DECRETO LEGISLATIVO

Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 20

Numero 20 Anno 2021 GU 27.02.2021 Codice 21G00022

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;20

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Norme generali

Art. 1

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Comma 1

Finalita' e campo di applicazione


Il presente decreto disciplina la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri riordinando, mediante coordinamento ed integrazione, le relative disposizioni normative in un testo unico.


Il presente decreto non si applica alle sementi e ai materiali di moltiplicazione per i quali sia provata la destinazione all'esportazione verso Paesi terzi, nonche' ai prodotti sementieri destinati a usi ornamentali e ai prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate.


E' considerata «produzione a scopo di commercializzazione» dei prodotti sementieri quella effettuata da imprese che lavorano le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione selezionandoli, depurandoli dalle scorie e confezionandoli per il commercio, qualunque ne sia l'entita', e la cui attivita' sia indirizzata, anche saltuariamente, ai fini industriali o commerciali. E' altresi' considerata «produzione a scopo di commercializzazione» quella effettuata da cooperative, consorzi, associazioni, aziende agrarie e altri enti, anche se al solo fine della distribuzione ai propri associati, compartecipanti e dipendenti. E' inoltre considerata «produzione a scopo di commercializzazione» ogni lavorazione e selezione di prodotti sementieri effettuata per conto di terzi.


Gli agricoltori possono attuare il reimpiego delle sementi o lo scambio di parte del raccolto.


Per «commercializzazione» s'intende la vendita, la detenzione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento mirante allo sfruttamento commerciale di sementi a terzi, con o senza compenso.


Art. 2

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Comma 1

Autorita' nazionale competente


Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato Ministero, e' individuato quale autorita' nazionale competente ai fini dell'applicazione del presente decreto.


Art. 4

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Comma 1

Classificazioni dei prodotti sementieri

Comma 2

Ai fini della classificazione dei prodotti sementieri le specie appartenenti ai gruppi di cui al comma 1, ad eccezione dei miscugli, sono elencate nell'allegato I al presente decreto di cui costituisce parte integrante. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, stabilisce, conformemente alle disposizioni europee, eventuali modifiche dell'elenco delle specie di cui all'allegato I.


I prodotti sementieri delle categorie pre-base, base e certificata devono essere ufficialmente controllati e certificati.


I requisiti delle categorie di cui al comma 3 sono stabiliti al Capo III.


Art. 5

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Comma 1

Miscugli di sementi e di materiali di moltiplicazione

Comma 2

Per le sementi e per i materiali di moltiplicazione di cui all'articolo 4, la commercializzazione di miscugli e' consentita alle condizioni di cui all'articolo 31, comma 4, e solo in piccoli imballaggi di cui all'allegato V al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.


I miscugli di cui al comma 1, lettera c), devono escludere totalmente (100 per cento) materiale sementiero derivante da varieta' geneticamente modificate nonche' qualsiasi forma di contaminazione da detto materiale.


Le diverse componenti dei miscugli di cui al presente articolo devono essere conformi, prima di essere mescolate, alle norme di commercializzazione a esse applicabili.


I piccoli imballaggi contenenti miscugli di sementi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e f) non devono essere superiori al peso o al numero di pezzi indicati nell'allegato V.


Art. 6

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Comma 1

Obblighi delle ditte sementiere

Comma 2

La ditta sementiera deve essere registrata presso il Servizio fitosanitario nazionale nel Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) in applicazione degli articoli 65 e 66 del regolamento (UE) 2016/2031.


Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui al decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi attuativo dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, sono stabiliti i requisiti di professionalita', dotazioni minime di attrezzature e le relative procedure di controllo necessarie all'esercizio dell'attivita' sementiera.


Il Servizio fitosanitario regionale, nel cui territorio ricade la sede legale della ditta sementiera provvede alla registrazione nel RUOP, dandone comunicazione ai Servizi fitosanitari regionali coinvolti, in applicazione degli articoli 65 e 66 del regolamento (UE) 2016/2031.


Comma 3

Capo II - Registri di varieta'

Art. 7

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Comma 1

Registri nazionali delle varieta' di specie agrarie e ortive


Il Ministero puo' istituire, per ciascuna specie di coltura, Registri di varieta' al fine di permettere l'identificazione delle varieta' stesse anche quando queste sono linee «inbred» o ibridi destinati a servire, a loro volta, da componenti per la costituzione di altre varieta' finali e le loro sementi sono commercializzate con propria denominazione.


L'istituzione dei Registri di varieta' e' obbligatoria per le varieta' di patate, di barbabietola da zucchero e da foraggio, per le varieta' di specie foraggere, cereali, oleaginose e da fibra, nonche' per le varieta' di specie ortive, limitatamente alle specie indicate nell'allegato II del presente decreto, di cui costituisce parte integrante. E' facolta' del Ministero istituire «Registri volontari» per specie agrarie e ortive diverse da quelle contemplate nell'allegato II, a fronte di un interesse economico concreto per tali specie. L'elenco dei registri volontari istituiti e' riportato nell'allegato III al presente decreto di cui costituisce parte integrante.


I Registri delle varieta', la cui tenuta e' affidata al Ministero, consultabili e resi pubblici nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, devono riportare obbligatoriamente, oltre alla denominazione della varieta', il codice (SIAN) identificativo della stessa, la data del decreto di iscrizione e la data dell'ultimo decreto di rinnovo dell'iscrizione oltre al codice (SIAN) del responsabile o dei responsabili della conservazione in purezza della varieta'.


Nei Registri nazionali delle varieta' delle specie di piante agrarie e ortive sono iscritte le varieta' da conservazione e le varieta' di specie di piante ortive prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.


Per ogni varieta' iscritta, il Ministero istituisce un fascicolo che comprende una descrizione della varieta' e la documentazione presentata ai fini dell'ammissione. Tale fascicolo, relativo alle varieta' iscritte e a quelle cancellate dal Registro delle varieta', e' tenuto a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione dell'Unione europea. Le informazioni reciproche sono riservate.


I fascicoli relativi all'iscrizione delle varieta' sono accessibili, a titolo personale ed esclusivo, a coloro che abbiano dimostrato un interesse qualificato a tale riguardo. Allorche' il costitutore abbia chiesto, in conformita' all'articolo 8, comma 3, il segreto sui componenti genealogici della varieta' e sui risultati degli esami sugli stessi, e' escluso l'accesso alle predette informazioni.


Per ogni varieta' iscritta viene comunicato agli altri Stati membri e alla Commissione dell'Unione europea una breve descrizione delle caratteristiche piu' importanti relative alla sua utilizzazione. A richiesta dei suddetti soggetti verranno comunicati anche i caratteri che differenziano le varieta' in questione da altre varieta' analoghe. La presente disposizione non si applica nel caso di varieta' (linee «inbred» o ibridi) che sono destinate unicamente a servire da componenti per la costituzione di altre varieta' finali.


Tutte le modifiche apportate ai Registri nazionali delle varieta', nonche' ogni domanda di iscrizione o ritiro di domanda di una varieta', sono notificate agli Stati membri e alla Commissione dell'Unione europea.


Art. 8

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Comma 1

Domanda di iscrizione di varieta' di specie agrarie e ortive ai registri nazionali


L'iscrizione al Registro e' chiesta dal costitutore della varieta' e, in sua mancanza, da un soggetto pubblico o privato operante in campo sementiero che offre la necessaria garanzia del mantenimento in purezza della varieta'. Per le varieta' di cui il costitutore non si conosca o non esista, l'iscrizione puo' essere fatta d'ufficio.


Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabilite le modalita' inerenti la presentazione delle domande di iscrizione nei Registri nazionali delle varieta'.


Il costitutore ha facolta' di chiedere il segreto sulla descrizione dei componenti genealogici concernenti gli ibridi e le varieta' sintetiche e sui relativi esami a chiunque sia coinvolto nel processo di iscrizione della varieta'.


Art. 9

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Comma 1

Requisiti per l'iscrizione delle varieta' di specie agrarie e ortive ai Registri nazionali


Il Ministero, ai fini dell'iscrizione al Registro, accerta tramite prove ufficiali di campo, eseguite o fatte eseguire dagli enti individuati ai sensi del comma 8, che ogni varieta' si distingua per uno o piu' caratteri dalle altre varieta' iscritte, che sia omogenea e stabile nei suoi caratteri essenziali e che abbia un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente. Nel caso delle varieta' di specie ortive, fatta eccezione per la cicoria industriale, il Ministero deve accertare esclusivamente i requisiti di distinguibilita', uniformita' e stabilita'.


Una varieta' si considera omogenea se, fatta salva la variazione che si puo' prevedere dai particolari caratteri della sua moltiplicazione, e' sufficientemente omogenea nell'espressione dei caratteri compresi nell'esame della distinzione, nonche' di altri caratteri usati per la descrizione della varieta'.


Una varieta' e' stabile se resta conforme alla definizione dei suoi caratteri essenziali al termine delle sue riproduzioni o moltiplicazioni successive ovvero alla fine di ogni ciclo, qualora il costitutore abbia definito un ciclo particolare di riproduzione o moltiplicazione.


Una varieta' possiede un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente se, visto l'insieme delle sue qualita' costituisce, rispetto alle altre varieta' iscritte nel Registro delle varieta', almeno per la produzione in un determinato areale, un netto miglioramento per la coltivazione o per la gestione dei raccolti o per l'impiego dei prodotti ottenuti. L'eventuale deficienza di talune caratteristiche puo' essere compensata dalla presenza di altre caratteristiche favorevoli.


Per l'iscrizione delle varieta' di specie agrarie e di specie ortive nei Registri nazionali, indicate nell'allegato II, i caratteri e le condizioni minime da osservare per determinare la differenziabilita', la omogeneita' e la stabilita' delle varieta', sono conformi ai protocolli e alle linee direttrici indicate all'allegato VIII al presente decreto di cui costituisce parte integrante. Per quanto riguarda il valore agronomico e di utilizzazione delle varieta' delle specie di piante agricole le condizioni da osservarsi devono essere conformi all'allegato III della direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, e successive modificazioni.


Ai fini dell'iscrizione nei Registri di varieta' le cui sementi possono essere controllate soltanto quali «sementi standard», possono essere presi in considerazione i risultati di esami non ufficiali e le cognizioni pratiche ottenute durante la coltivazione in relazione ai risultati di un esame ufficiale.


Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuate le strutture e gli enti scientifici o di ricerca nazionali che, con provata esperienza nell'accertamento dei requisiti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, eseguono prove di campo sulla base delle caratteristiche tecniche necessarie per l'iscrizione ai Registri nazionali delle varieta' di specie agrarie e di specie ortive indicate negli allegati II e III.


Per gli accertamenti tecnici da effettuare ai fini dell'iscrizione, sono dovute le tariffe di cui all'articolo 82.


Art. 10

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Comma 1

Deroghe ai requisiti per l'iscrizione delle varieta' ai Registri nazionali


L'esame del valore agronomico e di utilizzazione non e' necessario per l'ammissione delle varieta' di graminacee quando il costitutore dichiara che le sementi della varieta' da iscrivere nel Registro nazionale sono destinate a uso di tappeto erboso.


L'esame del valore agronomico e di utilizzazione non e' richiesto per l'ammissione di varieta' (linee «inbred» o ibridi) utilizzate esclusivamente come componenti di varieta' ibride che soddisfano i requisiti di distinzione, stabilita' e omogeneita'. La stessa previsione si applica per l'iscrizione delle componenti nelle associazioni varietali.


L'esame del valore agronomico e di utilizzazione non e' necessario per l'ammissione delle varieta' le cui sementi sono destinate a essere commercializzate in un altro Stato membro dell'Unione europea che le abbia ammesse in considerazione del loro valore agronomico e di utilizzazione.


Nel caso di varieta' per le quali non e' richiesto un esame del valore agronomico e di utilizzazione, e' necessario verificare l'idoneita' all'uso dichiarato, attraverso un esame appropriato. In questi casi sono fissate le condizioni di esame.


Art. 11

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Comma 1

Iscrizione di varieta' di specie agrarie e ortive ai Registri nazionali


L'iscrizione e' disposta dal Ministero con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente.


Il costitutore e' tenuto alla conservazione in purezza della varieta', con la quale viene garantito il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 9, che effettua direttamente o demanda ad un responsabile della conservazione in purezza.


Nel caso di varieta' iscritte d'ufficio e il cui costitutore e' sconosciuto, il Ministero incarica della conservazione in purezza un soggetto pubblico o privato che opera nel campo sementiero e che offre la necessaria garanzia del mantenimento in purezza della varieta'.


Se i soggetti di cui ai commi 2 e 3 non adempiono alle prescrizioni relative al mantenimento in purezza della varieta', nel caso in cui la varieta' abbia un interesse economico di valenza nazionale o nell'interesse della conservazione delle risorse fitogenetiche, il Ministero assegna tale compito ad altro soggetto, pubblico o privato, che assume gli obblighi del costitutore. Nei suoi confronti il Ministero definisce le modalita' di distribuzione della semente di base.


Art. 12

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Comma 1

Non assoggettabilita' delle varieta' iscritte nel catalogo comune a restrizioni commerciali e possibilita' di organizzare esperimenti temporanei in ambito europeo.


Le sementi di varieta' iscritte nel «Catalogo comune delle varieta' di specie di piante agrarie e ortive» non sono soggette, con effetto a partire dalla pubblicazione dell'iscrizione medesima nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ad alcuna restrizione di commercializzazione per cio' che riguarda la varieta', fatto salvo quanto previsto dagli articoli 45 e 46.


Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Gruppo permanente per la protezione delle piante di cui all'articolo 11, puo' proporre o aderire ad esperimenti temporanei a livello dell'Unione, conformemente alle procedure previste dalle direttive dell'Unione di riferimento.


Art. 13

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Comma 1

Denominazione varietale

Comma 2

La varieta', oggetto di iscrizione nei Registri nazionali delle varieta', prende la denominazione assegnata dal costitutore.


La denominazione deve essere tale da consentire l'identificazione della varieta'. Tale denominazione deve essere conforme alle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 2009/637 del 22 luglio 2009, della Commissione e risultare non contraria alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume.


Se, dopo l'iscrizione di una varieta', risulta che la denominazione di cui al comma 2 non poteva essere accettata al momento dell'iscrizione, la denominazione viene modificata in modo tale da renderla conforme al regolamento (CE) n. 2009/637 del 22 luglio 2009. La denominazione precedente puo' essere temporaneamente utilizzata fino all'adozione della nuova denominazione.


Art. 14

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Comma 1

Gestione dei Registri nazionali delle varieta'


L'iscrizione di una varieta' e' valida sino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima e puo' essere rinnovata per periodi determinati, ove la coltura sia cosi' estesa da giustificarla o, comunque, abbia un interesse economico rilevante o se la stessa debba essere mantenuta nell'interesse della conservazione delle risorse fitogenetiche, sempre che risultino soddisfatti i previsti requisiti di distinzione, di omogeneita' e di stabilita'. Per le varieta' da conservazione e per le varieta' di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, detti requisiti sono stabiliti al Capo VI.


Le domande di rinnovo devono essere presentate dal costitutore entro i due anni antecedenti alla scadenza dell'iscrizione. Tale scadenza non si applica alle varieta' da conservazione, alle varieta' ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e ai miscugli di preservazione di cui al Capo VI. Per quest'ultime, le domande di rinnovo vanno presentate prima della scadenza dell'iscrizione.


Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabilite le procedure per la verifica delle varieta', nel secondo quinquennio di validita' della registrazione, ai fini del rinnovo della loro iscrizione.


Art. 15

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Comma 1

Cancellazione e rettifiche di varieta' iscritte al registro delle varieta'


Nel caso di cui al comma 1, lettera e), nel decreto di cancellazione si stabilisce, su richiesta del costitutore, un periodo transitorio per la certificazione, per il controllo (limitatamente alle specie ortive) quali sementi standard e per la commercializzazione dei prodotti sementieri che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione.


Per le varieta' comprese nel catalogo comune delle varieta' di specie di piante agrarie o di ortive, il periodo transitorio che scade per ultimo fra quelli accordati dai vari Stati membri in cui la varieta' e' iscritta, si applica alla commercializzazione in Italia quando le sementi o i tuberi-seme della varieta' in questione non sono state sottoposte ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda la varieta'.


La perdita di una delle caratteristiche o condizioni di distinguibilita', uniformita' e stabilita' richieste per l'iscrizione, comporta la cancellazione della varieta' dal Registro.


Nel caso di specie o varieta' suscettibili, per le modalita' di riproduzione, di modifiche di talune caratteristiche varietali, il loro verificarsi comporta la rettifica della descrizione nel Registro.


Sia la cancellazione che la rettifica della descrizione vengono disposte dal Ministero, sentiti coloro che hanno interesse al mantenimento dell'iscrizione.


Se, dopo l'iscrizione di una varieta', risulta che la condizione di differenziabilita' non e' stata soddisfatta al momento dell'iscrizione, il provvedimento di iscrizione e' annullato. In tal caso, la varieta' non e' piu' considerata come una varieta' nota nella Unione europea, a partire dal momento della iscrizione iniziale.


Art. 16

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Comma 1

Equivalenza dell'iscrizione nei Registri varietali e selezione conservatrice equivalente

Comma 2

Le condizioni poste dal presente decreto per l'iscrizione nei Registri delle varieta' valgono anche per le varieta' costituite in altri Stati membri o Paesi terzi. L'iscrizione di una varieta' nel catalogo comune delle varieta' di specie di piante agrarie o di ortive, o in un Registro nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea, conformemente alle direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, puo' considerarsi equivalente all'iscrizione nel Registro delle varieta' di cui all'articolo 7, comma 1, limitatamente ai requisiti di differenziabilita', stabilita' e omogeneita'. L'iscrizione di una varieta' in un Registro di un Paese terzo puo' considerarsi parimenti equivalente qualora il competente organo dell'Unione europea abbia constatato che gli esami ufficiali delle varieta' effettuati in detti Paesi, ai fini della iscrizione nel Registro, offrano le stesse garanzie degli esami effettuati negli Stati membri.


La conservazione in purezza di una varieta' iscritta o presentata all'iscrizione nei Registri di cui all'articolo 7, comma 1, puo' essere effettuata in un Paese terzo, anziche' in Italia o in un altro Paese dell'Unione europea, qualora il competente organo dell'Unione europea abbia constatato che i controlli della selezione conservatrice, effettuati in detto Paese terzo, offrano le stesse garanzie dei controlli effettuati negli Stati membri.


Comma 3

Capo III - Controlli e certificazioni

Art. 17

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Comma 1

Controlli ai prodotti sementieri

Comma 2

Le disposizioni del presente Capo si applicano ai controlli dei prodotti sementieri finalizzati all'accertamento della loro conformita' ai requisiti e alle condizioni richieste per l'immissione in commercio.


I controlli ufficiali dei prodotti sementieri finalizzati alla verifica della presenza di organismi nocivi delle piante si applicano conformemente a quanto previsto dalla normativa fitosanitaria in vigore in applicazione del regolamento (UE) 2017/625.


Ai fini della certificazione dei prodotti sementieri delle specie disciplinate dal presente decreto, i controlli di cui al comma 1 verificano le condizioni e i requisiti di cui agli allegati VI e IX.


Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le procedure per l'esecuzione dei controlli di cui al comma 1.


Art. 18

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Comma 1

Esecuzione dei controlli

Comma 2

Il Ministero e' l'autorita' competente per l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 17, comma 1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, puo' delegare l'esercizio di determinati compiti relativi al controllo dei prodotti sementieri, ai fini dell'accertamento delle caratteristiche e condizioni richieste per la loro certificazione e immissione in commercio, ad enti scientifici o di ricerca nazionali che, per statuto o regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera e in possesso di adeguata esperienza nella verifica delle sementi in tutte le loro fasi di produzione, manipolazione e conservazione, di seguito denominato «organismo delegato».


I controlli di cui al comma 1, si esercitano organicamente in tutte le fasi della produzione, della lavorazione e della commercializzazione mediante ispezioni, campionamenti, analisi, diagnosi e prove colturali che si eseguono a mezzo di allevamento parcellare di campioni.


Qualora nell'ambito dei controlli di cui al comma 1 siano disposte analisi di laboratorio per accertare i requisiti e le condizioni richieste per l'immissione in commercio delle sementi si osservano i metodi ufficialmente riconosciuti in ambito nazionale e internazionale. I campioni da destinare alle analisi sono prelevati da lotti omogenei. Il peso massimo del lotto ed il peso minimo del campione di prelevamento sono quelli indicati nell'allegato IV.


Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, definisce criteri e modalita' di attuazione di specifici programmi annuali di controllo delle sementi. Tali programmi possono essere finalizzati anche all'accertamento della eventuale presenza di OGM nelle sementi prodotte in Italia, in quelle provenienti dai Paesi dell'Unione europea e in quelle provenienti dai Paesi terzi.


Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono riconosciuti i laboratori per le caratteristiche di commercializzazione, idonei per l'esecuzione delle analisi per accertare i requisiti e le condizioni richieste per l'immissione in commercio delle sementi, ed i relativi requisiti.


I controlli di cui al comma 1 possono essere svolti anche sotto sorveglianza ufficiale da ditte sementiere, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 29 e delle disposizioni definite in applicazione dell'articolo 17, comma 4.


Gli oneri derivanti dalle attivita' finalizzate al controllo e certificazione dei prodotti sementieri sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 82.


Art. 19

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Comma 1

Registro del personale tecnico autorizzato ai controlli dei prodotti sementieri

Comma 2

Le operazioni di controllo di cui all'articolo 18 sono svolte da personale autorizzato con decreto del Ministero, preventivamente formato allo scopo dal Ministero o da un organismo pubblico delegato e iscritto al Registro di cui al comma 3, previa verifica dei requisiti richiesti. Tale personale, nell'esercizio delle funzioni affidategli, riveste la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell'articolo 357 del codice penale.


Il personale destinato alle operazioni di controllo viene scelto tra persone che non esercitano a qualsiasi titolo, anche temporaneamente, attivita' di carattere economico nella produzione e nel commercio di prodotti sementieri e che non siano dipendenti da ditte che svolgono attivita' nel settore sementiero.


Presso il Ministero e' istituito il Registro del personale tecnico autorizzato ai controlli dei prodotti sementieri.


Il Registro, inserito nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), si articola in sezioni e contiene i nominativi del personale, il titolo di studio, la funzione relativa ai controlli ufficiali dei prodotti sementieri e la sede operativa.


Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definiti i requisiti e le modalita' di formazione del personale tecnico autorizzato ai controlli dei prodotti sementieri.


Nel Registro del personale tecnico autorizzato all'esecuzione dei controlli sui prodotti sementieri e' iscritto d'ufficio, in apposita sezione ad esaurimento, il personale gia' autorizzato alla data di entrata in vigore del presente decreto.


Art. 20

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Comma 1

Certificazione dei prodotti sementieri e categorie di commercializzazione

Comma 2

Le sementi di cereali, di foraggere, di barbabietole di patate e di piante oleaginose e da fibra, appartenenti alle specie di cui all'allegato II, sezione A, possono essere commercializzate soltanto se sono state ufficialmente certificate come sementi di base o sementi certificate.


Le sementi di piante ortive, appartenenti alle specie di cui all'allegato II, sezione C, possono essere certificate, controllate quali sementi standard e commercializzate soltanto se la loro varieta' e' ufficialmente ammessa nel registro nazionale o nel registro di un altro Stato membro.


Le sementi appartenenti ai generi e alle specie di piante foraggere e di piante oleaginose e da fibra diverse da quelle di cui al comma 1, elencate all'allegato II, sezione B, possono essere commercializzate anche se corrispondenti alla categoria «commerciale».


Le categorie dei prodotti sementieri appartenenti ai gruppi di specie di cui ai commi 1, 2 e 3, devono rispondere ai requisiti di cui agli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26.


Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali possono essere stabiliti i requisiti per la certificazione di categorie antecedenti alla «categoria di base».


Art. 25

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Comma 1

Requisiti delle categorie di sementi di piante oleaginose e da fibra

Comma 2

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentare forestali, conformemente alle disposizioni dell'Unione, e' prevista l'inclusione al comma 1, lettere a) e b), di ibridi di piante oleaginose e da fibra, diverse da quelle di girasole.


Art. 27

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Comma 1

Controllo delle sementi ortive appartenenti alla categoria standard

Comma 2

Il controllo delle sementi di specie ortive appartenenti alla categoria standard consiste nell'accertamento della identita' e della purezza della varieta'. A tal fine sono poste in atto ispezioni presso le ditte sementiere responsabili dell'apposizione del cartellino relativo alle sementi ortive di categoria standard, campionamenti, esami di laboratorio e prove di coltura in parcella.


Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' operative per l'attuazione dei controlli e del confezionamento di cui al presente articolo.


L'inizio delle attivita' di confezionamento delle sementi ortive standard corrisponde alla data di registrazione al RUOP della ditta sementiera, ai sensi dell'articolo 6, comma 1. La fine delle attivita' di cui al comma 4, lettera a) corrisponde alla data di cessazione delle attivita' stesse da parte della ditta sementiera.


Il Ministero puo' disporre l'effettuazione del controllo presso determinati responsabili dell'apposizione del cartellino.


Il Ministero o l'organismo delegato comunica alle ditte interessate l'elenco dei campioni sottoposti ad analisi di laboratorio e l'elenco dei campioni scelti per l'istituzione di prove di coltura in parcelle nonche' gli esiti dei controlli stessi.


Le varieta', i cui campioni non presentino i previsti requisiti di identita' e purezza della varieta' stessa, possono essere oggetto di un nuovo immediato controllo.


Qualora, a seguito dei controlli di cui al presente articolo, venga ripetutamente constatata l'insufficiente rispondenza delle sementi di una varieta' ai requisiti previsti circa l'identita' e la purezza della varieta' stessa, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Gruppo di lavoro permanente, puo' interamente o parzialmente vietare la commercializzazione di detta varieta' alla ditta che la commercializza per un determinato periodo.
Il relativo provvedimento potra' essere revocato, non appena sia garantito il ripristino dei requisiti di identita' e di purezza della varieta'.


Le somme dovute dalle ditte sementiere per i controlli di cui al presente articolo, sono determinate sulla base delle tariffe di cui all'articolo 82.


Art. 28

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Comma 1

Esiti del controllo e certificazione dei prodotti sementieri

Comma 2

Qualora l'esito dei controlli di cui all'articolo 17 sia favorevole, e' disposta ai sensi del Capo IV, la cartellinatura delle partite controllate.


I risultati dei controlli di cui all'articolo 17 sono registrati, conservati e resi disponibili al richiedente il controllo.


Art. 29

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Comma 1

Requisiti per l'autorizzazione del personale addetto al controllo sotto sorveglianza ufficiale e modalita' di esercizio della sorveglianza su colture e sementi.


La sorveglianza sulle attivita' previste dal presente articolo e' esercitata dal Ministero o dall'organismo delegato, sulle colture in campo, durante la manipolazione e conservazione del prodotto da immettere in commercio nonche' mediante prove colturali che si eseguono a mezzo di allevamento di campioni. I laboratori, autorizzati ai sensi del comma 1, lettera b), sono valutati mediante specifici controlli di efficacia («test di performance») organizzati dal Ministero o dall'organismo delegato.


Qualora, durante l'effettuazione della sorveglianza di cui al comma 2 da parte dell'organismo delegato sia accertata una delle violazioni di cui all'articolo 80, tale organismo trasmette al Ministero un apposito verbale per l'applicazione delle sanzioni ivi previste.


Gli oneri derivanti dalle attivita' di formazione e sorveglianza ufficiale, di cui al presente articolo, sono interamente a carico del richiedente l'autorizzazione secondo le tariffe di cui all'articolo 82.


Art. 30

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Comma 1

Inadempienze relative ai controlli sotto sorveglianza ufficiale

Comma 2

La violazione per colpa da parte dell'ispettore in campo, del titolare del laboratorio di analisi e del campionatore delle disposizioni di cui all'articolo 29 che disciplinano, per ciascuno di essi, l'esame sotto sorveglianza ufficiale delle sementi, comporta la sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione per un periodo da sei mesi ad un anno in considerazione dell'entita' della violazione. I casi che costituiscono inadempienze ai sensi del presente comma sono indicati nell'allegato X.


Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione per dolo da parte dell'ispettore in campo, del titolare del laboratorio di analisi e del campionatore delle disposizioni che disciplinano, per ciascuno di essi, l'esame sotto sorveglianza ufficiale delle sementi, adottate ai sensi del presente decreto, comporta, in ogni caso, la decadenza automatica dell'autorizzazione.


Qualora sia accertata la violazione di cui ai commi 1 e 2, la certificazione della semente e' annullata a meno che possa essere dimostrato che la semente soddisfa comunque tutte le condizioni pertinenti.


Qualora sia accertata una delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 da parte dell'organismo delegato all'esecuzione della sorveglianza, quest'ultimo trasmette al Ministero apposito verbale per l'applicazione delle sanzioni ivi previste.


Comma 3

Capo IV - Condizioni per l'immissione in commercio

Art. 31

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Comma 1

Immissione in commercio dei prodotti sementieri

Comma 2

I prodotti sementieri delle categorie di pre-base, base e certificata, sono commercializzati solo se appartenenti a varieta' iscritte nei Registri di varieta' di cui all'articolo 7, comma 1, o nel Catalogo comune delle specie di piante agrarie ed ortive, e muniti del cartellino ufficiale rilasciato dal Ministero o dall'organismo delegato, attestante che i prodotti stessi sono stati sottoposti, con esito favorevole, ai controlli prescritti. Le indicazioni riportate sul cartellino ufficiale non escludono la responsabilita' della ditta sementiera circa la rispondenza del prodotto alle qualita' dichiarate.


Le ditte sementiere, sotto la propria responsabilita', possono sconfezionare e riconfezionare i prodotti sementieri acquistati presso gli stabilimenti indicati in sede di registrazione al RUOP.
Nel caso di prodotti sementieri ufficialmente controllati e certificati, lo sconfezionamento, il riconfezionamento e la ricartellinatura sono soggetti alla vigilanza del Ministero o dell'organismo delegato.


Sul valore dichiarato del grado di purezza e germinabilita' dei prodotti sementieri sono consentite, di fronte ai risultati delle analisi, le tolleranze di cui all'allegato VII, sezione VII.


Per gli oneri derivanti dal presente articolo si applicano le tariffe di cui all'articolo 82.


Art. 32

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Comma 1

Imballaggi e cartellini

Comma 2

I prodotti sementieri devono essere posti in commercio in partite omogenee confezionati in involucri chiusi in modo che l'apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di chiusura e l'impossibilita' di ricostituirlo.


Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle sementi cedute dagli agricoltori alle ditte sementiere registrate al RUOP ai sensi dell'articolo 6.


Gli imballaggi dei prodotti sementieri delle categorie di base, certificata e commerciale nonche' gli imballaggi dei miscugli di sementi destinate alla produzione di foraggi o di tappeti erbosi, debbono essere chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che non si possano aprire senza deteriorarne il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino ufficiale di certificazione di cui all'articolo 31, comma 1, o sull'imballaggio stesso. A tal fine, il sistema di chiusura deve comportare almeno l'incorporazione del suddetto cartellino o l'apposizione di un sigillo ufficiale, salvo che si tratti di un sistema di chiusura non riutilizzabile.


L'apertura e la nuova chiusura degli imballaggi puo' effettuarsi solo ufficialmente o sotto controllo ufficiale. In tal caso sul cartellino ufficiale di certificazione di cui all'articolo 31, comma 1, deve essere menzionata, oltre la prima, anche l'ultima operazione di chiusura, la data della medesima ed il servizio che l'ha effettuata.


Le disposizioni applicative in materia di contrassegno degli imballaggi, incluse le indicazioni che devono essere riportate sul cartellino, sono disciplinate dall'allegato VII al presente decreto di cui costituisce parte integrante. Per le specie non contemplate in tale allegato, le indicazioni che devono essere riportate sul cartellino e sull'attestato interno sono stabilite dal Ministero con il provvedimento di istituzione del registro delle varieta' di ciascuna delle specie suddette.


Le sementi e i materiali di moltiplicazione della categoria commerciale di generi e specie per i quali non e' stato istituito il registro delle varieta' possono essere ammessi ad un esame ufficiale al fine della constatazione della identita' della specie e della rispondenza alle condizioni dell'allegato VI per le sementi commerciali. In tal caso, gli imballaggi sono muniti del cartellino ufficiale conforme all'allegato VII.


Nel caso di prodotti sementieri che sono stati assoggettati a trattamenti chimici, l'indicazione di questi deve essere apposta sull'involucro o su un'apposita etichetta riportando le informazioni previste dall'articolo 49, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009, del Parlamento e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, anche con documentazione aggiuntiva esterna all'imballaggio. In alternativa i dati dei trattamenti chimici, o altre informazioni non ufficiali, possono essere riportati sul cartellino ufficiale in un apposito spazio ben distinto dalle altre informazioni previste.


Per gli oneri derivanti dal presente articolo si applicano le tariffe di cui all'articolo 82.


Art. 33

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Comma 1

Imballaggi e cartellino relativo alla commercializzazione delle sementi di specie ortive standard

Comma 2

Gli imballaggi di sementi standard devono essere chiusi in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino del produttore previsto dal comma 2 e sull'imballaggio stesso. Essi devono essere piombati o provvisti di un sistema di chiusura equivalente dal responsabile dell'apposizione del cartellino.


Gli imballaggi di sementi standard sono muniti di un cartellino del fornitore oppure di una scritta stampata o di un timbro in una delle lingue ufficiali della Comunita' conformemente all'allegato VII, sezione IV.


Le ditte sementiere possono riconfezionare sementi di specie ortive della categoria standard a condizione che appongano, alle nuove confezioni poste in vendita, un proprio cartellino in sostituzione di quello precedentemente applicato.


In caso di varieta' di specie ortive note al 1° luglio 1970, sul cartellino del fornitore si puo' fare riferimento ad una selezione conservatrice gia' riconosciuta della varieta'. Tale riferimento, segue la denominazione varietale dalla quale deve essere chiaramente separato, preferibilmente con un trattino, e non deve prevalere sulla denominazione varietale.


Le operazioni di cui al comma 2 e al comma 5, lettere b) e c), sono sottoposte a controllo ufficiale secondo le disposizioni di cui all'articolo 27.


Art. 34

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Comma 1

Cartellino del produttore

Comma 2

Gli imballaggi dei prodotti sementieri possono essere muniti di un cartellino del produttore, diverso dal cartellino ufficiale di cui all'articolo 31, comma 1, per fornire anche ulteriori informazioni.
In sostituzione del cartellino del produttore, le indicazioni previste possono essere apposte sugli involucri con scrittura indelebile o con etichetta adesiva non rimovibile.


Qualora la ditta sementiera utilizzi il cartellino del produttore di cui al comma 1, questo deve riportare l'identificazione della ditta produttrice, almeno tramite il numero di registrazione al RUOP, nonche' la denominazione della ditta distributrice, il nome della specie e se del caso della varieta', l'anno di produzione, la purezza specifica, la germinabilita' con relativa data di determinazione, il peso o la quantita', in caso di miscuglio il tipo di utilizzazione a cui e' destinato il prodotto, il riferimento al sistema di tracciabilita' adottato, l'indicazione di eventuali trattamenti chimici cui sono stati sottoposti i prodotti sementieri.
Il cartellino del produttore non puo' essere di colore bianco, azzurro, rosso, bruno, verde o arancio.


E' vietato apporre cartellini e indicazioni non previsti dal presente decreto sui prodotti sementieri; e' tuttavia consentito apporre sulle confezioni indicazioni relative alle caratteristiche varietali e agronomiche nonche' all'impiego del prodotto.


Per i miscugli e per le piccole confezioni, le indicazioni relative alla ditta produttrice possono essere sostituite con il marchio della ditta medesima.


Art. 35

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Comma 1

Piccoli imballaggi

Comma 2

Per piccoli imballaggi di prodotti sementieri si intendono quelli contenenti sementi, tuberi, bulbi, rizomi e simili, rispettivamente non superiori nel peso o nel numero di pezzi a quelli indicati nell'allegato V.


I piccoli imballaggi di prodotti sementieri di patate, barbabietole da zucchero e da foraggio, specie foraggere, cereali, specie oleaginose e da fibra devono essere chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale con le stesse modalita' previste all'articolo 32, ad eccezione dei piccoli imballaggi CE. I «Piccoli imballaggi CE» di sementi di barbabietole e i «Piccoli imballaggi CE B» di sementi o di miscugli di sementi di piante foraggere, devono essere muniti all'esterno di un cartellino adesivo ufficiale conforme all'allegato VII, sezione II, punto 2. E' possibile procedere a una o piu' nuove chiusure soltanto sotto controllo ufficiale.


I piccoli imballaggi di sementi ortive certificate o di sementi e materiali di moltiplicazione di specie diverse da quelle di cui al comma 1, nonche' i «Piccoli imballaggi CE A» contenenti miscugli di sementi non destinati alla produzione di foraggi, debbono essere chiusi in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciar traccia di manomissione sul cartellino o sull'imballaggio stesso.


I piccoli imballaggi di sementi ortive della categoria sementi certificate sono muniti di un cartellino del produttore conformemente all'allegato VII, sezione IV. I «Piccoli imballaggi CE A» contenenti miscugli di sementi non destinati alla produzione di foraggi, sono muniti di un cartellino del produttore conformemente all'allegato VII, sezione II, punto 2, ed e' possibile effettuare una o piu' nuove chiusure soltanto sotto controllo ufficiale.


Ferme restando le norme vigenti in materia fitosanitaria, e' permessa la circolazione di piccole confezioni di prodotti sementieri, diversi da quelli di varieta' geneticamente modificate, destinate a scopi dimostrativi, nel limite di peso o di numero di pezzi non superiore a un quinto di quelli indicati nell'allegato V, senza l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni di cui agli articoli 31 e 33 purche' sulle confezioni stesse sia apposta, con carattere indelebile, la dicitura: «campione dimostrativo». In tal caso, i prodotti sementieri soggetti a certificazione devono provenire da lotti ufficialmente certificati.


Per i piccoli imballaggi di tuberi-seme di patate chiusi sul territorio nazionale, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali puo' stabilire, con proprio decreto, in conformita' alle disposizioni europee, deroghe alle norme riguardanti la loro etichettatura.


Per gli oneri derivanti dal presente articolo si applicano le tariffe di cui all'articolo 82.


Art. 36

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Comma 1

Tracciabilita' dei prodotti sementieri


Le ditte sementiere istituiscono sistemi o procedure di tracciabilita' atti a consentire, per ciascun stabilimento, l'identificazione degli operatori professionali che forniscono loro i prodotti sementieri e degli operatori professionali ai quali forniscono ogni unita' di vendita.


I sistemi di registrazione di cui al comma 1, adottati dalle ditte sementiere, devono consentire di identificare, in maniera inequivocabile, tutti i prodotti sementieri che entrano nello stabilimento distinguendo fra prodotti destinati ad essere lavorati in conto proprio ovvero per conto terzi e prodotti importati, nonche' tutti i lotti di prodotti sementieri che vengono prodotti, registrando i dati inerenti le lavorazioni cui vengono sottoposti in modo da assicurare la completa tracciabilita' dei lotti commercializzati.


Il Ministero o l'organismo delegato verificano la validita' dei sistemi di tracciabilita' adottati.


Art. 37

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Comma 1

Locali di commercializzazione

Comma 2

Nei locali adibiti esclusivamente alla vendita all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti sementieri e' vietato detenere i prodotti che non siano confezionati, cartellinati e contraddistinti secondo le prescrizioni del presente decreto.


Nei locali adibiti alla vendita promiscua, all'ingrosso e al dettaglio di prodotti sementieri e di analoghi prodotti destinati ad altri usi, sui recipienti e sugli imballaggi contenenti questi ultimi, e comunque sui prodotti non destinati alla riproduzione, devono essere apposti cartellini di dimensioni non inferiori a centimetri 10 per centimetri 20 recanti la dicitura: «Prodotto non destinato alla riproduzione».


Art. 38

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Comma 1

Coltivazioni antecedenti la categoria di base e conservazione in purezza

Comma 2

I controlli di cui al comma 1, verificano anche la titolarita' delle moltiplicazioni effettuate dai soggetti di cui alla lettera d).


Gli oneri derivanti dalle attivita' di controllo sono a carico del responsabile della conservazione in purezza secondo le tariffe di cui all'articolo 82.


Art. 39

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Comma 1

Associazioni varietali

Comma 2

E' consentita la commercializzazione di sementi certificate di piante oleaginose e da fibra nella forma di associazione varietale.


Ai fini della certificazione delle sementi, l'associazione varietale deve essere notificata al Ministero o all'organismo delegato alla certificazione dei prodotti sementieri.


Le sementi dei componenti femminile e maschile sono trattate con conce di colore differente.


Art. 40

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Comma 1

Condizioni per l'immissione in commercio di prodotti sementieri importati

Comma 2

L'importazione dei prodotti sementieri delle specie elencate nell'allegato II, deve essere autorizzata dal Servizio fitosanitario regionale nel cui territorio di competenza ha sede legale la ditta importatrice. Le condizioni e le modalita' per il rilascio di tale autorizzazione sono stabilite con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.


Fatta salva l'osservanza degli obblighi derivanti da accordi internazionali, l'immissione in commercio dei prodotti sementieri introdotti da Paesi terzi e' consentita a condizione che essi rispondano ai requisiti minimi prescritti dalle norme nazionali e dell'Unione.


E' consentita la commercializzazione dei prodotti sementieri provenienti dagli Stati dell'Unione europea e commercializzati in detti Stati in conformita' delle norme di attuazione da essi adottate di disposizioni, vincolanti o facoltative, previste dalle direttive dell'Unione in materia, fatte salve le restrizioni indicate dalle stesse direttive concernenti le caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.


Art. 41

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Comma 1

Cartellino della ditta importatrice

Comma 2

La ditta sementiera che importa prodotti sementieri da Paesi terzi applica agli involucri di tali prodotti, al momento della loro manipolazione, un proprio cartellino contenente le informazioni di cui all'allegato VII, sezione V, nonche' le indicazioni prescritte dall'articolo 32. E' vietato apporre cartellini e indicazioni non previsti dal presente decreto. La ditta importatrice e' responsabile della rispondenza dei prodotti alle indicazioni riportate sul cartellino.


Le indicazioni di cui al comma 1, qualora gia' figurino nel cartellino originale, possono essere omesse in quello della ditta importatrice, sempreche' detto cartellino sia redatto in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.


Le ditte sementiere possono importare e immettere in commercio i prodotti sementieri importati da Paesi terzi sia nelle confezioni originali e contrassegnate dai cartellini originali, sempreche' detti cartellini siano redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, sia in proprie confezioni conformi alle condizioni prescritte dal presente decreto. In quest'ultimo caso, le ditte devono dichiarare sul cartellino del produttore, laddove previsto ai sensi dell'articolo 34, la provenienza del prodotto e la categoria cui il medesimo appartiene.


In caso di prodotti sementieri ufficialmente controllati e certificati, lo sconfezionamento, il riconfezionamento e la ricartellinatura sono soggetti alla vigilanza del Ministero o degli organismi delegati. In quest'ultimo caso, sul cartellino della ditta importatrice devono essere indicate le date della prima e dell'ultima chiusura nonche' gli organismi che le hanno effettuate.


Ai fini dell'applicazione del presente articolo, e' ammesso anche l'uso di cartellini autoadesivi e di stampigliature indelebili.


Chiunque importi prodotti sementieri destinati alla commercializzazione, deve garantire la registrazione dei dati che consentono di identificare cronologicamente ed analiticamente le partite di prodotti importati, gli operatori professionali che le hanno fornite e gli operatori professionali ai quali e' fornita ogni unita' di vendita, conformemente all'articolo 36.


Art. 42

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Comma 1

Responsabilita' di chi commercializza i prodotti sementieri


Chi vende o pone in commercio prodotti sementieri nelle confezioni originali di ditte sementiere o in quelle originarie estere per i prodotti importati, non e' responsabile della rispondenza dei prodotti stessi alle indicazioni impresse sugli involucri e figuranti sugli annessi cartellini, sempre che dette confezioni e la relativa cartellinatura siano conformi alle prescrizioni del presente decreto, non presentino segni di alterazione o di manomissione e siano conservate in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.


Comma 2

Capo V - Deroghe e divieti alla commercializzazione delle sementi

Art. 43

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Comma 1

Deroga per piccoli quantitativi di sementi a scopi scientifici

Comma 2

In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31, il Ministero puo' autorizzare i produttori o i loro rappresentanti in Italia a commercializzare piccoli quantitativi di sementi a scopi scientifici o per lavori di miglioramento genetico.


In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31 il Ministero, puo' autorizzare i costitutori aventi sede in Italia a commercializzare quantitativi adeguati di sementi per scopi di prova o sperimentazione, diversi da quelli di cui al comma 1, purche' le sementi siano di una varieta' per la quale sia stata depositata una richiesta di iscrizione ai sensi dell'articolo 9.


Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro centottanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo.


Art. 44

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Comma 1

Requisiti minimi e difficolta' di approvvigionamento


Ove ricorrano difficolta' di approvvigionamento, il Ministero puo' ammettere temporaneamente alla commercializzazione prodotti sementieri aventi requisiti ridotti rispetto a quelli prescritti all'allegato VI secondo le norme dell'Unione vigenti.


Ricorrendo le cause di cui al comma 1, il Ministero puo' autorizzare secondo le norme dell'Unione vigenti, la commercializzazione di materiali sementieri appartenenti a varieta' non iscritte nei Registri di varieta' di cui all'articolo 7, ne' nei cataloghi comuni delle varieta' di specie di piante agricole e orticole.


Puo' essere autorizzata dal Ministero la certificazione ufficiale di sementi di base non rispondenti alle condizioni di cui all'allegato VI per quanto riguarda la facolta' germinativa. In tal caso il cartellino ufficiale dovra' indicare che trattasi di sementi con germinabilita' ridotta.


Il Ministero puo' autorizzare, nell'interesse di un rapido approvvigionamento di materiale sementiero, la certificazione ufficiale e la commercializzazione fino al primo destinatario commerciale, dei prodotti sementieri per i quali non sia terminato l'esame ufficiale volto a controllare la rispondenza alle condizioni dell'allegato VI per quanto riguarda la facolta' germinativa. I prodotti sementieri sono accompagnati, durante il trasporto dal produttore al primo destinatario commerciale, da una dichiarazione del produttore medesimo relativa alla germinabilita'. Tale dichiarazione rimane in possesso del primo destinatario commerciale delle sementi; la certificazione e' consentita a condizione che sia presentato al Ministero o all'organismo delegato un rapporto di analisi provvisoria dei prodotti sementieri di cui si chiede la certificazione e sia indicato il nome e l'indirizzo del primo destinatario. A tali fini, sono assimilati al primo destinatario commerciale le cooperative, i consorzi e le associazioni di agricoltori. Il fornitore deve garantire, mediante apposita dichiarazione, la facolta' germinativa risultante dall'analisi provvisoria, tale facolta' germinativa, che non dovra' essere inferiore a quella minima prescritta e deve risultare dal cartellino ufficiale.


Puo' essere autorizzata dal Ministero la commercializzazione delle sementi di riso con facolta' germinativa ridotta all'80 per cento rispetto a quella richiesta nell'allegato VI. La germinabilita' all'80 per cento deve essere specificata sul cartellino ufficiale.


Le disposizioni del presente articolo valgono anche per i prodotti sementieri provenienti dai Paesi membri dell'Unione europea.
Per i prodotti sementieri da importare da Paesi terzi le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione soltanto per quelli ottenuti da moltiplicazioni effettuate al di fuori dell'Unione europea con un materiale di pre-base, di base, certificato di prima riproduzione, ove previsto, certificato come tale in uno degli Stati dell'Unione europea.


Sono fatti salvi nell'applicazione del presente articolo gli impegni derivanti da convenzioni internazionali.


Art. 45

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Comma 1

Divieto di commercializzare sementi per rischi fitosanitari, alla salute umana e all'ambiente

Comma 2

In caso di pericolo imminente di propagazione di organismi nocivi o di pericolo imminente per la salute umana o per l'ambiente, il divieto di cui al comma 1 puo' essere applicato immediatamente dal momento della presentazione della richiesta alla Commissione europea sino al momento della decisione della stessa. Il Ministero, contestualmente alla richiesta di cui al comma 1, informa la Commissione europea dell'immediata applicazione del divieto.


Art. 46

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Comma 1

Divieto di coltivare varieta' per rischi fitosanitari, alla salute umana e all'ambiente o perche' non adatta alla coltivazione nel territorio nazionale.


Nel caso di cui al comma 1, lettera c), la richiesta alla Commissione europea e' presentata dal Ministero anche su segnalazione dei Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per gli aspetti di rispettiva competenza.


Comma 2

Capo VI - Varieta' da conservazione, varieta' ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e miscugli di preservazione

Art. 47

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Comma 1

Varieta' da conservazione e varieta' di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.


Art. 49

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Comma 1

Ammissione al Registro nazionale delle varieta' da conservazione e delle varieta' ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.


E' ammessa l'iscrizione nei Registri nazionali delle varieta' delle specie di piante agrarie, degli ecotipi e delle varieta' locali di cui all'articolo 47, comma 1, lettera a), alle condizioni previste dagli articoli 50 e 52. Tali ecotipi o varieta' sono iscritti nei Registri nazionali delle varieta' di specie di piante agrarie come: «varieta' da conservazione».


E' ammessa l'iscrizione nei Registri nazionali delle varieta' delle specie di piante ortive le cui sementi possono essere certificate come «sementi certificate di una varieta' da conservazione» oppure controllate come «sementi standard di una varieta' da conservazione» degli ecotipi e delle varieta' di cui all'articolo 47, comma 1, lettera a), alle condizioni previste agli articoli 50 e 52. Tali ecotipi o varieta' sono iscritti nei Registri nazionali delle varieta' di specie di piante ortive come «varieta' da conservazione» le cui sementi devono essere certificate conformemente all'articolo 60 ovvero controllate conformemente all'articolo 58.


E' ammessa l'iscrizione nei Registri nazionali delle varieta' delle specie di piante ortive le cui sementi possono essere controllate come «sementi standard di una varieta' da conservazione», degli ecotipi e delle varieta' di cui all'articolo 47, comma 1, lettera a), alle condizioni previste agli articoli 50 e 52. Tali ecotipi o varieta' sono iscritti nei Registri nazionali delle varieta' di specie di piante ortive come «varieta' da conservazione» le cui sementi devono essere controllate conformemente all'articolo 58.


E' ammessa l'iscrizione delle varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari nei Registri nazionali delle varieta' delle specie di piante ortive, di cui all'articolo 47, comma 1, lettera b), le cui sementi possono essere unicamente controllate come «sementi standard di una varieta' sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari». Tali varieta' sono ammesse nei Registri nazionali delle varieta' di specie di piante ortive come «varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari» le cui sementi devono essere controllate conformemente all'articolo 58.


Art. 50

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Comma 1

Requisiti essenziali per l'ammissione ai Registri nazionali delle varieta' da conservazione e delle varieta' ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.

1. Per essere ammessa in quanto varieta' da conservazione, un ecotipo o una varieta' deve presentare un interesse per la conservazione delle risorse fitogenetiche.
2. Per essere ammessa in quanto varieta' ortiva sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari, una varieta' deve essere priva di valore intrinseco per la produzione orticola a fini commerciali, ma sviluppata in condizioni agrotecniche, climatiche e pedologiche particolari.
3. Al fine della distinguibilita' e della stabilita' si applicano alle varieta' da conservazione agrarie e ortive e alle varieta' ortive prive di valore intrinseco almeno i caratteri previsti nei:
a) questionari tecnici associati ai protocolli d'esame dell'Ufficio comunitario delle varieta' vegetali (UCVV), elencati nell'allegato I della direttiva 2003/90, della Commissione, del 6 ottobre 2003, per le specie agrarie e nell'allegato I della direttiva 2003/91/CE, della Commissione, del 6 ottobre 2003, per le specie ortive;
b) questionari tecnici delle linee guida dell'Unione internazionale per la protezione delle novita' vegetali (UPOV), elencate nell'allegato II della direttiva 2003/90/CE, della Commissione, del 6 ottobre 2003, per le specie agrarie e nell'allegato II della direttiva 2003/91/CE, della Commissione, del 6 ottobre 2003, per le specie ortive.
4. Per la valutazione dell'omogeneita' si applica la direttiva 2003/90/CE per le specie agrarie e la direttiva 2003/91/CE per le specie ortive. Se il livello di omogeneita' e' stabilito sulla base delle piante fuori tipo si applica un livello di popolazione standard del 10 per cento e una probabilita' di accettazione del 90 per cento.


Art. 51

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Comma 1

Inammissibilita' di varieta' da conservazione e di varieta' ortive sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.


Art. 52

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Comma 1

Domanda di iscrizione

Comma 2

L'iscrizione delle varieta' da conservazione e delle varieta' ortive prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali, ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari al Registro nazionale delle varieta' avviene per iniziativa del Ministero, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano o su richiesta di enti pubblici, istituzioni scientifiche, organizzazioni, associazioni, singoli cittadini e aziende, previo parere favorevole delle regioni o province autonome competenti per territorio.


In applicazione al comma 1, la domanda di iscrizione per una varieta' da conservazione e per una varieta' sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari e' presentata secondo le modalita' stabilite con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di cui all'articolo 8, comma 2.


L'esame della domanda d'iscrizione per una varieta' da conservazione e' disposto dalle regioni o province autonome competenti per territorio, che esprimono il proprio parere in merito all'iscrizione della varieta' stessa.


L'iscrizione di una varieta' da conservazione al Registro nazionale e' effettuata con provvedimento del Ministero, da adottarsi entro sessanta giorni dal ricevimento del parere di cui al comma 3.


L'esame di una domanda d'iscrizione per una varieta' priva di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali, ma sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari, e' effettuato dal Ministero che, previo parere della regione o provincia autonoma competente per territorio di origine, ne dispone l'iscrizione tramite apposito provvedimento.


Il parere di cui al comma 5, e' formulato entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta da parte del Ministero alla regione o provincia autonoma medesima.


L'iscrizione delle varieta' di cui al presente Capo nei Registri nazionali e' gratuita e non e' soggetta ad alcun esame ufficiale se, ai fini dell'adozione del relativo provvedimento, risultano sufficienti le informazioni fornite con la domanda d'iscrizione di cui al comma 2.


Nei casi in cui le informazioni fornite nella domanda di cui al comma 2 non siano sufficienti ai fini dell'adozione del provvedimento di iscrizione al Registro, la varieta' e' sottoposta ad esami ufficiali i cui oneri sono a carico dell'interessato sulla base delle tariffe di cui all'articolo 82.


I termini fissati dal presente articolo sono sospesi nel caso in cui sia necessario integrare la documentazione presentata a corredo della domanda d'iscrizione ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 o nel caso in cui sia necessario dare avvio ad esami ufficiali mediante prove di campo.


Art. 53

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Comma 1

Denominazione varietale

Comma 2

Per le denominazioni delle varieta' da conservazione conosciute prima del 25 maggio 2000 sono ammesse deroghe al regolamento (CE) 637/2009, della Commissione del 23 luglio 2009, salvo che tali deroghe violino i diritti pregressi di terzi protetti in virtu' dell'articolo 2 di tale regolamento.


E' ammesso l'uso di piu' denominazioni per la stessa varieta' nel caso in cui si tratti di denominazioni tradizionalmente conosciute.


Art. 54

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Comma 1

Zona di origine

Comma 2

Al momento dell'ammissione di una varieta' da conservazione viene determinata la «zona di origine», ovvero la zona o le zone di coltivazione tradizionale di tale varieta' alle cui condizioni la varieta' medesima sia naturalmente adattata. Per procedere a tale determinazione si tiene conto delle informazioni fornite dalle autorita' competenti in materia di risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine.


Se la zona d'origine e' situata, oltre che sul territorio nazionale, in altri Stati membri dell'Unione europea, la determinazione e' stabilita di comune accordo.


La zona di origine identificata e' notificata alla Commissione europea.


Al momento dell'autorizzazione alla commercializzazione di una miscela di sementi per la preservazione, viene definita la zona cui tale miscela e' naturalmente associata e designata, di seguito, denominata «zona di origine». Per procedere a tale determinazione si tiene conto delle informazioni fornite dalle regioni e province autonome e dalle autorita' competenti in materia di risorse fitogenetiche e da organizzazioni riconosciute a tale fine.


Se la zona d'origine e' situata, oltre che sul territorio nazionale, in altri Stati membri dell'Unione europea, la determinazione e' stabilita di comune accordo.


Art. 55

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Comma 1

Zona di produzione delle sementi

Comma 2

Le sementi di una varieta' da conservazione possono essere prodotte esclusivamente nella zona di origine. Se in tale zona risulta impossibile adempiere alle condizioni di certificazione o di produzione delle sementi di cui agli articoli 58, 60 e 61, per un motivo specifico connesso all'ambiente, si puo' autorizzare la produzione di sementi in altre zone, tenendo conto delle informazioni fornite dalle autorita' responsabili delle risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine. Le sementi prodotte in queste ulteriori zone possono essere utilizzate esclusivamente nelle zone di origine.


Le ulteriori zone di produzione delle sementi, individuate ai sensi del comma 1, devono essere notificate alla Commissione europea e agli Stati membri e sono autorizzate con procedura europea.


Art. 56

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Comma 1

Selezione conservatrice

Comma 2

La selezione conservatrice di una varieta' da conservazione ammessa al Registro nazionale deve essere effettuata nella sua zona di origine.


Art. 57

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Comma 1

Controllo delle colture di sementi

Comma 2

Il Ministero o l'organismo delegato provvede al controllo ufficiale della conformita' delle sementi di varieta' da conservazione di specie agrarie e ortive alle disposizioni del presente decreto, mediante ispezioni alle colture, con particolare riguardo alla varieta', ai siti di produzione delle sementi e alle quantita'.


I controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.


Art. 58

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Comma 1

Controllo delle sementi standard

Comma 2

In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 17, le sementi di varieta' da conservazione di specie ortive e di varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, possono essere controllate come sementi standard di una varieta' da conservazione se soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3.


Le sementi devono soddisfare i requisiti per la certificazione delle sementi della categoria standard stabilite dal presente decreto, con esclusione di quelle riguardanti la purezza varietale minima.


Le sementi devono presentare un grado di purezza varietale sufficiente.


I controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.


Art. 59

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Comma 1

Analisi delle sementi

Comma 2

Le analisi delle sementi agrarie, effettuate per accertare che siano soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 60, sono soggette a vigilanza ufficiale. Tali analisi vanno eseguite conformemente ai protocolli internazionali, o, in loro assenza, secondo metodi validati scientificamente a livello nazionale.


Le analisi delle sementi ortive da conservazione o di quelle sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, effettuate per accertare che siano soddisfatte le prescrizioni di cui agli articoli 60 e 61, sono realizzate conformemente ai protocolli internazionali o, in loro assenza, secondo metodi validati scientificamente a livello nazionale.


Al fine dell'effettuazione delle analisi di cui al comma 1, i campioni devono essere prelevati da lotti omogenei. Il peso del lotto e del campione deve soddisfare le condizioni previste dall'allegato IV.


Le analisi di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.


Art. 60

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Comma 1

Certificazione delle sementi delle varieta' da conservazione di specie agrarie


In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31, le sementi di varieta' da conservazione di specie agrarie possono essere oggetto di commercializzazione se soddisfano le condizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.


Le sementi sono derivate da sementi prodotte secondo le modalita' previste per il mantenimento dalla selezione conservatrice.


Le sementi, con l'eccezione di quelle di Oryza sativa, devono soddisfare i requisiti per la certificazione delle sementi della categoria sementi certificate stabilite dal presente decreto, con esclusione di quelle riguardanti la purezza varietale minima e di quelle riguardanti l'esame ufficiale o l'esame effettuato sotto sorveglianza ufficiale.


Le sementi di Oryza sativa devono soddisfare i requisiti per la certificazione delle sementi della categoria sementi certificate di seconda riproduzione stabilite dal presente decreto, con esclusione di quelle riguardanti la purezza varietale minima e di quelle riguardanti l'esame ufficiale o l'esame effettuato sotto sorveglianza ufficiale.


Le sementi devono presentare un grado di purezza varietale sufficiente.


Per la commercializzazione dei tuberi-seme di patata non sono applicabili le disposizioni previste dall'allegato VI, della categoria certificata, relativamente al calibro.


Art. 61

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Comma 1

Certificazione delle sementi delle varieta' da conservazione di specie ortive


In deroga alle disposizioni all'articolo 31, le sementi di varieta' da conservazione di specie ortive possono essere certificate come sementi certificate di una varieta' da conservazione se soddisfano le condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.


Le sementi sono derivate da sementi prodotte secondo le modalita' previste per il mantenimento della selezione conservatrice.


Le sementi devono soddisfare i requisiti per la certificazione delle sementi della categoria sementi certificate stabilite dal presente decreto, con esclusione di quelle riguardanti la purezza varietale minima e di quelle riguardanti l'esame ufficiale o l'esame effettuato sotto sorveglianza ufficiale.


Le sementi devono presentare un grado di purezza varietale sufficiente.


Art. 62

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Comma 1

Autorizzazione alla commercializzazione delle miscele di sementi

Comma 2

Possono essere autorizzate alla commercializzazione le miscele di sementi per la preservazione nella regione o provincia autonoma d'origine a condizione che tali miscele siano conformi alle disposizioni di cui all'articolo 63, per le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente, o dell'articolo 64 nel caso delle miscele di sementi per la preservazione coltivate.


La richiesta ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 1, e' corredata delle informazioni necessarie per verificare la conformita' alle disposizioni di cui al comma 5 e, dell'articolo 63 nel caso di miscele per la preservazione raccolte direttamente o dell'articolo 64 nel caso di miscele per la preservazione coltivate.


Per quanto riguarda le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente, il Ministero o l'organismo delegato o le regioni e province autonome provvedono all'ispezione visuale del sito di raccolta. Le ispezioni sono effettuate sul sito di raccolta durante il periodo di crescita a intervalli appropriati, in modo da assicurare almeno la conformita' della miscela alle condizioni per l'autorizzazione di cui all'articolo 63, commi 2 e 4. I risultati dell'ispezione devono essere documentati.


Per quanto riguarda le miscele di sementi per la preservazione coltivate, il Ministero o l'organismo delegato o le regioni e province autonome, nel corso dell'esame della richiesta di autorizzazione provvede, mediante esame ufficiale o sotto sorveglianza ufficiale, alla verifica della miscela di sementi per la preservazione circa la conformita' delle condizioni di cui all'articolo 64, commi 2 e 3. L'esame e' realizzato secondo i metodi validati scientificamente a livello internazionale o, in loro assenza, secondo metodi validati scientificamente a livello nazionale. I campioni utilizzati per l'esame sono prelevati da lotti omogenei e si applicano le disposizioni relative al peso dei lotti e dei campioni di cui all'allegato IV.


In relazione al comma 5, lettera c), per le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente, e' sufficiente indicare i componenti per specie e, se del caso, sottospecie che sono caratteristici del tipo di habitat del sito di raccolta e che sono, in quanto componenti della miscela, importanti per la preservazione dell'ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche.


Art. 63

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Comma 1

Condizioni per l'autorizzazione delle miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente

Comma 2

Le sementi che compongono la miscela devono essere state raccolte direttamente nella loro zona fonte, in un sito che non e' stato seminato con seme di varieta' geneticamente selezionate per produzione foraggera o tappeto erboso da almeno quaranta anni prima della data della domanda presentata dal produttore di cui all'articolo 62, comma 5. La zona fonte e' situata all'interno della zona di origine.


La percentuale dei componenti della miscela di sementi per la preservazione direttamente raccolte e che sono specie e, se del caso, sottospecie caratteristiche del tipo di habitat del sito di raccolta e che sono, in quanto componenti della miscela, importanti per la preservazione dell'ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche, e' tale da ricreare il tipo di habitat del sito di raccolta.


La germinabilita' dei componenti di cui al comma 2, e' adatta a ricreare il tipo di habitat del sito di raccolta.


La percentuale di specie e, se del caso, sottospecie che non rispettano le condizioni di cui al comma 2, non deve essere superiore all'1 per cento in peso. Le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente non contengono Avena fatua, Avena sterilis e Cuscuta spp, la percentuale in Rumex spp, diversa da Rumex acetosella, Rumex acetosa e Rumex maritimus, non e' superiore allo 0,05 per cento in peso.


Art. 64

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Comma 1

Condizioni per l'autorizzazione delle miscele di sementi per la preservazione coltivate

Comma 2

Le sementi a partire dalle quali sono prodotte le sementi per la preservazione coltivate che compongono la miscela, devono essere raccolte nella loro zona fonte in un sito che non e' stato seminato con seme di varieta' geneticamente selezionate per produzione foraggera o tappeto erboso da almeno quaranta anni prima della data della domanda presentata dal produttore di cui all'articolo 62, comma 5. La zona fonte e' situata all'interno della zona di origine.


Le sementi per la preservazione coltivate che compongono la miscela sono di specie e, se del caso, sottospecie caratteristiche del tipo di habitat del sito di raccolta e sono, in quanto componenti della miscela, importanti per la preservazione dell'ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche.


I componenti di una miscela di sementi per la preservazione coltivate devono essere conformi, prima di essere miscelate, ai requisiti per le sementi commerciali indicati all'allegato VI, sezione I, lettera B) Foraggere, punto III sementi commerciali.


La moltiplicazione puo' essere effettuata per cinque generazioni.


Al fine di garantire la qualita' del materiale ottenuto e di consentire un adeguato controllo del processo produttivo da parte degli organi competenti, la moltiplicazione puo' essere effettuata solo nella zona di origine in cui e' sita la zona fonte.


Art. 65

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Comma 1

Condizioni di commercializzazione

Comma 2

La produzione dei prodotti sementieri di varieta' da conservazione e di varieta' prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali, ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, e la loro commercializzazione devono avvenire nel rispetto della normativa fitosanitaria nazionale e dell'Unione.


In deroga al comma 2, lettera b), possono essere approvate ulteriori zone di commercializzazione a condizione che queste siano comparabili con le zone di origine quanto ad habitat naturali e semi-naturali della varieta' in questione. In tale caso il quantitativo di sementi necessario per la produzione della quantita' minima di cui all'articolo 66, e' riservato alla conservazione della varieta' nella sua zona d'origine. L'approvazione delle ulteriori zone di cui al presente comma e' oggetto di notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri.


Nel caso sia stata applicata la deroga di cui all'articolo 55, comma 1, non si puo' far ricorso all'ulteriore deroga prevista dal comma 3.


In deroga all'articolo 31, comma 1, si puo' autorizzare la commercializzazione di miscele di sementi foraggere di vari generi, specie e se del caso sottospecie, destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), nel contesto della conservazione delle risorse genetiche, di cui all'articolo 47. Tali miscele possono contenere sementi di piante foraggere, e di piante non foraggere ai sensi del presente decreto. Dette miscele sono designate come: «miscele di sementi per la preservazione».


Se la miscela di sementi per la preservazione contiene una varieta' da conservazione, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 47 a 61.


Art. 66

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Comma 1

Restrizioni quantitative

Comma 2

Per ciascuna varieta' da conservazione di specie agrarie, la quantita' di sementi commercializzata non deve superare lo 0,5 per cento della quantita' di sementi, della stessa specie, utilizzata in ambito nazionale per una stagione di semina. Tale quantita' e' rapportata a quella necessaria per seminare 100 ettari qualora quest'ultima risultasse maggiore. Per le specie Pisum sativum, Triticum spp., Hordeum vulgare, Zea mays, Solanum tuberosum, Brassica napus e Helianthus annuus la percentuale non deve superare lo 0,3 per cento.


La quantita' totale di sementi di varieta' da conservazione di specie agrarie commercializzate non deve superare il 10 per cento delle sementi, della specie in questione, utilizzate annualmente sul territorio nazionale. Se tale percentuale corrisponde a una quantita' inferiore a quella necessaria per seminare 100 ettari il valore massimo viene rapportato a tale superficie.


Per ciascuna varieta' da conservazione di specie ortive, la quantita' di sementi commercializzata annualmente non deve superare quella necessaria per la coltivazione delle superfici indicate all'allegato XI al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, per le specie interessate.


La commercializzazione delle sementi di varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, e' consentita se realizzata in imballaggi di piccole dimensioni dal peso non superiore al peso netto massimo fissato all'allegato XII al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, per le specie interessate.


La quantita' totale delle sementi per la preservazione che compongono le miscele commercializzate annualmente non deve superare il 5 per cento del peso totale delle miscele di piante foraggere commercializzate nel medesimo anno sul territorio nazionale.


Art. 67

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Comma 1

Applicazione di restrizioni quantitative

Comma 2

I produttori di sementi di varieta' da conservazione comunicano alle regioni e province autonome competenti per territorio, al Ministero e all'organismo delegato preposto alla certificazione, prima dell'inizio della stagione di produzione, le superfici e l'ubicazione delle aree di produzione delle sementi.


I produttori di miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente, comunicano alle regioni e province autonome competenti per territorio, al Ministero e all'organismo delegato all'esecuzione dei controlli prima dell'inizio della stagione di produzione, la quantita' delle sementi per la preservazione che compongono le miscele per le quali intendono chiedere un'autorizzazione, unitamente alla dimensione e alla posizione del sito o dei siti di raccolta previsti.


I produttori di miscele di sementi per la preservazione coltivate, comunicano alle regioni e province autonome competenti per territorio, al Ministero e all'organismo delegato all'esecuzione dei controlli, prima dell'inizio della stagione di produzione, la quantita' delle sementi per la preservazione che compongono le miscele per le quali intendono chiedere un'autorizzazione, unitamente alla dimensione e alla posizione dei siti di raccolta e dei siti di moltiplicazione previsti.


Laddove, in base alle informazioni ricevute, sussista la possibilita' che siano superate le quantita' stabilite dall'articolo 66, il Ministero o l'organismo delegato, d'intesa con le regioni e province autonome competenti per territorio, stabilisce, per ciascun produttore, la quota che puo' essere commercializzata nel corso della stagione di produzione in questione.


Art. 68

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Comma 1

Chiusura degli imballaggi e dei contenitori

Comma 2

Le sementi delle varieta' da conservazione, di varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e le miscele di sementi per la preservazione possono essere commercializzate esclusivamente in imballaggi o contenitori chiusi e appositamente sigillati.


Gli imballaggi e i contenitori sono sigillati dal produttore in modo tale da non poter essere aperti senza danneggiare il sistema di sigillatura o senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino del produttore sull'imballaggio o sul contenitore.


Al fine di garantire la sigillatura conformemente al comma 2, il sistema di chiusura prevede l'aggiunta del cartellino o l'apposizione di un sigillo come condizione minima.


Art. 69

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Comma 1

Etichettatura

Comma 2

Gli imballaggi e i contenitori di sementi delle varieta' da conservazione, di varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e quelli per le miscele di sementi per la preservazione sono muniti di un cartellino del produttore o di una scritta stampata o apposta con un timbro che riporta le indicazioni specificate nell'allegato VII.


Art. 70

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Comma 1

Controlli ufficiali a posteriori

Comma 2

L'autorita' competente per l'esecuzione dei controlli ufficiali delle sementi prodotte da varieta' da conservazione o di varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, e' il Ministero che, con proprio decreto, puo' delegare l'esercizio di determinati compiti relativi a tali controlli conformemente all'articolo 18.


I controlli di cui al comma 1, sono effettuati a posteriori mediante sondaggi per verificarne l'identita' e la purezza varietale, nonche' sulle modalita' di applicazione dell'etichettatura, stabilite ai sensi dell'articolo 69.


Le sementi prodotte da varieta' da conservazione o di varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari soddisfano i requisiti di cui agli articoli da 54 a 61, con particolare attenzione alla varieta', alle zone di produzione delle sementi e alle quantita' e sono soggette a controlli ufficiali effettuati durante la produzione e la commercializzazione al fine di verificare i requisiti richiesti.


I controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.


Art. 71

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Comma 1

Notifiche

Comma 2

I produttori di sementi operanti sul territorio nazionale provvedono a notificare alle regioni e province autonome competenti per territorio, al Ministero e all'organismo delegato alla certificazione e per ogni stagione di produzione, i quantitativi di sementi commercializzati per ciascuna varieta' da conservazione e per ciascuna varieta' sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari.


Il Ministero notifica, su richiesta della Commissione e degli altri Stati membri, i quantitativi di sementi di ciascuna varieta' da conservazione di specie agrarie e ortive, di ogni varieta' di specie ortive sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari e delle miscele di sementi per la preservazione commercializzati sul territorio nazionale.


Art. 72

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Comma 1

Notifica delle organizzazioni riconosciute nel campo delle risorse fitogenetiche

Comma 2

Il Ministero provvede a notificare alla Commissione europea e agli altri Stati membri, le autorita' responsabili delle risorse fitogenetiche o le organizzazioni riconosciute in questo campo.


Art. 73

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Comma 1

Commercializzazione di sementi di varieta' da conservazione


Agli agricoltori che producono le varieta' di sementi iscritte nel Registro nazionale delle varieta' da conservazione di cui all'articolo 47, e' riconosciuto, nei luoghi dove tali varieta' hanno evoluto le loro proprieta' caratteristiche, il diritto alla vendita diretta e in ambito locale di sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varieta' e prodotti in azienda, nonche' il diritto al libero scambio all'interno della «Rete nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare», istituita dall'articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, secondo le disposizioni di cui al presente Capo, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria.


Comma 2

Capo VII - Equivalenza Paesi terzi

Art. 74

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Comma 1

Equivalenza sementi importate

Comma 2

I materiali di moltiplicazione di patate e le sementi di specie foraggere, cereali, barbabietola da zucchero e da foraggio e di specie oleaginose e da fibra, prodotte in un Paese terzo e ufficialmente certificate dalle autorita' di tale Paese, sono considerate equivalenti allorche' sia stata riconosciuta l'equivalenza delle norme del Paese produttore a quelle vigenti nel territorio dell'Unione europea per quanto attiene alle caratteristiche dei prodotti, alle prescrizioni relative alla loro identita', ai contrassegni, nonche' alle ispezioni e ai controlli concernenti le colture e i prodotti medesimi.


Le sementi di barbabietole, di cereali, di foraggere e di piante oleaginose e da fibra indicate in allegato II, sezioni A e B, raccolte in altro Stato dell'Unione europea o in un Paese terzo equivalente e provenienti direttamente da sementi di base, certificate come tali in uno degli Stati dell'Unione europea, possono essere certificate in Italia sempreche' siano munite di attestato ufficiale dello Stato in cui e' stata effettuata la riproduzione, da cui risulti l'avvenuta esecuzione di un'ispezione in campo per la verifica delle condizioni prescritte ai fini della certificazione e sempreche', da un esame ufficiale dello Stato italiano, sia accertata la rispondenza dei prodotti sementieri ai requisiti prescritti per le sementi certificate.


Art. 75

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Comma 1

Certificazione in Italia di sementi di cereali certificate in uno o piu' Stati europei o in un Paese terzo


Le sementi di cereali, provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione, ufficialmente certificate in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un Paese terzo, e raccolte nell'ambito dell'Unione, devono essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione a un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato IX, lettera A), per la categoria interessata e se e' stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste dall'allegato VI, sezione I, lettera B) Cereali, per la stessa categoria.


Se nei casi previsti al comma 1, le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzioni anteriori alle sementi di base, puo' essere autorizzata anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.


Le sementi di cereali raccolte nell'ambito dell'Unione e destinate a essere certificate conformemente al comma 2, devono essere confezionate e contraddistinte da un cartellino ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato VII, sezione I, lettera A) e accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato VII, sezione III, lettera C) Cereali.


I controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.


Art. 76

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Comma 1

Certificazione in Italia di sementi di piante foraggere certificate in uno o piu' Stati europei o in un Paese terzo


Le sementi di piante foraggere provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in siffatto Paese terzo e raccolte in un altro Stato membro, devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione a un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato IX, lettera B), Foraggere, per la categoria interessata e se e' stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, sezione I, lettera C, per la stessa categoria.


Se nei casi previsti al comma 1, le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzioni anteriori alle sementi di base, puo' essere autorizzata anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.


Le sementi di piante foraggere raccolte nell'ambito dell'Unione e destinate ad essere certificate conformemente a quanto previsto dal comma 2, devono essere confezionate e provviste di un cartellino ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato VII, sezione I, lettera B) Foraggere, ed essere accompagnate da un documento rispondente alle condizioni di cui al medesimo allegato, sezione III, lettera B).


I controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.


Art. 77

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Comma 1

Certificazione in Italia di sementi di barbabietole certificate in uno o piu' Stati europei o in un Paese terzo


Le sementi di barbabietole provenienti direttamente da sementi di base ufficialmente certificate in uno o piu' Stati membri, o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza, e le sementi di barbabietole e raccolte in un altro Stato membro devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste dall'allegato IX, lettera C) Barbabietole, per la categoria interessata e se e' stata constatata, al momento di un esame ufficiale, la rispondenza alle condizioni previste all'allegato VI, sezione I, lettera A), per la stessa categoria.


Se nei casi previsti al comma 1 le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di generazioni anteriori alle sementi di base, puo' essere autorizzata anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.


Le sementi di barbabietola raccolte nell'ambito dell'Unione e destinate ad essere certificate conformemente a quanto previsto dal comma 2, devono essere confezionate e provviste di un cartellino ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato VII, sezione I lettera C) e devono essere accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui al medesimo allegato VII, sezione III, lettera A).


I controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.


Art. 78

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Comma 1

Certificazione in Italia di sementi di piante oleaginose e da fibra certificate in uno o piu' Stati europei o in un Paese terzo.


Le sementi di piante oleaginose e da fibra provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo, e raccolte in un altro Stato membro, devono a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato IX, lettera E) Oleaginose e da fibra, per la categoria interessata e se e' stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, sezione I, lettera D), per la stessa categoria.


Se nei casi previsti al comma 1, le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzione anteriore alle sementi di base, gli Stati membri possono autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.


Le sementi di piante oleaginose e da fibra raccolte nell'ambito dell'Unione e destinate a essere certificate conformemente al comma 1, devono essere confezionate e provviste di un cartellino ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato VII, sezione I, lettera E) Oleaginose e da fibra, e accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui al medesimo allegato VII, sezione III, lettera D).


I controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.


Art. 79

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Comma 1

Certificazione in Italia di sementi di ortive certificate in uno o piu' Stati europei o in un Paese terzo


Le sementi di ortaggi provenienti direttamente da sementi di base o da sementi ufficialmente certificate in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo e raccolte in un altro Stato membro, devono, a richiesta e senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente decreto, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione a un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato IX, lettera F) Ortive, per la categoria interessata e se e' stato constatato, al momento di un esame ufficiale che sono state soddisfatte le condizioni previste all'allegato VI, sezione II per la stessa categoria.


Se nei casi previsti al comma 1, le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di produzioni anteriori alle sementi di base, si puo' autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria, sono state rispettate.


Le sementi di ortaggi raccolte nell'ambito dell'Unione e destinate a essere certificate conformemente al comma 1 devono essere confezionate e provviste di un cartellino ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato VII, sezione I, lettera F) nonche' accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato VII, sezione III, lettera E).


Le sementi di ortaggi provenienti direttamente da sementi di base o da sementi ufficialmente certificate in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo e, raccolte in un Paese terzo, devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base sono state prodotte o certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione a un'ispezione che soddisfi le condizioni previste in una decisione di equivalenza adottata nell'ambito dell'Unione, per la categoria interessata e se e' stata constatata, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, sezione II per la stessa categoria.


Puo' essere consentito di non applicare le disposizioni di cui al comma 7, relative all'imballaggio e al contrassegno, qualora gli organismi addetti al controllo e al rilascio dei documenti e della certificazione coincidano o convengano sull'esenzione.


Le sementi delle specie ortive raccolte in un Paese terzo, se soddisfano le condizioni previste in una decisione di equivalenza adottata nell'ambito dell'Unione sono equivalenti alle sementi delle categorie «base» e «certificata» raccolte all'interno dell'Unione europea.


Tranne che per i piccoli imballaggi di sementi standard, le informazioni prescritte dall'allegato VII, sono chiaramente distinte da qualsiasi altra informazione che figuri sul cartellino o sull'imballaggio, comprese quelle previste dal presente articolo.


Dopo il 30 giugno 1992 si puo' decidere, conformemente alla procedura prevista all'articolo 12, se i piccoli imballaggi di sementi standard di tutte o di alcune specie debbano soddisfare le disposizioni di cui al presente decreto o se le informazioni prescritte o autorizzate debbano differenziarsi in qualche modo da qualsiasi altra informazione se la caratteristica distintiva e' espressamente dichiarata in quanto tale sul cartellino o sull'imballaggio.


I controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.


Comma 2

Capo VIII - Sanzioni amministrative e norme finanziarie

Art. 80

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Comma 1

Sanzioni amministrative

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e alla normativa nazionale e dell'Unione di settore, si applicano le sanzioni amministrative di cui al presente articolo.


A chiunque esercita la produzione a scopo di vendita di prodotti sementieri, come definita nell'articolo 1, comma 3, senza la registrazione al RUOP di cui all'articolo 6, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.


A chiunque pone in vendita prodotti sementieri di varieta' appartenenti a specie per cui e' obbligatoria la iscrizione ai Registri delle varieta', prevista all'articolo 7, comma 2, privi della iscrizione in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea, si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 18.000.


A chiunque viola le norme relative alla detenzione dei prodotti sementieri nei locali adibiti alla vendita, ai sensi dell'articolo 37, commi 1 e 2, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.


Alla ditta sementiera che, ai sensi degli articoli 36, commi 1 e 2, e 41, comma 6, non registra e non conserva i dati previsti e non garantisce i sistemi di tracciabilita' si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.


Alla ditta sementiera che non notifica le informazioni di cui all'articolo 27, comma 4, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000;


A chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio dei miscugli di sementi, di cui all'articolo 5, con esclusione del comma 1, lettera c, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.


A chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio dei miscugli di sementi, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.


A chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio per quanto attiene gli imballaggi, di cui all'articolo 32, commi 1, 3, 4 e 6 e agli articoli 33, commi 1 e 2, 68 e 69 e i piccoli imballaggi, di cui all'articolo 35, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 24.000.


A chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio di cui agli articoli 31, 33, 34, 35, comma 4, e 69, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.


A chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio di prodotti sementieri importati, di cui agli articoli 40 e 41, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 24.000.


Al costitutore o al soggetto tenuto alla conservazione in purezza, in caso di mancato adempimento degli obblighi inerenti la conservazione in purezza di cui all'articolo 11, comma 4, in merito al mantenimento dei requisiti della varieta' di cui all'articolo 9, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000.


Al responsabile della conservazione in purezza che non consente od ostacola il prelievo ufficiale di campioni per verifiche degli obblighi inerenti la conservazione in purezza, da parte del Ministero o dell'organismo delegato in applicazione dell'articolo 17, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000.


A chiunque impedisce od ostacola i controlli ufficiali di cui agli articoli 17, 18 e 20 da parte del personale incaricato, durante le fasi di produzione, manipolazione e commercializzazione dei prodotti sementieri e le relative ispezioni e campionamenti e' punito con una sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 18.000.


A chiunque pone in commercio prodotti sementieri non rispondenti ai requisiti stabiliti dagli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma stabilita in misura proporzionale di euro 400 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di prodotti sementieri e, comunque, per un importo non inferiore a euro 4.000.


A chiunque pone in commercio prodotti importati in confezioni non originali, di cui all'articolo 41 comma 3, o riconfezionati senza l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 41, commi 3 e 4, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma stabilita in misura proporzionale di euro 400 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di prodotti sementieri e, comunque, per un importo non inferiore a euro 4.000.


A chiunque vende o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non sottoposti al controllo prescritto ai sensi dell'articolo 17 per la categoria nella quale essi risultano classificati ai sensi dell'articolo 20 si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000.


Il Ministero e i Servizi fitosanitari delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono competenti ad irrogare le sanzioni.


Art. 81

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Comma 1

Obbligo di rapporto e contestazione da parte del personale addetto alla vigilanza

Comma 2

La vigilanza per l'applicazione del presente decreto e' affidata al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le rispettive competenze.


Gli incaricati della vigilanza, in qualita' di pubblici ufficiali, possono visitare i campi destinati alla produzione sementiera, i depositi e magazzini di vendita all'ingrosso e al minuto, i locali adibiti alla conservazione, alla selezione, alla disinfezione ed alla disinfestazione dei prodotti sementieri, i mercati, le fiere, i magazzini ferroviari, portuali e aeroportuali, le banchine ferroviarie e portuali, i carri ferroviari, gli aerei, le imbarcazioni, gli autoveicoli adibiti al trasporto merci. Possono, altresi', procedere al prelevamento dei campioni e all'accertamento delle violazioni di legge. Nelle visite ai magazzini e carri ferroviari, ai magazzini portuali e aeroportuali, il personale puo' essere accompagnato rispettivamente dagli agenti di polizia ferroviaria, portuale e dai militari della Guardia di finanza.


Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, la vigilanza doganale e' svolta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel rispetto della normativa doganale vigente. Nulla e' innovato per quanto si riferisce agli accertamenti fitosanitari.


Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono definite le modalita' di versamento delle sanzioni al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, nella misura del 50 per cento dell'importo versato, ad apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero, per l'attuazione delle misure di eradicazione, gestione e coordinamento dell'autorita' unica centrale, di cui al regolamento (UE) 2016/2031.


Art. 82

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Comma 1

Tariffe

Comma 2

Le tariffe per le attivita' di iscrizione delle varieta' nei Registri, di cui all'articolo 9, e per le operazioni di controllo e di certificazione delle sementi di cui agli articoli 18, 27 comma 10, 29 comma 4, 32, comma 8, 35, comma 7, 38, comma 3, 52, comma 8, 57, comma 2, 58, comma 4, 59, comma 4, 70, comma 4, 75, comma 5, 76, comma 5, 77, comma 5, 78, comma 5 e 79, comma 9, nonche' per il rilascio dei cartellini ufficiali di cui all'articolo 31, comma 5, sono a carico del soggetto interessato. Gli importi sono stabiliti dal Ministero in misura corrispondente al costo del servizio.


Le tariffe di cui al comma 1, possono essere aggiornate ogni tre anni, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe per le attivita' di verifica dei requisiti propedeutiche all'iscrizione delle varieta' nei Registri delle varieta' vegetali, le pertinenti prove di campo e le relative modalita' di versamento al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ad apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero , per la copertura dei costi derivanti dalle attivita' di verifica dei requisiti propedeutiche all'iscrizione al Registro delle varieta' di cui all'articolo 9.


Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe per la copertura dei costi derivanti dalle attivita' di controllo e di certificazione delle sementi di cui agli articoli 18, 27 comma 10, 29 comma 4, 32, comma 8, 35, comma 7, 38, comma 3, 52, comma 8, 57, comma 2, 58, comma 4, 59, comma 4, 70, comma 4, 75, comma 5, 76, comma 5, 77, comma 5, 78, comma 5 e 79, comma 9, nonche' per il rilascio dei cartellini ufficiali di cui all'articolo 31, comma 5, e le relative modalita' di versamento al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.


Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 83

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Comma 1

Clausola di neutralita' finanziaria


Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


Comma 2

Capo IX - Norme transitorie e finali

Art. 84

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Comma 1

Clausola di cedevolezza

Comma 2

In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le disposizioni del presente decreto riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa dell'Unione europea, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione medesima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.


Mantengono efficacia le norme regionali adottate in applicazione della normativa sementiera prima dell'entrata in vigore del presente decreto purche' non in contrasto con lo stesso.


Art. 85

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Comma 1

Adeguamenti tecnici

Comma 2

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente di cui all'articolo 2, sono stabilite le disposizioni di carattere tecnico in applicazione del presente decreto.


Art. 86

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Comma 1

Norme transitorie

Comma 2

Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni attuative previgenti, ove non incompatibili con il presente decreto.


Il personale tecnico per i controlli ai prodotti sementieri gia' autorizzato alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' iscritto d'ufficio in apposita sezione ad esaurimento del Registro del personale di cui all'articolo 19.