzonera hispanica
95
1
70
Solanum lycopersicum
97
0,5
75
Solanum melongena
96
0,5
65
Spinacia oleracea
97
1
75
Valerianella locusta
95
1
65
Vicia faba (partim)
98
0,1
80
Zea mays (partim)
98
0,1
85
b) Altre norme o condizioni: nel caso delle varieta' di Zea mays (mais dolce - tipi super dolci) la facolta' germinativa minima richiesta e' ridotta nei semi puri all'80%. L'etichetta ufficiale o l'etichetta del produttore, secondo il caso, reca la dicitura "Facolta' germinativa minima 80%".
c) La presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) sulle sementi di ortaggi non supera, almeno all'ispezione visiva, le rispettive soglie specificate nella tabella seguente:
Batteri
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ
Genere o specie di sementi di ortaggi
Soglia per la presenza di ORNQ sulle sementi di ortaggi
Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]
Solanum lycopersicum L.
0%
Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. [XANTPH]
Phaseolus vulgaris L.
0%
Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]
Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.
0%
Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. [XANTFF]
Phaseolus vulgaris L.
0%
Xanthomonas gardneri (ex Sutic 1957) Jones et al. [XANTGA]
Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.
0%
Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]
Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.
0%
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]
Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.
0%
Insetti e acari
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ
Genere o specie di sementi di ortaggi
Soglia per la presenza di ORNQ sulle sementi di ortaggi
Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB]
Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.
0%
Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI]
Pisum sativum L.
0%
Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]
Vicia faba L.
0%
Nematodi
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ
Genere o specie di sementi di ortaggi
Soglia per la presenza di ORNQ sulle sementi di ortaggi
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]
Allium cepa L., Allium porrum L.
0%
Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ
Genere o specie di sementi di ortaggi
Soglia per la presenza di ORNQ sulle sementi di ortaggi
Pepino mosaic virus [PEPMV0]
Solanum lycopersicum L.
0%
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]
Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.
0%
((Tomato brown))
((rugose fruit))
((virus [ToBRFV]))
((Capsicum annuum L.,))
((escluse le sementi))
((appartenenti- a una))
((varieta'))
((notoriamente))
((resistente al))
((ToBRFV Solanum))
((lycopersicum L. e))
((suoi ibridi))
((0%))
4. La durata della responsabilita' del produttore o, nel caso di sementi standard, del fornitore, relativa alla rispondenza delle sementi ai requisiti concernenti la germinabilita', e' stabilita come segue:
a) per le sementi di base e le sementi certificate, ad eccezione, per quest'ultima categoria dei piccoli imballaggi, con decorrenza dal mese successivo a quello della chiusura o dell'ultimo prelievo ufficiale relativo alla certificazione, indicato sul cartellino di
certificazione di cui all'allegato VII, sezione I, lettera F):
- fino a 6 mesi, qualora le sementi siano contenute in imballaggi
non «a tenuta» di umidita' (sacchi di juta di cotone, ecc.), a
eccezione delle bietole, brassiche e legumi per i quali la responsabilita' e' prolungata fino a 9 mesi;
- fino a 30 mesi, qualora le sementi siano contenute in imballaggi «a tenuta» di umidita' (recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica);
b) per le sementi standard e per le sementi certificate che si presentano sotto forma di piccoli imballaggi, con decorrenza dal giorno successivo a quello della fine della campagna indicata sul cartellino del fornitore di cui all'allegato VII, sezione IV:
- fino a 6 mesi, qualora le sementi siano contenute in imballaggi non «a tenuta» di umidita' (sacchi di juta, di cotone, ecc.);
- fino a 24 mesi, qualora le sementi siano contenuti in imballaggi «a tenuta» di umidita' (recipienti metallici, od altro materiale, a chiusura ermetica).
Trascorsi tali termini il prodotto potra' essere mantenuto in commercio purche' rispondente ai requisiti previsti dal presente decreto. In tal caso la responsabilita' relativa alla rispondenza delle sementi ai requisiti concernenti la germinabilita' resta a carico del detentore delle sementi medesime, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore o del fornitore, e' tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione che potra' essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti:
- il proprio nome o la ragione sociale della ditta;
- la data di determinazione della conformita' della facolta' germinativa;
- la facolta' germinativa (espressa in percentuale).
II. - SEMENTI MERCANTILI ORTIVE (specie non previste dall'allegato II, sezione C).
1. Le condizioni di cui al punto 3, lettera c) della precedente sezione I, si applicano alle sementi mercantili ortive.
2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme relative alla facolta' germinativa, alla purezza specifica ed al contenuto di semi di altre specie di piante:
A. Tavola
Specie
Facolta' germinativa minima (% dei glomeruli o semi puri)
Purezza minima specifica
Tenore massimo di semi di altre specie di piante (% in peso)
Anethum graveolens L.
75
95
1,5
Angelica arcangelica L.
60
90
1
Atriplex hortensis L.
60
95
0,1
Barbarea verna (Mill.) Aschess.
75
97
0,2
Borrago officinalis L.
80
96
1
Brassica napus L. var.napobrassica (L.) Reichb.
80
98
0,5
Capparis spinosa L.
50
95
0,5
Cicer arietinum L.
80
98
0,1
Coriandrum sativum L.
80
96
0,5
Cucurbita moschata (Duch.) Duch. ex Poir
80
98
0,1
Cuminum cyminum L.
65
95
1
Eruca sativa Mill.
85
97
1
Fragaria vesca L.
75
95
0,2
Hibiscus esculentus L.
75
95
0,5
Humulus lupulus L.
60
90
0,1
Lagenaria siceraria (mol.)Standi. (=L.vulgaris Ser.)
80
98
0,1
Lavandula spica L.
50
95
0,1
Lens culinaris Med.
85
98
0,5
Lepidium sativum L.
85
97
0,2
Majorana hortensis Moench.
75
95
0,2
Matricaria chamomilla L.
70
70
0,2
Nasturtium officinale R. Br.
80
95
0,2
Ocimum basilicum L.
65
97
0,5
Pastinaca sativa L.
75
90
1,5
Phaseolus lunatus L.
80
98
0,1
Physalis alkekengi L.
85
97
0.5
Pimpinella anisum L.
75
95
1
Rosmarinus officinalis L.
50
95
1
Rumex acetosa L.
80
95
0,5
Ruta graveolens L.
80
97
1
Salsola soda L.
65
90
1,5
Salvia officinalis L.
75
97
0,5
Satureja hortensis L.
75
97
0,5
Tetragonia expansa Thumb.
75
97
1
Thymus vulgaris L.
50
95
0,5
Tragopogon porrifolius L.
75
95
1
Valeriana officinalis L.
75
95
1
Vigna sesquipedalis (L.) Furwirth
80
98
0,1
3. La durata di efficacia della germinabilita' dichiarata, e' stabilita come segue:
- in mesi 6 per le sementi contenute in imballaggi non «a tenuta» di umidita' (sacchi di juta, di cotone, ecc.) a eccezione delle brassiche e dei legumi per i quali la validita' della dichiarazione e' prolungata a mesi 9;
- in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi «a tenuta» di umidita' (recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica).
Trascorsi tali termini il prodotto potra' essere mantenuto in commercio purche' rispondente ai requisiti previsti dal presente decreto. In tal caso la responsabilita' della dichiarazione sul valore della germinabilita' resta a carico del detentore della semente, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, e' tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione che potra' essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti:
- il proprio nome o la ragione sociale della ditta;
- la data di determinazione della facolta' germinativa;
- la facolta' germinativa (espressa in percentuale).
III - MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE COSTITUITI DA TUBERI, BULBI, RIZOMI E SIMILI
1. PATATE (Solanum tuberosum L.)
A. Lotti di tuberi-seme di patate pre-base
1. I lotti di tuberi-seme di patate pre-base soddisfano i seguenti requisiti minimi:
i) la presenza di terra e di corpi estranei non deve essere superiore all'1,0 % in massa;
ii) la percentuale numerica di patate colpite da marciume diverso
dal marciume anulare o dal marciume bruno della patata non deve essere superiore allo 0,2 % in massa;
iii) la percentuale numerica di patate con difetti esterni,
compresi tuberi difformi o danneggiati, non deve essere superiore al 3,0 % in massa;
iv) la percentuale numerica di patate colpite da scabbia comune su piu' di un terzo della superficie non deve essere superiore al 5,0 % in massa;
v) i tuberi raggrinziti per eccessiva disidratazione o
disidratazione dovuta a scabbia argentea non devono superare lo 0,5 % in massa;
vi) i lotti di tuberi-seme di patate pre-base soddisfano i
seguenti requisiti in merito alla presenza di ORNQ o di
malattie causate dai rispettivi ORNQ come indicato nella tabella:
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ
Soglia per la presenza di ORNQ sui lotti di tuberi-seme di patate pre-base
Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]
0 %
Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]
0 %
Croste nere, presenti su piu' del 10 % della superficie dei tuberi, causate da Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]
1,0 %
Scabbia pulverulenta, presente su piu' del 10 % della superficie dei tuberi, causata da Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]
1,0 %
vii) la percentuale numerica totale di patate di cui alle lettere da ii) a vi) non deve essere superiore al 6,0 % in massa.
2. I requisiti concernenti i lotti di tuberi-seme di patate pre-base della classe PBTC dell'unione sono stabiliti come segue:
i) i lotti devono essere privi di tuberi-seme di patate colpiti da marciume;
ii) i lotti devono essere privi di tuberi-seme di patate colpiti da scabbia comune;
iii) i lotti devono essere privi di tuberi-seme di patate raggrinziti per eccessiva disidratazione;
iv) i lotti devono essere privi di tuberi-seme di patate con difetti esterni, compresi i tuberi difformi o con ammaccature o spaccature;
v) i lotti di tuberi-seme di patate pre-base devono rispettare le seguenti soglie per quanto riguarda la presenza di ORNQ, o di sintomi causati dai rispettivi ORNQ, come specificato nella tabella seguente:
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ
Soglia in massa per la presenza di ORNQ sui lotti di tuberi-seme di patate pre-base della classe PBTC dell'Unione
Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]
0 %
Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]
0 %
Croste nere dei tuberi di patata causate da Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]
0 %
Scabbia pulverulenta causata da Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]
0%
3. Le tolleranze applicabili ai lotti di tuberi-seme di patate pre-base della classe PB dell'unione per quanto concerne le impurita', i difetti e le malattie sono i seguenti:
i) i tuberi-seme di patate colpiti da marciume diverso dal marciume anulare o dal marciume bruno della patata non devono superare lo 0,2 % in massa;
ii) i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia comune su piu' di un terzo della superficie non devono superare il 5,0 % in massa;
iii) i tuberi raggrinziti per eccessiva disidratazione o disidratazione dovuta a scabbia argentea non devono superare lo 0,5 % in massa;
iv) i tuberi-seme di patate con difetti esterni, compresi i tuberi difformi o con ammaccature o spaccature, non devono superare il 3,0 % in massa;
v) la presenza di terra e di corpi estranei non deve essere superiore all'1,0 % in massa;
vi) i lotti di tuberi-seme di patate pre-base devono rispettare le seguenti soglie per quanto riguarda la presenza di ORNQ, o di sintomi causati dai rispettivi ORNQ, come specificato nella tabella seguente:
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ
Soglia in massa per la presenza di ORNQ sui lotti di tuberi-seme di patate pre-base della classe PB dell'Unione
Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]
0 %
Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]
0 %
Croste nere, presenti su piu' del 10 % della superficie dei tuberi, causate da Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]
1,0 %
Scabbia pulverulenta della patata, presente su piu' del 10 % della superficie dei tuberi, causata da Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]
1,0 %
vii) la percentuale totale dei tuberi-seme di patate interessati dalle tolleranze di cui ai punti da i) a iv) e vi) non deve superare il 6,0 % in massa.
B. Lotti di tuberi-seme di patate di base e certificati
1. Per le impurita', i difetti e gli ORNQ, o i sintomi causati dagli ORNQ, dei tuberi-seme di patate di base e certificati sono consentite le seguenti tolleranze:
i) presenza di terra e di corpi estranei: 1,0 % in massa per i tuberi-seme di patate di base e 2,0 % in massa per i tuberi-seme di patate certificati;
ii) marciume secco e marciume umido complessivamente, purche' non siano causati da Synchytrium endobioticum, Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus o Ralstonia solanacearum: 0,5 % in massa, di cui il marciume umido con limite di 0,2 % in massa;
iii) difetti esterni (ad esempio, tuberi difformi o con ammaccature o spaccature): 3,0 % in massa;
iv) scabbia comune (tuberi colpiti su una superficie superiore a un terzo): 5,0 % in massa;
v) tuberi aggrinziti per eccessiva disidratazione o disidratazione dovuta a scabbia argentea: 1,0 % in massa;
vi)ORNQ, o sintomi causati dagli ORNQ, sui lotti dei tuberi-seme di patate:
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ
Soglia in massa per la presenza degli ORNQ sui tuberi-seme di patate di base
Soglia in massa per la presenza degli ORNQ sui tuberi-seme di patate certificati
Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.
0%
0%
Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]
0%
0%
Croste nere, presenti su piu' del 10 % della superficie dei tuberi, causate da Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]
5,00%
5,00%
Scabbia pulverulenta della patata, presente su piu' del 10 % della superficie dei tuberi, causata da Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]
3,00%
3,00%
vii) totale delle tolleranze per i punti da i) a vi): 6,0 % in massa per i tuberi-seme di patate di base e 8,0 % in massa per i tuberi-seme di patate certificati.
2. Le tolleranze applicabili ai lotti di tuberi seme di patate di base della «classe S dell'Unione» per quanto riguarda le impurita', i difetti e le malattie sono le seguenti:
i) i tuberi-seme di patate colpiti da marciume diverso dal marciume anulare o dal marciume bruno della patata non devono superare lo 0,5 % in massa, di cui i tuberi-seme di patate colpiti da marciume umido non devono superare lo 0,2 % in massa;
ii) i tuberi-seme di patate colpiti da croste nere dei tuberi di patata su piu' del 10 % della superficie non devono superare il 5,0 % in massa;
iii) i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia comune su piu' di un terzo della superficie non devono superare il 5,0 % in massa;
iv) i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia pulvurulenta su piu' del 10 % della superficie non devono superare il 3,0 % in massa;
v) i tuberi raggrinziti per eccessiva disidratazione o disidratazione dovuta a scabbia argentea non devono superare l'1,0 % in massa;
vi) i tuberi-seme di patate con difetti esterni, compresi i tuberi difformi o con ammaccature o spaccature, non devono superare il 3,0 % in massa; la presenza di terra e di corpi estranei non deve superare l'1,0 % in massa;
vii) la percentuale totale di tuberi-seme di patate interessati dalle tolleranze di cui ai punti da i) a vi) non deve superare il 6,0 % in massa.
3) le tolleranze applicabili ai lotti di tuberi seme di patate di base della «classe SE dell'Unione», per quanto riguarda le impurita', i difetti e le malattie sono le seguenti:
i) i tuberi-seme di patate colpiti da marciume diverso dal marciume anulare o dal marciume bruno della patata non devono superare lo 0,5 % in massa, di cui i tuberi-seme di patate colpiti da marciume umido non devono superare lo 0,2 % in massa;
ii) i tuberi-seme di patate colpiti da croste nere dei tuberi di patata su piu' del 10 % della superficie non devono superare il 5,0 % in massa;
iii) i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia comune su piu' di un terzo della superficie non devono superare il 5,0 % in massa;
iv) i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia pulvurulenta su piu' del 10 % della superficie non devono superare il 3,0 % in massa;
v) i tuberi raggrinziti per eccessiva disidratazione o disidratazione dovuta a scabbia argentea non devono superare l'1,0 % in massa;
vi) i tuberi-seme di patate con difetti esterni, compresi i tuberi difformi o con ammaccature o spaccature, non devono superare il 3,0 % in massa;
vii) la presenza di terra e di corpi estranei non deve superare l'1,0 % in massa;
viii) la percentuale totale di tuberi-seme di patate interessati dalle tolleranze di cui ai punti da i) a vi), non deve superare il 6,0 % in massa.
4) le tolleranze applicabili ai lotti di tuberi seme di patate di base della «classe E dell'Unione», per quanto riguarda le impurita', i difetti e le malattie sono le seguenti:
i) i tuberi-seme di patate colpiti da marciume diverso dal marciume anulare o dal marciume bruno della patata non devono superare lo 0,5 % in massa, di cui i tuberi-seme di patate colpiti da marciume umido non devono superare lo 0,2 % in massa;
ii) i tuberi-seme di patate colpiti da croste nere dei tuberi di patata su piu' del 10 % della superficie non devono superare il 5,0 % in massa;
iii) i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia comune su piu' di un terzo della superficie non devono superare il 5,0 % in massa;
iv) i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia pulvurulenta su piu' del 10 % della superficie non devono superare il 3,0 % in massa;
v) i tuberi raggrinziti per eccessiva disidratazione o disidratazione dovuta a scabbia argentea non devono superare l'1,0 % in massa;
vi) i tuberi-seme di patate con difetti esterni, compresi i tuberi difformi o con ammaccature o spaccature, non devono superare il 3,0 % in massa;
vii) la presenza di terra e di corpi estranei non deve superare l'1,0 % in massa;
viii) la percentuale totale di tuberi-seme di patate interessati dalle tolleranze di cui ai punti da i) a vi) non deve superare il 6,0 % in massa.
5) le tolleranze applicabili ai lotti di tuberi seme certificati della «classe A dell'Unione», per quanto riguarda le impurita', i difetti e le malattie sono le seguenti:
i) i tuberi-seme di patate colpiti da marciume diverso dal marciume anulare o dal marciume bruno della patata non devono superare lo 0,5 % in massa, di cui i tuberi-seme di patate colpiti da marciume umido non devono superare lo 0,2 % in massa;
ii) i tuberi-seme di patate colpiti da croste nere dei tuberi di patata su piu' del 10 % della superficie non devono superare il 5,0 % in massa;
iii) i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia comune su piu' di un terzo della superficie non devono superare il 5,0 % in massa;
iv) i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia pulvurulenta su piu' del 10 % della superficie non devono superare il 3,0 % in massa;
v) i tuberi raggrinziti per eccessiva disidratazione o disidratazione dovuta a scabbia argentea non devono superare l'1,0 % in massa;
vi) i tuberi-seme di patate con difetti esterni, compresi i tuberi difformi o con ammaccature o spaccature, non devono superare il 3,0 % in massa;
vii) la presenza di terra e di corpi estranei non deve superare il 2,0 % in massa;
viii) la percentuale totale di tuberi-seme di patate interessati dalle tolleranze di cui ai punti da i) a vi) non deve superare l'8,0 % in massa.
6) le tolleranze applicabili ai lotti di tuberi seme certificati della «classe B dell'Unione», per quanto riguarda le impurita', i difetti e le malattie sono le seguenti:
i) i tuberi-seme di patate colpiti da marciume diverso dal marciume anulare o dal marciume bruno della patata non devono superare lo 0,5 % in massa, di cui i tuberi-seme di patate colpiti da marciume umido non devono superare lo 0,2 % in massa;
ii) i tuberi-seme di patate colpiti da croste nere dei tuberi di patata su piu' del 10 % della superficie non devono superare il 5,0 % in massa;
iii) i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia comune su piu' di un terzo della superficie non devono superare il 5,0 % in massa;
iv) i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia pulvurulenta su piu' del 10 % della superficie non devono superare il 3,0 % in massa;
v) i tuberi raggrinziti per eccessiva disidratazione o disidratazione dovuta a scabbia argentea non devono superare l'1,0 % in massa;
vi) i tuberi-seme di patate con difetti esterni, compresi i tuberi difformi o con ammaccature o spaccature, non devono superare il 3,0 % in massa;
vii) la presenta di terra e di corpi estranei non deve superare il 2,0 % in massa;
viii) la percentuale totale di tuberi-seme di patate interessati dalle tolleranze di cui ai punti da i) a vi) non deve superare l'8,0 % in massa.
2. ORTIVE
Specie
Categoria
Allium cepa L.
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Allium sativum L.
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Asparagus officinalis L.
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Cynara cardunculus L.
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Cynara scolymus L.
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1. Non sono tollerate impurita' per presenza di terra e di corpi estranei superiori al 2% del peso.
2. Non sono tollerati difetti esterni (ad esempio: tuberi,
rizomi, bulbi e simili difformi o con ammaccature o spaccature) in misura superiore al 3% del peso.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto 18 novembre 2021 (in G.U. 12/02/2022, n. 36) ha disposto:
- (con l'art. 4, comma 1, lettera c)) che "Alla sezione I-Colture erbacee da pieno campo, lettera B) Cereali, punto 2, la Tabella A, i termini della prima riga nella prima colonna sono sostituiti dai seguenti: «Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta:";
- (con l'art. 4, comma 1, lettera d)) che "Alla Sezione I-Colture erbacee e da pieno campo, lettera C) Foraggere, parte I SEMENTI CERTIFICATE, Punto 2, Tabella A, l'intestazione della colonna 7 e' sostituita dalla seguente: «Elymus repens»";
- (con l'art. 4, comma 1, lettera e)) che "Alla Sezione I-Colture erbacee e da pieno campo, lettera C) Foraggere, parte II SEMENTI DI BASE, punto 2, Tavola A, l'intestazione della colonna 5 e' sostituita dalla seguente: «Elymus repens»".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 5 agosto 2022 (in G.U. 03/09/2022, n. 206) ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni contenute nel presente decreto saranno in vigore fino al 31 agosto 2029".