DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 20/2021 - Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 20

Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 20

Numero 20 Anno 2021 GU 27.02.2021 Codice 21G00022

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;20

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

Capo I - Norme generali

Art. 1

#

Comma 1

Finalita' e campo di applicazione


Il presente decreto disciplina la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri riordinando, mediante coordinamento ed integrazione, le relative disposizioni normative in un testo unico.


Il presente decreto non si applica alle sementi e ai materiali di moltiplicazione per i quali sia provata la destinazione all'esportazione verso Paesi terzi, nonche' ai prodotti sementieri destinati a usi ornamentali e ai prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate.


E' considerata «produzione a scopo di commercializzazione» dei prodotti sementieri quella effettuata da imprese che lavorano le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione selezionandoli, depurandoli dalle scorie e confezionandoli per il commercio, qualunque ne sia l'entita', e la cui attivita' sia indirizzata, anche saltuariamente, ai fini industriali o commerciali. E' altresi' considerata «produzione a scopo di commercializzazione» quella effettuata da cooperative, consorzi, associazioni, aziende agrarie e altri enti, anche se al solo fine della distribuzione ai propri associati, compartecipanti e dipendenti. E' inoltre considerata «produzione a scopo di commercializzazione» ogni lavorazione e selezione di prodotti sementieri effettuata per conto di terzi.


Gli agricoltori possono attuare il reimpiego delle sementi o lo scambio di parte del raccolto.


Per «commercializzazione» s'intende la vendita, la detenzione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento mirante allo sfruttamento commerciale di sementi a terzi, con o senza compenso.


Art. 2

#

Comma 1

Autorita' nazionale competente


Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato Ministero, e' individuato quale autorita' nazionale competente ai fini dell'applicazione del presente decreto.


Art. 4

#

Comma 1

Classificazioni dei prodotti sementieri

Comma 2

Ai fini della classificazione dei prodotti sementieri le specie appartenenti ai gruppi di cui al comma 1, ad eccezione dei miscugli, sono elencate nell'allegato I al presente decreto di cui costituisce parte integrante. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, stabilisce, conformemente alle disposizioni europee, eventuali modifiche dell'elenco delle specie di cui all'allegato I.


I prodotti sementieri delle categorie pre-base, base e certificata devono essere ufficialmente controllati e certificati.


I requisiti delle categorie di cui al comma 3 sono stabiliti al Capo III.


Art. 5

#

Comma 1

Miscugli di sementi e di materiali di moltiplicazione

Comma 2

Per le sementi e per i materiali di moltiplicazione di cui all'articolo 4, la commercializzazione di miscugli e' consentita alle condizioni di cui all'articolo 31, comma 4, e solo in piccoli imballaggi di cui all'allegato V al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.


I miscugli di cui al comma 1, lettera c), devono escludere totalmente (100 per cento) materiale sementiero derivante da varieta' geneticamente modificate nonche' qualsiasi forma di contaminazione da detto materiale.


Le diverse componenti dei miscugli di cui al presente articolo devono essere conformi, prima di essere mescolate, alle norme di commercializzazione a esse applicabili.


I piccoli imballaggi contenenti miscugli di sementi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e f) non devono essere superiori al peso o al numero di pezzi indicati nell'allegato V.


Art. 6

#

Comma 1

Obblighi delle ditte sementiere

Comma 2

La ditta sementiera deve essere registrata presso il Servizio fitosanitario nazionale nel Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) in applicazione degli articoli 65 e 66 del regolamento (UE) 2016/2031.


Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui al decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi attuativo dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, sono stabiliti i requisiti di professionalita', dotazioni minime di attrezzature e le relative procedure di controllo necessarie all'esercizio dell'attivita' sementiera.


Il Servizio fitosanitario regionale, nel cui territorio ricade la sede legale della ditta sementiera provvede alla registrazione nel RUOP, dandone comunicazione ai Servizi fitosanitari regionali coinvolti, in applicazione degli articoli 65 e 66 del regolamento (UE) 2016/2031.


Comma 3

Capo II - Registri di varieta'

Art. 7

#

Comma 1

Registri nazionali delle varieta' di specie agrarie e ortive


Il Ministero puo' istituire, per ciascuna specie di coltura, Registri di varieta' al fine di permettere l'identificazione delle varieta' stesse anche quando queste sono linee «inbred» o ibridi destinati a servire, a loro volta, da componenti per la costituzione di altre varieta' finali e le loro sementi sono commercializzate con propria denominazione.


L'istituzione dei Registri di varieta' e' obbligatoria per le varieta' di patate, di barbabietola da zucchero e da foraggio, per le varieta' di specie foraggere, cereali, oleaginose e da fibra, nonche' per le varieta' di specie ortive, limitatamente alle specie indicate nell'allegato II del presente decreto, di cui costituisce parte integrante. E' facolta' del Ministero istituire «Registri volontari» per specie agrarie e ortive diverse da quelle contemplate nell'allegato II, a fronte di un interesse economico concreto per tali specie. L'elenco dei registri volontari istituiti e' riportato nell'allegato III al presente decreto di cui costituisce parte integrante.


I Registri delle varieta', la cui tenuta e' affidata al Ministero, consultabili e resi pubblici nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, devono riportare obbligatoriamente, oltre alla denominazione della varieta', il codice (SIAN) identificativo della stessa, la data del decreto di iscrizione e la data dell'ultimo decreto di rinnovo dell'iscrizione oltre al codice (SIAN) del responsabile o dei responsabili della conservazione in purezza della varieta'.


Nei Registri nazionali delle varieta' delle specie di piante agrarie e ortive sono iscritte le varieta' da conservazione e le varieta' di specie di piante ortive prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.


Per ogni varieta' iscritta, il Ministero istituisce un fascicolo che comprende una descrizione della varieta' e la documentazione presentata ai fini dell'ammissione. Tale fascicolo, relativo alle varieta' iscritte e a quelle cancellate dal Registro delle varieta', e' tenuto a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione dell'Unione europea. Le informazioni reciproche sono riservate.


I fascicoli relativi all'iscrizione delle varieta' sono accessibili, a titolo personale ed esclusivo, a coloro che abbiano dimostrato un interesse qualificato a tale riguardo. Allorche' il costitutore abbia chiesto, in conformita' all'articolo 8, comma 3, il segreto sui componenti genealogici della varieta' e sui risultati degli esami sugli stessi, e' escluso l'accesso alle predette informazioni.


Per ogni varieta' iscritta viene comunicato agli altri Stati membri e alla Commissione dell'Unione europea una breve descrizione delle caratteristiche piu' importanti relative alla sua utilizzazione. A richiesta dei suddetti soggetti verranno comunicati anche i caratteri che differenziano le varieta' in questione da altre varieta' analoghe. La presente disposizione non si applica nel caso di varieta' (linee «inbred» o ibridi) che sono destinate unicamente a servire da componenti per la costituzione di altre varieta' finali.


Tutte le modifiche apportate ai Registri nazionali delle varieta', nonche' ogni domanda di iscrizione o ritiro di domanda di una varieta', sono notificate agli Stati membri e alla Commissione dell'Unione europea.


Art. 8

#

Comma 1

Domanda di iscrizione di varieta' di specie agrarie e ortive ai registri nazionali


L'iscrizione al Registro e' chiesta dal costitutore della varieta' e, in sua mancanza, da un soggetto pubblico o privato operante in campo sementiero che offre la necessaria garanzia del mantenimento in purezza della varieta'. Per le varieta' di cui il costitutore non si conosca o non esista, l'iscrizione puo' essere fatta d'ufficio.


Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabilite le modalita' inerenti la presentazione delle domande di iscrizione nei Registri nazionali delle varieta'.


Il costitutore ha facolta' di chiedere il segreto sulla descrizione dei componenti genealogici concernenti gli ibridi e le varieta' sintetiche e sui relativi esami a chiunque sia coinvolto nel processo di iscrizione della varieta'.


Art. 9

#

Comma 1

Requisiti per l'iscrizione delle varieta' di specie agrarie e ortive ai Registri nazionali


Il Ministero, ai fini dell'iscrizione al Registro, accerta tramite prove ufficiali di campo, eseguite o fatte eseguire dagli enti individuati ai sensi del comma 8, che ogni varieta' si distingua per uno o piu' caratteri dalle altre varieta' iscritte, che sia omogenea e stabile nei suoi caratteri essenziali e che abbia un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente. Nel caso delle varieta' di specie ortive, fatta eccezione per la cicoria industriale, il Ministero deve accertare esclusivamente i requisiti di distinguibilita', uniformita' e stabilita'.


Una varieta' si considera omogenea se, fatta salva la variazione che si puo' prevedere dai particolari caratteri della sua moltiplicazione, e' sufficientemente omogenea nell'espressione dei caratteri compresi nell'esame della distinzione, nonche' di altri caratteri usati per la descrizione della varieta'.


Una varieta' e' stabile se resta conforme alla definizione dei suoi caratteri essenziali al termine delle sue riproduzioni o moltiplicazioni successive ovvero alla fine di ogni ciclo, qualora il costitutore abbia definito un ciclo particolare di riproduzione o moltiplicazione.


Una varieta' possiede un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente se, visto l'insieme delle sue qualita' costituisce, rispetto alle altre varieta' iscritte nel Registro delle varieta', almeno per la produzione in un determinato areale, un netto miglioramento per la coltivazione o per la gestione dei raccolti o per l'impiego dei prodotti ottenuti. L'eventuale deficienza di talune caratteristiche puo' essere compensata dalla presenza di altre caratteristiche favorevoli.


Per l'iscrizione delle varieta' di specie agrarie e di specie ortive nei Registri nazionali, indicate nell'allegato II, i caratteri e le condizioni minime da osservare per determinare la differenziabilita', la omogeneita' e la stabilita' delle varieta', sono conformi ai protocolli e alle linee direttrici indicate all'allegato VIII al presente decreto di cui costituisce parte integrante. Per quanto riguarda il valore agronomico e di utilizzazione delle varieta' delle specie di piante agricole le condizioni da osservarsi devono essere conformi all'allegato III della direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, e successive modificazioni.


Ai fini dell'iscrizione nei Registri di varieta' le cui sementi possono essere controllate soltanto quali «sementi standard», possono essere presi in considerazione i risultati di esami non ufficiali e le cognizioni pratiche ottenute durante la coltivazione in relazione ai risultati di un esame ufficiale.


Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuate le strutture e gli enti scientifici o di ricerca nazionali che, con provata esperienza nell'accertamento dei requisiti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, eseguono prove di campo sulla base delle caratteristiche tecniche necessarie per l'iscrizione ai Registri nazionali delle varieta' di specie agrarie e di specie ortive indicate negli allegati II e III.


Per gli accertamenti tecnici da effettuare ai fini dell'iscrizione, sono dovute le tariffe di cui all'articolo 82.


Art. 10

#

Comma 1

Deroghe ai requisiti per l'iscrizione delle varieta' ai Registri nazionali


L'esame del valore agronomico e di utilizzazione non e' necessario per l'ammissione delle varieta' di graminacee quando il costitutore dichiara che le sementi della varieta' da iscrivere nel Registro nazionale sono destinate a uso di tappeto erboso.


L'esame del valore agronomico e di utilizzazione non e' richiesto per l'ammissione di varieta' (linee «inbred» o ibridi) utilizzate esclusivamente come componenti di varieta' ibride che soddisfano i requisiti di distinzione, stabilita' e omogeneita'. La stessa previsione si applica per l'iscrizione delle componenti nelle associazioni varietali.


L'esame del valore agronomico e di utilizzazione non e' necessario per l'ammissione delle varieta' le cui sementi sono destinate a essere commercializzate in un altro Stato membro dell'Unione europea che le abbia ammesse in considerazione del loro valore agronomico e di utilizzazione.


Nel caso di varieta' per le quali non e' richiesto un esame del valore agronomico e di utilizzazione, e' necessario verificare l'idoneita' all'uso dichiarato, attraverso un esame appropriato. In questi casi sono fissate le condizioni di esame.


Art. 11

#

Comma 1

Iscrizione di varieta' di specie agrarie e ortive ai Registri nazionali


L'iscrizione e' disposta dal Ministero con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente.


Il costitutore e' tenuto alla conservazione in purezza della varieta', con la quale viene garantito il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 9, che effettua direttamente o demanda ad un responsabile della conservazione in purezza.


Nel caso di varieta' iscritte d'ufficio e il cui costitutore e' sconosciuto, il Ministero incarica della conservazione in purezza un soggetto pubblico o privato che opera nel campo sementiero e che offre la necessaria garanzia del mantenimento in purezza della varieta'.


Se i soggetti di cui ai commi 2 e 3 non adempiono alle prescrizioni relative al mantenimento in purezza della varieta', nel caso in cui la varieta' abbia un interesse economico di valenza nazionale o nell'interesse della conservazione delle risorse fitogenetiche, il Ministero assegna tale compito ad altro soggetto, pubblico o privato, che assume gli obblighi del costitutore. Nei suoi confronti il Ministero definisce le modalita' di distribuzione della semente di base.


Art. 12

#

Comma 1

Non assoggettabilita' delle varieta' iscritte nel catalogo comune a restrizioni commerciali e possibilita' di organizzare esperimenti temporanei in ambito europeo.


Le sementi di varieta' iscritte nel «Catalogo comune delle varieta' di specie di piante agrarie e ortive» non sono soggette, con effetto a partire dalla pubblicazione dell'iscrizione medesima nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ad alcuna restrizione di commercializzazione per cio' che riguarda la varieta', fatto salvo quanto previsto dagli articoli 45 e 46.


Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Gruppo permanente per la protezione delle piante di cui all'articolo 11, puo' proporre o aderire ad esperimenti temporanei a livello dell'Unione, conformemente alle procedure previste dalle direttive dell'Unione di riferimento.


Art. 13

#

Comma 1

Denominazione varietale

Comma 2

La varieta', oggetto di iscrizione nei Registri nazionali delle varieta', prende la denominazione assegnata dal costitutore.


La denominazione deve essere tale da consentire l'identificazione della varieta'. Tale denominazione deve essere conforme alle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 2009/637 del 22 luglio 2009, della Commissione e risultare non contraria alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume.


Se, dopo l'iscrizione di una varieta', risulta che la denominazione di cui al comma 2 non poteva essere accettata al momento dell'iscrizione, la denominazione viene modificata in modo tale da renderla conforme al regolamento (CE) n. 2009/637 del 22 luglio 2009. La denominazione precedente puo' essere temporaneamente utilizzata fino all'adozione della nuova denominazione.


Art. 14

#

Comma 1

Gestione dei Registri nazionali delle varieta'


L'iscrizione di una varieta' e' valida sino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima e puo' essere rinnovata per periodi determinati, ove la coltura sia cosi' estesa da giustificarla o, comunque, abbia un interesse economico rilevante o se la stessa debba essere mantenuta nell'interesse della conservazione delle risorse fitogenetiche, sempre che risultino soddisfatti i previsti requisiti di distinzione, di omogeneita' e di stabilita'. Per le varieta' da conservazione e per le varieta' di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, detti requisiti sono stabiliti al Capo VI.


Le domande di rinnovo devono essere presentate dal costitutore entro i due anni antecedenti alla scadenza dell'iscrizione. Tale scadenza non si applica alle varieta' da conservazione, alle varieta' ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e ai miscugli di preservazione di cui al Capo VI. Per quest'ultime, le domande di rinnovo vanno presentate prima della scadenza dell'iscrizione.


Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabilite le procedure per la verifica delle varieta', nel secondo quinquennio di validita' della registrazione, ai fini del rinnovo della loro iscrizione.


Art. 15

#

Comma 1

Cancellazione e rettifiche di varieta' iscritte al registro delle varieta'


Nel caso di cui al comma 1, lettera e), nel decreto di cancellazione si stabilisce, su richiesta del costitutore, un periodo transitorio per la certificazione, per il controllo (limitatamente alle specie ortive) quali sementi standard e per la commercializzazione dei prodotti sementieri che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione.


Per le varieta' comprese nel catalogo comune delle varieta' di specie di piante agrarie o di ortive, il periodo transitorio che scade per ultimo fra quelli accordati dai vari Stati membri in cui la varieta' e' iscritta, si applica alla commercializzazione in Italia quando le sementi o i tuberi-seme della varieta' in questione non sono state sottoposte ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda la varieta'.


La perdita di una delle caratteristiche o condizioni di distinguibilita', uniformita' e stabilita' richieste per l'iscrizione, comporta la cancellazione della varieta' dal Registro.


Nel caso di specie o varieta' suscettibili, per le modalita' di riproduzione, di modifiche di talune caratteristiche varietali, il loro verificarsi comporta la rettifica della descrizione nel Registro.


Sia la cancellazione che la rettifica della descrizione vengono disposte dal Ministero, sentiti coloro che hanno interesse al mantenimento dell'iscrizione.


Se, dopo l'iscrizione di una varieta', risulta che la condizione di differenziabilita' non e' stata soddisfatta al momento dell'iscrizione, il provvedimento di iscrizione e' annullato. In tal caso, la varieta' non e' piu' considerata come una varieta' nota nella Unione europea, a partire dal momento della iscrizione iniziale.


Art. 16

#

Comma 1

Equivalenza dell'iscrizione nei Registri varietali e selezione conservatrice equivalente

Comma 2

Le condizioni poste dal presente decreto per l'iscrizione nei Registri delle varieta' valgono anche per le varieta' costituite in altri Stati membri o Paesi terzi. L'iscrizione di una varieta' nel catalogo comune delle varieta' di specie di piante agrarie o di ortive, o in un Registro nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea, conformemente alle direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, puo' considerarsi equivalente all'iscrizione nel Registro delle varieta' di cui all'articolo 7, comma 1, limitatamente ai requisiti di differenziabilita', stabilita' e omogeneita'. L'iscrizione di una varieta' in un Registro di un Paese terzo puo' considerarsi parimenti equivalente qualora il competente organo dell'Unione europea abbia constatato che gli esami ufficiali delle varieta' effettuati in detti Paesi, ai fini della iscrizione nel Registro, offrano le stesse garanzie degli esami effettuati negli Stati membri.


La conservazione in purezza di una varieta' iscritta o presentata all'iscrizione nei Registri di cui all'articolo 7, comma 1, puo' essere effettuata in un Paese terzo, anziche' in Italia o in un altro Paese dell'Unione europea, qualora il competente organo dell'Unione europea abbia constatato che i controlli della selezione conservatrice, effettuati in detto Paese terzo, offrano le stesse garanzie dei controlli effettuati negli Stati membri.


Comma 3

Capo III - Controlli e certificazioni

Art. 17

#

Comma 1

Controlli ai prodotti sementieri

Comma 2

Le disposizioni del presente Capo si applicano ai controlli dei prodotti sementieri finalizzati all'accertamento della loro conformita' ai requisiti e alle condizioni richieste per l'immissione in commercio.


I controlli ufficiali dei prodotti sementieri finalizzati alla verifica della presenza di organismi nocivi delle piante si applicano conformemente a quanto previsto dalla normativa fitosanitaria in vigore in applicazione del regolamento (UE) 2017/625.


Ai fini della certificazione dei prodotti sementieri delle specie disciplinate dal presente decreto, i controlli di cui al comma 1 verificano le condizioni e i requisiti di cui agli allegati VI e IX.


Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le procedure per l'esecuzione dei controlli di cui al comma 1.


Art. 18

#

Comma 1

Esecuzione dei controlli

Comma 2

Il Ministero e' l'autorita' competente per l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 17, comma 1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, puo' delegare l'esercizio di determinati compiti relativi al controllo dei prodotti sementieri, ai fini dell'accertamento delle caratteristiche e condizioni richieste per la loro certificazione e immissione in commercio, ad enti scientifici o di ricerca nazionali che, per statuto o regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera e in possesso di adeguata esperienza nella verifica delle sementi in tutte le loro fasi di produzione, manipolazione e conservazione, di seguito denominato «organismo delegato».


I controlli di cui al comma 1, si esercitano organicamente in tutte le fasi della produzione, della lavorazione e della commercializzazione mediante ispezioni, campionamenti, analisi, diagnosi e prove colturali che si eseguono a mezzo di allevamento parcellare di campioni.


Qualora nell'ambito dei controlli di cui al comma 1 siano disposte analisi di laboratorio per accertare i requisiti e le condizioni richieste per l'immissione in commercio delle sementi si osservano i metodi ufficialmente riconosciuti in ambito nazionale e internazionale. I campioni da destinare alle analisi sono prelevati da lotti omogenei. Il peso massimo del lotto ed il peso minimo del campione di prelevamento sono quelli indicati nell'allegato IV.


Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, definisce criteri e modalita' di attuazione di specifici programmi annuali di controllo delle sementi. Tali programmi possono essere finalizzati anche all'accertamento della eventuale presenza di OGM nelle sementi prodotte in Italia, in quelle provenienti dai Paesi dell'Unione europea e in quelle provenienti dai Paesi terzi.


Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono riconosciuti i laboratori per le caratteristiche di commercializzazione, idonei per l'esecuzione delle analisi per accertare i requisiti e le condizioni richieste per l'immissione in commercio delle sementi, ed i relativi requisiti.


I controlli di cui al comma 1 possono essere svolti anche sotto sorveglianza ufficiale da ditte sementiere, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 29 e delle disposizioni definite in applicazione dell'articolo 17, comma 4.


Gli oneri derivanti dalle attivita' finalizzate al controllo e certificazione dei prodotti sementieri sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 82.


Art. 19

#

Comma 1

Registro del personale tecnico autorizzato ai controlli dei prodotti sementieri

Comma 2

Le operazioni di controllo di cui all'articolo 18 sono svolte da personale autorizzato con decreto del Ministero, preventivamente formato allo scopo dal Ministero o da un organismo pubblico delegato e iscritto al Registro di cui al comma 3, previa verifica dei requisiti richiesti. Tale personale, nell'esercizio delle funzioni affidategli, riveste la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell'articolo 357 del codice penale.


Il personale destinato alle operazioni di controllo viene scelto tra persone che non esercitano a qualsiasi titolo, anche temporaneamente, attivita' di carattere economico nella produzione e nel commercio di prodotti sementieri e che non siano dipendenti da ditte che svolgono attivita' nel settore sementiero.


Presso il Ministero e' istituito il Registro del personale tecnico autorizzato ai controlli dei prodotti sementieri.


Il Registro, inserito nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), si articola in sezioni e contiene i nominativi del personale, il titolo di studio, la funzione relativa ai controlli ufficiali dei prodotti sementieri e la sede operativa.


Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definiti i requisiti e le modalita' di formazione del personale tecnico autorizzato ai controlli dei prodotti sementieri.


Nel Registro del personale tecnico autorizzato all'esecuzione dei controlli sui prodotti sementieri e' iscritto d'ufficio, in apposita sezione ad esaurimento, il personale gia' autorizzato alla data di entrata in vigore del presente decreto.


Art. 20

#

Comma 1

Certificazione dei prodotti sementieri e categorie di commercializzazione

Comma 2

Le sementi di cereali, di foraggere, di barbabietole di patate e di piante oleaginose e da fibra, appartenenti alle specie di cui all'allegato II, sezione A, possono essere commercializzate soltanto se sono state ufficialmente certificate come sementi di base o sementi certificate.


Le sementi di piante ortive, appartenenti alle specie di cui all'allegato II, sezione C, possono essere certificate, controllate quali sementi standard e commercializzate soltanto se la loro varieta' e' ufficialmente ammessa nel registro nazionale o nel registro di un altro Stato membro.


Le sementi appartenenti ai generi e alle specie di piante foraggere e di piante oleaginose e da fibra diverse da quelle di cui al comma 1, elencate all'allegato II, sezione B, possono essere commercializzate anche se corrispondenti alla categoria «commerciale».


Le categorie dei prodotti sementieri appartenenti ai gruppi di specie di cui ai commi 1, 2 e 3, devono rispondere ai requisiti di cui agli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26.


Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali possono essere stabiliti i requisiti per la certificazione di categorie antecedenti alla «categoria di base».


Art. 25

#

Comma 1

Requisiti delle categorie di sementi di piante oleaginose e da fibra

Comma 2

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentare forestali, conformemente alle disposizioni dell'Unione, e' prevista l'inclusione al comma 1, lettere a) e b), di ibridi di piante oleaginose e da fibra, diverse da quelle di girasole.


Art. 27

#

Comma 1

Controllo delle sementi ortive appartenenti alla categoria standard

Comma 2

Il controllo delle sementi di specie ortive appartenenti alla categoria standard consiste nell'accertamento della identita' e della purezza della varieta'. A tal fine sono poste in atto ispezioni presso le ditte sementiere responsabili dell'apposizione del cartellino relativo alle sementi ortive di categoria standard, campionamenti, esami di laboratorio e prove di coltura in parcella.


Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' operative per l'attuazione dei controlli e del confezionamento di cui al presente articolo.


L'inizio delle attivita' di confezionamento delle sementi ortive standard corrisponde alla data di registrazione al RUOP della ditta sementiera, ai sensi dell'articolo 6, comma 1. La fine delle attivita' di cui al comma 4, lettera a) corrisponde alla data di cessazione delle attivita' stesse da parte della ditta sementiera.


Il Ministero puo' disporre l'effettuazione del controllo presso determinati responsabili dell'apposizione del cartellino.


Il Ministero o l'organismo delegato comunica alle ditte interessate l'elenco dei campioni sottoposti ad analisi di laboratorio e l'elenco dei campioni scelti per l'istituzione di prove di coltura in parcelle nonche' gli esiti dei controlli stessi.


Le varieta', i cui campioni non presentino i previsti requisiti di identita' e purezza della varieta' stessa, possono essere oggetto di un nuovo immediato controllo.


Qualora, a seguito dei controlli di cui al presente articolo, venga ripetutamente constatata l'insufficiente rispondenza delle sementi di una varieta' ai requisiti previsti circa l'identita' e la purezza della varieta' stessa, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Gruppo di lavoro permanente, puo' interamente o parzialmente vietare la commercializzazione di detta varieta' alla ditta che la commercializza per un determinato periodo.
Il relativo provvedimento potra' essere revocato, non appena sia garantito il ripristino dei requisiti di identita' e di purezza della varieta'.


Le somme dovute dalle ditte sementiere per i controlli di cui al presente articolo, sono determinate sulla base delle tariffe di cui all'articolo 82.


Art. 28

#

Comma 1

Esiti del controllo e certificazione dei prodotti sementieri

Comma 2

Qualora l'esito dei controlli di cui all'articolo 17 sia favorevole, e' disposta ai sensi del Capo IV, la cartellinatura delle partite controllate.


I risultati dei controlli di cui all'articolo 17 sono registrati, conservati e resi disponibili al richiedente il controllo.


Art. 29

#

Comma 1

Requisiti per l'autorizzazione del personale addetto al controllo sotto sorveglianza ufficiale e modalita' di esercizio della sorveglianza su colture e sementi.


La sorveglianza sulle attivita' previste dal presente articolo e' esercitata dal Ministero o dall'organismo delegato, sulle colture in campo, durante la manipolazione e conservazione del prodotto da immettere in commercio nonche' mediante prove colturali che si eseguono a mezzo di allevamento di campioni. I laboratori, autorizzati ai sensi del comma 1, lettera b), sono valutati mediante specifici controlli di efficacia («test di performance») organizzati dal Ministero o dall'organismo delegato.


Qualora, durante l'effettuazione della sorveglianza di cui al comma 2 da parte dell'organismo delegato sia accertata una delle violazioni di cui all'articolo 80, tale organismo trasmette al Ministero un apposito verbale per l'applicazione delle sanzioni ivi previste.


Gli oneri derivanti dalle attivita' di formazione e sorveglianza ufficiale, di cui al presente articolo, sono interamente a carico del richiedente l'autorizzazione secondo le tariffe di cui all'articolo 82.


Art. 30

#

Comma 1

Inadempienze relative ai controlli sotto sorveglianza ufficiale

Comma 2

La violazione per colpa da parte dell'ispettore in campo, del titolare del laboratorio di analisi e del campionatore delle disposizioni di cui all'articolo 29 che disciplinano, per ciascuno di essi, l'esame sotto sorveglianza ufficiale delle sementi, comporta la sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione per un periodo da sei mesi ad un anno in considerazione dell'entita' della violazione. I casi che costituiscono inadempienze ai sensi del presente comma sono indicati nell'allegato X.


Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione per dolo da parte dell'ispettore in campo, del titolare del laboratorio di analisi e del campionatore delle disposizioni che disciplinano, per ciascuno di essi, l'esame sotto sorveglianza ufficiale delle sementi, adottate ai sensi del presente decreto, comporta, in ogni caso, la decadenza automatica dell'autorizzazione.


Qualora sia accertata la violazione di cui ai commi 1 e 2, la certificazione della semente e' annullata a meno che possa essere dimostrato che la semente soddisfa comunque tutte le condizioni pertinenti.


Qualora sia accertata una delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 da parte dell'organismo delegato all'esecuzione della sorveglianza, quest'ultimo trasmette al Ministero apposito verbale per l'applicazione delle sanzioni ivi previste.


Comma 3

Capo IV - Condizioni per l'immissione in commercio

Art. 31

#

Comma 1

Immissione in commercio dei prodotti sementieri

Comma 2

I prodotti sementieri delle categorie di pre-base, base e certificata, sono commercializzati solo se appartenenti a varieta' iscritte nei Registri di varieta' di cui all'articolo 7, comma 1, o nel Catalogo comune delle specie di piante agrarie ed ortive, e muniti del cartellino ufficiale rilasciato dal Ministero o dall'organismo delegato, attestante che i prodotti stessi sono stati sottoposti, con esito favorevole, ai controlli prescritti. Le indicazioni riportate sul cartellino ufficiale non escludono la responsabilita' della ditta sementiera circa la rispondenza del prodotto alle qualita' dichiarate.


Le ditte sementiere, sotto la propria responsabilita', possono sconfezionare e riconfezionare i prodotti sementieri acquistati presso gli stabilimenti indicati in sede di registrazione al RUOP.
Nel caso di prodotti sementieri ufficialmente controllati e certificati, lo sconfezionamento, il riconfezionamento e la ricartellinatura sono soggetti alla vigilanza del Ministero o dell'organismo delegato.


Sul valore dichiarato del grado di purezza e germinabilita' dei prodotti sementieri sono consentite, di fronte ai risultati delle analisi, le tolleranze di cui all'allegato VII, sezione VII.


Per gli oneri derivanti dal presente articolo si applicano le tariffe di cui all'articolo 82.


Art. 32

#

Comma 1

Imballaggi e cartellini

Comma 2

I prodotti sementieri devono essere posti in commercio in partite omogenee confezionati in involucri chiusi in modo che l'apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di chiusura e l'impossibilita' di ricostituirlo.


Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle sementi cedute dagli agricoltori alle ditte sementiere registrate al RUOP ai sensi dell'articolo 6.


Gli imballaggi dei prodotti sementieri delle categorie di base, certificata e commerciale nonche' gli imballaggi dei miscugli di sementi destinate alla produzione di foraggi o di tappeti erbosi, debbono essere chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che non si possano aprire senza deteriorarne il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino ufficiale di certificazione di cui all'articolo 31, comma 1, o sull'imballaggio stesso. A tal fine, il sistema di chiusura deve comportare almeno l'incorporazione del suddetto cartellino o l'apposizione di un sigillo ufficiale, salvo che si tratti di un sistema di chiusura non riutilizzabile.


L'apertura e la nuova chiusura degli imballaggi puo' effettuarsi solo ufficialmente o sotto controllo ufficiale. In tal caso sul cartellino ufficiale di certificazione di cui all'articolo 31, comma 1, deve essere menzionata, oltre la prima, anche l'ultima operazione di chiusura, la data della medesima ed il servizio che l'ha effettuata.


Le disposizioni applicative in materia di contrassegno degli imballaggi, incluse le indicazioni che devono essere riportate sul cartellino, sono disciplinate dall'allegato VII al presente decreto di cui costituisce parte integrante. Per le specie non contemplate in tale allegato, le indicazioni che devono essere riportate sul cartellino e sull'attestato interno sono stabilite dal Ministero con il provvedimento di istituzione del registro delle varieta' di ciascuna delle specie suddette.


Le sementi e i materiali di moltiplicazione della categoria commerciale di generi e specie per i quali non e' stato istituito il registro delle varieta' possono essere ammessi ad un esame ufficiale al fine della constatazione della identita' della specie e della rispondenza alle condizioni dell'allegato VI per le sementi commerciali. In tal caso, gli imballaggi sono muniti del cartellino ufficiale conforme all'allegato VII.


Nel caso di prodotti sementieri che sono stati assoggettati a trattamenti chimici, l'indicazione di questi deve essere apposta sull'involucro o su un'apposita etichetta riportando le informazioni previste dall'articolo 49, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009, del Parlamento e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, anche con documentazione aggiuntiva esterna all'imballaggio. In alternativa i dati dei trattamenti chimici, o altre informazioni non ufficiali, possono essere riportati sul cartellino ufficiale in un apposito spazio ben distinto dalle altre informazioni previste.


Per gli oneri derivanti dal presente articolo si applicano le tariffe di cui all'articolo 82.


Art. 33

#

Comma 1

Imballaggi e cartellino relativo alla commercializzazione delle sementi di specie ortive standard

Comma 2

Gli imballaggi di sementi standard devono essere chiusi in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino del produttore previsto dal comma 2 e sull'imballaggio stesso. Essi devono essere piombati o provvisti di un sistema di chiusura equivalente dal responsabile dell'apposizione del cartellino.


Gli imballaggi di sementi standard sono muniti di un cartellino del fornitore oppure di una scritta stampata o di un timbro in una delle lingue ufficiali della Comunita' conformemente all'allegato VII, sezione IV.


Le ditte sementiere possono riconfezionare sementi di specie ortive della categoria standard a condizione che appongano, alle nuove confezioni poste in vendita, un proprio cartellino in sostituzione di quello precedentemente applicato.


In caso di varieta' di specie ortive note al 1° luglio 1970, sul cartellino del fornitore si puo' fare riferimento ad una selezione conservatrice gia' riconosciuta della varieta'. Tale riferimento, segue la denominazione varietale dalla quale deve essere chiaramente separato, preferibilmente con un trattino, e non deve prevalere sulla denominazione varietale.


Le operazioni di cui al comma 2 e al comma 5, lettere b) e c), sono sottoposte a controllo ufficiale secondo le disposizioni di cui all'articolo 27.


Art. 34

#

Comma 1

Cartellino del produttore

Comma 2

Gli imballaggi dei prodotti sementieri possono essere muniti di un cartellino del produttore, diverso dal cartellino ufficiale di cui all'articolo 31, comma 1, per fornire anche ulteriori informazioni.
In sostituzione del cartellino del produttore, le indicazioni previste possono essere apposte sugli involucri con scrittura indelebile o con etichetta adesiva non rimovibile.


Qualora la ditta sementiera utilizzi il cartellino del produttore di cui al comma 1, questo deve riportare l'identificazione della ditta produttrice, almeno tramite il numero di registrazione al RUOP, nonche' la denominazione della ditta distributrice, il nome della specie e se del caso della varieta', l'anno di produzione, la purezza specifica, la germinabilita' con relativa data di determinazione, il peso o la quantita', in caso di miscuglio il tipo di utilizzazione a cui e' destinato il prodotto, il riferimento al sistema di tracciabilita' adottato, l'indicazione di eventuali trattamenti chimici cui sono stati sottoposti i prodotti sementieri.
Il cartellino del produttore non puo' essere di colore bianco, azzurro, rosso, bruno, verde o arancio.


E' vietato apporre cartellini e indicazioni non previsti dal presente decreto sui prodotti sementieri; e' tuttavia consentito apporre sulle confezioni indicazioni relative alle caratteristiche varietali e agronomiche nonche' all'impiego del prodotto.


Per i miscugli e per le piccole confezioni, le indicazioni relative alla ditta produttrice possono essere sostituite con il marchio della ditta medesima.


Art. 35

#

Comma 1

Piccoli imballaggi

Comma 2

Per piccoli imballaggi di prodotti sementieri si intendono quelli contenenti sementi, tuberi, bulbi, rizomi e simili, rispettivamente non superiori nel peso o nel numero di pezzi a quelli indicati nell'allegato V.


I piccoli imballaggi di prodotti sementieri di patate, barbabietole da zucchero e da foraggio, specie foraggere, cereali, specie oleaginose e da fibra devono essere chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale con le stesse modalita' previste all'articolo 32, ad eccezione dei piccoli imballaggi CE. I «Piccoli imballaggi CE» di sementi di barbabietole e i «Piccoli imballaggi CE B» di sementi o di miscugli di sementi di piante foraggere, devono essere muniti all'esterno di un cartellino adesivo ufficiale conforme all'allegato VII, sezione II, punto 2. E' possibile procedere a una o piu' nuove chiusure soltanto sotto controllo ufficiale.


I piccoli imballaggi di sementi ortive certificate o di sementi e materiali di moltiplicazione di specie diverse da quelle di cui al comma 1, nonche' i «Piccoli imballaggi CE A» contenenti miscugli di sementi non destinati alla produzione di foraggi, debbono essere chiusi in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciar traccia di manomissione sul cartellino o sull'imballaggio stesso.


I piccoli imballaggi di sementi ortive della categoria sementi certificate sono muniti di un cartellino del produttore conformemente all'allegato VII, sezione IV. I «Piccoli imballaggi CE A» contenenti miscugli di sementi non destinati alla produzione di foraggi, sono muniti di un cartellino del produttore conformemente all'allegato VII, sezione II, punto 2, ed e' possibile effettuare una o piu' nuove chiusure soltanto sotto controllo ufficiale.


Ferme restando le norme vigenti in materia fitosanitaria, e' permessa la circolazione di piccole confezioni di prodotti sementieri, diversi da quelli di varieta' geneticamente modificate, destinate a scopi dimostrativi, nel limite di peso o di numero di pezzi non superiore a un quinto di quelli indicati nell'allegato V, senza l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni di cui agli articoli 31 e 33 purche' sulle confezioni stesse sia apposta, con carattere indelebile, la dicitura: «campione dimostrativo». In tal caso, i prodotti sementieri soggetti a certificazione devono provenire da lotti ufficialmente certificati.


Per i piccoli imballaggi di tuberi-seme di patate chiusi sul territorio nazionale, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali puo' stabilire, con proprio decreto, in conformita' alle disposizioni europee, deroghe alle norme riguardanti la loro etichettatura.


Per gli oneri derivanti dal presente articolo si applicano le tariffe di cui all'articolo 82.


Art. 36

#

Comma 1

Tracciabilita' dei prodotti sementieri


Le ditte sementiere istituiscono sistemi o procedure di tracciabilita' atti a consentire, per ciascun stabilimento, l'identificazione degli operatori professionali che forniscono loro i prodotti sementieri e degli operatori professionali ai quali forniscono ogni unita' di vendita.


I sistemi di registrazione di cui al comma 1, adottati dalle ditte sementiere, devono consentire di identificare, in maniera inequivocabile, tutti i prodotti sementieri che entrano nello stabilimento distinguendo fra prodotti destinati ad essere lavorati in conto proprio ovvero per conto terzi e prodotti importati, nonche' tutti i lotti di prodotti sementieri che vengono prodotti, registrando i dati inerenti le lavorazioni cui vengono sottoposti in modo da assicurare la completa tracciabilita' dei lotti commercializzati.


Il Ministero o l'organismo delegato verificano la validita' dei sistemi di tracciabilita' adottati.


Art. 37

#

Comma 1

Locali di commercializzazione

Comma 2

Nei locali adibiti esclusivamente alla vendita all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti sementieri e' vietato detenere i prodotti che non siano confezionati, cartellinati e contraddistinti secondo le prescrizioni del presente decreto.


Nei locali adibiti alla vendita promiscua, all'ingrosso e al dettaglio di prodotti sementieri e di analoghi prodotti destinati ad altri usi, sui recipienti e sugli imballaggi contenenti questi ultimi, e comunque sui prodotti non destinati alla riproduzione, devono essere apposti cartellini di dimensioni non inferiori a centimetri 10 per centimetri 20 recanti la dicitura: «Prodotto non destinato alla riproduzione».


Art. 38

#

Comma 1

Coltivazioni antecedenti la categoria di base e conservazione in purezza

Comma 2

I controlli di cui al comma 1, verificano anche la titolarita' delle moltiplicazioni effettuate dai soggetti di cui alla lettera d).


Gli oneri derivanti dalle attivita' di controllo sono a carico del responsabile della conservazione in purezza secondo le tariffe di cui all'articolo 82.


Art. 39

#

Comma 1

Associazioni varietali

Comma 2

E' consentita la commercializzazione di sementi certificate di piante oleaginose e da fibra nella forma di associazione varietale.


Ai fini della certificazione delle sementi, l'associazione varietale deve essere notificata al Ministero o all'organismo delegato alla certificazione dei prodotti sementieri.


Le sementi dei componenti femminile e maschile sono trattate con conce di colore differente.


Art. 40

#

Comma 1

Condizioni per l'immissione in commercio di prodotti sementieri importati

Comma 2

L'importazione dei prodotti sementieri delle specie elencate nell'allegato II, deve essere autorizzata dal Servizio fitosanitario regionale nel cui territorio di competenza ha sede legale la ditta importatrice. Le condizioni e le modalita' per il rilascio di tale autorizzazione sono stabilite con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.


Fatta salva l'osservanza degli obblighi derivanti da accordi internazionali, l'immissione in commercio dei prodotti sementieri introdotti da Paesi terzi e' consentita a condizione che essi rispondano ai requisiti minimi prescritti dalle norme nazionali e dell'Unione.


E' consentita la commercializzazione dei prodotti sementieri provenienti dagli Stati dell'Unione europea e commercializzati in detti Stati in conformita' delle norme di attuazione da essi adottate di disposizioni, vincolanti o facoltative, previste dalle direttive dell'Unione in materia, fatte salve le restrizioni indicate dalle stesse direttive concernenti le caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.


Art. 41

#

Comma 1

Cartellino della ditta importatrice

Comma 2

La ditta sementiera che importa prodotti sementieri da Paesi terzi applica agli involucri di tali prodotti, al momento della loro manipolazione, un proprio cartellino contenente le informazioni di cui all'allegato VII, sezione V, nonche' le indicazioni prescritte dall'articolo 32. E' vietato apporre cartellini e indicazioni non previsti dal presente decreto. La ditta importatrice e' responsabile della rispondenza dei prodotti alle indicazioni riportate sul cartellino.


Le indicazioni di cui al comma 1, qualora gia' figurino nel cartellino originale, possono essere omesse in quello della ditta importatrice, sempreche' detto cartellino sia redatto in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.


Le ditte sementiere possono importare e immettere in commercio i prodotti sementieri importati da Paesi terzi sia nelle confezioni originali e contrassegnate dai cartellini originali, sempreche' detti cartellini siano redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, sia in proprie confezioni conformi alle condizioni prescritte dal presente decreto. In quest'ultimo caso, le ditte devono dichiarare sul cartellino del produttore, laddove previsto ai sensi dell'articolo 34, la provenienza del prodotto e la categoria cui il medesimo appartiene.


In caso di prodotti sementieri ufficialmente controllati e certificati, lo sconfezionamento, il riconfezionamento e la ricartellinatura sono soggetti alla vigilanza del Ministero o degli organismi delegati. In quest'ultimo caso, sul cartellino della ditta importatrice devono essere indicate le date della prima e dell'ultima chiusura nonche' gli organismi che le hanno effettuate.


Ai fini dell'applicazione del presente articolo, e' ammesso anche l'uso di cartellini autoadesivi e di stampigliature indelebili.


Chiunque importi prodotti sementieri destinati alla commercializzazione, deve garantire la registrazione dei dati che consentono di identificare cronologicamente ed analiticamente le partite di prodotti importati, gli operatori professionali che le hanno fornite e gli operatori professionali ai quali e' fornita ogni unita' di vendita, conformemente all'articolo 36.


Art. 42

#

Comma 1

Responsabilita' di chi commercializza i prodotti sementieri


Chi vende o pone in commercio prodotti sementieri nelle confezioni originali di ditte sementiere o in quelle originarie estere per i prodotti importati, non e' responsabile della rispondenza dei prodotti stessi alle indicazioni impresse sugli involucri e figuranti sugli annessi cartellini, sempre che dette confezioni e la relativa cartellinatura siano conformi alle prescrizioni del presente decreto, non presentino segni di alterazione o di manomissione e siano conservate in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.


Comma 2

Capo V - Deroghe e divieti alla commercializzazione delle sementi

Art. 43

#

Comma 1

Deroga per piccoli quantitativi di sementi a scopi scientifici

Comma 2

In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31, il Ministero puo' autorizzare i produttori o i loro rappresentanti in Italia a commercializzare piccoli quantitativi di sementi a scopi scientifici o per lavori di miglioramento genetico.


In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31 il Ministero, puo' autorizzare i costitutori aventi sede in Italia a commercializzare quantitativi adeguati di sementi per scopi di prova o sperimentazione, diversi da quelli di cui al comma 1, purche' le sementi siano di una varieta' per la quale sia stata depositata una richiesta di iscrizione ai sensi dell'articolo 9.


Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro centottanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo.


Art. 44

#

Comma 1

Requisiti minimi e difficolta' di approvvigionamento


Ove ricorrano difficolta' di approvvigionamento, il Ministero puo' ammettere temporaneamente alla commercializzazione prodotti sementieri aventi requisiti ridotti rispetto a quelli prescritti all'allegato VI secondo le norme dell'Unione vigenti.


Ricorrendo le cause di cui al comma 1, il Ministero puo' autorizzare secondo le norme dell'Unione vigenti, la commercializzazione di materiali sementieri appartenenti a varieta' non iscritte nei Registri di varieta' di cui all'articolo 7, ne' nei cataloghi comuni delle varieta' di specie di piante agricole e orticole.


Puo' essere autorizzata dal Ministero la certificazione ufficiale di sementi di base non rispondenti alle condizioni di cui all'allegato VI per quanto riguarda la facolta' germinativa. In tal caso il cartellino ufficiale dovra' indicare che trattasi di sementi con germinabilita' ridotta.


Il Ministero puo' autorizzare, nell'interesse di un rapido approvvigionamento di materiale sementiero, la certificazione ufficiale e la commercializzazione fino al primo destinatario commerciale, dei prodotti sementieri per i quali non sia terminato l'esame ufficiale volto a controllare la rispondenza alle condizioni dell'allegato VI per quanto riguarda la facolta' germinativa. I prodotti sementieri sono accompagnati, durante il trasporto dal produttore al primo destinatario commerciale, da una dichiarazione del produttore medesimo relativa alla germinabilita'. Tale dichiarazione rimane in possesso del primo destinatario commerciale delle sementi; la certificazione e' consentita a condizione che sia presentato al Ministero o all'organismo delegato un rapporto di analisi provvisoria dei prodotti sementieri di cui si chiede la certificazione e sia indicato il nome e l'indirizzo del primo destinatario. A tali fini, sono assimilati al primo destinatario commerciale le cooperative, i consorzi e le associazioni di agricoltori. Il fornitore deve garantire, mediante apposita dichiarazione, la facolta' germinativa risultante dall'analisi provvisoria, tale facolta' germinativa, che non dovra' essere inferiore a quella minima prescritta e deve risultare dal cartellino ufficiale.


Puo' essere autorizzata dal Ministero la commercializzazione delle sementi di riso con facolta' germinativa ridotta all'80 per cento rispetto a quella richiesta nell'allegato VI. La germinabilita' all'80 per cento deve essere specificata sul cartellino ufficiale.


Le disposizioni del presente articolo valgono anche per i prodotti sementieri provenienti dai Paesi membri dell'Unione europea.
Per i prodotti sementieri da importare da Paesi terzi le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione soltanto per quelli ottenuti da moltiplicazioni effettuate al di fuori dell'Unione europea con un materiale di pre-base, di base, certificato di prima riproduzione, ove previsto, certificato come tale in uno degli Stati dell'Unione europea.


Sono fatti salvi nell'applicazione del presente articolo gli impegni derivanti da convenzioni internazionali.


Art. 45

#

Comma 1

Divieto di commercializzare sementi per rischi fitosanitari, alla salute umana e all'ambiente

Comma 2

In caso di pericolo imminente di propagazione di organismi nocivi o di pericolo imminente per la salute umana o per l'ambiente, il divieto di cui al comma 1 puo' essere applicato immediatamente dal momento della presentazione della richiesta alla Commissione europea sino al momento della decisione della stessa. Il Ministero, contestualmente alla richiesta di cui al comma 1, informa la Commissione europea dell'immediata applicazione del divieto.


Art. 46

#

Comma 1

Divieto di coltivare varieta' per rischi fitosanitari, alla salute umana e all'ambiente o perche' non adatta alla coltivazione nel territorio nazionale.


Nel caso di cui al comma 1, lettera c), la richiesta alla Commissione europea e' presentata dal Ministero anche su segnalazione dei Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per gli aspetti di rispettiva competenza.


Comma 2

Capo VI - Varieta' da conservazione, varieta' ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e miscugli di preservazione

Art. 47

#

Comma 1

Varieta' da conservazione e varieta' di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.


Art. 49

#

Comma 1

Ammissione al Registro nazionale delle varieta' da conservazione e delle varieta' ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.


E' ammessa l'iscrizione nei Registri nazionali delle varieta' delle specie di piante agrarie, degli ecotipi e delle varieta' locali di cui all'articolo 47, comma 1, lettera a), alle condizioni previste dagli articoli 50 e 52. Tali ecotipi o varieta' sono iscritti nei Registri nazionali delle varieta' di specie di piante agrarie come: «varieta' da conservazione».


E' ammessa l'iscrizione nei Registri nazionali delle varieta' delle specie di piante ortive le cui sementi possono essere certificate come «sementi certificate di una varieta' da conservazione» oppure controllate come «sementi standard di una varieta' da conservazione» degli ecotipi e delle varieta' di cui all'articolo 47, comma 1, lettera a), alle condizioni previste agli articoli 50 e 52. Tali ecotipi o varieta' sono iscritti nei Registri nazionali delle varieta' di specie di piante ortive come «varieta' da conservazione» le cui sementi devono essere certificate conformemente all'articolo 60 ovvero controllate conformemente all'articolo 58.


E' ammessa l'iscrizione nei Registri nazionali delle varieta' delle specie di piante ortive le cui sementi possono essere controllate come «sementi standard di una varieta' da conservazione», degli ecotipi e delle varieta' di cui all'articolo 47, comma 1, lettera a), alle condizioni previste agli articoli 50 e 52. Tali ecotipi o varieta' sono iscritti nei Registri nazionali delle varieta' di specie di piante ortive come «varieta' da conservazione» le cui sementi devono essere controllate conformemente all'articolo 58.


E' ammessa l'iscrizione delle varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari nei Registri nazionali delle varieta' delle specie di piante ortive, di cui all'articolo 47, comma 1, lettera b), le cui sementi possono essere unicamente controllate come «sementi standard di una varieta' sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari». Tali varieta' sono ammesse nei Registri nazionali delle varieta' di specie di piante ortive come «varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari» le cui sementi devono essere controllate conformemente all'articolo 58.


Art. 50

#

Comma 1

Requisiti essenziali per l'ammissione ai Registri nazionali delle varieta' da conservazione e delle varieta' ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.

1. Per essere ammessa in quanto varieta' da conservazione, un ecotipo o una varieta' deve presentare un interesse per la conservazione delle risorse fitogenetiche.
2. Per essere ammessa in quanto varieta' ortiva sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari, una varieta' deve essere priva di valore intrinseco per la produzione orticola a fini commerciali, ma sviluppata in condizioni agrotecniche, climatiche e pedologiche particolari.
3. Al fine della distinguibilita' e della stabilita' si applicano alle varieta' da conservazione agrarie e ortive e alle varieta' ortive prive di valore intrinseco almeno i caratteri previsti nei:
a) questionari tecnici associati ai protocolli d'esame dell'Ufficio comunitario delle varieta' vegetali (UCVV), elencati nell'allegato I della direttiva 2003/90, della Commissione, del 6 ottobre 2003, per le specie agrarie e nell'allegato I della direttiva 2003/91/CE, della Commissione, del 6 ottobre 2003, per le specie ortive;
b) questionari tecnici delle linee guida dell'Unione internazionale per la protezione delle novita' vegetali (UPOV), elencate nell'allegato II della direttiva 2003/90/CE, della Commissione, del 6 ottobre 2003, per le specie agrarie e nell'allegato II della direttiva 2003/91/CE, della Commissione, del 6 ottobre 2003, per le specie ortive.
4. Per la valutazione dell'omogeneita' si applica la direttiva 2003/90/CE per le specie agrarie e la direttiva 2003/91/CE per le specie ortive. Se il livello di omogeneita' e' stabilito sulla base delle piante fuori tipo si applica un livello di popolazione standard del 10 per cento e una probabilita' di accettazione del 90 per cento.


Art. 51

#

Comma 1

Inammissibilita' di varieta' da conservazione e di varieta' ortive sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.


Art. 52

#

Comma 1

Domanda di iscrizione

Comma 2

L'iscrizione delle varieta' da conservazione e delle varieta' ortive prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali, ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari al Registro nazionale delle varieta' avviene per iniziativa del Ministero, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano o su richiesta di enti pubblici, istituzioni scientifiche, organizzazioni, associazioni, singoli cittadini e aziende, previo parere favorevole delle regioni o province autonome competenti per territorio.


In applicazione al comma 1, la domanda di iscrizione per una varieta' da conservazione e per una varieta' sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari e' presentata secondo le modalita' stabilite con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di cui all'articolo 8, comma 2.


L'esame della domanda d'iscrizione per una varieta' da conservazione e' disposto dalle regioni o province autonome competenti per territorio, che esprimono il proprio parere in merito all'iscrizione della varieta' stessa.


L'iscrizione di una varieta' da conservazione al Registro nazionale e' effettuata con provvedimento del Ministero, da adottarsi entro sessanta giorni dal ricevimento del parere di cui al comma 3.


L'esame di una domanda d'iscrizione per una varieta' priva di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali, ma sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari, e' effettuato dal Ministero che, previo parere della regione o provincia autonoma competente per territorio di origine, ne dispone l'iscrizione tramite apposito provvedimento.


Il parere di cui al comma 5, e' formulato entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta da parte del Ministero alla regione o provincia autonoma medesima.


L'iscrizione delle varieta' di cui al presente Capo nei Registri nazionali e' gratuita e non e' soggetta ad alcun esame ufficiale se, ai fini dell'adozione del relativo provvedimento, risultano sufficienti le informazioni fornite con la domanda d'iscrizione di cui al comma 2.


Nei casi in cui le informazioni fornite nella domanda di cui al comma 2 non siano sufficienti ai fini dell'adozione del provvedimento di iscrizione al Registro, la varieta' e' sottoposta ad esami ufficiali i cui oneri sono a carico dell'interessato sulla base delle tariffe di cui all'articolo 82.


I termini fissati dal presente articolo sono sospesi nel caso in cui sia necessario integrare la documentazione presentata a corredo della domanda d'iscrizione ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 o nel caso in cui sia necessario dare avvio ad esami ufficiali mediante prove di campo.


Art. 53

#

Comma 1

Denominazione varietale

Comma 2

Per le denominazioni delle varieta' da conservazione conosciute prima del 25 maggio 2000 sono ammesse deroghe al regolamento (CE) 637/2009, della Commissione del 23 luglio 2009, salvo che tali deroghe violino i diritti pregressi di terzi protetti in virtu' dell'articolo 2 di tale regolamento.


E' ammesso l'uso di piu' denominazioni per la stessa varieta' nel caso in cui si tratti di denominazioni tradizionalmente conosciute.


Art. 54

#

Comma 1

Zona di origine

Comma 2

Al momento dell'ammissione di una varieta' da conservazione viene determinata la «zona di origine», ovvero la zona o le zone di coltivazione tradizionale di tale varieta' alle cui condizioni la varieta' medesima sia naturalmente adattata. Per procedere a tale determinazione si tiene conto delle informazioni fornite dalle autorita' competenti in materia di risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine.


Se la zona d'origine e' situata, oltre che sul territorio nazionale, in altri Stati membri dell'Unione europea, la determinazione e' stabilita di comune accordo.


La zona di origine identificata e' notificata alla Commissione europea.


Al momento dell'autorizzazione alla commercializzazione di una miscela di sementi per la preservazione, viene definita la zona cui tale miscela e' naturalmente associata e designata, di seguito, denominata «zona di origine». Per procedere a tale determinazione si tiene conto delle informazioni fornite dalle regioni e province autonome e dalle autorita' competenti in materia di risorse fitogenetiche e da organizzazioni riconosciute a tale fine.


Se la zona d'origine e' situata, oltre che sul territorio nazionale, in altri Stati membri dell'Unione europea, la determinazione e' stabilita di comune accordo.


Art. 55

#

Comma 1

Zona di produzione delle sementi

Comma 2

Le sementi di una varieta' da conservazione possono essere prodotte esclusivamente nella zona di origine. Se in tale zona risulta impossibile adempiere alle condizioni di certificazione o di produzione delle sementi di cui agli articoli 58, 60 e 61, per un motivo specifico connesso all'ambiente, si puo' autorizzare la produzione di sementi in altre zone, tenendo conto delle informazioni fornite dalle autorita' responsabili delle risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine. Le sementi prodotte in queste ulteriori zone possono essere utilizzate esclusivamente nelle zone di origine.


Le ulteriori zone di produzione delle sementi, individuate ai sensi del comma 1, devono essere notificate alla Commissione europea e agli Stati membri e sono autorizzate con procedura europea.


Art. 56

#

Comma 1

Selezione conservatrice

Comma 2

La selezione conservatrice di una varieta' da conservazione ammessa al Registro nazionale deve essere effettuata nella sua zona di origine.


Art. 57

#

Comma 1

Controllo delle colture di sementi

Comma 2

Il Ministero o l'organismo delegato provvede al controllo ufficiale della conformita' delle sementi di varieta' da conservazione di specie agrarie e ortive alle disposizioni del presente decreto, mediante ispezioni alle colture, con particolare riguardo alla varieta', ai siti di produzione delle sementi e alle quantita'.


I controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.


Art. 58

#

Comma 1

Controllo delle sementi standard

Comma 2

In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 17, le sementi di varieta' da conservazione di specie ortive e di varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, possono essere controllate come sementi standard di una varieta' da conservazione se soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3.


Le sementi devono soddisfare i requisiti per la certificazione delle sementi della categoria standard stabilite dal presente decreto, con esclusione di quelle riguardanti la purezza varietale minima.


Le sementi devono presentare un grado di purezza varietale sufficiente.


I controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.


Art. 59

#

Comma 1

Analisi delle sementi

Comma 2

Le analisi delle sementi agrarie, effettuate per accertare che siano soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 60, sono soggette a vigilanza ufficiale. Tali analisi vanno eseguite conformemente ai protocolli internazionali, o, in loro assenza, secondo metodi validati scientificamente a livello nazionale.


Le analisi delle sementi ortive da conservazione o di quelle sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, effettuate per accertare che siano soddisfatte le prescrizioni di cui agli articoli 60 e 61, sono realizzate conformemente ai protocolli internazionali o, in loro assenza, secondo metodi validati scientificamente a livello nazionale.


Al fine dell'effettuazione delle analisi di cui al comma 1, i campioni devono essere prelevati da lotti omogenei. Il peso del lotto e del campione deve soddisfare le condizioni previste dall'allegato IV.


Le analisi di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.


Art. 60

#

Comma 1

Certificazione delle sementi delle varieta' da conservazione di specie agrarie


In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31, le sementi di varieta' da conservazione di specie agrarie possono essere oggetto di commercializzazione se soddisfano le condizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.


Le sementi sono derivate da sementi prodotte secondo le modalita' previste per il mantenimento dalla selezione conservatrice.


Le sementi, con l'eccezione di quelle di Oryza sativa, devono soddisfare i requisiti per la certificazione delle sementi della categoria sementi certificate stabilite dal presente decreto, con esclusione di quelle riguardanti la purezza varietale minima e di quelle riguardanti l'esame ufficiale o l'esame effettuato sotto sorveglianza ufficiale.


Le sementi di Oryza sativa devono soddisfare i requisiti per la certificazione delle sementi della categoria sementi certificate di seconda riproduzione stabilite dal presente decreto, con esclusione di quelle riguardanti la purezza varietale minima e di quelle riguardanti l'esame ufficiale o l'esame effettuato sotto sorveglianza ufficiale.


Le sementi devono presentare un grado di purezza varietale sufficiente.


Per la commercializzazione dei tuberi-seme di patata non sono applicabili le disposizioni previste dall'allegato VI, della categoria certificata, relativamente al calibro.


Art. 61

#

Comma 1

Certificazione delle sementi delle varieta' da conservazione di specie ortive


In deroga alle disposizioni all'articolo 31, le sementi di varieta' da conservazione di specie ortive possono essere certificate come sementi certificate di una varieta' da conservazione se soddisfano le condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.


Le sementi sono derivate da sementi prodotte secondo le modalita' previste per il mantenimento della selezione conservatrice.


Le sementi devono soddisfare i requisiti per la certificazione delle sementi della categoria sementi certificate stabilite dal presente decreto, con esclusione di quelle riguardanti la purezza varietale minima e di quelle riguardanti l'esame ufficiale o l'esame effettuato sotto sorveglianza ufficiale.


Le sementi devono presentare un grado di purezza varietale sufficiente.


Art. 62

#

Comma 1

Autorizzazione alla commercializzazione delle miscele di sementi

Comma 2

Possono essere autorizzate alla commercializzazione le miscele di sementi per la preservazione nella regione o provincia autonoma d'origine a condizione che tali miscele siano conformi alle disposizioni di cui all'articolo 63, per le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente, o dell'articolo 64 nel caso delle miscele di sementi per la preservazione coltivate.


La richiesta ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 1, e' corredata delle informazioni necessarie per verificare la conformita' alle disposizioni di cui al comma 5 e, dell'articolo 63 nel caso di miscele per la preservazione raccolte direttamente o dell'articolo 64 nel caso di miscele per la preservazione coltivate.


Per quanto riguarda le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente, il Ministero o l'organismo delegato o le regioni e province autonome provvedono all'ispezione visuale del sito di raccolta. Le ispezioni sono effettuate sul sito di raccolta durante il periodo di crescita a intervalli appropriati, in modo da assicurare almeno la conformita' della miscela alle condizioni per l'autorizzazione di cui all'articolo 63, commi 2 e 4. I risultati dell'ispezione devono essere documentati.


Per quanto riguarda le miscele di sementi per la preservazione coltivate, il Ministero o l'organismo delegato o le regioni e province autonome, nel corso dell'esame della richiesta di autorizzazione provvede, mediante esame ufficiale o sotto sorveglianza ufficiale, alla verifica della miscela di sementi per la preservazione circa la conformita' delle condizioni di cui all'articolo 64, commi 2 e 3. L'esame e' realizzato secondo i metodi validati scientificamente a livello internazionale o, in loro assenza, secondo metodi validati scientificamente a livello nazionale. I campioni utilizzati per l'esame sono prelevati da lotti omogenei e si applicano le disposizioni relative al peso dei lotti e dei campioni di cui all'allegato IV.


In relazione al comma 5, lettera c), per le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente, e' sufficiente indicare i componenti per specie e, se del caso, sottospecie che sono caratteristici del tipo di habitat del sito di raccolta e che sono, in quanto componenti della miscela, importanti per la preservazione dell'ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche.


Art. 63

#

Comma 1

Condizioni per l'autorizzazione delle miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente

Comma 2

Le sementi che compongono la miscela devono essere state raccolte direttamente nella loro zona fonte, in un sito che non e' stato seminato con seme di varieta' geneticamente selezionate per produzione foraggera o tappeto erboso da almeno quaranta anni prima della data della domanda presentata dal produttore di cui all'articolo 62, comma 5. La zona fonte e' situata all'interno della zona di origine.


La percentuale dei componenti della miscela di sementi per la preservazione direttamente raccolte e che sono specie e, se del caso, sottospecie caratteristiche del tipo di habitat del sito di raccolta e che sono, in quanto componenti della miscela, importanti per la preservazione dell'ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche, e' tale da ricreare il tipo di habitat del sito di raccolta.


La germinabilita' dei componenti di cui al comma 2, e' adatta a ricreare il tipo di habitat del sito di raccolta.


La percentuale di specie e, se del caso, sottospecie che non rispettano le condizioni di cui al comma 2, non deve essere superiore all'1 per cento in peso. Le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente non contengono Avena fatua, Avena sterilis e Cuscuta spp, la percentuale in Rumex spp, diversa da Rumex acetosella, Rumex acetosa e Rumex maritimus, non e' superiore allo 0,05 per cento in peso.


Art. 64

#

Comma 1

Condizioni per l'autorizzazione delle miscele di sementi per la preservazione coltivate

Comma 2

Le sementi a partire dalle quali sono prodotte le sementi per la preservazione coltivate che compongono la miscela, devono essere raccolte nella loro zona fonte in un sito che non e' stato seminato con seme di varieta' geneticamente selezionate per produzione foraggera o tappeto erboso da almeno quaranta anni prima della data della domanda presentata dal produttore di cui all'articolo 62, comma 5. La zona fonte e' situata all'interno della zona di origine.


Le sementi per la preservazione coltivate che compongono la miscela sono di specie e, se del caso, sottospecie caratteristiche del tipo di habitat del sito di raccolta e sono, in quanto componenti della miscela, importanti per la preservazione dell'ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche.


I componenti di una miscela di sementi per la preservazione coltivate devono essere conformi, prima di essere miscelate, ai requisiti per le sementi commerciali indicati all'allegato VI, sezione I, lettera B) Foraggere, punto III sementi commerciali.


La moltiplicazione puo' essere effettuata per cinque generazioni.


Al fine di garantire la qualita' del materiale ottenuto e di consentire un adeguato controllo del processo produttivo da parte degli organi competenti, la moltiplicazione puo' essere effettuata solo nella zona di origine in cui e' sita la zona fonte.


Art. 65

#

Comma 1

Condizioni di commercializzazione

Comma 2

La produzione dei prodotti sementieri di varieta' da conservazione e di varieta' prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali, ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, e la loro commercializzazione devono avvenire nel rispetto della normativa fitosanitaria nazionale e dell'Unione.


In deroga al comma 2, lettera b), possono essere approvate ulteriori zone di commercializzazione a condizione che queste siano comparabili con le zone di origine quanto ad habitat naturali e semi-naturali della varieta' in questione. In tale caso il quantitativo di sementi necessario per la produzione della quantita' minima di cui all'articolo 66, e' riservato alla conservazione della varieta' nella sua zona d'origine. L'approvazione delle ulteriori zone di cui al presente comma e' oggetto di notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri.


Nel caso sia stata applicata la deroga di cui all'articolo 55, comma 1, non si puo' far ricorso all'ulteriore deroga prevista dal comma 3.


In deroga all'articolo 31, comma 1, si puo' autorizzare la commercializzazione di miscele di sementi foraggere di vari generi, specie e se del caso sottospecie, destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), nel contesto della conservazione delle risorse genetiche, di cui all'articolo 47. Tali miscele possono contenere sementi di piante foraggere, e di piante non foraggere ai sensi del presente decreto. Dette miscele sono designate come: «miscele di sementi per la preservazione».


Se la miscela di sementi per la preservazione contiene una varieta' da conservazione, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 47 a 61.


Art. 66

#

Comma 1

Restrizioni quantitative

Comma 2

Per ciascuna varieta' da conservazione di specie agrarie, la quantita' di sementi commercializzata non deve superare lo 0,5 per cento della quantita' di sementi, della stessa specie, utilizzata in ambito nazionale per una stagione di semina. Tale quantita' e' rapportata a quella necessaria per seminare 100 ettari qualora quest'ultima risultasse maggiore. Per le specie Pisum sativum, Triticum spp., Hordeum vulgare, Zea mays, Solanum tuberosum, Brassica napus e Helianthus annuus la percentuale non deve superare lo 0,3 per cento.


La quantita' totale di sementi di varieta' da conservazione di specie agrarie commercializzate non deve superare il 10 per cento delle sementi, della specie in questione, utilizzate annualmente sul territorio nazionale. Se tale percentuale corrisponde a una quantita' inferiore a quella necessaria per seminare 100 ettari il valore massimo viene rapportato a tale superficie.


Per ciascuna varieta' da conservazione di specie ortive, la quantita' di sementi commercializzata annualmente non deve superare quella necessaria per la coltivazione delle superfici indicate all'allegato XI al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, per le specie interessate.


La commercializzazione delle sementi di varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, e' consentita se realizzata in imballaggi di piccole dimensioni dal peso non superiore al peso netto massimo fissato all'allegato XII al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, per le specie interessate.


La quantita' totale delle sementi per la preservazione che compongono le miscele commercializzate annualmente non deve superare il 5 per cento del peso totale delle miscele di piante foraggere commercializzate nel medesimo anno sul territorio nazionale.


Art. 67

#

Comma 1

Applicazione di restrizioni quantitative

Comma 2

I produttori di sementi di varieta' da conservazione comunicano alle regioni e province autonome competenti per territorio, al Ministero e all'organismo delegato preposto alla certificazione, prima dell'inizio della stagione di produzione, le superfici e l'ubicazione delle aree di produzione delle sementi.


I produttori di miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente, comunicano alle regioni e province autonome competenti per territorio, al Ministero e all'organismo delegato all'esecuzione dei controlli prima dell'inizio della stagione di produzione, la quantita' delle sementi per la preservazione che compongono le miscele per le quali intendono chiedere un'autorizzazione, unitamente alla dimensione e alla posizione del sito o dei siti di raccolta previsti.


I produttori di miscele di sementi per la preservazione coltivate, comunicano alle regioni e province autonome competenti per territorio, al Ministero e all'organismo delegato all'esecuzione dei controlli, prima dell'inizio della stagione di produzione, la quantita' delle sementi per la preservazione che compongono le miscele per le quali intendono chiedere un'autorizzazione, unitamente alla dimensione e alla posizione dei siti di raccolta e dei siti di moltiplicazione previsti.


Laddove, in base alle informazioni ricevute, sussista la possibilita' che siano superate le quantita' stabilite dall'articolo 66, il Ministero o l'organismo delegato, d'intesa con le regioni e province autonome competenti per territorio, stabilisce, per ciascun produttore, la quota che puo' essere commercializzata nel corso della stagione di produzione in questione.


Art. 68

#

Comma 1

Chiusura degli imballaggi e dei contenitori

Comma 2

Le sementi delle varieta' da conservazione, di varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e le miscele di sementi per la preservazione possono essere commercializzate esclusivamente in imballaggi o contenitori chiusi e appositamente sigillati.


Gli imballaggi e i contenitori sono sigillati dal produttore in modo tale da non poter essere aperti senza danneggiare il sistema di sigillatura o senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino del produttore sull'imballaggio o sul contenitore.


Al fine di garantire la sigillatura conformemente al comma 2, il sistema di chiusura prevede l'aggiunta del cartellino o l'apposizione di un sigillo come condizione minima.


Art. 69

#

Comma 1

Etichettatura

Comma 2

Gli imballaggi e i contenitori di sementi delle varieta' da conservazione, di varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e quelli per le miscele di sementi per la preservazione sono muniti di un cartellino del produttore o di una scritta stampata o apposta con un timbro che riporta le indicazioni specificate nell'allegato VII.


Art. 70

#

Comma 1

Controlli ufficiali a posteriori

Comma 2

L'autorita' competente per l'esecuzione dei controlli ufficiali delle sementi prodotte da varieta' da conservazione o di varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, e' il Ministero che, con proprio decreto, puo' delegare l'esercizio di determinati compiti relativi a tali controlli conformemente all'articolo 18.


I controlli di cui al comma 1, sono effettuati a posteriori mediante sondaggi per verificarne l'identita' e la purezza varietale, nonche' sulle modalita' di applicazione dell'etichettatura, stabilite ai sensi dell'articolo 69.


Le sementi prodotte da varieta' da conservazione o di varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari soddisfano i requisiti di cui agli articoli da 54 a 61, con particolare attenzione alla varieta', alle zone di produzione delle sementi e alle quantita' e sono soggette a controlli ufficiali effettuati durante la produzione e la commercializzazione al fine di verificare i requisiti richiesti.


I controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.


Art. 71

#

Comma 1

Notifiche

Comma 2

I produttori di sementi operanti sul territorio nazionale provvedono a notificare alle regioni e province autonome competenti per territorio, al Ministero e all'organismo delegato alla certificazione e per ogni stagione di produzione, i quantitativi di sementi commercializzati per ciascuna varieta' da conservazione e per ciascuna varieta' sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari.


Il Ministero notifica, su richiesta della Commissione e degli altri Stati membri, i quantitativi di sementi di ciascuna varieta' da conservazione di specie agrarie e ortive, di ogni varieta' di specie ortive sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari e delle miscele di sementi per la preservazione commercializzati sul territorio nazionale.


Art. 72

#

Comma 1

Notifica delle organizzazioni riconosciute nel campo delle risorse fitogenetiche

Comma 2

Il Ministero provvede a notificare alla Commissione europea e agli altri Stati membri, le autorita' responsabili delle risorse fitogenetiche o le organizzazioni riconosciute in questo campo.


Art. 73

#

Comma 1

Commercializzazione di sementi di varieta' da conservazione


Agli agricoltori che producono le varieta' di sementi iscritte nel Registro nazionale delle varieta' da conservazione di cui all'articolo 47, e' riconosciuto, nei luoghi dove tali varieta' hanno evoluto le loro proprieta' caratteristiche, il diritto alla vendita diretta e in ambito locale di sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varieta' e prodotti in azienda, nonche' il diritto al libero scambio all'interno della «Rete nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare», istituita dall'articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, secondo le disposizioni di cui al presente Capo, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria.


Comma 2

Capo VII - Equivalenza Paesi terzi

Art. 74

#

Comma 1

Equivalenza sementi importate

Comma 2

I materiali di moltiplicazione di patate e le sementi di specie foraggere, cereali, barbabietola da zucchero e da foraggio e di specie oleaginose e da fibra, prodotte in un Paese terzo e ufficialmente certificate dalle autorita' di tale Paese, sono considerate equivalenti allorche' sia stata riconosciuta l'equivalenza delle norme del Paese produttore a quelle vigenti nel territorio dell'Unione europea per quanto attiene alle caratteristiche dei prodotti, alle prescrizioni relative alla loro identita', ai contrassegni, nonche' alle ispezioni e ai controlli concernenti le colture e i prodotti medesimi.


Le sementi di barbabietole, di cereali, di foraggere e di piante oleaginose e da fibra indicate in allegato II, sezioni A e B, raccolte in altro Stato dell'Unione europea o in un Paese terzo equivalente e provenienti direttamente da sementi di base, certificate come tali in uno degli Stati dell'Unione europea, possono essere certificate in Italia sempreche' siano munite di attestato ufficiale dello Stato in cui e' stata effettuata la riproduzione, da cui risulti l'avvenuta esecuzione di un'ispezione in campo per la verifica delle condizioni prescritte ai fini della certificazione e sempreche', da un esame ufficiale dello Stato italiano, sia accertata la rispondenza dei prodotti sementieri ai requisiti prescritti per le sementi certificate.


Art. 75

#

Comma 1

Certificazione in Italia di sementi di cereali certificate in uno o piu' Stati europei o in un Paese terzo


Le sementi di cereali, provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione, ufficialmente certificate in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un Paese terzo, e raccolte nell'ambito dell'Unione, devono essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione a un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato IX, lettera A), per la categoria interessata e se e' stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste dall'allegato VI, sezione I, lettera B) Cereali, per la stessa categoria.


Se nei casi previsti al comma 1, le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzioni anteriori alle sementi di base, puo' essere autorizzata anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.


Le sementi di cereali raccolte nell'ambito dell'Unione e destinate a essere certificate conformemente al comma 2, devono essere confezionate e contraddistinte da un cartellino ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato VII, sezione I, lettera A) e accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato VII, sezione III, lettera C) Cereali.


I controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.


Art. 76

#

Comma 1

Certificazione in Italia di sementi di piante foraggere certificate in uno o piu' Stati europei o in un Paese terzo


Le sementi di piante foraggere provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in siffatto Paese terzo e raccolte in un altro Stato membro, devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione a un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato IX, lettera B), Foraggere, per la categoria interessata e se e' stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, sezione I, lettera C, per la stessa categoria.


Se nei casi previsti al comma 1, le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzioni anteriori alle sementi di base, puo' essere autorizzata anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.


Le sementi di piante foraggere raccolte nell'ambito dell'Unione e destinate ad essere certificate conformemente a quanto previsto dal comma 2, devono essere confezionate e provviste di un cartellino ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato VII, sezione I, lettera B) Foraggere, ed essere accompagnate da un documento rispondente alle condizioni di cui al medesimo allegato, sezione III, lettera B).


I controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.


Art. 77

#

Comma 1

Certificazione in Italia di sementi di barbabietole certificate in uno o piu' Stati europei o in un Paese terzo


Le sementi di barbabietole provenienti direttamente da sementi di base ufficialmente certificate in uno o piu' Stati membri, o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza, e le sementi di barbabietole e raccolte in un altro Stato membro devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste dall'allegato IX, lettera C) Barbabietole, per la categoria interessata e se e' stata constatata, al momento di un esame ufficiale, la rispondenza alle condizioni previste all'allegato VI, sezione I, lettera A), per la stessa categoria.


Se nei casi previsti al comma 1 le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di generazioni anteriori alle sementi di base, puo' essere autorizzata anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.


Le sementi di barbabietola raccolte nell'ambito dell'Unione e destinate ad essere certificate conformemente a quanto previsto dal comma 2, devono essere confezionate e provviste di un cartellino ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato VII, sezione I lettera C) e devono essere accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui al medesimo allegato VII, sezione III, lettera A).


I controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.


Art. 78

#

Comma 1

Certificazione in Italia di sementi di piante oleaginose e da fibra certificate in uno o piu' Stati europei o in un Paese terzo.


Le sementi di piante oleaginose e da fibra provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo, e raccolte in un altro Stato membro, devono a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato IX, lettera E) Oleaginose e da fibra, per la categoria interessata e se e' stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, sezione I, lettera D), per la stessa categoria.


Se nei casi previsti al comma 1, le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzione anteriore alle sementi di base, gli Stati membri possono autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.


Le sementi di piante oleaginose e da fibra raccolte nell'ambito dell'Unione e destinate a essere certificate conformemente al comma 1, devono essere confezionate e provviste di un cartellino ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato VII, sezione I, lettera E) Oleaginose e da fibra, e accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui al medesimo allegato VII, sezione III, lettera D).


I controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.


Art. 79

#

Comma 1

Certificazione in Italia di sementi di ortive certificate in uno o piu' Stati europei o in un Paese terzo


Le sementi di ortaggi provenienti direttamente da sementi di base o da sementi ufficialmente certificate in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo e raccolte in un altro Stato membro, devono, a richiesta e senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente decreto, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione a un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato IX, lettera F) Ortive, per la categoria interessata e se e' stato constatato, al momento di un esame ufficiale che sono state soddisfatte le condizioni previste all'allegato VI, sezione II per la stessa categoria.


Se nei casi previsti al comma 1, le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di produzioni anteriori alle sementi di base, si puo' autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria, sono state rispettate.


Le sementi di ortaggi raccolte nell'ambito dell'Unione e destinate a essere certificate conformemente al comma 1 devono essere confezionate e provviste di un cartellino ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato VII, sezione I, lettera F) nonche' accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato VII, sezione III, lettera E).


Le sementi di ortaggi provenienti direttamente da sementi di base o da sementi ufficialmente certificate in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo e, raccolte in un Paese terzo, devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base sono state prodotte o certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione a un'ispezione che soddisfi le condizioni previste in una decisione di equivalenza adottata nell'ambito dell'Unione, per la categoria interessata e se e' stata constatata, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, sezione II per la stessa categoria.


Puo' essere consentito di non applicare le disposizioni di cui al comma 7, relative all'imballaggio e al contrassegno, qualora gli organismi addetti al controllo e al rilascio dei documenti e della certificazione coincidano o convengano sull'esenzione.


Le sementi delle specie ortive raccolte in un Paese terzo, se soddisfano le condizioni previste in una decisione di equivalenza adottata nell'ambito dell'Unione sono equivalenti alle sementi delle categorie «base» e «certificata» raccolte all'interno dell'Unione europea.


Tranne che per i piccoli imballaggi di sementi standard, le informazioni prescritte dall'allegato VII, sono chiaramente distinte da qualsiasi altra informazione che figuri sul cartellino o sull'imballaggio, comprese quelle previste dal presente articolo.


Dopo il 30 giugno 1992 si puo' decidere, conformemente alla procedura prevista all'articolo 12, se i piccoli imballaggi di sementi standard di tutte o di alcune specie debbano soddisfare le disposizioni di cui al presente decreto o se le informazioni prescritte o autorizzate debbano differenziarsi in qualche modo da qualsiasi altra informazione se la caratteristica distintiva e' espressamente dichiarata in quanto tale sul cartellino o sull'imballaggio.


I controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.


Comma 2

Capo VIII - Sanzioni amministrative e norme finanziarie

Art. 80

#

Comma 1

Sanzioni amministrative

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e alla normativa nazionale e dell'Unione di settore, si applicano le sanzioni amministrative di cui al presente articolo.


A chiunque esercita la produzione a scopo di vendita di prodotti sementieri, come definita nell'articolo 1, comma 3, senza la registrazione al RUOP di cui all'articolo 6, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.


A chiunque pone in vendita prodotti sementieri di varieta' appartenenti a specie per cui e' obbligatoria la iscrizione ai Registri delle varieta', prevista all'articolo 7, comma 2, privi della iscrizione in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea, si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 18.000.


A chiunque viola le norme relative alla detenzione dei prodotti sementieri nei locali adibiti alla vendita, ai sensi dell'articolo 37, commi 1 e 2, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.


Alla ditta sementiera che, ai sensi degli articoli 36, commi 1 e 2, e 41, comma 6, non registra e non conserva i dati previsti e non garantisce i sistemi di tracciabilita' si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.


Alla ditta sementiera che non notifica le informazioni di cui all'articolo 27, comma 4, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000;


A chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio dei miscugli di sementi, di cui all'articolo 5, con esclusione del comma 1, lettera c, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.


A chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio dei miscugli di sementi, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.


A chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio per quanto attiene gli imballaggi, di cui all'articolo 32, commi 1, 3, 4 e 6 e agli articoli 33, commi 1 e 2, 68 e 69 e i piccoli imballaggi, di cui all'articolo 35, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 24.000.


A chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio di cui agli articoli 31, 33, 34, 35, comma 4, e 69, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.


A chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio di prodotti sementieri importati, di cui agli articoli 40 e 41, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 24.000.


Al costitutore o al soggetto tenuto alla conservazione in purezza, in caso di mancato adempimento degli obblighi inerenti la conservazione in purezza di cui all'articolo 11, comma 4, in merito al mantenimento dei requisiti della varieta' di cui all'articolo 9, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000.


Al responsabile della conservazione in purezza che non consente od ostacola il prelievo ufficiale di campioni per verifiche degli obblighi inerenti la conservazione in purezza, da parte del Ministero o dell'organismo delegato in applicazione dell'articolo 17, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000.


A chiunque impedisce od ostacola i controlli ufficiali di cui agli articoli 17, 18 e 20 da parte del personale incaricato, durante le fasi di produzione, manipolazione e commercializzazione dei prodotti sementieri e le relative ispezioni e campionamenti e' punito con una sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 18.000.


A chiunque pone in commercio prodotti sementieri non rispondenti ai requisiti stabiliti dagli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma stabilita in misura proporzionale di euro 400 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di prodotti sementieri e, comunque, per un importo non inferiore a euro 4.000.


A chiunque pone in commercio prodotti importati in confezioni non originali, di cui all'articolo 41 comma 3, o riconfezionati senza l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 41, commi 3 e 4, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma stabilita in misura proporzionale di euro 400 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di prodotti sementieri e, comunque, per un importo non inferiore a euro 4.000.


A chiunque vende o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non sottoposti al controllo prescritto ai sensi dell'articolo 17 per la categoria nella quale essi risultano classificati ai sensi dell'articolo 20 si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000.


Il Ministero e i Servizi fitosanitari delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono competenti ad irrogare le sanzioni.


Art. 81

#

Comma 1

Obbligo di rapporto e contestazione da parte del personale addetto alla vigilanza

Comma 2

La vigilanza per l'applicazione del presente decreto e' affidata al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le rispettive competenze.


Gli incaricati della vigilanza, in qualita' di pubblici ufficiali, possono visitare i campi destinati alla produzione sementiera, i depositi e magazzini di vendita all'ingrosso e al minuto, i locali adibiti alla conservazione, alla selezione, alla disinfezione ed alla disinfestazione dei prodotti sementieri, i mercati, le fiere, i magazzini ferroviari, portuali e aeroportuali, le banchine ferroviarie e portuali, i carri ferroviari, gli aerei, le imbarcazioni, gli autoveicoli adibiti al trasporto merci. Possono, altresi', procedere al prelevamento dei campioni e all'accertamento delle violazioni di legge. Nelle visite ai magazzini e carri ferroviari, ai magazzini portuali e aeroportuali, il personale puo' essere accompagnato rispettivamente dagli agenti di polizia ferroviaria, portuale e dai militari della Guardia di finanza.


Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, la vigilanza doganale e' svolta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel rispetto della normativa doganale vigente. Nulla e' innovato per quanto si riferisce agli accertamenti fitosanitari.


Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono definite le modalita' di versamento delle sanzioni al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, nella misura del 50 per cento dell'importo versato, ad apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero, per l'attuazione delle misure di eradicazione, gestione e coordinamento dell'autorita' unica centrale, di cui al regolamento (UE) 2016/2031.


Art. 82

#

Comma 1

Tariffe

Comma 2

Le tariffe per le attivita' di iscrizione delle varieta' nei Registri, di cui all'articolo 9, e per le operazioni di controllo e di certificazione delle sementi di cui agli articoli 18, 27 comma 10, 29 comma 4, 32, comma 8, 35, comma 7, 38, comma 3, 52, comma 8, 57, comma 2, 58, comma 4, 59, comma 4, 70, comma 4, 75, comma 5, 76, comma 5, 77, comma 5, 78, comma 5 e 79, comma 9, nonche' per il rilascio dei cartellini ufficiali di cui all'articolo 31, comma 5, sono a carico del soggetto interessato. Gli importi sono stabiliti dal Ministero in misura corrispondente al costo del servizio.


Le tariffe di cui al comma 1, possono essere aggiornate ogni tre anni, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe per le attivita' di verifica dei requisiti propedeutiche all'iscrizione delle varieta' nei Registri delle varieta' vegetali, le pertinenti prove di campo e le relative modalita' di versamento al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ad apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero , per la copertura dei costi derivanti dalle attivita' di verifica dei requisiti propedeutiche all'iscrizione al Registro delle varieta' di cui all'articolo 9.


Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe per la copertura dei costi derivanti dalle attivita' di controllo e di certificazione delle sementi di cui agli articoli 18, 27 comma 10, 29 comma 4, 32, comma 8, 35, comma 7, 38, comma 3, 52, comma 8, 57, comma 2, 58, comma 4, 59, comma 4, 70, comma 4, 75, comma 5, 76, comma 5, 77, comma 5, 78, comma 5 e 79, comma 9, nonche' per il rilascio dei cartellini ufficiali di cui all'articolo 31, comma 5, e le relative modalita' di versamento al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.


Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 83

#

Comma 1

Clausola di neutralita' finanziaria


Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


Comma 2

Capo IX - Norme transitorie e finali

Art. 84

#

Comma 1

Clausola di cedevolezza

Comma 2

In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le disposizioni del presente decreto riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa dell'Unione europea, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione medesima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.


Mantengono efficacia le norme regionali adottate in applicazione della normativa sementiera prima dell'entrata in vigore del presente decreto purche' non in contrasto con lo stesso.


Art. 85

#

Comma 1

Adeguamenti tecnici

Comma 2

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente di cui all'articolo 2, sono stabilite le disposizioni di carattere tecnico in applicazione del presente decreto.


Art. 86

#

Comma 1

Norme transitorie

Comma 2

Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni attuative previgenti, ove non incompatibili con il presente decreto.


Il personale tecnico per i controlli ai prodotti sementieri gia' autorizzato alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' iscritto d'ufficio in apposita sezione ad esaurimento del Registro del personale di cui all'articolo 19.


Allegati-Allegato I

#

Comma 1


Allegato I
(art. 4)
Elenco delle specie oggetto del presente decreto


---------------------------------------------------------------------
((I - COLTURE ERBACEE DA PIENO CAMPO

Nome botanico Nome volgare
---------------------------------------------------------------------
BARBABIETOLE:

Barbabietola da zucchero e da
Beta vulgaris L. foraggio
---------------------------------------------------------------------
CEREALI:

Avena sativa L. (compresa Avena Avena comune e avena
byzantina K. Kock.) bizantina

Avena nuda L. Avena nuda

Avena strigosa Schreb. Avena forestiera

Fagopyrum esculentum Moench Grano saraceno

Hordeum vulgare L. Orzo

Oryza sativa L. Riso

Panicum miliaceum L. Miglio

Phalaris canariensis L. Scagliola

Secale cereale L. Segale

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. Sorgo
bicolor

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. Ibridi risultanti
bicolor x Sorghum bicolor dall'incrocio di Sorghum
bicolor (L.) Moench subsp.
bicolor e Sorghum bicolor
(L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse
(L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. Erba sudanese
drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus Ibridi risultanti
dall'incrocio tra una specie
del genere Triticum e una
specie del genere Secale

Setaria italica (L.) Beauv. Panico

Triticum aestivum L. subsp. aestivum Frumento tenero

Triticum turgidum L. subsp. durum Frumento duro
(Desf.) van Slageren

Triticum aestivum L. subsp. spelta Spelta
(L.) Thell

Triticum spp. x Secale cereale Triticale

Triticum turgidum L. Frumento turgido

Granoturco, Mais [escluso il
granturco da scoppio (pop
Zea mays L. (partim) corn) e Mais zuccherino]

---------------------------------------------------------------------
FORAGGERE:


Agropyron cristatum (L.) Gaertn. Agropiro crestato

Agropyron desertorum (Fisch.) Schult. Agropiro dei deserti

Agropyron trachycaulum (Lk.) Malte Agropiro tenue

Agrostis canina L. Agrostide canina

Agrostis capillaris L. Agrostide tenue

Agrostis gigantea Roth. Agrostide gigante e bianca

Agrostis palustris Huds. Agrostide palustre

Agrostis stolonifera L. Agrostide stolonifera

Alopecurus pratensis L. Coda di volpe

Anthoxanthum odoratum L. Paleo odoroso

Anthyllis vulneraria L. Antillide

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. Avena altissima
ex J.S. et K.B. Presl.

Biserrula pelecinus L. Biserrula

Brassica campestris L. spp. rapa (L.) Rapa da foraggio
Thell. (= Br. Rapa L.)

Brassica napus L. var. napobrassica Navone da foraggio
(L.) Reichb.

Brassica oleracea L. convar. acephala Cavolo da foraggio
DC Alef var. medullosa + var.
viridis.

Bromus arvensis L. Bromo arvense

Bromus catharticus Vahl Bromo

Bromus erectus Ruds. Bromo eretto

Bromus inermis Leyss. Bromo inerme

Bromus sitchensis Trin. Bromo dell'Alaska

Cajanus cajan (L.) Milisp. Pisello del tropico

Coronilla varia L. Coronilla

Cynodon dactylon (L.) Pers Erba capriola

Cynosorus cristatus L. Coda di cane

Dactylis glomerata L. Erba mazzolina, Dattile

Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. Aira cespitosa

Deschampsia flexuosa (L.) Trin. Aira flessuosa

Dolichos lablab L. (= Lablab vulgaris Fagiolo d'Egitto
Savi)

Echinochloa crus-galli (L.)Beauv. Miglio giapponese
var. frumentacea Wight

Eragrostis curvula (Schrad.) Ness Eragrostide curvula

Festuca arundinacea Schreber Festuca arundinacea

Festuca filiformis Pourr Festuca a foglie capillari

Festuca ovina L. duriuscula (L.) Festuca duriuscula
Koch.

Festuca ovina L. var. capillata Festuca capillata
(Lam.) Hack. (= Festuca tenuifolia
Sibth.)

Festuca ovina L. Festuca ovina

Festuca pratensis Hudson Festuca dei prati

Festuca rubra L. var. commutata Gaud. Festuca commutata
(= F. fallax) Thuill.)

Festuca rubra L. var. heterophylla Festuca eterofilla
(Lam.) Mutel

Festuca rubra L. Festuca rossa

xFestulolium Asch. & Graebn Ibridi risultanti
dall'incrocio di una specie
del genere Festuca e una
specie del genere Lolium

Festuca trachyphylla (Hack.) Hack Festuca indurita

Galega orientalis Lam. Galega foraggera

Hedysarum coronarium L. Sulla

Holcus lanatus L. Erba bambagiona

Lathyrus cicera L. Cicerchia/moco

Lolium multiflorum Lam. Loglio d'Italia (compreso il
Loglio westervoldico)

Lolium perenne L. Loietto perenne o Loietto
inglese

Lolium x hybridum Hausskn Loglio ibrido

Lotus corniculatus L. Ginestrino

Lotus uliginosus Schk. Ginestrino palustre

Lupinus albus L. Lupino bianco

Lupinus angustifolius L. Lupino selvatico

Lupinus luteus L. Lupino giallo

Medicago doliata Carmign. Erba medica aculeata

Medicago italica (Mill.) Fiori Erba medica attorcigliata

Medicago littoralis Rode ex Loislel Erba medica litorale

Medicago lupulina L. Lupolina

Medicago murex Willd. Erba medica pungente

Medicago polymorpha L. Erba medica polimorfa

Medicago rugosa Desr. Erba medica rugosa

Medicago sativa L. Erba medica

Medicago scutellata (L.) Miller Erba medica scudata

Medicago truncatula Gaertn. Erba medica troncata

Medicago x varia T. Martyn Sand Erba medica ibrida

Melilotus alba Med. Meliloto bianco

Melilotus officinalis (L.) Pall. Meliloto giallo

Onobrychis viciifolia Scop. Lupinella

Ornithopus compressus L. Uccellina comune

Ornithopus sativus Brot. Serradella

Pennisetum glaucum (L.) R. Br. Miglio perlato o penniseto

Phacelia tanacetifolia Benth Facelia

Phalaris aquatica L. Erba di Harding, Phalaris

Phalaris arundinacea L. Falaride arundinacea

Phalaris stenoptera Hack. Falaride tuberosa

Phaseolus angularis (Willd.) Wight Fagiolo Azuki

Phaseolus aureus Roxb. Fagiolo aureo

Phaseolus mungo L. Fagiolo mungo

Phleum bertolonii DC Fleolo bulboso

Phleum nodosum L. Codolina comune

Phleum pratense L. Fleolo, coda di topo

Pisum sativum L. (partim) Pisello da foraggio

Plantago lanceolata L. Piantaggine lanciuola

Poa annua L. Poa annua

Poa bulbosa L. Poa bulbosa

Poa compressa L. Poa compressa

Poa nemoralis L. Fienarola dei boschi

Poa palustris L. Fienarola delle paludi

Poa pratensis L. Erba fienarola dei boschi

Poa trivialis L. Poa comune

Raphanus sativus L. var. oleiformis Rafano oleifero
Pers.

Sorghum almum Parodi Sorgo almo

Sorghum halepense (L.) Pers. Sorgagna

Sorghum sudanense (Pieper) Stapf. Sorgo gentile

Sorghum vulgare Pers. Sorgo da granella e
zuccherino

Trifolium squarrosum L. Trifoglio squarroso

Trifolium alexandrinum L. Trifoglio alessandrino

Trifolium campestre Schreb. Trifoglio campestre

Trifolium dubium Sibth Trifoglio filiforme

Trifolium fragiferum L. Trifoglio fragifero

Trifolium glanduliferum Boiss. Trifoglio glandulifero

Trifolium hirtum L. Trifoglio irto

Trifolium hybridum L. Trifoglio ibrido

Trifolium incarnatum L. Trifoglio incarnato

Trifolium isthmocarpumBrot. Trifoglio a frutti strozzati

Trifolium michelianum Savi Trifoglio di Micheli

Trifolium pratense L. Trifoglio pratense (violetto)
Trifolium repens L. Trifoglio bianco

Trifolium repens L. var. giganteum Trifoglio ladino
Lagr. - Fos.

Trifolium resupinatum L. Trifoglio persiano

Trifolium squarrosum L. Trifoglio squarroso

Trifolium subterraneum L. Trifoglio sotterraneo

Trifolium vesicolosum Savi Trifoglio vescicoloso

Trigonella foenum-graecum L. Fieno greco

Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. Avena bionda

Vicia angustifolia Reichb. Veccia angustifolia

Vicia benghalensis L. Veccia del Bengala

Vicia ervilia (L.) Willd. Vecciolo

Vicia faba L. (partim) Favino

Vicia faba L. var. equina Pers. Favetta, Fava cavallina

Vicia faba L. var. minor (Peterm) Favino
Bull

Vicia narbonensis L. Veccia di Narbona

Vicia pannonica Crantz. Veccia d'Ungheria

Vicia sativa L. Veccia comune

Vicia villosa Roth. Veccia vellutata

Vigna sinensis (L.) Savi Vigna cinese

---------------------------------------------------------------------
OLEAGINOSE E DA FIBRA:


Arachis hypogea L. Arachide

Brassica juncea L. Czern Senape bruna

Brassica napus L. (Partim) Colza

Brassica nigra (L. W. D. J. Koch) Senape nera

Brassica rapa L. var. silvestris
(Lam.) Briggs Ravizzone

Camelina sativa L. Camelina

Cannabis sativa L. Canapa

Chartamus tinctorius L. Cartamo

Carum carvi L. Cumino

Glycine max (L.) Merr. Soia

Gossypium barbadense L. Cotone barbadense

Gossypium hirsutum L. Cotone irsuto

Helianthus annuus L. Girasole

Hibiscus cannabinus L. Ibisco

Linum usitatissimum L. Lino tessile, lino oleaginoso
Papaver somniferum L. Papavero domestico

Raphanus sativus L. var. oleiformis
Pers. Rafano oleifero

Ricinus communis L. Ricino

Sesamum indicum L. (= orientale) Sesamo

Sinapis alba L. Senape bianca

---------------------------------------------------------------------
ALTRE:

Lathyrus cicera L. Cicerchiella

Lathyrus sativus L. Cicerchia

Lespedeza hedysaroides (Pall.) Lespedeza sericea o perenne
Kitagawa [=L. cineata (Dum.) Don]

Lespedeza stipulacea Maxim Lespedeza della Corea

Nicotiana tabacum L. Tabacco

Sanguisorba minor Scop. Pimpinella

Sorghum vulgare Pers. var. tecnicum Saggina da scope
(Koern) Jav.))

---------------------------------------------------------------------
II - COLTURE ERBACEE ORTIVE

Nome botanico Nome volgare
---------------------------------------------------------------------
ORTIVE:

Allium cepa L. Cipolla

Allium porrum L. Porro

Allium schoenoprasum L. Erba cipollina

Anethum graveolens L. Aneto

Angelica archangelica L. Angelica

Antriscus cerefolium (L.) Hoffm. Cerfoglio

Apium graveolens L. Sedano

Asparagus officinalis L. Asparago

Atriplex hortensis L. Atreplice

Barbarea verna (Mill) Aschess. Barbarea

Beta vulgaris L. var. vulgaris Bietola da coste

Beta vulgaris L. var. conditiva
Alef. Bietola da orto

Borrago officinalis L. Borragine

Brassica chinensis L. Cavolo sedano

Brassica napus L. var. napobrassica
(L.) Reichb. Navone

Brassica oleracea L. convar.
acephala DC Alef var. sabellica L. Cavolo laciniato

Brassica oleracea L. convar.
acephala Alef. var. botrytis L. Cavolfiore

Brassica oleracea L. convar.
botrytis (L.) Alef .var. cimosa
Duch Cavolo broccolo

Brassica oleracea L.
convar.oleracea var.gemmifera DC Cavolo di Bruxelles

Brassica oleracea L. var. sabauda Cavolo verza, cavolo di
(L.) Milano

Brassica oleracea L. convar.
capitata (L.) Alef var., alba DC Cavolo cappuccio bianco

Brassica oleracea L. convar.
capitata (L.) Alef var. rubra DC Cavolo cappuccio rosso

Brassica oleracea L. convar. Cavolo rapa
acephala (DC) Alef.var. gongyloides
L.

Brassica rapa L. var. pekinensis
(Lour.) Kitam. Cavolo cinese

Rapa primaverile, rapa
Brassica rapa L. var. rapa autunnale

Capparis spinosa L. Cappero

Capsicum annum L. Peperone

Cicer arietinum L. Cece

Cichorium indivia L. Indivia e scarola

Cichorium intybus L. (partim) Cicoria o radicchio

Citrullus lanatus (Thumb) Nasum e
Nakai Auguria, cocomero

Coriandrum sativum L. Coriandolo

Cucumis melo L. Melone

Cucumis sativum L. Cetriolo

Cucurbita maxima Duch. Zucca

Cucurbita moschata (Duch.) Duch. ex
Poir Zucca torta

Cucurbita pepo L. Zucchino

Cuminum cyminum L. Cumino

Cynara cardunculus L. Cardo

Cynara scolimus L. Carciofo

Daucus carota L. Carota

Eruca sativa Mill. Rucola

Foeniculum vulgare Mill. Finocchio

Fragaria vesca L. s. I. Fragola

Hibiscus esculentus L. Ocra

Humulus lupulus L. Luppolo

Lactuca sativa L. Lattuga

Lagenaria siceraria (Mol.)
Standl.(= L. vulgaris Ser.) Lagenaria

Lavandula spica L. Lavanda

Lens culinaris Medik. Lenticchia

Lepidium sativum L. Agretto

Majorana hortensis Moench. Maggiorana

Matricaria camomilla L. Camomilla

Nasturtium officinale R. Br. Crescione d'acqua

Ocimum basilicum L. Basilico

Pastinaca sativa L. Pastinaca

Petroselium crispum (Miller) Nyman
ex A.W. Hill Prezzemolo

Phaseolus coccineus L. Fagiolo di Spagna

Phaseolus lunatus L. Fagiolo di Lima

Phaseolus vulgaris L. Fagiolo

Physalis alkekengi L. Alchechengio

Pimpinella anisum L. Anice

Pisello ad eccezione del
Pisum sativum L. (partim) pisello da foraggio

Raphanus sativus L. Ravanello

Rosmarinus officinalis L. Rosmarino

Rumex acetosa L. Acetosa

Ruta graveolens L. Ruta

Salsola soda L. Roscano

Salvia officinalis L. Salvia

Satureja hortensis L. Santoreggia

Scorzonera hispanica L. Scorzonera

Solanum lycopersicum L. Pomodoro

Solanum melongena L. Melanzana

Spinacia oleracea L. Spinacio

Tetragonia expansa Thumb. Spinacio della Nuova Zelanda

Thymus vulgaris L. Timo

Tragopon porrifolium L. Scorzobianca

Valeriana officinalis L. Valeriana

Valerianella locusta (L.) Laterr. Valerianella

Vicia faba L. (partim) Fava da orto

Vigna sesquipedalis L. Furwirth. Fagiolo asparago

Vigna sinensis (L.) Savi (=
Dolichos melanophthalmus DC.) Fagiolo dall'occhio

Zea mays L. convar. microsperma Mais da scoppio o popcorn e
(Koern) zuccherino

Zea mays L. convar. saccharata
(Koern) Mais zuccherino
---------------------------------------------------------------------
III - PIANTE AGRARIE ARBOREE E ARBUSTIVE

Nome botanico Nome volgare

Castanea sativa Mill. Castagno

Citrus aurantium L. Arancio

Corylus avellana L. Nocciolo

Diospyros kaki L. Diospiro o Kaki

Juglans nigra L. Noce nera

Juglans regia L. Noce comune

Malus communis DC. (Pyrus malus L.) Melo

Olea europea L. Olivo

Pistacia therebintus L. Pistacchio

Pyrus communis L. Pero selvatico

Prunus amygdalus Batsch. Mandorlo

Prunus armeniaca L. Albicocco

Prunus avium L. Ciliegio selvatico

Prunus cerasifera Ehrh. Susino mirabolano

Prunus domestica L. Susino

Prunus mahaleb L. Ciliegio mahaleb

Prunus persica Batsch. Pesco
---------------------------------------------------------------------
IV - MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE COSTITUITI DA TUBERI, BULBI,
RIZOMI E SIMILI

Nome botanico Nome volgare
---------------------------------------------------------------------
PATATE:

Solanum tuberosum L. Patata
---------------------------------------------------------------------
ORTIVE:

Allium cepa L. Cipolla

Allium sativum L. Aglio

Asparagus officinalis L. Asparago

Cynara cardunculus L. Cardo

Cynara scolimus L. Carciofo



Allegati-Allegato II

#

Comma 1


Allegato II
(art.4)
Elenco delle specie per le quali l'istituzione dei registri
di varieta' e' obbligatoria

((A. Specie agrarie le cui sementi non possono essere commercializzate se non corrispondono alle categorie «di base» o «certificate» e come tali ufficialmente controllate e certificate.


---------------------------------------------------------------------
1) Cereali


Avena nuda L. Avena nuda

Avena sativa L. (compresa Avena Avena comune e avena
byzantina K. Kock) bizantina

Avena strigosa Schreb. Avena forestiera

Hordeum vulgare L. Orzo

Oryza sativa L. Riso

Phalaris canariensis L. Scagliola

Secale cereale L. Segale

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp.
bicolor Sorgo


Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. Ibridi risultanti
bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench dall'incrocio di Sorghum
subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex bicolor (L.) Moench subsp.
Davidse (*) bicolor e Sorghum bicolor
(L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse


Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. Erba sudanese
drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse


xTriticosecale Wittm. ex A. Camus Ibridi risultanti
dall'incrocio tra una specie
del genere Triticum e una
specie del genere Secale

Triticum aestivum L. subsp aestivum Frumento tenero


Triticum turgidum L. subsp. durum Frumento duro
(Desf.) van Slageren

Triticum aestivum L. subsp. spelta Spelta
(L.) Thell..


Zea mays L. (partim) Granoturco escluso il
granoturco da scoppio (pop
corn) e il mais zuccherino

(*) Salvo disposizione contraria, le sementi dei suddetti ibridi
devono essere conformi alle norme o altre condizioni previste per
le sementi di ognuna delle specie dalle quali derivano.


---------------------------------------------------------------------
2) Barbabietole


Beta vulgaris L. Barbabietole da zucchero e da foraggio

---------------------------------------------------------------------
3) Patata


Solanum tuberosum L. Patata

---------------------------------------------------------------------
4) Foraggere


Agrostis canina L. Agrostide canina

Agrostis gigantea Roth Agrostide bianca

Agrostis stolonifera L. Agrostide stolonifera

Agrostis capillaris L. Agrostide tenue

Alopecurus pratensis L. Coda di volpe

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. Avena altissima
ex J. Presl & C. Presl

Brassica napus L. var. napobrassica Navone
(L.) Rehb.

Brassica oleracea L. con var. Cavolo da foraggio
acephala (DC) Alef. var.medullosa
Thell.+ var. viridis L

Bromus catharticus Vahl Bromo catartico

Bromus sitchensis Trin. Bromo dell'Alaska

Dactylis glomerata L. Erba mazzolina (Dattile)

Festuca arundinacea Schreber Festuca arundinacea

Festuca filiformis Pourr Festuca a foglie capillari

Festuca ovina L. Festuca ovina

Festuca pratensis Huds. Festuca dei prati

Festuca rubra L. Festuca rossa

Festuca trachyphylla (Hack.) Hack Festuca indurita

xFestulolium Asch. & Graebn Ibridi risultanti
dall'incrocio di una specie
del genere Festuca e una
specie del genere Lolium

Lolium multiflorum Lam Loglio d'Italia compreso il
loglio westervoldico

Lolium perenne L. Loglio perenne o loietto
inglese

Lolium x hybridum Hausskn Loglio ibrido

Biserrula pelecinus L. Biserrula

Galega orientalis Lam. Galega

Lathyrus cicera L. Cicerchia/moco

Lotus corniculatus L. Ginestrino

Lupinus albus L. Lupino bianco

Lupinus angustifolius L. Lupino selvatico

Lupinus luteus L. Lupino giallo

Medicago doliata Carmign. Erba medica aculeata

Medicago italica (Mill.) Fiori Erba medica attorcigliata

Medicago littoralis Rode ex Loislel Erba medica litorale

Medicago sativa L. Erba medica

Medicago x varia T. Martyn Sand Erba medica ibrida

Medicago lupolina L. Lupolina

Medicago murex Willd. Erba medica pungente

Medicago polymorpha L. Erba medica polimorfa

Medicago rugosa Desr. Erba medica rugosa

Medicago scutellata (L.) Miller Erba medica scudata

Medicago truncatula Gaertn. Erba medica troncata

Phacelia tanacetifolia Benth Facelia

Plantago lanceolata L. Piantaggine lanciuola

Phleum nodosum L. Codolina comune

Phleum pratense L. Fleolo (coda di topo)

Ornithopus compressus L. Uccellina comune

Ornithopus sativus Brot. Serradella

Pisum sativum (partim) Pisello da foraggio

Poa nemoralis L. Poa dei boschi

Poa palustris L. Fienarola delle paludi

Poa pratensis L. Fienarola dei prati

Poa trivialis L. Poa comune

Raphanus sativus L. var. oleiformis Rafano oleifero
Pers.

Trifolium alexandrinum L. Trifoglio alessandrino

Trifolium fragiferum L. Trifoglio fragola

Trifolium glanduliferum Boiss. Trifoglio glandulifero

Trifolium hirtum L. Trifoglio irto

Trifolium hybridum L. Trifoglio ibrido

Trifolium incarnatum L. Trifoglio incarnato

Trifolium isthmocarpum Brot. Trifoglio a frutti strozzati

Trifolium michelianum Savi Trifoglio di Micheli

Trifolium repens L. Trifoglio bianco, olandese o
ladino

Trifolium pratense L. Trifoglio pratense

Trifolium resupinatum L. Trifoglio persico

Trifolium squarrosum L. Trifoglio squarroso

Trifolium subterraneum L. Trifoglio sotterraneo

Trifolium vesicolosum Savi Trifoglio vescicoloso

Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. Avena bionda

Vicia benghalensis L. Veccia del Bengala

Vicia faba L. (partim) Favino

Vicia sativa L. Veccia comune

Vicia villosa Roth Veccia vellutata e di
Narbonne

---------------------------------------------------------------------
5) Oleaginose e da fibra


Brassica juncea (L.) Czern. Senape bruna

Brassica napus L. (partim) Colza

Brassica rapa L. var. silvestris
(Lam.) Briggs Ravizzone

Cannabis sativa L. Canapa

Carthamus tinctorius L. Cartamo

Carum carvi L. Cumino

Glycine max (L.) Merr. Soia

Gossypium spp. Cotone

Helianthus annuus L Girasole

Linum usitatissimum L. Lino oleaginoso, lino tessile
Papaver somniferum L. Papavero domestico

Sinapis alba L. Senape bianca))



B. Specie di piante foraggere e di piante oleaginose e da fibra le cui sementi possono essere commercializzate anche se corrispondenti alla categoria "commerciale" e come tali ufficialmente controllate e certificate.



1. Foraggere

a) Poaceae (Gramineae)

Cynodon dactylon (L.) Pers Erba capriola

Phalaris aquatica L. Erba di Harding

Poa annua L. Poa annua

b) Fabaceae (Leguminosae)

Biserrula pelecinus L. Biserrula

Hedisarum coronarium L. Sulla

Lathyrus cicera L. Cicerchia/moco

Medicago doliata Carmign. Erba medica aculeata

Medicago italica (Mill.) Fiori Erba medica attorcigliata

Medicago littoralis Rode ex Loislel Erba medica litorale

Medicago murex Willd. Erba medica pungente

Medicago polymorpha L. Erba medica polimorfa

Medicago rugosa Desr. Erba medica rugosa

Medicago scutellata (L.) Miller Erba medica scudata

Medicago truncatula Gaertn. Erba medica troncata

Onobrychis viciifolia Scop. Lupinella

Ornithopus compressus L. Uccellina comune

Ornithopus sativus Brot. Serradella

Trifolium fragiferum L. Trifoglio fragola

Trifolium glanduliferum Boiss. Trifoglio glandulifero

Trifolium hirtum L. Trifoglio irto

Trifolium isthmocarpumBrot. Trifoglio a frutti strozzati

Trifolium michelianum Savi Trifoglio di Micheli

Trifolium squarrosum L. Trifoglio squarroso

Trifolium subterraneum L. Trifoglio sotterraneo

Trifolium vesicolosum Savi Trifoglio vescicoloso

Trigonella foenum-graecum L. Fieno greco

Vicia banghalensis L. Veccia del Bengala

Vicia pannonica Crantz. Veccia pannonica

c) Altre specie

Plantago lanceolata L. Piantaggine lanciuola

2. Oleaginose e da fibra

Arachis hipogea L. Arachide

Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch Senape nera


C. Specie di piante orticole le cui sementi possono essere certificate, controllate quali sementi standard e commercializzate soltanto se la loro varieta' e' ufficialmente ammessa almeno in uno Stato membro


Allium cepa L

cipolla, anche di tipo lungo
- gruppo cepa (echalion)

- gruppo aggregatum scalogno

cipolletta - tutte le
Allium fistulosum L. varieta'

Allium porrum L. porro - tutte le varieta'

Allium sativum L. aglio - tutte le varieta'

erba cipollina - tutte le
Allium schoenoprasum L. varieta'

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. cerfoglio - tutte le varieta'

Apium graveolens L.

- gruppo sedano

- gruppo sedano rapa

Asparagus officinalis L. asparago - tutte le varieta'

Beta vulgaris L.

- gruppo barbabietola rossa compresa la Cheltenham beet

bietola bianca o bietola da
- gruppo bietola da foglia costa

Brassica oleracea L.

- gruppo cavolo laciniato

- gruppo cavolfiore

cavolo cappuccio rosso e
- gruppo capitata cavolo cappuccio bianco

- gruppo cavoletto di Bruxelles

- gruppo cavolo rapa

- gruppo cavolo verza

- gruppo broccolo tipo calabrese e tipo a getti

- gruppo cavolo palmizio

- gruppo tronchuda cavolo portoghese

Brassica rapa L.

- gruppo cavolo cinese

- gruppo rapa

peperoncino rosso o peperone
Capsicum annuum L. - tutte le varieta'

Cichorium endivia L. indivia - tutte le varieta'

Cichorium intybus L.

- gruppo cicoria di tipo Witloof

cicoria a foglia larga o
- gruppo cicoria da foglia cicoria di tipo italiano

- gruppo cicoria industriale radici

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum
et Nakai cocomero - tutte le varieta'

Cucumis melo L. melone - tutte le varieta'

Cucumis sativus L.

- gruppo cetriolo

- gruppo cetriolino

Cucurbita maxima Duchesne zucca - tutte le varieta'

Cucurbita pepo L. zucca, comprese la zucca
comune e la zucchina patisson
mature, o zucchina, compresa
la zucchina patisson immatura
- tutte le varieta'

Cynara cardunculus L.

- gruppo carciofo

- gruppo cardo

carota e carota da foraggio -
Daucus carota L. tutte le varieta'

Foeniculum vulgare Mill. Finocchio

- gruppo azoricum

Lactuca sativa L. lattuga - tutte le varieta'

Solanum lycopersicum L. pomodoro - tutte le varieta'

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman
ex A.W. Hill.

- gruppo prezzemolo da foglia

- gruppo prezzemolo da radici

fagiolo di Spagna - tutte le
Phaseolus coccineus L. varieta'

Phaseolus vulgaris L.

- gruppo fagiolo nano

- gruppo fagiolo rampicante

Pisum sativum L.

- gruppo pisello rotondo

- gruppo pisello rugoso

- gruppo pisello dolce

Raphanus sativus L.

- gruppo ravanello

- gruppo ramolaccio

Rheum rhabarbarum L. rabarbaro - tutte le varieta'

scorzonera - tutte le
Scorzonera hispanica L. varieta'

Solanum melongena L. melanzana - tutte le varieta'

Spinacia oleracea L. spinacio - tutte le varieta'

valerianella o lattughella -
Valerianella locusta (L.) Latter. tutte le varieta'

Vicia faba L. fava - tutte le varieta'

Zea mais L.

- gruppo mais dolce

- gruppo mais da pop corn

tutti gli ibridi delle specie e dei
gruppi sopraindicati



Allegati-Allegato III

#

Comma 1


Allegato III
(art. 7)
Elenco delle specie di piante agrarie e ortive per le quali l'istituzione dei registri di varieta' e' volontaria



A. Specie agrarie





Nome botanico




Nome volgare






Triticum monococcum L.




Farro piccolo






Triticum dicoccon Schrank




Farro dicocco






Brassica carinata A. Braun




Brassica carinata






Nicotiana tabacum L.




Tabacco






Triticum turgidum subsp. turanicum (Jakubz.) A'. Löve




Grano turanico






Lolium rigidum Gaudin




Loglio rigido





B. Specie ortive





Nome botanico




Nome volgare






Glycine max (L.) Merr. (partim)




Soia da consumo fresco (tipologia "edamame")






Ocimum basilicum L.




Basilico






Lens culinaris Medik.




Lenticchia






Cicer arietinum L.




Cece






Allegati-Allegato IV

#

Comma 1


Allegato IV
(art. 3)
Definizione del peso massimo di un lotto, di un campione minimo di prelevamento da un lotto e del campione per la determinazione del numero dei semi.

Parte di provvedimento in formato grafico
((2))

(*) Il peso massimo del lotto puo' essere aumentato a 25 tonnellate se il fornitore e' stato autorizzato in tal senso dall'autorita'nazionale competente per la certificazione dei prodotti sementieri.



C) Barbabietola da zucchero e da foraggio:
- peso massimo del lotto (tonnellate) 20
- peso minimo del campione (grammi) 500
D) Tuberi seme di patata
- peso massimo del lotto (tonnellate) 100



Il numero minimo dei tuberi che costituiscono il campione e il loro calibro sara' determinato all'atto del prelevamento in relazione agli accertamenti da compiere dall'ente certificatore.

E) Piante oleaginose e da fibra:

Parte di provvedimento in formato grafico

F) Piante ortive
1. peso massimo del lotto (tonnellate):


a) sementi di Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum
sativum, Vicia faba 30
b) sementi di dimensioni uguali a quelle delle cariossidi di
grano, escluse quelle di Phaseolus coccineus, Phaseolus
vulgaris, Pisum sativum, Vicia faba 20
c) sementi di dimensioni inferiori a quelle delle cariossidi
di grano 10



2. peso minimo del campione (grammi)





Allium cepa L




25






Allium fistulosum L.




15






Allium porrum L.




20






Allium sativum L.




20






Allium schoenoprasum L.




15






Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.




20






Apium graveolens L.




5






Asparagus officinalis L.




100






Beta vulgaris L.




100






Brassica oleracea L.




25






Brassica rapa L.




20






Capsicum annuum L.




40






Cichorium endivia L.




15






Cichorium intybus L. (partim) (cicoria di tipo Witloof, cicoria di tipo italiano o cicoria a foglia larga)




15






Cichorium intybus L. (partim) (cicoria industriale)




50






Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et Nakai




250






Cucumis melo L.




100






Cucumis sativus L.




25






Cucurbita maxima Duchesne




250






Cucurbita pepo L.




150






Cynara cardunculus L.




50






Daucus carota L.




10






Foeniculum vulgare Mill.




25






Lactuca sativa L.




10






Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A.W. Hill.




10






Phaseolus coccineus L.




1.000






Phaseolus vulgaris L.




700






Pisum sativum L. (partim)




500






Raphanus sativus L.




50






Rheum rhabarbarum L.




135






Scorzonera hispanica L.




30






Solanum lycopersicum L.




20






Solanum melongena L.




20






Spinacia oleracea L.




75






Valerianella locusta (L.) Latter.




20






Vicia faba L. (partim)




1.000






Zea mays L. (partim)




1.000





Per le varieta' ibride F1 delle specie succitate il peso minimo del campione puo' essere ridotto fino ad un quarto del peso fissato.
Tuttavia, il campione deve avere almeno il peso di 5 grammi e contenere almeno 400 semi. Per le specie non comprese nell'elenco di cui sopra il peso minimo del campione sara' determinato in relazione agli accertamenti da compiere per analogia con le specie aventi semi di peso unitario simile.

G) Per le specie riportate in A), B), C), E) ed F) il peso di un lotto non puo' eccedere di oltre il 5% il peso massimo prescritto.

H) Altre specie erbacee


1) per le sementi di dimensioni uguali o superiori a quelle
del frumento:
- peso massimo del lotto (tonnellate) 20
- peso minimo del campione (grammi) 500 2) per le sementi di dimensioni inferiori a quelle del
frumento:
- peso massimo del lotto (tonnellate) 10
- peso minimo del campione (grammi) 300

I) Specie arboree e arbustive:
1) peso massimo del lotto (tonnellate):
- per le sementi di dimensioni uguali o superiori a quelle dell'olivo 5
- per le sementi di dimensioni inferiori a quelle dell'olivo 1
Il peso del campione sara' determinato all'atto del prelevamento in relazione agli accertamenti da compiere.

J) Materiali di moltiplicazione costituiti da tuberi, bulbi, rizomi e simili (esclusi i tuberi-seme di patate):
- nessun limite viene fissato per il peso massimo del lotto. Il peso minimo del campione sara' determinato all'atto del prelevamento in relazione agli accertamenti da compiere.



---------------


AGGIORNAMENTO (2)


Il Decreto 18 novembre 2021 (in G.U. 12/02/2022, n. 36) ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera a)) che "nella tabella, lettera A) Cereali, i termini della prima colonna sono sostituiti con i seguenti:
«Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare,
Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta, Secale cereale, xTriticosecale;
Phalaris canariensis;
Oryza sativa;
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor;
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet
ex Davidse;
Ibridi di Sorghum bicolor (L.) Moench subsp.
bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse;
Zea mays Sementi di base line inbred;
Zea mays Sementi di base diverse dalla line «inbred»;
Altre specie.»"


Allegati-Allegato V

#

Comma 1


Allegato V
(art. 5)

Piccoli imballaggi

I limiti di peso netto per le sementi oppure il numero di pezzi per gli organi riproduttivi, escluse le eventuali aggiunte di antiparassitari solidi, sostanze di rivestimento dei semi od altri additivi solidi, sono cosi' determinati:
A) Cereali:
i piccoli imballaggi non devono superare i 25 kg di peso; per il mais il peso non deve essere superiore a 10 kg;
B) Foraggere:
a) i piccoli imballaggi contenenti un miscuglio di sementi non destinate a colture foraggere, denominati «piccoli imballaggi CE A» non devono superare il peso di 2 kg;
b) i piccoli imballaggi contenenti sementi certificate, sementi di base, sementi commerciali o un miscuglio di sementi denominati «piccoli imballaggi CE B» non devono superare il peso di 10 kg;
c) i piccoli imballaggi contenenti sementi o miscugli di sementi di specie diverse da quelle previste all'articolo 4, non devono superare i 10 kg di peso;
C) Barbabietole:
i piccoli imballaggi contenenti sementi certificate, denominati «piccoli imballaggi CE»:
a) per le sementi monogermi o di precisione: non devono contenere piu' di 100.000 glomeruli o semi o non devono superare kg 2,5 di peso;
b) per sementi diverse da quelle monogermi o di precisione: non devono superare kg 10 di peso;
D) Piante oleaginose e da fibra:
i piccoli imballaggi non devono superare kg 2 di peso; per il girasole, l'arachide e la soia tale limite e' elevato a kg 5.
E) Ortive:
i piccoli imballaggi non devono superare un peso massimo di sementi di kg 5 per le leguminose, di 0,5 kg per le cipolle, il cerfoglio, gli asparagi, le bietole da coste, le bietole da orto, le rape primaverili, le rape autunnali, le angurie, le zucche, gli zucchini, le carote, i ravanelli, le scorzonere, gli spinaci e le valeriane; di 100 g per tutte le altre specie ortive; il miscuglio di sementi non deve superare i 100 g;
F) Sementi di piante agrarie, arboree e arbustive:
i piccoli imballaggi non devono superare il peso i 5 kg.
G) Tuberi-seme di patata:
i piccoli imballaggi non devono contenere un numero di tuberi superiore a 100 oppure non devono superare il peso di 10 kg;
H) Organi riproduttivi di piante ortive: i piccoli imballaggi non devono contenere un numero di pezzi superiore a 20.


Allegati-Allegato VI

#

Comma 1


Allegato VI
(art. 4)
Condizioni che devono soddisfare le sementi

I - COLTURE ERBACEE DA PIENO CAMPO
A) Barbabietole
1. Le sementi devono presentare identita' e purezza del tipo o della varieta' in grado sufficiente.
2. La presenza di malattie che riducano il valore d'impiego delle sementi non e' tollerata che nella misura piu' limitata possibile.
3. Le sementi devono inoltre rispondere alle seguenti condizioni:
a)





=====================================================================
| | | | Tenore |
| | Purezza | Facolta' |massimo |
| | minima | germinativa | di |
| Specie |specifica |minima (% dei|umidita'|
| |(1) (% in | glomeruli o |(1) (%in|
| | peso) | semi puri) | peso) |
+=================================+==========+=============+========+
|1 |2 |3 |4 |
+---------------------------------+----------+-------------+--------+
|a) Barbabietole da zucchero | | | |
|- sementi monogermi: |97 |80 |15 |
|- sementi di precisione: |97 |75 |15 |
|- sementi plurigermi di varieta' | | | |
|la cui percentuale in diploidi | | | |
|supera 85: |97 |73 |15 |
|- altre sementi: |97 |68 |15 |
|b) Barbabietole da foraggio: | | | |
|- sementi plurigermi di varieta' | | | |
|la cui percentuale in diploidi | | | |
|supera 85, | | | |
|sementi monogermi, sementi di | | | |
|precisione |97 |73 |15 |
|- altre sementi |97 |68 |15 |
+---------------------------------+----------+-------------+--------+
|La percentuale in peso di sementi di altre piante non deve superare|
|lo 0,3. |
+-------------------------------------------------------------------+




(1) Esclusi eventualmente gli antiparassitari granulati, le sostanze di rivestimento e altri additivi solidi.

(b) Condizioni supplementari richieste per le sementi monogermi e per le sementi di precisione:
aa) sementi monogermi:
almeno il 90% dei glomeruli germinati devono dare una sola plantula.
La percentuale in glomeruli che porta tre plantule o piu' non deve superare il 5% dei glomeruli germinati;
bb) sementi di precisione di barbabietole da zucchero:
almeno il 70% dei glomeruli germinati deve dare una sola plantula.
La percentuale dei glomeruli che danno tre plantule o piu' non deve superare il 5% dei glomeruli germinati;
cc) sementi di precisione di barbabietole da foraggio:
per le varieta' la cui percentuale di diploidi supera 85, almeno il 58% dei glomeruli germinati deve dare una sola plantula; in
tutti gli altri casi almeno il 63% dei glomeruli germinati devono dare una sola plantula; la percentuale di glomeruli che danno tre plantule o piu' non deve superare il 5% dei glomeruli germinati;
dd) per le sementi della categoria "sementi di base", la
percentuale in peso di materia inerte non deve superare l'1,0 %.
Per le sementi della categoria "sementi certificate", la
percentuale in peso di materia inerte non deve superare lo 0,5%.
Per quanto concerne le sementi confettate delle due categorie, l'osservanza della rispettiva disposizione viene verificata su
campioni prelevati ufficialmente da sementi trasformate
parzialmente decorticate (per strofinamento o frantumazione) ma
non ancora confettate, fermo restando l'esame ufficiale della purezza analitica minima sulle sementi confettate.
c) Altre condizioni speciali:
gli Stati membri provvedono a che nelle zone dichiarate indenni dalla rizomania in virtu' di specifiche procedure dell'Unione non possono essere introdotte sementi di barbabietole la cui percentuale in peso di materia inerte superi lo 0,5%.

4. La durata di efficacia della germinabilita' dichiarata e' stabilita come segue:
a) in mesi 12 per le sementi contenute in imballaggi non «a tenuta» di umidita' (sacchi di juta, di cotone, ecc.);
b) in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi «a tenuta» di umidita' (recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica).
Trascorsi tali termini il prodotto potra' essere mantenuto in commercio purche' rispondente ai requisiti previsti dal presente decreto. In tal caso la responsabilita' resta a carico del detentore della semente, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, e' tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione, che potra' essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti:
- il proprio nome o la ragione sociale della ditta;
- la data di determinazione della facolta' germinativa;
- la facolta' germinativa (espressa in percentuale).
I diversi tipi di varieta', compresi i componenti, portasemi ed emittenti di polline, destinati alla certificazione, possono essere specificati e definiti conformemente alla procedura prevista dall'articolo 23.

B) Cereali
1. Le sementi devono presentare identita' e purezza varietali in grado sufficiente o, nel caso di sementi di una linea «inbred», sufficiente identita' e purezza relativamente ai suoi caratteri. Per quanto riguarda le sementi di varieta' ibride, le disposizioni succitate si applicano anche ai caratteri dei componenti.
In particolare, le sementi delle specie sottoelencate devono essere conformi alle seguenti norme o condizioni seguenti:
A. Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta, esclusi i rispettivi ibridi, la purezza minima varietale deve essere:





Categoria




Purezza varietale minima (%)






Sementi di base




99,9






Sementi certificate, 1° riproduzione




99,7






Sementi certificate, 2° riproduzione




99,0





La purezza varietale minima deve essere esaminata principalmente mediante ispezioni in campo effettuate alle condizioni stabilite all'allegato IX.

B. Varieta' di xTriticosecale ad autofecondazione esclusi gli ibridi





Categoria




Purezza minima varietale (%)






Sementi di base




99,7






Sementi certificate, 1° riproduzione




99,0






Sementi certificate, 2° riproduzione




98,0





La purezza minima varietale e' esaminata principalmente mediante ispezioni sul campo di produzione effettuate secondo le condizioni stabilite nell'allegato IX.

C. Ibridi di Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta, Triticum turgidum subsp. durum e xTriticosecale ad autofecondazione.
La purezza minima varietale delle sementi della categoria "sementi certificate" e' del 90 per cento.
Nel caso di sementi di Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta e Triticum turgidum subsp. durum prodotte mediante l'uso di componenti maschiosterili (CSM) la purezza varietale e' dell'85 per cento. Le impurita' diverse dal ristoratore non superano il 2 per cento.
La purezza varietale minima e' valutata durante controlli ufficiali a posteriori su una proporzione adeguata di campioni.
Entro il 28 febbraio di ogni anno l'autorita' per la certificazione comunica alla Commissione (UE) e agli altri Stati membri i risultati dell'anno precedente relativi alla quantita' di sementi ibride prodotte di Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta e Triticum turgidum subsp. durum nonche' la percentuale di lotti di sementi respinti a causa di parametri qualitativi insufficienti, i risultati dei controlli ufficiali a posteriori e qualsiasi altra informazione che giustifichi tale rifiuto. Tale obbligo di comunicazione si applica fino al 28 febbraio 2030. (4)

D. Sorghum spp. e Zea mays.

Se per la produzione di sementi certificate di varieta' ibride un componente femminile maschiosterile ed un componente maschile che non ristori la maschiofertilita' siano stati utilizzati, le sementi devono essere ottenute:
- o miscelando, in proporzione propria alla varieta', lotti di
sementi prodotte attraverso l'impiego, da una parte, di un
componente femminile maschiosterile e, dall'altra, di un componente femminile maschiofertile;
- o coltivando, in proporzione propria alla varieta', componenti femminili maschiofertili. La proporzione entro queste due
componenti deve essere controllata mediante ispezioni in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato IX.

E. Ibridi di Secale cereale, e ibridi di Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta, Triticum turgidum subsp. durum prodotti mediante CMS.(4)

Le sementi possono essere definite come "sementi certificate" soltanto in base ai risultati di un controllo ufficiale a posteriori, su campioni di sementi di base prelevati ufficialmente, eseguito durante il periodo vegetativo delle sementi per le quali e' stata presentata una domanda di certificazione come "sementi certificate".
Tale controllo ha lo scopo di verificare se le sementi di base rispondono, per quanto riguarda i caratteri dei componenti, compresa la maschiosterilita', alle condizioni stabilite per le sementi di base in materia di identita' e purezza.

2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme o altre condizioni relative a facolta' germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante:
A - Tabella

Parte di provvedimento in formato grafico
(2)

B - Norme o altre condizioni applicabili allorche' ne viene fatto riferimento nella tavola di cui al punto 2, lettera A, del presente allegato:
a) il contenuto massimo di semi di cui alla colonna 4 comprende anche i semi delle specie di cui alle colonne da 5 a 10;
b) un secondo seme non deve essere considerato come impurita'
qualora un secondo campione dello stesso peso sia esente da semi di altre specie di cereali;
c) la presenza di un seme di Avena fatua, Avena sterilis o Lolium
temulentum in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impuria' se un secondo campione dello stesso peso e' esente da semi di queste specie;
d) nel caso delle varieta' di Hordeum vulgare (orzo nudo) la
facolta' germinativa minima richiesta e' ridotta al 75% delle sementi pure. L'etichetta ufficiale reca la dicitura "Facolta' germinativa minima 75%".

C - Requisiti particolari per quanto riguarda la presenza di Avena fatua da accertarsi a richiesta degli interessati la coltura e' priva di Avena fatua al momento dell'ispezione in campo ufficiale effettuata in conformita' alle disposizioni dell'allegato IX del presente decreto e un campione di almeno kg 1 prelevato ufficialmente, e' privo di Avena fatua all'atto dell'esame ufficiale; oppure: un campione di almeno kg 3 prelevato ufficialmente e' privo d'Avena fatua all'atto dell'esame ufficiale.

3. Le sementi sono praticamente esenti da organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione e la qualita' delle sementi.

Le sementi soddisfano inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli ORNQ previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2016/2031, nonche' le misure adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.

La presenza di ORNQ sulle sementi e sulle rispettive categorie soddisfa i seguenti requisiti indicati nella tabella:



Nematodi





ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ




Piante da impianto (genere o specie)




Soglie per le sementi pre-base




Soglie per le sementi di base




Soglie per le sementi certificate






Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE




Oryza sativa L.




0 %




0 %




0 %





Funghi





Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU




Oryza sativa L.




Praticamente esente




Praticamente esente




Praticamente esente





4. La presenza di corpi fungini sulle sementi e sulle rispettive categorie soddisfa i seguenti requisiti indicati nella tabella:





+------------------------------------------------+------------------+
| |Numero massimo di |
| |corpi fungini, |
| |quali sclerozi o |
| |ergot, in un |
| |campione del peso |
| Categoria |indicato nella |
| |colonna 3 della |
| |tabella di cui |
| |all'allegato IV |
+------------------------------------------------+------------------+
|Cereali, esclusi gli ibridi di Secale cereale: | |
|- sementi di base |1 |
|- sementi certificate |3 |
|Ibridi di Secale cereale: | |
|- sementi di base | |
|- sementi certificate | 4(*) |
+------------------------------------------------+------------------+
|(*) La presenza di cinque corpi fungini, quali sclerozi o |
|frammenti di sclerozi o ergot, in un campione del peso prescritto |
|e' considerata conforme alle norme se un secondo campione dello |
|stesso peso contiene non piu' di quattro corpi fungini. |
+-------------------------------------------------------------------+




5. Il tenore massimo di umidita' non deve superare il 13% in peso delle sementi di Zea mays ed il 14% in peso delle sementi delle altre specie.
6. La durata di efficacia della germinabilita' dichiarata, e' stabilita come segue:
a) in mesi 9 per le sementi contenute in imballaggi non «a tenuta» di umidita' (sacchi di juta, di cotone, ecc.), ad eccezione del mais per il quale la validita' della dichiarazione e' prolungata a mesi 12;
b) in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi «a tenuta» di umidita' (recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica).
Trascorsi tali termini il prodotto puo' essere mantenuto in commercio purche' rispondente ai requisiti previsti dal presente decreto. In tal caso la responsabilita' sul valore della germinabilita' resta a carico del detentore delle sementi, il quale senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, e' tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione, che potra' essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti:
- il proprio nome o la ragione sociale della ditta;
- la data di determinazione della facolta' germinativa;
- la facolta' germinativa (espressa in percentuale).

C) Foraggere
I. SEMENTI CERTIFICATE

1. Le sementi devono presentare identita' e purezza varietali in grado sufficiente.
Le sementi delle specie sottoelencate devono rispondere alle seguenti norme e altre condizioni.
La purezza minima varietale deve essere pari a:
- Poa pratensis (varieta' apomittiche), Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala: 98%;
- Pisum sativum e Vicia faba:
- sementi certificate di prima generazione: 99%;
- sementi certificate di seconda generazione: 98%.
- Trifolium subterraneum, Medicago spp., eccetto M. lupulina, M. sativa, M. x varia:
- per la produzione di sementi di base: 99,5%;
- per la produzione di sementi certificate ai fini dell'ulteriore riproduzione: 98%;
- per la produzione di sementi certificate: 95%.

La purezza minima varietale e' controllata principalmente all'atto di ispezioni ufficiali in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato IX lettera B) Foraggere.
2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme e altre condizioni relative alla facolta' germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante, inclusa la presenza di semi amari in varieta' dolci di Lupinus spp.:
A - Tabella

Parte di provvedimento in formato grafico
(2)

B - Norme o altre condizioni applicabili allorche' ne viene fatto riferimento nella tavola di cui alla sezione 1, punto 2, lettera A, del presente allegato:
a) tutti i semi freschi e sani non germinati in seguito a
trattamento preliminare devono essere considerati semi germinati;
b) entro i limiti massimi ammessi, i semi duri devono essere considerati come semi suscettibili di germinazione;
c) un contenuto massimo totale pari allo 0,8% in peso di semi di altre specie di Poa non deve essere considerato come impurita';
d) un contenuto massimo pari all' l% in peso di semi di Trifolium pratense non deve essere considerato come impurita';
e) un contenuto massimo totale pari allo 0,5% in peso di semi di
Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum
sativum, Vicia faba, Vicia spp. in un'altra specie corrispondente non deve essere considerato come impurita';
f) la percentuale massima in peso stabilita per i semi di una sola specie non si deve applicare ai semi di Poa spp.;
g) un contenuto massimo totale pari a 2 semi di Avena fatua e di
Avena sterilis, in un campione del peso stabilito non deve
essere considerata come impurita' se un secondo campione dello stesso peso e' esente da semi di queste specie;
h) la presenza di un seme di Avena fatua e di Avena sterilis, in un
campione del peso stabilito non deve essere considerata come
impurita' se un campione di peso doppio e' esente da semi di queste specie;
i) la determinazione del contenuto in numero di semi di Avena fatua
e di Avena sterilis puo' non essere effettuata a meno che
sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni cui alla colonna 12;
l) la determinazione del contenuto in numero di semi di Cuscuta
spp. puo' non essere effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 13:
m) la presenza di un seme di Cuscuta spp., in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurita' se un
secondo campione dello stesso peso e' esente da semi di Cuscuta spp.;
n) il peso del campione per la determinazione del contenuto in
numero di semi di Cuscuta spp. e' il doppio del peso stabilito nell'allegato IV, colonna 4, per le specie corrispondenti;
o) la presenza di un seme di Cuscuta spp. in un campione del peso stabilito, non deve essere considerata come impurita' se un
secondo campione di peso doppio di quello stabilito e' esente da semi di Cuscuta spp.;
p) la determinazione del contenuto in numero di semi di Rumex spp. diverso da Rumex acetosella e Rumex maritimus e' necessaria solo
se sussistono dubbi sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 14;
q) la percentuale in numero di semi di Lupinus spp. di colore diverso non deve superare:
- in lupino amaro: 2%;
- in Lupinus spp. diverso dal lupino amaro: 1%;
r) la percentuale in numero di semi amari di Lupinus spp. diverso dal lupino amaro non deve superare il 2,5%.

3. Le sementi sono praticamente esenti da organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione e la qualita' delle sementi.

Le sementi soddisfano inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli ORNQ previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2016/2031, nonche' le misure adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.

La presenza di ORNQ sulle sementi e sulle rispettive categorie soddisfa i seguenti requisiti indicati nella tabella:





ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ




Piante da impianto (genere o specie)




Soglie per le sementi pre-base




Soglie per le sementi di base




Soglie per le sementi certificate






Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]




Medicago sativa L.




0 %




0 %




0 %






Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]




Medicago sativa L.




0 %




0 %




0 %





4. La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilitae' stabilita come segue:
a) in mesi 12 per le sementi contenute in imballaggi non «a tenuta» di umidita' (sacchi di juta, di cotone, ecc.);
b) in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi «a tenuta» di umidita' (recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica).
Trascorsi tali termini, il prodotto potra' essere mantenuto in commercio purche' rispondente ai requisiti previsti dal presente decreto.
In tal caso la responsabilita' della dichiarazione sul valore della germinabilita' resta a carico del detentore della semente, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, e' tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione che potra' essere costituita anche da una scritta indelebile dalla quale risulti:
- il proprio nome o la ragione sociale della ditta;
- la data di determinazione della facolta' germinativa;
- facolta' germinativa (espressa in percentuale).

II. SEMENTI DI BASE

Fatte salve le disposizioni qui di seguito indicate, le condizioni di cui alla sezione I del presente allegato si applicano alle sementi di base:
1. Le sementi di Pisum sativum, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala, Vicia faba e delle varieta' di Poa pratensis devono rispondere alle seguenti norme o altre condizioni; la purezza minima varietale deve essere del 99,7 %.
La purezza minima varietale e' controllata principalmente all'atto di ispezioni ufficiali in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato IX, B) Foraggere.
2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme o condizioni:
A - Tavola

Parte di provvedimento in formato grafico
(2)

B - Norme o condizioni applicabili allorche' ne viene fatto riferimento alla tavola di cui alla sezione II, punto 2, lettera A), del presente allegato:
a) un contenuto massimo totale pari a 80 semi di Poa spp. non deve essere considerato come impurita';
b) la condizione stabilita nella colonna 3 non e' applicabile ai semi di Poa spp.; il contenuto massimo totale di semi di Poa spp. diversa dalla specie in esame non deve superare 1 seme in un campione di 500 semi;
c) un contenuto massimo totale di 20 semi di Poa spp. non deve essere considerato come impurita';
d) la determinazione del contenuto in numero di semi di Melilotus
spp. e' necessaria solo se sussistono dubbi sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 7;
e) la presenza di 1 seme di Melilotus spp. in un campione del
peso stabilito non deve essere considerata come impurita' se un secondo campione di peso doppio e' esente da semi di Melilotus spp.;
f) la condizione (c) di cui alla sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica;
g) la condizione (d) di cui alla sezione I. punto 2, del presente allegato non si applica;
h) la condizione (e) di cui alla sezione I. punto 2, del presente allegato non si applica;
i) la condizione (f) di cui alla sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica;
j) le condizioni (k) e (m) di cui alla sezione I, punto 2, del presente allegato non si applicano;
k) la percentuale in numero di semi amari di Lupinus spp. diverso da lupino amaro non deve superare 1%.
3. I diversi tipi di varieta', compresi i componenti, destinati alla certificazione possono essere specificati e definiti conformemente all'articolo 25.

III. SEMENTI COMMERCIALI

Fatte salve le disposizioni qui di seguito indicate, le condizioni di cui alla sezione I, punti 2, 3, 4 del presente allegato, si applicano alle sementi commerciali:
1. per quanto concerne il contenuto massimo di sementi di altre specie di piante, le percentuali in peso di cui alle colonne 5
e 6 della tavola di cui alla sezione I, punto 2, lettera A, del presente allegato sono aumentate dell'1%;
2. in Poa annua un tenore massimo totale pari al 10% in peso di sementi di altre specie di Poa non deve essere considerato come impurita';
3. nelle specie di Poa spp. diverse da Poa annua un tenore
massimo totale del 3% in peso di sementi di altre specie di Poa non deve essere considerato come impurita';
4. in Hedysarum coronarium un tenore massimo totale pari all'l% in peso di sementi di Melilotus spp. non deve essere considerato come impurita';
5. la condizione (d) stabilita per il Lotus corniculatus alla sezione I, punto 2, del presente allegato, non si applica;
6. per quanto riguarda le specie di Lupinus spp.:
a) la purezza minima specifica deve essere del 97% in peso;
b) la percentuale numerica di semi di Lupinus spp. di altro colore non deve superare:
- nel lupino amaro: 4%;
- nei lupini diversi dal lupino amaro: 2%;
7. in Vicia spp. un tenore massimo totale pari al 6% in peso di sementi di Vicia pannonica, Vicia villosa, Vicia benghalensis o di specie affini coltivate in un'altra specie corrispondente non deve essere considerato come impurita';
8. in Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa, Vicia
benghalensis la purezza minima specifica deve essere del 97% in peso.
9. Per Lathyrus cicera la purezza specifica minima e' del 90% in peso. Un contenuto totale massimo del 5% in peso di semi di specie coltivate affini non e' considerato come impurita'.

IV. SEMENTI COMMERCIALI (specie non previste dall'allegato II sezione B)

1. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme relative alla purezza specifica, al contenuto di semi di malerbe ed alla facolta' germinativa:

Parte di provvedimento in formato grafico

2. La presenza di malattie che riducano il valore d'impiego delle sementi non e' tollerata che nella misura piu' limitata possibile.
3. Entro i limiti massimi ammessi, i semi duri sono considerati come semi suscettibili di germinazione.
4. Tutti i semi freschi e sani non germinati in seguito a trattamento preliminare sono considerati semi germinati.
5. La presenza di Rumex crispus L., Rumex obtusifolius L. non deve essere superiore a due semi in 5 grammi.
6. Le sementi devono essere esenti da Avena fatua e Cuscuta spp.; tuttavia, un seme di Avena fatua o di Cuscuta in un campione di 100 grammi non e' considerato come impurezza se un secondo campione di 200 grammi e' esente da Avena fatua o da Cuscuta.
7. La percentuale in peso di semi di altre piante coltivate non deve superare il 3%. Per quanto riguarda ciascuna delle specie di Poa, la presenza di una percentuale del 3% di semi di altre specie di Poa non e' considerata una impurezza.
8. In una specie di Vicia, una percentuale di semi di Vicia pannonica, Vicia villosa, e di specie coltivate affini, pari a 6% in totale, non e' considerata impurezza.
9. Per quanto riguarda la durata di efficacia della dichiarazione di germinabilita' si applica la disposizione di cui alla sezione I, punto 4, del presente allegato.

D) Oleaginose e da fibra
I. SEMENTI DI BASE E CERTIFICATE

1. Le sementi devono presentare identita' e purezza varietali in grado sufficiente. Le sementi delle specie sottoelencate
devono rispondere in particolare alle seguenti norme o altre condizioni:





Specie e categoria




Purezza minima varietale (%)






Arachis hypogea: - sementi di base - sementi certificate Brassica napus, diverse dagli ibridi e dalle varieta' esclusivamente a uso foraggero, Brassica rapa, varieta' diverse da quelle esclusivamente a uso foraggero: - sementi di base - sementi certificate Brassica napus spp., diverse dagli ibridi e dalle varieta' esclusivamente a uso foraggero, Brassica rapa varieta' esclusivamente a uso foraggero; Helianthus annuus, varieta' diverse da quelle ibride, compresi i loro componenti; Sinapis alba: - sementi di base - sementi certificate Glycine max: - sementi di base - sementi certificate Linum usitatissimum: - sementi di base - sementi certificate di 1° riproduzione - sementi certificate di 2° e 3° riproduzione Papaver somniferum: - sementi di base - sementi certificate




99,7 99,5 99,9 99,7 99,7 99,0 99,5 99,0 99,7 98,0 97,5 99,0 98,0





La purezza minima varietale e' controllata principalmente all'atto di ispezioni ufficiali in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato IX - E) oleaginose e da fibra.

2. Per gli ibridi di Brassica napus prodotti avvalendosi della maschiosterilita' le sementi devono essere conformi alle condizioni e alle norme definite alle lettere da a) a d):
a) le sementi devono avere sufficiente identita' e purezza
rispetto alle caratteristiche varietali dei loro componenti,
comprese la maschiosterilita' o il ripristino della fertilita';
b) la purezza varietale minima delle sementi e' la seguente:
- sementi di base, componente femminile 99,0%;
- sementi di base, componente maschile 99,9%;
- sementi certificate di varieta' di colza invernale 90,0%;
- sementi certificate di varieta' di colza primaverile 85,0%.

c) Le sementi possono essere definite «sementi certificate» soltanto in base ai risultati di un controllo ufficiale a posteriori, su campioni di sementi di base prelevati ufficialmente, effettuato durante il periodo vegetativo delle sementi per le quali e' stata presentata una domanda di certificazione come «sementi certificate».
Lo scopo dei controlli e' verificare se le sementi di base soddisfano i requisiti di identita' riguardo alle caratteristiche dei componenti, inclusa la maschiosterilita' e le norme di purezza varietale minima per le sementi di base soddisfano i requisiti definite alla lettera b).
Per le sementi di base di ibridi, la purezza varietale puo' essere verificata con idonei metodi biochimici.
d) le norme relative alla purezza varietale minima definita alla lettera b) riguardo alle sementi certificate di ibridi devono essere oggetto di controlli ufficiali a posteriori da eseguirsi su una porzione congrua di campioni prelevati sotto controllo ufficiale.
Possono essere utilizzati metodi biochimici idonei.
3. Qualora non possano essere soddisfatte le condizioni di cui all'allegato IX, lettera E) oleaginose e da fibra, punto 3, B), b) dd), devono essere rispettate le seguenti condizioni: se per la produzione di sementi certificate di ibridi di Helianthus annuus sono stati impiegati un componente femminile maschiosterile ed un componente maschile, che non ristorino la maschiosterilita', le sementi prodotte dal genitore maschiosterile saranno miscelate con sementi prodotte da sementi parentali interamente fertili. Il rapporto tra sementi parentali maschiosterili ed il genitore maschiofertile non deve superare il rapporto 2:1.

4. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme o altre condizioni relative a facolta' germinativa purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante, inclusi i semi di Orobanche spp.:
A. Tabella

Parte di provvedimento in formato grafico

B. Norme o altre condizioni applicabili allorche' ne viene fatto riferimento nella tavola di cui alla sezione I, punto 4, lettera A, del presente allegato:
a) il contenuto massimo di semi di cui alla colonna 5 comprende anche i semi delle specie di cui alle colonne da 6 a 11;
b) la determinazione del contenuto totale in numero di semi di altre specie di piante non e' necessaria che sia effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 5;
c) la determinazione del contenuto in numero di semi di Cuscuta spp. non e' necessariamente effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 7;
d) la presenza di un seme di Cuscuta spp. in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurita' se un secondo campione dello stesso peso e' esente da semi di Cuscuta spp;
e) la semente deve essere esente da Orobanche spp, tuttavia, un seme di Orobanche in un campione di 100 g non deve essere considerato come impurita' se un secondo campione di 200 g e' esente da Orobanche.

5. Le sementi sono praticamente esenti da organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione e la qualita' dei materiali di moltiplicazione.
Le sementi soddisfano inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli ORNQ previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2016/2031, nonche' le misure adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.

La presenza di ORNQ sulle sementi e sulle rispettive categorie soddisfa i seguenti requisiti indicati nella tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico



((+-------------+------------+------------+----------+----------------+
|«Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi» |
+-------------+------------+------------+----------+----------------+

+-------------+------------+------------+----------+----------------+
| ORNQ o | Piante da | | | |
| sintomi | impianto | Soglie per |Soglie per| Soglie per le |
|causati dagli| (genere o | le sementi |le sementi| sementi |
| ORNQ | specie) | pre-base | di base | certificate |
+-------------+------------+------------+----------+----------------+
| Tobacco | | | | |
| ringspot | | | | |
| virus |Glycine max | | | |
| [TRSV00] | (L) Merr. | 0 % | 0 % | 0 % |
+-------------+------------+------------+----------+----------------+))



6. La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilita' e' stabilita come segue:
a) in mesi 12 per le sementi contenute in imballaggi non «a tenuta» di umidita' (sacchi di juta, di cotone, ecc.);
b) in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi «a tenuta» di umidita' (recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica).
Trascorsi tali termini il prodotto potra' essere mantenuto in commercio purche' rispondente ai requisiti previsti dal presente decreto. In tal caso la responsabilita' della dichiarazione sul valore della germinabilita' resta a carico del detentore della semente, il quale senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, e' tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione, che potra' essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti:
- il proprio nome o la ragione sociale della ditta;
- la data di determinazione della facolta' germinativa;
- la facolta' germinativa (espressa in percentuale).

II. SEMENTI COMMERCIALI
1. Le condizioni di cui alla sezione I del presente allegato, a eccezione del punto 1, si applicano alle sementi commerciali.

III. SEMENTI COMMERCIALI (specie non previste all'articolo 4)
1. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme relative alla facolta' germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante:





Specie




Facolta' germinativa minima (% del seme puro)




Purezza minima specifica (% in peso)




Tenore massimo di sementi di altre specie di piante (% in peso)






Camelia sativa




80




97




0,5






Hibiscus cannabinus




75




95




0,5






Ricinus communis




80




98




0,1






Sesamum indicum




80




98




0,1





2. Le sementi devono essere esenti da Avena fatua e Cuscuta spp., tuttavia, un seme di Avena fatua o di Cuscuta spp. in un campione di 100 g non e' considerato come impurita', se un secondo campione di 200 g e' esente da Avena fatua o da Cuscuta spp..
3. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi non e' tollerata che nella misura piu' limitata possibile.
4. Per quanto riguarda la durata di efficacia della dichiarazione di germinabilita' si applica la disposizione di cui alla sezione I punto 6 del presente allegato.

E) Altre





Specie




Purezza minima specifica (% in peso)




Tenore massimo di semi di malerbe (% in peso)




Facolta' germinativa minima (% del seme puro)






Lathyrus sativus L.




98




0,1




85






Lespedeza hedysaroides (Pall)




97




0,5




80






Kitagawa L. cuneata (Dum) (Don)




97




0,5




80






Lespedeza stipulacea Maxim




97




0,5




80






Nicotiana tabacum L.




99




0




80






Sanguisorba minor Scop




95




1




75






Sorghum vulgare Pers.var.technicum (Koern) Jav




98




4




75





1. La presenza di malattie che riducano il valore d'impiego delle sementi non e' tollerata che nella misura piu' limitata possibile.
2. La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilita' e' stabilita come segue:
- in mesi 12 per le sementi contenute in imballaggi non "a tenuta" di umidita' (es. sacchi di juta, di cotone);
- in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi "a tenuta" di umidita' (es.: recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica).
Trascorsi tali termini, il prodotto potra' essere mantenuto in commercio purche' rispondente ai requisiti previsti dal presente decreto. In tal caso la responsabilita' della dichiarazione sul valore della germinabilita' resta a carico del detentore della semente, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, e' tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione, che potra' essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti:
- il proprio nome o la ragione sociale della ditta;
- la data di determinazione della facolta' germinativa;
- la facolta' germinativa (espressa in percentuale).

II - COLTURE ERBACEE ORTIVE

I - SEMENTI DI BASE, CERTIFICATE E STANDARD
1. Le sementi devono presentare identita' e purezza varietale in grado sufficiente. Per la cicoria industriale la varieta' deve possedere un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente.

2. Le sementi sono praticamente esenti da organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione e la qualita' dei materiali di moltiplicazione.
Le sementi soddisfano inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli ORNQ previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2016/2031, nonche' le misure adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.

3. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme relative alla facolta' germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante:
a) Tabella





Specie




Purezza minima specifica (% in peso)




Tenore massimo di semi di altre specie di piante (%in peso)




Facolta' germinativa minima (% dei glomeruli o semi puri)






Allium cepa




97




0,5




70






Allium fistulosum




97




0,5




65






Allium porrum




97




0,5




65






Allium sativum




97




0,5




65






Allium schoenoprasum




97




0,5




65






Anthriscus cerefolium




96




1




70






Apium graveolens




97




1




70






Asparagus officinalis




96




0,5




70






Beta vulgaris (Cheltenham beet)




97




0,5




50 (glomeruli)






Beta vulgaris (diversa dalla Cheltenham beet)




97




0,5




70 (glomeruli)






Brassica oleracea (cavolfiore)




97




1




70






Brassica oleracea (diversa dal cavolfiore)




97




1




75






Brassica rapa (cavolo cinese)




97




1




75






Brassica rapa (rapa)




97




1




80






Capsicum annuum




97




0,5




65






Cichorium endivia




95




1




65






Cichorium-intybus (partim) (cicoria tipo Witloof, cicoria di tipo italiano o cicoria a foglia)




95




1,5




65






Cichorium intybus (partim) (cicoria industriale)




97




1




80






Citrullus lanatus




98




0,1




75






Cucumis melo




98




0,1




75






Cucumis sativus




98




0,1




80






Cucurbita maxima




98




0,1




80






Cucurbita pepo




98




0,1




75






Cynara cardunculus




96




0,5




65






Daucus carota




95




1




65






Foeniculum vulgare




96




1




70






Lactuca sativa




95




0,5




75






Petroselinum crispum




97




1




65






Phaseolus coccineus




98




0,1




80






Phaseolus vulgaris




98




0,1




75






Pisum sativum (partim)




98




0,1




80






Raphanus sativus




97




1




70






Rheum rhabarbarum




97




0,5




70






Scorzonera hispanica




95




1




70






Solanum lycopersicum




97




0,5




75






Solanum melongena




96




0,5




65






Spinacia oleracea




97




1




75






Valerianella locusta




95




1




65






Vicia faba (partim)




98




0,1




80






Zea mays (partim)




98




0,1




85





b) Altre norme o condizioni: nel caso delle varieta' di Zea mays (mais dolce - tipi super dolci) la facolta' germinativa minima richiesta e' ridotta nei semi puri all'80%. L'etichetta ufficiale o l'etichetta del produttore, secondo il caso, reca la dicitura "Facolta' germinativa minima 80%".

c) La presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) sulle sementi di ortaggi non supera, almeno all'ispezione visiva, le rispettive soglie specificate nella tabella seguente:




Batteri





ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ




Genere o specie di sementi di ortaggi




Soglia per la presenza di ORNQ sulle sementi di ortaggi






Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]




Solanum lycopersicum L.




0%






Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. [XANTPH]




Phaseolus vulgaris L.




0%






Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]




Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.




0%






Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. [XANTFF]




Phaseolus vulgaris L.




0%






Xanthomonas gardneri (ex Sutic 1957) Jones et al. [XANTGA]




Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.




0%






Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]




Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.




0%






Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]




Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.




0%





Insetti e acari





ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ




Genere o specie di sementi di ortaggi




Soglia per la presenza di ORNQ sulle sementi di ortaggi






Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB]




Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.




0%






Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI]




Pisum sativum L.




0%






Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]




Vicia faba L.




0%





Nematodi





ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ




Genere o specie di sementi di ortaggi




Soglia per la presenza di ORNQ sulle sementi di ortaggi






Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]




Allium cepa L., Allium porrum L.




0%





Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi





ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ




Genere o specie di sementi di ortaggi




Soglia per la presenza di ORNQ sulle sementi di ortaggi






Pepino mosaic virus [PEPMV0]




Solanum lycopersicum L.




0%






Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]




Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.




0%






((Tomato brown))
((rugose fruit))
((virus [ToBRFV]))




((Capsicum annuum L.,))
((escluse le sementi))
((appartenenti- a una))
((varieta'))
((notoriamente))
((resistente al))
((ToBRFV Solanum))
((lycopersicum L. e))
((suoi ibridi))




((0%))





4. La durata della responsabilita' del produttore o, nel caso di sementi standard, del fornitore, relativa alla rispondenza delle sementi ai requisiti concernenti la germinabilita', e' stabilita come segue:

a) per le sementi di base e le sementi certificate, ad eccezione, per quest'ultima categoria dei piccoli imballaggi, con decorrenza dal mese successivo a quello della chiusura o dell'ultimo prelievo ufficiale relativo alla certificazione, indicato sul cartellino di
certificazione di cui all'allegato VII, sezione I, lettera F):
- fino a 6 mesi, qualora le sementi siano contenute in imballaggi
non «a tenuta» di umidita' (sacchi di juta di cotone, ecc.), a
eccezione delle bietole, brassiche e legumi per i quali la responsabilita' e' prolungata fino a 9 mesi;
- fino a 30 mesi, qualora le sementi siano contenute in imballaggi «a tenuta» di umidita' (recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica);
b) per le sementi standard e per le sementi certificate che si presentano sotto forma di piccoli imballaggi, con decorrenza dal giorno successivo a quello della fine della campagna indicata sul cartellino del fornitore di cui all'allegato VII, sezione IV:
- fino a 6 mesi, qualora le sementi siano contenute in imballaggi non «a tenuta» di umidita' (sacchi di juta, di cotone, ecc.);
- fino a 24 mesi, qualora le sementi siano contenuti in imballaggi «a tenuta» di umidita' (recipienti metallici, od altro materiale, a chiusura ermetica).
Trascorsi tali termini il prodotto potra' essere mantenuto in commercio purche' rispondente ai requisiti previsti dal presente decreto. In tal caso la responsabilita' relativa alla rispondenza delle sementi ai requisiti concernenti la germinabilita' resta a carico del detentore delle sementi medesime, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore o del fornitore, e' tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione che potra' essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti:
- il proprio nome o la ragione sociale della ditta;
- la data di determinazione della conformita' della facolta' germinativa;
- la facolta' germinativa (espressa in percentuale).

II. - SEMENTI MERCANTILI ORTIVE (specie non previste dall'allegato II, sezione C).
1. Le condizioni di cui al punto 3, lettera c) della precedente sezione I, si applicano alle sementi mercantili ortive.
2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme relative alla facolta' germinativa, alla purezza specifica ed al contenuto di semi di altre specie di piante:

A. Tavola





Specie




Facolta' germinativa minima (% dei glomeruli o semi puri)




Purezza minima specifica




Tenore massimo di semi di altre specie di piante (% in peso)






Anethum graveolens L.




75




95




1,5






Angelica arcangelica L.




60




90




1






Atriplex hortensis L.




60




95




0,1






Barbarea verna (Mill.) Aschess.




75




97




0,2






Borrago officinalis L.




80




96




1






Brassica napus L. var.napobrassica (L.) Reichb.




80




98




0,5






Capparis spinosa L.




50




95




0,5






Cicer arietinum L.




80




98




0,1






Coriandrum sativum L.




80




96




0,5






Cucurbita moschata (Duch.) Duch. ex Poir




80




98




0,1






Cuminum cyminum L.




65




95




1






Eruca sativa Mill.




85




97




1






Fragaria vesca L.




75




95




0,2






Hibiscus esculentus L.




75




95




0,5






Humulus lupulus L.




60




90




0,1






Lagenaria siceraria (mol.)Standi. (=L.vulgaris Ser.)




80




98




0,1






Lavandula spica L.




50




95




0,1






Lens culinaris Med.




85




98




0,5






Lepidium sativum L.




85




97




0,2






Majorana hortensis Moench.




75




95




0,2






Matricaria chamomilla L.




70




70




0,2






Nasturtium officinale R. Br.




80




95




0,2






Ocimum basilicum L.




65




97




0,5






Pastinaca sativa L.




75




90




1,5






Phaseolus lunatus L.




80




98




0,1






Physalis alkekengi L.




85




97




0.5






Pimpinella anisum L.




75




95




1






Rosmarinus officinalis L.




50




95




1






Rumex acetosa L.




80




95




0,5






Ruta graveolens L.




80




97




1






Salsola soda L.




65




90




1,5






Salvia officinalis L.




75




97




0,5






Satureja hortensis L.




75




97




0,5






Tetragonia expansa Thumb.




75




97




1






Thymus vulgaris L.




50




95




0,5






Tragopogon porrifolius L.




75




95




1






Valeriana officinalis L.




75




95




1






Vigna sesquipedalis (L.) Furwirth




80




98




0,1





3. La durata di efficacia della germinabilita' dichiarata, e' stabilita come segue:
- in mesi 6 per le sementi contenute in imballaggi non «a tenuta» di umidita' (sacchi di juta, di cotone, ecc.) a eccezione delle brassiche e dei legumi per i quali la validita' della dichiarazione e' prolungata a mesi 9;
- in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi «a tenuta» di umidita' (recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica).
Trascorsi tali termini il prodotto potra' essere mantenuto in commercio purche' rispondente ai requisiti previsti dal presente decreto. In tal caso la responsabilita' della dichiarazione sul valore della germinabilita' resta a carico del detentore della semente, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, e' tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione che potra' essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti:
- il proprio nome o la ragione sociale della ditta;
- la data di determinazione della facolta' germinativa;
- la facolta' germinativa (espressa in percentuale).


III - MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE COSTITUITI DA TUBERI, BULBI, RIZOMI E SIMILI
1. PATATE (Solanum tuberosum L.)
A. Lotti di tuberi-seme di patate pre-base
1. I lotti di tuberi-seme di patate pre-base soddisfano i seguenti requisiti minimi:
i) la presenza di terra e di corpi estranei non deve essere superiore all'1,0 % in massa;
ii) la percentuale numerica di patate colpite da marciume diverso
dal marciume anulare o dal marciume bruno della patata non deve essere superiore allo 0,2 % in massa;
iii) la percentuale numerica di patate con difetti esterni,
compresi tuberi difformi o danneggiati, non deve essere superiore al 3,0 % in massa;
iv) la percentuale numerica di patate colpite da scabbia comune su piu' di un terzo della superficie non deve essere superiore al 5,0 % in massa;
v) i tuberi raggrinziti per eccessiva disidratazione o
disidratazione dovuta a scabbia argentea non devono superare lo 0,5 % in massa;
vi) i lotti di tuberi-seme di patate pre-base soddisfano i
seguenti requisiti in merito alla presenza di ORNQ o di
malattie causate dai rispettivi ORNQ come indicato nella tabella:






ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ




Soglia per la presenza di ORNQ sui lotti di tuberi-seme di patate pre-base






Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]




0 %






Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]




0 %






Croste nere, presenti su piu' del 10 % della superficie dei tuberi, causate da Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]




1,0 %






Scabbia pulverulenta, presente su piu' del 10 % della superficie dei tuberi, causata da Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]




1,0 %





vii) la percentuale numerica totale di patate di cui alle lettere da ii) a vi) non deve essere superiore al 6,0 % in massa.
2. I requisiti concernenti i lotti di tuberi-seme di patate pre-base della classe PBTC dell'unione sono stabiliti come segue:
i) i lotti devono essere privi di tuberi-seme di patate colpiti da marciume;
ii) i lotti devono essere privi di tuberi-seme di patate colpiti da scabbia comune;
iii) i lotti devono essere privi di tuberi-seme di patate raggrinziti per eccessiva disidratazione;
iv) i lotti devono essere privi di tuberi-seme di patate con difetti esterni, compresi i tuberi difformi o con ammaccature o spaccature;
v) i lotti di tuberi-seme di patate pre-base devono rispettare le seguenti soglie per quanto riguarda la presenza di ORNQ, o di sintomi causati dai rispettivi ORNQ, come specificato nella tabella seguente:






ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ




Soglia in massa per la presenza di ORNQ sui lotti di tuberi-seme di patate pre-base della classe PBTC dell'Unione






Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]




0 %






Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]




0 %






Croste nere dei tuberi di patata causate da Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]




0 %






Scabbia pulverulenta causata da Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]




0%





3. Le tolleranze applicabili ai lotti di tuberi-seme di patate pre-base della classe PB dell'unione per quanto concerne le impurita', i difetti e le malattie sono i seguenti:
i) i tuberi-seme di patate colpiti da marciume diverso dal marciume anulare o dal marciume bruno della patata non devono superare lo 0,2 % in massa;
ii) i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia comune su piu' di un terzo della superficie non devono superare il 5,0 % in massa;
iii) i tuberi raggrinziti per eccessiva disidratazione o disidratazione dovuta a scabbia argentea non devono superare lo 0,5 % in massa;
iv) i tuberi-seme di patate con difetti esterni, compresi i tuberi difformi o con ammaccature o spaccature, non devono superare il 3,0 % in massa;
v) la presenza di terra e di corpi estranei non deve essere superiore all'1,0 % in massa;
vi) i lotti di tuberi-seme di patate pre-base devono rispettare le seguenti soglie per quanto riguarda la presenza di ORNQ, o di sintomi causati dai rispettivi ORNQ, come specificato nella tabella seguente:






ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ




Soglia in massa per la presenza di ORNQ sui lotti di tuberi-seme di patate pre-base della classe PB dell'Unione






Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]




0 %






Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]




0 %






Croste nere, presenti su piu' del 10 % della superficie dei tuberi, causate da Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]




1,0 %






Scabbia pulverulenta della patata, presente su piu' del 10 % della superficie dei tuberi, causata da Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]




1,0 %





vii) la percentuale totale dei tuberi-seme di patate interessati dalle tolleranze di cui ai punti da i) a iv) e vi) non deve superare il 6,0 % in massa.

B. Lotti di tuberi-seme di patate di base e certificati
1. Per le impurita', i difetti e gli ORNQ, o i sintomi causati dagli ORNQ, dei tuberi-seme di patate di base e certificati sono consentite le seguenti tolleranze:
i) presenza di terra e di corpi estranei: 1,0 % in massa per i tuberi-seme di patate di base e 2,0 % in massa per i tuberi-seme di patate certificati;
ii) marciume secco e marciume umido complessivamente, purche' non siano causati da Synchytrium endobioticum, Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus o Ralstonia solanacearum: 0,5 % in massa, di cui il marciume umido con limite di 0,2 % in massa;
iii) difetti esterni (ad esempio, tuberi difformi o con ammaccature o spaccature): 3,0 % in massa;
iv) scabbia comune (tuberi colpiti su una superficie superiore a un terzo): 5,0 % in massa;
v) tuberi aggrinziti per eccessiva disidratazione o disidratazione dovuta a scabbia argentea: 1,0 % in massa;
vi)ORNQ, o sintomi causati dagli ORNQ, sui lotti dei tuberi-seme di patate:






ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ




Soglia in massa per la presenza degli ORNQ sui tuberi-seme di patate di base




Soglia in massa per la presenza degli ORNQ sui tuberi-seme di patate certificati






Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.




0%




0%






Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]




0%




0%






Croste nere, presenti su piu' del 10 % della superficie dei tuberi, causate da Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]




5,00%




5,00%






Scabbia pulverulenta della patata, presente su piu' del 10 % della superficie dei tuberi, causata da Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]




3,00%




3,00%





vii) totale delle tolleranze per i punti da i) a vi): 6,0 % in massa per i tuberi-seme di patate di base e 8,0 % in massa per i tuberi-seme di patate certificati.
2. Le tolleranze applicabili ai lotti di tuberi seme di patate di base della «classe S dell'Unione» per quanto riguarda le impurita', i difetti e le malattie sono le seguenti:
i) i tuberi-seme di patate colpiti da marciume diverso dal marciume anulare o dal marciume bruno della patata non devono superare lo 0,5 % in massa, di cui i tuberi-seme di patate colpiti da marciume umido non devono superare lo 0,2 % in massa;
ii) i tuberi-seme di patate colpiti da croste nere dei tuberi di patata su piu' del 10 % della superficie non devono superare il 5,0 % in massa;
iii) i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia comune su piu' di un terzo della superficie non devono superare il 5,0 % in massa;
iv) i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia pulvurulenta su piu' del 10 % della superficie non devono superare il 3,0 % in massa;
v) i tuberi raggrinziti per eccessiva disidratazione o disidratazione dovuta a scabbia argentea non devono superare l'1,0 % in massa;
vi) i tuberi-seme di patate con difetti esterni, compresi i tuberi difformi o con ammaccature o spaccature, non devono superare il 3,0 % in massa; la presenza di terra e di corpi estranei non deve superare l'1,0 % in massa;
vii) la percentuale totale di tuberi-seme di patate interessati dalle tolleranze di cui ai punti da i) a vi) non deve superare il 6,0 % in massa.
3) le tolleranze applicabili ai lotti di tuberi seme di patate di base della «classe SE dell'Unione», per quanto riguarda le impurita', i difetti e le malattie sono le seguenti:
i) i tuberi-seme di patate colpiti da marciume diverso dal marciume anulare o dal marciume bruno della patata non devono superare lo 0,5 % in massa, di cui i tuberi-seme di patate colpiti da marciume umido non devono superare lo 0,2 % in massa;
ii) i tuberi-seme di patate colpiti da croste nere dei tuberi di patata su piu' del 10 % della superficie non devono superare il 5,0 % in massa;
iii) i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia comune su piu' di un terzo della superficie non devono superare il 5,0 % in massa;
iv) i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia pulvurulenta su piu' del 10 % della superficie non devono superare il 3,0 % in massa;
v) i tuberi raggrinziti per eccessiva disidratazione o disidratazione dovuta a scabbia argentea non devono superare l'1,0 % in massa;
vi) i tuberi-seme di patate con difetti esterni, compresi i tuberi difformi o con ammaccature o spaccature, non devono superare il 3,0 % in massa;
vii) la presenza di terra e di corpi estranei non deve superare l'1,0 % in massa;
viii) la percentuale totale di tuberi-seme di patate interessati dalle tolleranze di cui ai punti da i) a vi), non deve superare il 6,0 % in massa.
4) le tolleranze applicabili ai lotti di tuberi seme di patate di base della «classe E dell'Unione», per quanto riguarda le impurita', i difetti e le malattie sono le seguenti:
i) i tuberi-seme di patate colpiti da marciume diverso dal marciume anulare o dal marciume bruno della patata non devono superare lo 0,5 % in massa, di cui i tuberi-seme di patate colpiti da marciume umido non devono superare lo 0,2 % in massa;
ii) i tuberi-seme di patate colpiti da croste nere dei tuberi di patata su piu' del 10 % della superficie non devono superare il 5,0 % in massa;
iii) i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia comune su piu' di un terzo della superficie non devono superare il 5,0 % in massa;
iv) i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia pulvurulenta su piu' del 10 % della superficie non devono superare il 3,0 % in massa;
v) i tuberi raggrinziti per eccessiva disidratazione o disidratazione dovuta a scabbia argentea non devono superare l'1,0 % in massa;
vi) i tuberi-seme di patate con difetti esterni, compresi i tuberi difformi o con ammaccature o spaccature, non devono superare il 3,0 % in massa;
vii) la presenza di terra e di corpi estranei non deve superare l'1,0 % in massa;
viii) la percentuale totale di tuberi-seme di patate interessati dalle tolleranze di cui ai punti da i) a vi) non deve superare il 6,0 % in massa.
5) le tolleranze applicabili ai lotti di tuberi seme certificati della «classe A dell'Unione», per quanto riguarda le impurita', i difetti e le malattie sono le seguenti:
i) i tuberi-seme di patate colpiti da marciume diverso dal marciume anulare o dal marciume bruno della patata non devono superare lo 0,5 % in massa, di cui i tuberi-seme di patate colpiti da marciume umido non devono superare lo 0,2 % in massa;
ii) i tuberi-seme di patate colpiti da croste nere dei tuberi di patata su piu' del 10 % della superficie non devono superare il 5,0 % in massa;
iii) i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia comune su piu' di un terzo della superficie non devono superare il 5,0 % in massa;
iv) i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia pulvurulenta su piu' del 10 % della superficie non devono superare il 3,0 % in massa;
v) i tuberi raggrinziti per eccessiva disidratazione o disidratazione dovuta a scabbia argentea non devono superare l'1,0 % in massa;
vi) i tuberi-seme di patate con difetti esterni, compresi i tuberi difformi o con ammaccature o spaccature, non devono superare il 3,0 % in massa;
vii) la presenza di terra e di corpi estranei non deve superare il 2,0 % in massa;
viii) la percentuale totale di tuberi-seme di patate interessati dalle tolleranze di cui ai punti da i) a vi) non deve superare l'8,0 % in massa.
6) le tolleranze applicabili ai lotti di tuberi seme certificati della «classe B dell'Unione», per quanto riguarda le impurita', i difetti e le malattie sono le seguenti:
i) i tuberi-seme di patate colpiti da marciume diverso dal marciume anulare o dal marciume bruno della patata non devono superare lo 0,5 % in massa, di cui i tuberi-seme di patate colpiti da marciume umido non devono superare lo 0,2 % in massa;
ii) i tuberi-seme di patate colpiti da croste nere dei tuberi di patata su piu' del 10 % della superficie non devono superare il 5,0 % in massa;
iii) i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia comune su piu' di un terzo della superficie non devono superare il 5,0 % in massa;
iv) i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia pulvurulenta su piu' del 10 % della superficie non devono superare il 3,0 % in massa;
v) i tuberi raggrinziti per eccessiva disidratazione o disidratazione dovuta a scabbia argentea non devono superare l'1,0 % in massa;
vi) i tuberi-seme di patate con difetti esterni, compresi i tuberi difformi o con ammaccature o spaccature, non devono superare il 3,0 % in massa;
vii) la presenta di terra e di corpi estranei non deve superare il 2,0 % in massa;
viii) la percentuale totale di tuberi-seme di patate interessati dalle tolleranze di cui ai punti da i) a vi) non deve superare l'8,0 % in massa.

2. ORTIVE





Specie




Categoria






Allium cepa L.




-






Allium sativum L.




-






Asparagus officinalis L.




-






Cynara cardunculus L.




-






Cynara scolymus L.




-





1. Non sono tollerate impurita' per presenza di terra e di corpi estranei superiori al 2% del peso.
2. Non sono tollerati difetti esterni (ad esempio: tuberi,
rizomi, bulbi e simili difformi o con ammaccature o spaccature) in misura superiore al 3% del peso.



---------------


AGGIORNAMENTO (2)


Il Decreto 18 novembre 2021 (in G.U. 12/02/2022, n. 36) ha disposto:
- (con l'art. 4, comma 1, lettera c)) che "Alla sezione I-Colture erbacee da pieno campo, lettera B) Cereali, punto 2, la Tabella A, i termini della prima riga nella prima colonna sono sostituiti dai seguenti: «Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta:";
- (con l'art. 4, comma 1, lettera d)) che "Alla Sezione I-Colture erbacee e da pieno campo, lettera C) Foraggere, parte I SEMENTI CERTIFICATE, Punto 2, Tabella A, l'intestazione della colonna 7 e' sostituita dalla seguente: «Elymus repens»";
- (con l'art. 4, comma 1, lettera e)) che "Alla Sezione I-Colture erbacee e da pieno campo, lettera C) Foraggere, parte II SEMENTI DI BASE, punto 2, Tavola A, l'intestazione della colonna 5 e' sostituita dalla seguente: «Elymus repens»".


---------------


AGGIORNAMENTO (4)


Il Decreto 5 agosto 2022 (in G.U. 03/09/2022, n. 206) ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni contenute nel presente decreto saranno in vigore fino al 31 agosto 2029".


Allegati-Allegato VII

#

Comma 1


Allegato VII
(art. 31)
Contrassegno degli imballaggi

I - Cartellini ufficiali
Gli imballaggi dei prodotti sementieri delle categorie di base, certificata e commerciale nonche' gli imballaggi dei miscugli di sementi destinati alla produzione di foraggi o di tappeti erbosi, debbono essere muniti, in aggiunta al cartellino del produttore o dell'importatore:
a) all'esterno: di un cartellino ufficiale, non utilizzato in precedenza, conforme, a seconda della specie, al presente allegato di colore bianco per le sementi di base, azzurro per le sementi certificate di prima riproduzione da sementi di base, rosso per le sementi certificate delle successive riproduzioni da sementi di base, bruno per le sementi commerciali e verde per i miscugli. Per le sementi certificate di un'associazione varietale di ibridi di piante oleaginose e da fibra, diverse dal girasole, il cartellino e' di colore blu con una striscia diagonale verde. Nel caso di imballaggi trasparenti il cartellino puo' figurare all'interno quando esso e' leggibile attraverso l'imballaggio. In alternativa e' consentito l'impiego di cartellini ufficiali adesivi;
b) all'interno: di un attestato ufficiale, dello stesso colore del cartellino, di cui al precedente punto a) che riporti le indicazioni previste al presente allegato. Esso non e' indispensabile quando, conformemente al medesimo punto a), il cartellino figura all'interno dell'imballaggio trasparente, o e' utilizzato un cartellino adesivo o, infine, il cartellino sia costituito da materiale non lacerabile.
Le dimensioni dei cartellini ufficiali non devono essere inferiori a mm 110 x 67.

A) Cereali
a) Per le sementi di base e le sementi certificate:
1) «Normativa C.E.»;
2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
3) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
4) numero di riferimento del lotto *;
5) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini *;
6) varieta', indicata almeno in caratteri latini, o linea inbred di granturco e di Sorghum spp. *;
7) categoria;
8) paese di produzione;
9) peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato dei semi;
10) in caso di indicazione del peso o di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale;
11) nel caso di varieta' ibride o linee inbred, per le sementi di base, se l'ibrido o la linea inbred cui appartengono le sementi sono state ufficialmente ammesse conformemente alla direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, il nome di questo componente con cui e' stata ufficialmente ammessa, con o senza riferimento alla varieta' finale, corredato nel caso di ibridi o linee inbred destinati unicamente a servire da componenti per varieta' finali, del termine «componente»; per le sementi di base negli altri casi, il nome del componente cui appartengono le sementi di base, con un riferimento alla varieta' finale, con o senza riferimento alla sua funzione (maschio o femmina) e corredata dal termine «componente»; per le sementi certificate, il nome della varieta' cui appartengono le sementi certificate, corredato dal termine «ibrido»;
12) mese e anno della chiusura ufficiale o mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione;
13) in caso di rianalisi, perlomeno della facolta' germinativa, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato... (mese e anno)» e il servizio responsabile della rianalisi.
Le disposizioni contenute al punto 5) sono facoltative riguardo a talune specie, e ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.
b) Per le sementi di generazioni anteriori a quella di base:
1) «Normativa C.E.»;
2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
3) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
4) numero di riferimento del lotto *;
5) specie *;
6) varieta' *;
7) «sementi pre-base»;
8) numero delle generazioni precedenti le sementi delle categorie «sementi certificate» o «sementi certificate di prima riproduzione»;
9) peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi;
10) mese e anno della chiusura ufficiale o mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione.

B) Foraggere
a) Per le sementi di base e le sementi certificate:
1) «Normativa C.E.»;
2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
3) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
4) numero di riferimento del lotto *;
5) specie indicata almeno con la sua denominazione botanica che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini *; nel caso di xFestulolium sono indicati i nomi delle specie appartenenti ai generi Festuca e Lolium;
6) varieta' indicata almeno in caratteri latini *;
7) categoria;
8) paese di produzione;
9) peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi;
10) in caso di indicazione del peso o di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale;
11) numero delle generazioni dalla semente di base;
12) mese e anno della chiusura o mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione;
13) «non destinate alla produzione foraggera»;
14) in caso di rianalisi, per lo meno della facolta' germinativa, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato... (mese e anno)» ed il servizio responsabile della rianalisi.
Le disposizioni contenute nei punti 5) e 6) diventano facoltative riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.
b) Per le sementi commerciali:
1) «Normativa C.E.»;
2) «sementi commerciali» (non certificate per le varieta') *;
3) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
4) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
5) numero di riferimento del lotto *;
6) specie indicata almeno con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata senza i nomi degli autori in caratteri latini *;
7) paese di produzione;
8) peso netto o lordo dichiarato o numero dei semi puri;
9) in caso di indicazione del peso o di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale;
10) mese e anno della chiusura o mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa all'approvazione come semente commerciale;
11) in caso di rianalisi per lo meno della facolta' germinativa possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato... (mese e anno)» ed il servizio responsabile della rianalisi.
Le disposizioni contenute al punto 6) diventano facoltative riguardo a talune specie e, ove opportuno, per i periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione di semi.
c) Per i miscugli di sementi:
1) «miscuglio di sementi per...» (utilizzazione prevista);
2) servizio che ha proceduto alla chiusura e Stato membro o sigla degli stessi*;
3) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
4) numero di riferimento del lotto *;
5) proporzione in peso di ciascuna delle componenti indicate secondo le specie e, se necessario, le varieta' indicate in entrambi i casi almeno in caratteri latini *; nel caso di xFestulolium sono indicati i nomi delle specie appartenenti ai generi Festuca e Lolium;
6) peso netto o lordo dichiarato, o numero dichiarato di semi puri;
7) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale;
8) mese e anno della chiusura;
9) in caso di rianalisi per lo meno della facolta' germinativa di tutte le componenti del miscuglio, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato...(mese e anno)» ed il servizio responsabile della rianalisi.
d) Per le sementi di generazioni anteriori a quella di base:
1) «Normativa C.E.»:
2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
3) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
4) numero di riferimento del lotto *;
5) specie *;
6) varieta' *;
7) «sementi pre-base»;
8) numero delle generazioni precedenti le sementi della categoria «sementi certificate di prima riproduzione»;
9) peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi;
10) mese e anno della chiusura o mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione.

C) Barbabietole.
a) Per le sementi di base e le sementi certificate:
1) «Normativa C.E.»;
2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
3) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
4) numero di riferimento del lotto *;
5) barbabietola da zucchero o da foraggio *;
6) varieta' *;
7) categoria;
8) paese di produzione;
9) peso netto o lordo dichiarato di glomeruli o di semi puri;
10) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei glomeruli o di semi puri ed il peso totale;
11) per le sementi monogermi la dizione «monogermi»;
12) per le sementi di precisione la dizione «di precisione»;
13) mese e anno della chiusura o mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione;
14) in caso di rianalisi, perlomeno della facolta' germinativa, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato... (mese e anno)» ed il servizio responsabile della rianalisi.
b) Per le sementi di generazioni anteriori a quella di base:
1) «Normativa C.E.»;
2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
3) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
4) numero di riferimento del lotto *;
5) barbabietola da zucchero o da foraggio *;
6) varieta' *;
7) «sementi pre-base»:
8) numero delle generazioni precedenti le sementi della categoria «sementi certificate»;
9) peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi;
10) mese e anno della chiusura o mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione.

D) Tuberi-seme di patata.
a) Per i tuberi-seme di base e per i tuberi-seme certificati:
1) «Normativa C.E.»;
2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
3) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
4) numero riferimento del lotto *;
5) specie indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi*;
6) varieta', indicata almeno in caratteri latini *;
7) paese di produzione;
8) categoria ed eventuale classe;
9) calibro;
10) peso netto dichiarato;
11) mese e anno della chiusura.
b) Per i tuberi-seme di generazioni anteriori a quella di base:
1) «Normativa C.E.»:
2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
3) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
4) numero di riferimento del lotto *;
5) specie indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi;
6) varieta', indicata almeno in caratteri latini;
7) «tuberi-seme pre-base»;
8) peso netto dichiarato;
9) mese e anno della chiusura.

E) Piante oleaginose e da fibra.
a) Per le sementi di base e le sementi certificate:
1) «Normativa C.E.»:
2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
3) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
4) numero di riferimento del lotto *;
5) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini;
6) varieta' indicate almeno in caratteri latini;
7) le disposizioni contenute al punto 5) sono facoltative, riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi;
8) categoria;
9) paese di produzione;
10) peso netto o lordo dichiarato;
11) in caso di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale;
12) nel caso di varieta' ibride o linee inbred:
I. per le sementi di base, se l'ibrido o la linea inbred cui appartengono le sementi sono state ufficialmente ammesse conformemente alla direttiva 2002/53/CE: il nome di questo componente con cui e' stata ufficialmente ammessa, con o senza riferimento alla varieta' finale, corredato nel caso di ibridi o linee inbred, destinati unicamente a servire da componenti per varieta' finali, del termine «componente»;
II. per le sementi di base negli altri casi: il nome del componente cui appartengono le sementi di base, con un riferimento alla varieta' finale, con o senza riferimento alla sua funzione (maschio o femmina) e corredato del termine «componente»;
III. per le sementi certificate: il nome delle varieta' cui appartengono le sementi certificate, corredato del termine «ibrido».
13) mese e anno della chiusura o mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione;
14) in caso di rianalisi per lo meno della facolta' germinativa possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato... (mese, anno)» ed il servizio responsabile della rianalisi.
b) Per le sementi certificate di un'associazione varietale:
le stesse informazioni richieste al punto 1), indicando il nome dell'associazione varietale invece del nome della varieta' (indicare: «associazione varietale» e il suo nome) e le percentuali in peso dei vari componenti per varieta'; qualora detta percentuale in peso sia stata comunicata per iscritto all'acquirente, su richiesta, e registrata ufficialmente, sara' sufficiente indicare il nome dell'associazione varietale.
c) Per le sementi commerciali:
1) «Normativa C.E.»;
2) «sementi commerciali» (non certificate per la varieta') *;
3) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi *;
4) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
5) numero di riferimento del lotto *;
6) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini;
7) regione di produzione;
8) peso netto o lordo dichiarato;
9) in caso di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra peso dei semi ed il peso totale;
10) mese e anno della chiusura;
11) in caso di rianalisi, per lo meno della facolta' germinativa, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato...(mese e anno)» e il servizio responsabile della rianalisi.
Le disposizioni contenute al punto 6) sono facoltative per talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.
d) Per le sementi di generazioni anteriori a quella di base:
1) «Normativa C.E.»;
2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
3) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
4) numero di riferimento del lotto *;
5) specie indicata almeno con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini;
6) varieta', indicata almeno in caratteri latini;
7) «sementi pre-base»;
8) numero delle generazioni precedenti le sementi delle categorie «sementi certificate» o «sementi certificate di 1ª riproduzione»;
9) peso netto o lordo dichiarato;
10) mese e anno della chiusura o mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione.

F) Ortive
a) Per le sementi di base e sementi certificate a esclusione dei piccoli imballaggi:
1) normativa C.E.;
2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
3) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
4) mese e anno della chiusura indicati con l'espressione: «chiuso . . .» (mese e anno); o mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione, indicati con l'espressione: «campione prelevato . . .» (mese e anno);
5) numero di riferimento del lotto;
6) specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori o con il suo nome comune o con entrambi;
7) varieta', indicata almeno in caratteri latini;
8) categoria;
9) paese di produzione;
10) peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi puri;
11) in caso di indicazione del peso e di impiego di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, indicazione della natura dell'additivo e rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale;
12) in caso di rianalisi, per lo meno della facolta' germinativa, l'indicazione: «rianalizzato...» (mese e anno);
13) nel caso di varieta' ibride o linee inbred, per le sementi di base se l'ibrido o la linea inbred cui appartengono le sementi sono state ufficialmente ammessi conformemente alla direttiva 2002/55/CE del 13 giugno 2002, il nome di questo componente con cui e' stata ufficialmente ammessa, con o senza riferimento alla varieta' finale, corredato, nel caso di ibridi o linee inbred destinati unicamente a servire da componenti per varieta' finali, del termine «componente»:
I. per le altre sementi di base, il nome del componente cui appartengono le sementi di base, con un riferimento alla varieta' finale, con o senza riferimento alla sua funzione (maschio o femmina) e corredato del termine «componente»;
II. per le sementi certificate, il nome delle varieta' cui appartengono le sementi certificate, corredate del termine «ibrido».
Le dimensioni minime ammesse del cartellino sono: millimetri 110 x 67.
b) Per le sementi di generazioni precedenti a quella di base:
1) normativa C.E.;
2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
3) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
4) mese e anno della chiusura, indicati con l'espressione: «chiuso . . .» (mese e anno); o mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione, indicati con l'espressione «campione prelevato . . .» (mese e anno);
5) numero di riferimento del lotto;
6) specie indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi;
7) varieta' indicata almeno in caratteri latini;
8) dicitura «sementi di pre-base»;
9) numero di generazioni anteriori alle sementi della categoria certificata.
Le dimensioni minime ammesse del cartellino sono: millimetri 110 x 67.

II - Cartellini piccoli imballaggi C.E.
1. Cartellini ufficiali.
Le dimensioni dei cartellini ufficiali non devono essere inferiori a mm 110 x 67.

A) Barbabietole
a) Per le sementi certificate:
1) «piccolo imballaggio C.E.»;
2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
3) numero d'ordine;
4) specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi: indicare se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio *;
5) varieta' indicata almeno in caratteri latini *;
6) categoria;
7) peso netto o lordo o numero di glomeruli o di semi puri;
8) in caso d'indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di glomeruli o di semi puri e il peso totale;
9) per le sementi monogermi la dizione «monogermi»;
10) per le sementi di precisione la dizione «di precisione».

B) Foraggere
a) Per le sementi certificate:
1) «piccolo imballaggio C.E. B»;
2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
3) numero d'ordine;
4) specie indicata almeno in caratteri latini *;
5) varieta', indicata almeno in caratteri latini *;
6) categoria;
7) peso lordo o netto o numero di semi puri;
8) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri ed il peso totale;
9) «non destinate alla produzione foraggera».
b) Per le sementi commerciali:
1) «piccolo imballaggio C.E.B»;
2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
3) numero d'ordine;
4) specie, indicata almeno in caratteri latini;
5) «sementi commerciali»;
6) peso lordo o netto o numero di semi puri;
7) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri e il peso totale.
c) Per i miscugli di sementi:
1) «piccolo imballaggio C.E. B»;
2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
3) numero d'ordine;
4) «miscugli di sementi per...» (utilizzazione prevista);
5) peso netto o lordo o numero di semi puri;
6) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri e il peso totale;
7) proporzione in peso di ciascuna delle componenti indicate secondo la specie e, se necessario, la varieta'. Indicate in entrambi i casi almeno in caratteri latini.

2. Cartellino del produttore (o scritta sull'imballaggio)
A) Per i miscugli di sementi per tappeti erbosi:
1) «piccolo imballaggio C.E. A»;
2) nome ed indirizzo del produttore o suo marchio di identificazione;
3) numero di riferimento che consente di identificare i lotti utilizzati;
4) nome dello Stato membro o sua sigla;
5) «miscugli di sementi per...» (utilizzazione prevista);
6) peso netto o lordo o numero di semi puri;
7) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri ed il peso totale;
8) proporzione in peso di ciascuna delle componenti indicate secondo la specie e, se necessario, le varieta'.
* L'attestato ufficiale per l'interno della confezione puo' recare soltanto le indicazioni contrassegnate con l'asterisco.

III - Cartellino e documento previsti nel caso di sementi non definitivamente certificate e raccolte in un altro Stato membro.

A) Barbabietola:
a) Indicazioni prescritte per il cartellino:
1) autorita' responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi;
2) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
3) specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi; indicazione che precisa se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio;
4) varieta', indicata almeno in caratteri latini;
5) categoria;
6) numero di riferimento del campo o della partita;
7) peso netto o lordo dichiarato;
8) la menzione «sementi non definitivamente certificate».
b) Il cartellino e' di colore grigio.
c) Indicazione prevista per il documento:
1) autorita' che rilascia il documento;
2) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
3) specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune, o con entrambi; indicare se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio;
4) varieta', indicata almeno in caratteri latini;
5) categoria;
6) numero di riferimento delle sementi utilizzate ed indicazione del Paese o dei Paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi;
7) numero di riferimento del campo o della partita;
8) superficie coltivata per la produzione della partita oggetto del documento;
9) quantita' di sementi raccolte e numero di colli;
10) attestato che sono state soddisfatte le condizioni previste per la coltura da cui le sementi provengono;
11) se del caso, i risultati delle analisi preliminari delle sementi.

B) Foraggere:
a) Indicazioni prescritte per il cartellino:
1) autorita' responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi;
2) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
3) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini;
4) varieta' indicata almeno in caratteri latini;
5) categoria;
6) numero di riferimento del campo e della partita;
7) peso netto o lordo dichiarato;
8) la menzione «sementi non definitivamente certificate».
Le disposizioni contenute ai punti 3) e 4) sono facoltative, avendo riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.
b) Il cartellino e' di colore grigio.
c) Indicazioni prescritte per il documento:
1) autorita' che rilascia il documento;
2) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
3) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini;
4) categoria;
5) numero di riferimento delle sementi utilizzate e nome del Paese o dei Paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi;
6) numero di riferimento del campo o della partita;
7) superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento.
8) quantita' delle sementi raccolte e numero dei colli;
9) numero di generazioni dopo le sementi di base, nel caso di sementi certificate;
10) attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui provengono le sementi;
11) se del caso, risultati delle analisi preliminari delle sementi.

C) Cereali:
a) Indicazioni prescritte per il cartellino:
1) autorita' responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi;
2) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
3) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini;
4) varieta' indicata almeno in caratteri latini; nel caso di varieta' (linee inbred, ibridi) destinate ad essere utilizzate esclusivamente come componenti di varieta' ibride, e' aggiunta la parola «componente»;
5) categoria;
6) nel caso di varieta' ibride, la parola ibrido;
7) numero di riferimento del campo e della partita;
8) peso netto o lordo dichiarato;
9) la menzione «sementi non definitivamente certificate».
Le disposizioni contenute al punto 3) sono facoltative, avendo riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.
b) Il cartellino e' di colore grigio.
c) Indicazioni prescritte per il documento:
1) autorita' che rilascia il documento;
2) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
3) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini;
4) varieta', indicata in caratteri latini;
5) categoria;
6) numero di riferimento delle sementi utilizzate e nome del Paese o dei Paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi;
7) numero di riferimento del campo o della partita;
8) superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento;
9) quantita' delle sementi raccolte e numero dei colli;
10) numero di generazioni dopo le sementi di base, nel caso di sementi certificate;
11) attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui provengono le sementi;
12) se del caso, risultati dalle analisi preliminari delle sementi.

D) Oleaginose e da fibra:
a) Indicazioni prescritte per il cartellino:
1) autorita' responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi;
2) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
3) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini;
4) varieta' indicata almeno in caratteri latini; nel caso di varieta' (linee inbred, ibridi) destinate ad essere utilizzate esclusivamente come componenti di varieta' ibride, e' aggiunta la parola «componente»;
5) categoria;
6) nel caso di varieta' ibride, la parola «ibrido»;
7) numero di riferimento del campo e della partita;
8) peso netto o lordo dichiarato;
9) la menzione «sementi non definitivamente certificate».
Le disposizioni contenute al punto 3) sono facoltative, avendo riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.
b) Il cartellino e' di colore grigio.
c) Indicazioni prescritte per il documento:
1) autorita' che rilascia il documento;
2) numero d'ordine attribuito ufficialmente
3) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini;
4) varieta', indicata almeno in caratteri latini;
5) categoria;
6) numero di riferimento delle sementi utilizzate e nome del Paese o dei Paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi.
7) numero di riferimento del campo o della partita.
8) superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento.
9) quantita' delle sementi raccolte e numero dei colli.
10) numero di generazioni dopo le sementi di base, nel caso di sementi certificate.
11) attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui provengono le sementi.
12) se del caso, risultati delle analisi preliminari delle sementi.

E) Ortive
a) Indicazioni prescritte con il cartellino:
1) autorita' responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi;
2) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
3) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune, o con entrambi in caratteri latini;
4) varieta' indicata almeno in caratteri latini;
5) categoria;
6) numero di riferimento del campo e della partita;
7) peso netto o lordo dichiarato;
8) la menzione «sementi non definitivamente certificate».
b) Il cartellino e' di colore grigio.
c) Indicazioni prescritte per il documento:
1) autorita' che rilascia il documento;
2) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
3) specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune o con entrambi;
4) varieta', indicata almeno in caratteri latini;
5) categoria;
6) numero di riferimento delle sementi utilizzate e nome del Paese o dei Paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi;
7) numero di riferimento del campo o della partita;
8) superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento;
9) quantita' delle sementi raccolte e numero dei colli;
10) attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui le sementi provengono;
11) se del caso, risultati delle analisi preliminari delle sementi.

IV - Cartellino del fornitore o diciture sull'imballaggio per le sementi standard e i piccoli imballaggi della categoria «sementi certificate».
Ortive
Indicazioni prescritte:
1) Normativa C.E.;
2) nome ed indirizzo del responsabile dell'apposizione del cartellino o suo marchio di identificazione;
3) campagna di chiusura indicata con «chiuso nella campagna . .
. (termini della campagna)» oppure campagna dell'ultimo esame della facolta' germinativa indicata con «germinabilita' determinata nella campagna . . . (termini della campagna)». Puo' essere indicata la fine della campagna;
4) per i piccoli imballaggi di sementi standard destinati al consumatore finale l'indicazione presente nel cartellino relativa a chiuso nella campagna ... (termini della campagna)» oppure a «germinabilita' determinata nella campagna ... (termini della campagna)», di cui al precedente punto 3, e' sostituita dalla «data di scadenza del prodotto (mese ed anno)», intesa come data alla quale e' garantita la germinabilita' della semente."
5) specie, indicata almeno in caratteri latini;
6) varieta', indicata almeno in caratteri latini;
7) categoria; per i piccoli imballaggi, le sementi certificate possono essere contrassegnate dalla lettera «C» e le sementi standard dalle lettere «St»;
8) numero di riferimento dato dal responsabile dell'apposizione del cartellino (per le sementi standard);
9) numero di riferimento che consente di identificare il lotto certificato (per le sementi certificate);
10) peso netto o lordo dichiarato, o numero dichiarato di semi puri (ad eccezione dei piccoli imballaggi fino a 500 g);
11) in caso di indicazione del peso e di impiego di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, indicazione della natura dell'additivo e rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale.
Le dimensioni minime ammesse dal cartellino (esclusi i piccoli imballaggi) sono: millimetri 110 x 67. Il colore del cartellino e' giallo scuro per la categoria standard e azzurro per i piccoli imballaggi della categoria «sementi certificate».

V - Cartellino dell'importatore per sementi importate da Paesi terzi Indicazione prescritte:
a) Specie
b) Varieta'
c) Categoria
d) Paese di produzione o servizio di controllo ufficiale
e) Paese superiore
f) Importatore
g) Quantitativo di sementi

VI - Cartellino del produttore per le varieta' da conservazione, le varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e le miscele di sementi per la preservazione
Indicazioni prescritte:
a) dicitura «norme CE»;
b) nome e indirizzo del responsabile del cartellino o suo numero di identificazione;
c) anno della chiusura, nei seguenti termini: «chiuso ...», cui segue l'indicazione dell'anno, oppure, ad eccezione dei tuberi-seme di patata, l'anno dell'ultimo prelievo di campioni per l'ultima analisi di germinabilita', nei seguenti termini: «campione prelevato ...», cui segue l'indicazione dell'anno;
d) specie;
e) la denominazione della varieta';
f) indicazione «varieta' da conservazione» per le specie agrarie e «sementi certificate di varieta' da conservazione» o «sementi standard di varieta' da conservazione» per le specie ortive;
g) zona di origine;
h) se la zona di produzione delle sementi e' diversa dalla zona di origine, l'indicazione della zona di produzione delle sementi;
i) il numero di riferimento del lotto indicato dalla persona responsabile dell'apposizione del cartellino;
l) il peso netto o lordo dichiarato oppure, con esclusione dei tuberi-seme di patata, il numero dichiarato di semi;
m) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura del trattamento chimico o dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso dei glomeruli o dei semi puri e il peso totale, fatta eccezione per i tuberi-semi di patata.

VII. Gradi tolleranza sulle percentuali di germinabilita' e purezza





Percentuale di germinabilita' dichiarata




Tolleranza %






100/99




1






98/96




2






95/92




3






91/88




4






87/80




5






79/71




6






70/60




7






59/50




8









Percentuale di purezza dichiarata




Tolleranza %






100




0,8






99




1,0






98




1,2






97




1,3






96




1,4






95




1,5






94




1,6






93




1,7






92




1,9






91/90




2,0






89/85




2,5






84/80




3,5






79/75




3,5






Allegati-Allegato VIII

#

Comma 1


((Allegato VIII

(art. 9)
Caratteri e condizioni da osservarsi per determinare la differenziabilita', la omogeneita', la stabilita' e, nei casi previsti il valore agronomico e di utilizzazione delle varieta' di specie agrarie e ortive.

Tabella 1. Elenco delle specie agrarie di cui agli allegati II e III che devono conformarsi ai protocolli d'esame dell'Ufficio comunitario delle varieta' vegetali (UCVV) cosi' come da ultimo modificato dalla direttiva di esecuzione (UE) 2025/1079 della Commissione del 2 giugno 2025. (Il testo dei protocolli puo' essere consultato sul sito web dell'UCVV (www.cpvo.europa.eu).))

((
=====================================================================
| | | |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
|Nome scientifico |Nome comune |Protocollo UCVV |
+===========================+=================+=====================+
| |Dactilis |TP 31/1 del |
|Dactylis glomerata L. |(pannocchia) |25.3.2021. |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
| |Festuca |TP 39/1 |
|Festuca arundinacea Schreb.|arundinacea |dell'1.10.2015. |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
| |Festuca a foglie |TP 67/1 del |
|Festuca filiformis Pourr. |capillari |23.6.2011. |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
| | |TP 67/1 del |
|Festuca ovina L. |Festuca ovina |23.6.2011. |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
| | |TP 39/1 |
|Festuca pratensis Huds. |Festuca dei prati|dell'1.10.2015. |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
| | |TP 67/1 del |
|Festuca rubra L. |Festuca rossa |23.6.2011. |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
|Festuca trachyphylla | |TP 67/1 del |
|(Hack.) Hack. |Festuca indurita |23.6.2011. |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
|Lolium multiflorum Lam. |Loglio italico |TP 4/2 del 19.3.2019.|
+---------------------------+-----------------+---------------------+
|Lolium perenne L. |Loglio perenne |TP 4/2 del 19.3.2019.|
+---------------------------+-----------------+---------------------+
|Lolium x hybridum Hausskn. |Loglio ibrido |TP 4/2 del 19.3.2019.|
+---------------------------+-----------------+---------------------+
| | |TP 6/1 Corr. del |
|Medicago sativa L. |Erba medica |22.12.2021. |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
| |Erba medica |TP 6/1 Corr. del |
|Medicago x varia T. Martyn |ibrida |22.12.2021. |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
| | |TP 34/1 del |
|Phleum nodosum L. |Codolina comune |22.12.2021. |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
| | |TP 34/1 del |
|Phleum pratense L. |Fleolo |22.12.2021. |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
| |Pisello da |TP 7/2 Rev. 3 Corr. |
|Pisum sativum L. (partim) |foraggio |del 6.3.2020. |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
| |Fienarola dei |TP 33/1 del |
|Poa pratensis L. |prati |15.3.2017. |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
| |Trifoglio |TP 5/1 Rev. del |
|Trifolium pratense L. |violetto |13.2.2025. |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
|Vicia faba L. |Favino |TP 8/1 del 19.3.2019.|
+---------------------------+-----------------+---------------------+
| | |TP 32/1 del |
|Vicia sativa L. |Veccia comune |19.4.2016. |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
|Brassica napus L. var. | |TP 89/1 |
|napobrassica (L.) Rchb. |Navone |dell'11.3.2015. |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
|Raphanus sativus L. var. | |TP 178/1 del |
|oleiformis Pers. |Rafano oleifero |15.3.2017. |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
| | |TP 36/4 del |
|Brassica napus L. (partim) |Colza |31.3.2025. |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
|Brassica rapa L. var. | |TP/185/1 del |
|silvestris (Lam.) Briggs |Ravizzone |31.3.2025. |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
| | |TP 276/2 Rev. del |
|Cannabis sativa L. |Canapa |30.12.2022. |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
| | |TP 80/1 del |
|Glycine max (L.) Merr. |Semi di soia |15.3.2017. |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
| | |TP 88/2 |
|Gossypium spp. |Cotone |dell'11.12.2020. |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
| | |TP 81/1 del |
|Helianthus annuus L. |Girasole |31.10.2002. |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
| | |TP 57/2 del |
|Linum usitatissimum L. |Lino |19.3.2014. |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
| | |TP 179/1 del |
|Sinapis alba L. |Senape bianca |15.3.2017. |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
|Avena nuda L. |Avena nuda |TP 20/3 del 6.3.2020.|
+---------------------------+-----------------+---------------------+
|Avena sativa L. (compresa |Avena comune e | |
|A. byzantina K. Koch) |avena bizantina |TP 20/3 del 6.3.2020.|
+---------------------------+-----------------+---------------------+
| | |TP 19/5 del |
|Hordeum vulgare L. |Orzo |19.3.2019. |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
| | |TP 16/3 |
|Oryza sativa L. |Riso |dell'1.10.2015. |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
| | |TP 58/1 Rev. Corr. |
|Secale cereale L. |Segale |del 27.4.2022. |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
|Sorghum bicolor (L.) Moench| |TP 122/1 del |
|subsp. bicolor |Sorgo |19.3.2019. |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
|Sorghum bicolor (L.) Moench| | |
|subsp. drummondii (Steud.) | |TP 122/1 del |
|de Wet ex Davidse |Erba sudanese |19.3.2019. |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
| |Ibridi risultanti| |
|Sorghum bicolor (L.) Moench|dall'incrocio di | |
|subsp. bicolor x Sorghum |Sorghum bicolor | |
|bicolor (L.) Moench subsp. |subsp. bicolor e | |
|drummondii (Steud.) de Wet |Sorghum bicolor |TP 122/1 del |
|ex Davidse |subsp. drummondii|19.3.2019. |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
| |Ibridi risultanti| |
| |dall'incrocio di | |
| |una specie del | |
| |genere Triticum e| |
|X Triticosecale Wittm. ex |una specie del |TP 121/3 Corr. del |
|A. Camus |genere Secale |27.4.2022. |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
|Triticum aestivum L. subsp.| | |
|aestivum |Frumento |TP 3/5 del 19.3.2019.|
+---------------------------+-----------------+---------------------+
|Triticum turgidum L. subsp.| |TP 120/3 del |
|durum (Desf.) van Slageren |Frumento duro |19.3.2014. |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
| | |TP 2/3 |
|Zea mays L. (partim) |Granturco |dell'11.3.2010. |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
| | |TP 23/4 del |
|Solanum tuberosum L. |Patata |28.11.2023. |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
|(*)Il testo dei protocolli puo' essere consultato sul sito web |
| dell'UCVV (www.cpvo.europa.eu) |
+-------------------------------------------------------------------+))

((Tabella 2. Elenco delle specie agrarie di cui agli allegati II e III che devono conformarsi ai protocolli d'esame dell'UPOV cosi' come da ultimo modificato dalla direttiva di esecuzione (UE) 2025/1079 della Commissione del 2 giugno 2025. (Il testo dei protocolli puo' essere consultato sul sito web dell'UPOV (www.upov.int).))
((
+---------------------------+---------------------+-----------------+
| |Barbabietola da |TG/150/3 del |
|Beta vulgaris L. |foraggio |4.11.1994. |
+---------------------------+---------------------+-----------------+
| | |TG/30/6 del |
|Agrostis canina L. |Agrostide canina |12.10.1990. |
+---------------------------+---------------------+-----------------+
| | |TG/30/6 del |
|Agrostis gigantea Roth |Agrostide gigantea |12.10.1990. |
+---------------------------+---------------------+-----------------+
| | |TG/30/6 del |
|Agrostis stolonifera L. |Agrostide stolonifera|12.10.1990. |
+---------------------------+---------------------+-----------------+
| | |TG/30/6 del |
|Agrostis capillaris L. |Agrostide tenue |12.10.1990. |
+---------------------------+---------------------+-----------------+
| | |TG/180/3 del |
|Bromus catharticus Vahl |Bromo |4.4.2001. |
+---------------------------+---------------------+-----------------+
| | |TG/180/3 del |
|Bromus sitchensis Trin. |Bromo dell'Alaska |4.4.2001. |
+---------------------------+---------------------+-----------------+
| |Ibridi risultanti | |
| |dall'incrocio di una | |
| |specie del genere | |
|X Festulolium Asch. et |Festuca e una specie |TG/243/1 del |
|Graebn. |del genere Lolium |9.4.2008. |
+---------------------------+---------------------+-----------------+
| | |TG/193/1 del |
|Lotus corniculatus L. |Ginestrino |9.4.2008. |
+---------------------------+---------------------+-----------------+
| | |TG/66/4 del |
|Lupinus albus L. |Lupino bianco |31.3.2004. |
+---------------------------+---------------------+-----------------+
| | |TG/66/4 del |
|Lupinus angustifolius L. |Lupino selvatico |31.3.2004. |
+---------------------------+---------------------+-----------------+
| | |TG/66/4 del |
|Lupinus luteus L. |Lupino giallo |31.3.2004. |
+---------------------------+---------------------+-----------------+
| | |TG/228/1 del |
|Medicago doliata Carmign. |Erba medica aculeata |5.4.2006. |
+---------------------------+---------------------+-----------------+
|Medicago italica (Mill.) | |TG/228/1 del |
|Fiori |Erba medica italiana |5.4.2006. |
+---------------------------+---------------------+-----------------+
|Medicago littoralis Rohde | |TG/228/1 del |
|ex Loisel. |Erba medica litorale |5.4.2006. |
+---------------------------+---------------------+-----------------+
| | |TG/228/1 del |
|Medicago lupulina L. |Erba medica lupulina |5.4.2006. |
+---------------------------+---------------------+-----------------+
| | |TG/228/1 del |
|Medicago murex Willd. |Erba medica pungente |5.4.2006. |
+---------------------------+---------------------+-----------------+
| | |TG/228/1 del |
|Medicago polymorpha L. |Erba medica polimorfa|5.4.2006. |
+---------------------------+---------------------+-----------------+
| | |TG/228/1 del |
|Medicago rugosa Desr. |Erba medica rugosa |5.4.2006. |
+---------------------------+---------------------+-----------------+
|Medicago scutellata (L.) | |TG/228/1 del |
|Mill. |Erba medica scudata |5.4.2006. |
+---------------------------+---------------------+-----------------+
| | |TG/228/1 del |
|Medicago truncatula Gaertn.|Erba medica troncata |5.4.2006. |
+---------------------------+---------------------+-----------------+
| | |TG/38/7 del |
|Trifolium repens L. |Trifoglio bianco |9.4.2003. |
+---------------------------+---------------------+-----------------+
| | |TG/170/3 del |
|Trifolium subterraneum L. |Trifoglio sotterraneo|4.4.2001. |
+---------------------------+---------------------+-----------------+
|Phacelia tanacetifolia | |TG/319/1 del |
|Benth. |Facelia |5.4.2017. |
+---------------------------+---------------------+-----------------+
| | |TG/93/4 del |
|Arachis hypogaea L. |Arachide |9.4.2014. |
+---------------------------+---------------------+-----------------+
| | |TG/335/1 del |
|Brassica juncea (L.) Czern.|Senape bruna |17.12.2020. |
+---------------------------+---------------------+-----------------+
|Brassica rapaL. var. | |TG/185/3 del |
|silvestris(Lam.) Briggs |Ravizzone |17.4.2002. |
+---------------------------+---------------------+-----------------+
| | |TG/134/4 del |
|Carthamus tinctorius L. |Cartamo |24.10.2023. |
+---------------------------+---------------------+-----------------+
| | |TG/166/4 del |
|Papaver somniferum L. |Papavero |9.4.2014. |
+---------------------------+---------------------+-----------------+
|(*)Il testo delle linee direttrici puo' essere consultato sul sito |
| web dell'UPOV (www.upov.int).» |
+-------------------------------------------------------------------+))

((Tabella 3. Elenco delle specie ortive di cui agli allegati II e III che devono conformarsi ai protocolli d'esame dell'Ufficio comunitario delle varieta' vegetali (UCVV) cosi' come da ultimo modificato dalla direttiva di esecuzione (UE) 2025/1079 della Commissione del 2 giugno 2025. (Il testo dei protocolli puo' essere consultato sul sito web dell'UCVV (www.cpvo.europa.eu).))
((
+----------------------------+------------------+-------------------+
| |Cipolla, anche di | |
| |tipo lungo |TP 46/2 |
|Allium cepa L. (var. cepa) |(echalion) |dell'1.4.2009. |
+----------------------------+------------------+-------------------+
|Allium cepa L. (var. | |TP 46/2 |
|aggregatum) |Scalogno |dell'1.4.2009. |
+----------------------------+------------------+-------------------+
| | |TP 161/1 |
|Allium fistulosum L. |Cipolletta |dell'11.3.2010. |
+----------------------------+------------------+-------------------+
| | |TP 85/2 |
|Allium porrum L. |Porro |dell'1.4.2009. |
+----------------------------+------------------+-------------------+
| | |TP 162/2 del |
|Allium sativum L. |Aglio |30.5.2023. |
+----------------------------+------------------+-------------------+
| | |TP 198/2 |
|Allium schoenoprasum L. |Erba cipollina |dell'11.3.2015. |
+----------------------------+------------------+-------------------+
| | |TP 82/1 del |
|Apium graveolens L. |Sedano |13.3.2008. |
+----------------------------+------------------+-------------------+
| | |TP 74/1 del |
|Apium graveolens L. |Sedano-rapa |13.3.2008. |
+----------------------------+------------------+-------------------+
| | |TP 130/2 Rev. del |
|Asparagus officinalis L. |Asparago |3.1.2025. |
+----------------------------+------------------+-------------------+
| |Barbabietola | |
| |rossa, compresa la| |
| |barbabietola di |TP 60/1 |
|Beta vulgaris L. |Cheltenham |dell'1.4.2009. |
+----------------------------+------------------+-------------------+
| | |TP 106/2 del |
|Beta vulgaris L. |Bietola da costa |14.4.2021. |
+----------------------------+------------------+-------------------+
| | |TP 90/1 del |
|Brassica oleracea L. |Cavolo laciniato |16.2.2011. |
+----------------------------+------------------+-------------------+
| | |TP 45/2 Rev. 3 |
|Brassica oleracea L. |Cavolfiore |dell'11.4.2024. |
+----------------------------+------------------+-------------------+
| | |TP 151/2 Rev. 3 |
| |Broccoli asparagi |Corr. |
|Brassica oleracea L. |o a getto |dell'11.4.2024. |
+----------------------------+------------------+-------------------+
| |Cavoletti di |TP 54/2 Rev. 2 |
|Brassica oleracea L. |Bruxelles |dell'11.4.2024. |
+----------------------------+------------------+-------------------+
| | |TP 65/2 Rev. |
|Brassica oleracea L. |Cavolo rapa |dell'11.4.2024. |
+----------------------------+------------------+-------------------+
| |Cavolo verza, | |
| |cavolo cappuccio | |
| |bianco e cavolo |TP 48/3 Rev. 3 |
|Brassica oleracea L. |cappuccio rosso |dell'11.4.2024. |
+----------------------------+------------------+-------------------+
| | |TP 105/1 del |
|Brassica rapa L. |Cavolo cinese |13.3.2008. |
+----------------------------+------------------+-------------------+
| |Peperoncino o |TP 76/3 del |
|Capsicum annuum L. |peperone |31.3.2025. |
+----------------------------+------------------+-------------------+
| |Indivia riccia e |TP 118/3 del |
|Cichorium endivia L. |indivia scarola |19.3.2014. |
+----------------------------+------------------+-------------------+
| |Cicoria |TP 172/2 Rev. del |
|Cichorium intybus L. |industriale |28.1.2025. |
+----------------------------+------------------+-------------------+
| | |TP 154/2 Rev. del |
|Cichorium intybus L. |Cicoria da foglia |31.3.2023. |
+----------------------------+------------------+-------------------+
| | |TP 173/2 del |
|Cichorium intybus L. |Cicoria Witloof |21.3.2018. |
+----------------------------+------------------+-------------------+
|Citrullus lanatus (Thunb.) | |TP 142/2 Rev. 3 del|
|Matsum. et Nakai |Anguria o cocomero|29.2.2024. |
+----------------------------+------------------+-------------------+
| | |TP 104/2 Rev. 3 del|
|Cucumis melo L. |Melone |31.3.2025. |
+----------------------------+------------------+-------------------+
| |Cetriolo e |TP 61/2 Rev. 3 del |
|Cucumis sativus L. |cetriolino |3.1.2025. |
+----------------------------+------------------+-------------------+
| | |TP 155/1 |
|Cucurbita maxima Duchesne |Zucca |dell'11.3.2015. |
+----------------------------+------------------+-------------------+
| | |TP 119/1 Rev. 2 del|
|Cucurbita pepo L. |Zucchino |31.3.2025. |
+----------------------------+------------------+-------------------+
| | |TP 184/2 Rev. del |
|Cynara cardunculus L. |Carciofo e cardo |6.3.2020. |
+----------------------------+------------------+-------------------+
| |Carota | |
| |commestibile e |TP 49/3 Corr. del |
|Daucus carota L. |carota da foraggio|13.3.2008. |
+----------------------------+------------------+-------------------+
| | |TP 183/2 del |
|Foeniculum vulgare Mill. |Finocchio |14.4.2021. |
+----------------------------+------------------+-------------------+
| | |TP 13/6 Rev. 5 del |
|Lactuca sativa L. |Lattuga |3.1.2025. |
+----------------------------+------------------+-------------------+
| | |TP 44/4 Rev. 5 del |
|Solanum lycopersicum L. |Pomodoro |14.4.2021. |
+----------------------------+------------------+-------------------+
|Petroselinum crispum (Mill.)| |TP 136/1 Corr. del |
|Nyman ex A. W. Hill |Prezzemolo |21.3.2007. |
+----------------------------+------------------+-------------------+
| | |TP 9/1 del |
|Phaseolus coccineus L. |Fagiolo di Spagna |21.3.2007. |
+----------------------------+------------------+-------------------+
| |Fagiolo nano e |TP 12/4 del |
|Phaseolus vulgaris L. |fagiolo rampicante|27.2.2013. |
+----------------------------+------------------+-------------------+
| |Pisello a grano | |
| |rugoso, pisello | |
| |rotondo e pisello |TP 7/2 Rev. 3 Corr.|
|Pisum sativum L. (partim) |dolce |del 6.3.2020. |
+----------------------------+------------------+-------------------+
| |Ravanello, |TP 64/2 Rev. 2 del |
|Raphanus sativus L. |ramolaccio |29.2.2024. |
+----------------------------+------------------+-------------------+
| | |TP 62/1 del |
|Rheum rhabarbarum L. |Rabarbaro |19.4.2016. |
+----------------------------+------------------+-------------------+
| | |TP 116/1 |
|Scorzonera hispanica L. |Scorzonera |dell'11.3.2015. |
+----------------------------+------------------+-------------------+
| | |TP 117/1 del |
|Solanum melongena L. |Melanzana |13.3.2008. |
+----------------------------+------------------+-------------------+
| | |TP 55/5 Rev. 4 del |
|Spinacia oleracea L. |Spinaci |27.4.2022. |
+----------------------------+------------------+-------------------+
|Valerianella locusta (L.) |Valerianella o |TP 75/2 Rev. del |
|Laterr. |lattughella |29.2.2024. |
+----------------------------+------------------+-------------------+
| | |TP 206/1 del |
|Vicia faba L. (partim) |Fava |25.3.2004. |
+----------------------------+------------------+-------------------+
| |Granturco dolce e |TP 2/3 |
|Zea mays L. (partim) |pop corn |dell'11.3.2010. |
+----------------------------+------------------+-------------------+
|Solanum habrochaites S. | | |
|Knapp & D.M. Spooner; | | |
|Solanum lycopersicum L. x | | |
|Solanum habrochaites S. | | |
|Knapp & D.M. Spooner; | | |
|Solanum lycopersicum L. x | | |
|Solanum peruvianum (L.) | | |
|Mill.; Solanum | | |
|pimpinellifolium L. x | | |
|Solanum habrochaites S. |Pomodoro |TP 294/1 Rev. 6 del|
|Knapp & D.M. Spooner |portainnesto |29.2.2024. |
+----------------------------+------------------+-------------------+
| |Ibridi | |
| |interspecifici di | |
| |Cucurbita maxima | |
| |Duchesne x | |
| |Cucurbita moschata| |
|Cucurbita maxima Duchesne x |Duchesne da usare |TP 311/1 del |
|Cucurbita moschata Duchesne |come portainnesto |15.3.2017. |
+----------------------------+------------------+-------------------+
|(*)Il testo dei protocolli puo' essere consultato sul sito web |
| dell'UCVV (www.cpvo.europa.eu). |
+----------------------------+------------------+-------------------+))

((Tabella 4. Elenco delle specie ortive di cui agli allegati II e III che devono conformarsi ai protocolli d'esame dell'UPOV cosi' come da ultimo modificato dalla direttiva di esecuzione (UE) 2022/905 della Commissione del 9 giugno 2022. (Il testo dei protocolli puo' essere consultato sul sito web dell'UPOV (www.upov.int).))
((
+---------------------------------+---------+---------------------+
| | |TG/37/11 del |
|Brassica rapa L. |Rapa |23.9.2022. |
+---------------------------------+---------+---------------------+
|(*)Il testo delle linee direttrici puo' essere consultato |
|sul sito web dell'UPOV (www.upov.int).» |
+-----------------------------------------------------------------+))

((8))



------------


AGGIORNAMENTO (8)


Il Decreto 29 agosto 2025 (in G.U. 5/11/2025, n. 257) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.


Allegati-Allegato IX

#

Comma 1


Allegato IX
(art. 21)
Condizioni che devono soddisfare le colture ai fini della certificazione

A) Cereali
1. I precedenti colturali del campo non devono essere incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varieta' coltivata e il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalla coltura precedente.
2. La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alle distanze da fonti vicine di polline che possono determinare una impollinazione estranea indesiderabile e in particolare nel caso del Sorghum spp., da fonti di Sorghum halepense:





Specie




Distanze minime






Phalaris canariensis, Secale cereale a esclusione degli ibridi:









- per la produzione di sementi di base




300 m






- per la produzione di sementi certificate




250 m






Sorghum spp.




300 m






- per la produzione di sementi di base (*)




400 m






- per la produzione di sementi certificate (*)




200 m






xTriticosecale, varieta' ad autofecondazione:









- per la produzione di sementi di base




50 m






- per la produzione di sementi certificate




20 m






Zea mays




200 m





(*) Nelle zone in cui la presenza di S. halepense o S. sudanense pone un problema specifico di impollinazione incrociata, si applicano le seguenti disposizioni:
a) le colture destinate alla produzione di sementi di base di Sorghum bicolor o dei suoi ibridi devono essere isolate ad una distanza di almeno 800 m da qualsiasi fonte di tali pollini contaminanti;
b) le colture destinate alla produzione di sementi certificate di Sorghum bicolor o dei suoi ibridi devono essere isolate ad una distanza di almeno 400 m da qualsiasi fonte di tali pollini contaminanti.
Queste distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.
3. La coltura deve presentare identita' e purezza varietale in grado sufficiente o, nel caso di coltura di una linea «inbred», sufficiente identita' e purezza relativamente ai suoi caratteri.
Per quanto riguarda la produzione di sementi di varieta' ibride, le disposizioni succitate si applicano anche ai caratteri dei componenti, compresa la maschiosterilita' e la ristorazione della fertilita'.
In particolare le colture di Oryza sativa, Phalaris canariensis, Secale cereale a esclusione degli ibridi, Sorghum spp. e Zea mays devono rispondere alle seguenti norme o altre condizioni:
A) Oryza sativa
Il numero di piante manifestamente riconoscibili come piante selvatiche o piante a grani rossi non supera:
- per la produzione di sementi di base: 0;
- per la produzione di sementi certificate, di prima e seconda riproduzione: 1 per 100 m².
B) Phalaris canariensis, Secale cereale esclusi gli ibridi
Il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varieta' non deve superare:
- 1 per 30 m² per la produzione di sementi di base;
- 1 per 10 m² per la produzione di sementi certificate.
C) Sorghum spp.:
La percentuale di piante di una specie di Sorghum diversa dalla specie della coltura o di piante riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea consanguinea o alla componente non deve superare:
1. per la produzione di sementi di base:
- alla fioritura: 0,1%;
- alla maturazione: 0,1%;
2. per la produzione di sementi certificate:
a) piante della componente maschile che hanno disseminato il polline quando le piante della componente femminile presentavano stigmi ricettivi: 0,1%;
b) piante della componente femminile:
- alla fioritura: 0,3%;
- alla maturazione: 0,1%;
3. per la produzione di sementi certificate di varieta' ibride devono essere soddisfatte le norme o le condizioni seguenti:
a) le piante della componente maschile devono disseminare una quantita' sufficiente di polline quando le piante della componente femminile presentano stigmi ricettivi;
b) se le piante della componente femminile presentano stigmi ricettivi la percentuale di piante di detta componente che hanno disseminato o disseminano polline non deve superare lo 0,1%.
4. le colture di varieta' a impollinazione libera o di varieta' sintetiche di Sorghum spp. devono essere conformi alle norme seguenti: il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varieta' non deve superare:
- 1 per 30 m² per la produzione di sementi di base;
- 1 per 10 m² per la produzione di sementi certificate.
D) Zea mays:
La percentuale in numero di piante che sono manifestamente riconoscibili come non conformi alla varieta', alla linea inbred o al componente non deve superare:
1. per la produzione di sementi di base:
a) linea «inbred»: 0,1%;
b) ibridi semplici, ciascun componente: 0,1%;
c) varieta' a impollinazione libera: 0,5%.
2. per la produzione di sementi certificate:
a) componenti di varieta' ibride:
- linea «inbred»: 0,2%;
- ibrido semplice: 0,2%;
- varieta' a impollinazione libera: 1,0%;
3. per la produzione di sementi di varieta' ibride devono essere rispettate anche le seguenti norme o condizioni:
a) le piante del componente maschile devono emettere una sufficiente quantita' di polline quando le piante del componente femminile sono in fioritura;
b) ove il caso lo richieda l'emasculazione deve essere effettuata;
c) allorche' il 5% o piu' di piante della componente femminile presenta stigmi ricettivi, la percentuale di piante di questo componente che abbiano emesso polline o emettono polline non deve superare:
- 1% all'atto di ciascuna ispezione ufficiale in campo;
- 2% per l'insieme delle ispezioni ufficiali in campo.
Le piante sono considerate come aventi emesso o emettenti polline qualora, su una lunghezza di 50 mm o piu' dell'asse principale o ramificazioni della infiorescenza maschile, le antere siano fuoriuscite dalle glume e abbiano emesso o emettano polline.
Le piante sono considerate come aventi emesso o emettenti polline qualora, su una lunghezza di 50 mm o piu' dell'asse principale o ramificazioni della infiorescenza maschile, le antere siano fuoriuscite dalle glume e abbiano emesso o emettano polline.
4. Ibridi di Secale cereale:
a) La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alle distanze da fonti vicine di polline che possono determinare un'impollinazione estranea indesiderabile:





Coltura




Distanza minima






per la produzione di sementi di base









- ove si ricorra alla maschiosterilita'




- 1.000 m






- ove non si ricorra alla maschiosterilita'




- 600 m






- per la produzione di sementi certificate




- 500 m





b) La coltura deve presentare sufficiente identita' e purezza relativamente ai caratteri dei componenti, compresa la maschiosterilita'.
In particolare, la coltura deve essere conforme alle seguenti norme o altre condizioni:
a) il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi al componente non deve superare:
- 1 per 30 m² per la produzione di sementi di base;
- 1 per 10 m² per la produzione di sementi certificate.
Tale regola si applica nelle ispezioni ufficiali in campo unicamente al componente femminile;
b) nel caso delle sementi di base, se viene fatto ricorso alla maschiosterilita', il livello di sterilita' del componente maschiosterile deve essere pari almeno al 98%.
c) Se le sementi certificate sono prodotte in coltura mista devono essere ottenute combinando un componente maschiosterile femminile e un componente maschile che ne ripristina la fertilita' maschile.
(( 5) Colture destinate alla produzione di sementi certificate di ibridi di Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Oryza sativa, e xTriticosecale autoimpollinante e colture destinate alla produzione di sementi certificate di ibridi di Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta e Triticum turgidum subsp. durum mediante una tecnica diversa dalla maschiosterilita' citoplasmatica (CSM). ))
((4))
a) la coltura e' conforme alle norme seguenti per quanto riguarda le distanze da vicine fonti di polline che possono causare inquinamento da fonti di polline estranee e indesiderate:
- la distanza minima tra il componente femminile e qualsiasi altra varieta' della stessa specie diversa da una coltura del componente maschile e' di 25 metri. Questa distanza puo' non essere rispettata se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderata.
b) la coltura presenta una identita' e una purezza sufficiente per quanto riguarda le caratteristiche dei componenti.
c) Se le sementi sono prodotte utilizzando un agente chimico ibridizzante la coltura deve essere conforme alle altre norme e condizioni seguenti:
1. la purezza varietale minima di ciascun componente e' la seguente:
- Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum e Triticum aestivum subsp. spelta: 99,7%;
- xTriticosecale autoimpollinante: 99,0%;
2. la percentuale minima di piante ibride e' del 95%. Essa va valutata in conformita' con i metodi eventualmente seguiti a livello internazionale. Nei casi in cui la percentuale di ibridi e' determinata nel corso dell'esame delle sementi prima della certificazione non e' necessario valutarla nel corso dell'ispezione in campo.
6. Colture destinate alla produzione di sementi di base e certificate di ibridi di Hordeum vulgare mediante la tecnica (CSM):
a) la coltura e' conforme alle norme seguenti per quanto riguarda le distanze da vicine fonti di polline che possono causare una impollinazione estranea indesiderabile:





Coltura




Distanza minima






Per la produzione di sementi di base




100 m






Per la produzione di sementi certificate




50 m





b) la coltura presenta un'identita' varietale e una purezza varietale sufficienti per quanto riguarda le caratteristiche dei componenti. In particolare la coltura e' conforme alle seguenti condizioni:
i. La percentuale in numero di piante manifestamente riconoscibili come non conformi al tipo non supera:
- per le colture destinate alla produzione di sementi di base: 0,1% per la linea mantenitrice e per la linea ristoratrice e 0,2% per il componente femminile CSM;
- per le colture destinate alla produzione di sementi certificate: 0,3% per il ristoratore e il componente femminile CSM e 0,5% se il componente femminile CSM e' un ibrido semplice.
ii. il livello di maschiosterilita' del componente femminile e' almeno:
- 99,7% per le colture destinate alla produzione di sementi di base;
- 99,5% per le colture destinate alla produzione di sementi certificate;
iii. i requisiti di cui ai punti a) e b) sono verificati durante controlli ufficiali a posteriori;
c) le sementi certificate possono essere prodotte in una coltivazione mista combinando un componente femminile maschiosterile e un componente maschile che ripristina la fertilita'.
((6-bis) Colture destinate alla produzione di sementi di base e certificate di ibridi di Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta e Triticum turgidum subsp. durum mediante la tecnica CSM:
a) la coltura e' conforme alle norme seguenti per quanto riguarda le distanze da vicine fonti di polline che possono causare una impollinazione estranea indesiderabile:


+---------------------------------------------------------+---------+
| |Distanza |
| Coltura | minima |
+---------------------------------------------------------+---------+
|Per il componente femminile CMS per la produzione di | |
|sementi di base | 300 m |
+---------------------------------------------------------+---------+
|Per la produzione di sementi certificate | 25 m |
+---------------------------------------------------------+---------+

b) la coltura presenta un'identita' varietale e una purezza varietale sufficienti per quanto riguarda le caratteristiche dei componenti. In particolare la coltura e' conforme alle seguenti condizioni:
1. La percentuale in numero di piante manifestamente riconoscibili come non conformi al tipo non supera:
per le colture destinate alla produzione di sementi di base: 0,1 per cento per la linea mantenitrice e per la linea ristoratrice e 0,3 per cento per il componente femminile CSM;
per le colture destinate alla produzione di sementi certificate: 0,3% per il ristoratore, 0,6 per il componente femminile CSM e 1 per cento se il componente femminile CSM e' un ibrido semplice.
2. il livello di maschiosterilita' del componente femminile e' almeno:
99,7 per cento per le colture destinate alla produzione di sementi di base;
99 per cento per le colture destinate alla produzione di sementi certificate;
3. i requisiti di cui ai punti i) e ii) sono verificati durante controlli ufficiali a posteriori;
c) le sementi certificate possono essere prodotte in una coltivazione mista combinando un componente femminile maschiosterile e un componente maschile che ripristina la fertilita'.
Entro il 28 febbraio di ogni anno l'autorita' per la certificazione comunica alla Commissione (UE) e agli altri Stati membri i risultati dell'anno precedente relativi alla quantita' di sementi ibride prodotte, alla conformita' delle ispezioni in campo con le rispettive prescrizioni, alla percentuale di lotti di sementi che sono state respinte a causa di parametri qualitativi insufficienti e a qualsiasi altra informazione che giustifichi tale rifiuto. Tale obbligo di comunicazione si applica fino al 28 febbraio 2030.))
((6))
7. La coltura e' praticamente esente da organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione e la qualita' delle sementi. La coltura soddisfa inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli organismi nocivi regolamentati non da quarantena ("ORNQ") previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2016/2031, nonche' le misure adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento. La presenza di ORNQ sulle colture soddisfa i seguenti requisiti indicati nella tabella:



Funghi e oomiceti





ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ




Piante da impianto (genere o specie)




Soglie per la produzione di sementi pre-base




Soglie per la produzione di sementi di base




Soglie per la produzione di sementi certificate






Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU




Oryza sativa L.




Non piu' di 2 piante sintomatiche per 200 m² riscontrate durante le ispezioni in campo effettuate in periodi opportuni su un campione rappresen- tativo delle piante di ciascuna coltura.




Non piu' di 2 piante sintomatiche per 200 m² riscontrate durante le ispezioni in campo effettuate in periodi opportuni su un campione rappresentativo delle piante di ciascuna coltura.




Sementi certificate di prima riproduzione (C1): non piu' di 4 piante sintomatiche per 200 m² riscontrate durante le ispezioni in campo effettuate in periodi opportuni su un campione rappresentativo delle piante di ciascuna coltura. Sementi certificate di seconda riproduzione (C2): non piu' di 8 piante sintomatiche per 200 m² riscontrate durante le ispezioni in campo effettuate in periodi opportuni su un campione rappresentativo delle piante di ciascuna coltura.





Nematodi





ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ




Piante da impianto (genere o specie)




Soglie per la produzione di sementi pre-base




Soglie per la produzione di sementi di base




Soglie per la produzione di sementi certificate






Aphelen- choides besseyi Christie [APLOBE]




Oryza sativa L.




0 %




0 %




0 %





8. Il rispetto delle altre norme o condizioni sopra menzionate va verificato, nel caso delle sementi di base, durante ispezioni ufficiali in loco e, nel caso delle sementi certificate, durante ispezioni ufficiali in loco o durante ispezioni effettuate sotto controllo ufficiale.
Tali ispezioni in loco vanno effettuate alle seguenti condizioni:
a) La condizione o lo stadio di sviluppo della coltura consentono un esame adeguato.
b) Il numero minimo di ispezioni in loco che sono effettuate e':
- per Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Phalaris canariensis, xTriticosecale, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum e Triticum aestivum subsp. spelta, Secale cereale: 1;
- per Sorghum spp. e Zea mays durante il periodo di fioritura:
a) varieta' ad impollinazione libera: 1;
b) linee inbred o ibridi: 3.
Se la coltura precedente, dell'anno in corso o dell'anno prima, e' costituita da Sorghum spp. e Zea mays, va effettuata almeno una ispezione in loco specifica per verificare il rispetto delle disposizioni stabilite al punto 1 del presente allegato.
c) Le dimensioni, il numero e la distribuzione delle parcelle del campo da ispezionare per verificare il rispetto delle disposizioni del presente allegato sono determinati con metodi appropriati.
((9. Se, a seguito dell'attuazione dei punti 3 e 6, permangano dubbi circa l'identita' varietale delle sementi, l'autorita' di certificazione puo' utilizzare, per l'esame di tale identita', una tecnica biochimica o molecolare riconosciuta a livello internazionale e riproducibile, in conformita' alle norme internazionali applicabili.))

B) Foraggere

1. I precedenti colturali del campo non devono essere
incompatibili con la produzione di sementi della specie e della
varieta' coltivata e il campo di produzione deve essere
sufficientemente esente da piante provenienti dalla coltura precedente.
2. La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative
alla distanza da fonti vicine di polline che possono determinare una impollinazione estranea indesiderabile:





Coltura




Distanza minima (m)






Brassica spp., Phacelia tanacetifolia









- per la produzione di sementi di base




400






- per la produzione di sementi certificate




200






Specie o varieta' diverse da: Brassica spp., Phacelia tanacetifolia, Pisum sativum, Poa pratensis:









- per la produzione di sementi destinate alla riproduzione: campi fino a 2 ha




200






- per la produzione di sementi destinate alla riproduzione: campi superiori a 2 ha




100






- per la produzione di sementi destinate alla produzione di piante foraggere: campi fino a 2 ha




100






- per la produzione di sementi destinate alla produzione di piante foraggere: campi superiori a 2 ha




50





Queste distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione indesiderabile.

3. Le piante di altre specie, le sementi delle quali sono
difficili da distinguere nelle analisi di laboratorio dalle
sementi della coltura, sono tollerate in misura limitata.
In particolare le colture delle specie di Lolium o x Festulolium devono rispondere alle seguenti condizioni:
a) il numero di piante di una specie di Lolium o x Festulolium diversa da quella della coltura non deve superare:
- 1 per 50 m² per la produzione delle sementi di base;
- 1 per 10 m² per la produzione delle sementi certificate.
4. La coltura deve presentare identita' e purezza varietale in grado sufficiente.
In particolare le colture diverse da quelle della specie Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala devono rispondere alle seguenti norme:
a) il numero delle piante della coltura manifestamente
riconoscibile come non conforme alla varieta' non deve superare:
- 1 per 30 m² per la produzione di sementi di base;
- 1 per 10 m² per la produzione di sementi certificate.
Nel caso delle specie Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala viene applicata la prescrizione di cui alla prima frase del presente punto 4.
Nel caso di Poa pratensis il numero delle piante della
coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varieta' non deve superare:
- 1 per 20 m² per la produzione di sementi di base;
- 4 per 10 m² per la produzione di sementi certificate.
Tuttavia, nel caso di varieta' classificate ufficialmente come "varieta' apomittiche monoclonali" secondo procedure approvate un numero di piante riconoscibili come non
conformi alla varieta' che non sia superiore a 6 per 10 m² puo' essere considerato corrispondente alle norme suindicate per la produzione di sementi certificate.
5. La coltura e' praticamente esente da organismi nocivi che
riducano il valore di utilizzazione e la qualita' delle sementi.
La coltura soddisfa inoltre i requisiti relativi agli organismi
nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi
nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli
organismi nocivi regolamentati non da quarantena ("ORNQ")
previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del
regolamento (UE) 2016/2031, nonche' le misure adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.
La presenza di ORNQ sulla coltura e sulle rispettive categorie soddisfa i seguenti requisiti indicati nella tabella:





ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ




Piante da impianto (genere o specie)




Soglie per la produzione di sementi pre-base




Soglie per la produzione di sementi di base




Soglie per la produzione di sementi certificate






Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]




Medicago sativa L.




0 %




0 %




0 %






Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]




Medicago sativa L.




0 %




0 %




0 %





6. La rispondenza alle norme summenzionate o ad altre condizioni viene esaminata, nel caso delle sementi di base, mediante
ispezioni ufficiali sul campo e, nel caso delle sementi
certificate, mediante ispezioni ufficiali sul campo o ispezioni
effettuate sotto sorveglianza ufficiale che devono essere effettuate alle seguenti condizioni:
a) lo stato colturale e lo stadio di sviluppo della coltura devono consentire un esame adeguato;
b) si deve procedere ad almeno una ispezione in campo;
c) l'ampiezza, il numero e la distribuzione delle parti del campo che formano oggetto di ispezione al fine di
esaminare la rispondenza alle condizioni fissate nel
presente allegato devono essere determinati secondo metodi appropriati.
((7. Se, a seguito dell'attuazione dei punti 4 e 6, permangano dubbi circa l'identita' varietale delle sementi, l'autorita' di certificazione puo' utilizzare, per l'esame di tale identita', una tecnica biochimica o molecolare riconosciuta a livello internazionale e riproducibile, in conformita' alle norme internazionali applicabili.))

C) Barbabietole

1. I precedenti colturali del campo non devono essere
incompatibili con la produzione di sementi di Beta vulgaris
della varieta' coltivata e il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalla coltura precedente.
2. La coltura deve presentare identita' e purezza della varieta' in grado sufficiente.
3. Il produttore di sementi deve sottoporre all'esame del servizio
di certificazione tutte le moltiplicazioni di sementi di una varieta'.
4. Nel caso di sementi certificate di qualsiasi categoria si deve procedere ad almeno un'ispezione sul campo, che sia ufficiale o
sotto sorveglianza ufficiale, e nel caso delle sementi di base almeno a due ispezioni sul campo, una per i vivai ed una per le piante da seme.
5. Lo stato colturale del campo di produzione e lo stadio di
sviluppo della coltura devono consentire un controllo
sufficiente della identita' e della purezza del tipo o della varieta'.
((5-bis. Se, a seguito dell'attuazione dei punti da 2 a 5, permangano dubbi circa l'identita' varietale delle sementi, l'autorita' di certificazione puo' utilizzare, per l'esame di tale identita', una tecnica biochimica o molecolare riconosciuta a livello internazionale e riproducibile, in conformita' alle norme internazionali applicabili.))
6. Le distanze minime da colture vicine portaseme devono essere le seguenti:





Coltura




Distanza minima






1.Per la produzione di sementi di base:









-da qualsiasi fonte di polline del genere Beta




1.000 m






2.Per la produzione di sementi certificate:









a)di barbabietola da zucchero:









-da qualsiasi fonte di polline del genere Beta non compresa sotto




1.000 m






-se l'impollinatore o uno degli impollinatori previsti e' diploide: da fonti di polline di barbabietola da zucchero tetraploide




600 m






-se l'impollinatore e' esclusivamente tetraploide: da fonti di polline di barbabietola da zucchero diploide




600 m






-da fonti di polline di barbabietola da zucchero la cui ploidia sia sconosciuta




600 m






-se l'impollinatore o uno degli impollinatori previsti e' diploide: da fonti di polline di barbabietola da zucchero diploide




300 m






-se l'impollinatore e' esclusivamente tetraploide: da fonti di polline di barbabietola da zucchero tetraploide




300 m






-tra due campi destinati alla produzione di sementi di barbabietola da zucchero in cui non si fa riscorso alla maschiosterilita'




300 m






bdi barbabietola da foraggio:









-da qualsiasi fonte di polline del genere Beta non compresa sotto




1.000 m






-se l'impollinatore o uno degli impollinatori previsti e' diploide: da fonti di polline di barbabietola da foraggio tetraploide




600 m






-se l'impollinatore e' esclusivamente tetraploide: da fonti di polline di barbabietola da foraggio diploide




600 m






-da fonti di polline di barbabietola da foraggio la cui ploidia sia sconosciuta




600 m






-se l'impollinatore o uno degli impollinatori previsti e' diploide: da fonti di polline di barbabietola da foraggio diploide




300 m






-se l'impollinatore e' esclusivamente tetraploide: da fonti di polline di barbabietola da foraggio tetraploide




300 m





Le distanze suindicate possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinatore estraneo indesiderabile. Non e' necessario alcun isolamento tra colture di sementi nelle quali viene utilizzato lo stesso impollinatore.
Per stabilire la ploidia dei due componenti "portasemi" ed "emittente di polline" delle colture destinate alla produzione di sementi ci si deve riferire al catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agricole compilato ai sensi della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 e successive modifiche, oppure al registro nazionale di varieta' della specie Beta vulgaris L. da zucchero e da foraggio. Qualora per una varieta' manchi l'informazione, la ploidia e' presunta e in questo caso deve essere osservata una distanza minima di isolamento di 600 m.

D) Tuberi-seme di patate

I- Tuberi-seme di patate pre-base

1. I tuberi-seme di patate pre-base soddisfano i seguenti requisiti minimi:
a) i tuberi-seme di patate pre-base provengono da piante madri indenni dai seguenti organismi nocivi:
Pectobacterium spp.,Dickeya spp., Candidatus Liberibacter
solanacearum, Candidatus Phytoplasma solani, Potato spindle tuber viroid, Potato leaf roll virus, Potato virus A, Potato virus M, Potato virus S, Potato virus X e Potato virus Y;
b) la percentuale numerica di piante in crescita non conformi alla varieta' e la percentuale numerica delle piante di una varieta' diversa non devono essere superiori complessivamente allo 0,01%;
c) il numero massimo di generazioni sul campo e' limitato a quattro;
d) gli ORNQ, o i sintomi causati dai rispettivi ORNQ, non sono presenti sui tuberi-seme di patate pre-base in misura superiore alle soglie indicate nella seguente tabella:





ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ




Soglia per la presenza di ORNQ sulle piante in crescita per i tuberi-seme di patate pre-base






Gamba nera (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])




0%






Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]




0%






Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]




0%






Sintomi di mosaico causati da virus e sintomi causati da Potato leaf roll virus [PLRV00]




0,1%






Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]




0%









ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ




Soglia per la presenza di ORNQ sulla discendenza diretta dei tuberi-seme di patate pre-base






Sintomi di virosi




0,5%





2. La conformita' ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettere b) e
d), e' verificata mediante ispezioni ufficiali sul campo. In
caso di dubbi, tali ispezioni sono integrate da prove ufficiali sulle foglie.
3. Qualora vengano utilizzati metodi di micropropagazione, la
conformita' a quanto stabilito dal paragrafo 1, lettera a), e' verificata mediante una prova ufficiale, oppure mediante una
prova realizzata sotto sorveglianza ufficiale, sulla pianta madre.
4. Qualora vengano utilizzati metodi di selezione clonale, la
conformita' a quanto stabilito dal paragrafo 1, lettera a), e' verificata mediante una prova ufficiale, oppure mediante una
prova realizzata sotto sorveglianza ufficiale, sul ceppo clonale.

II- Tuberi-seme di patate pre-base classe PBTC e PB dell'Unione

1. I requisiti per i tuberi-seme di patate pre-base della classe PBTC dell'Unione sono stabiliti come segue:
a) non devono essere presenti nelle colture piante non conformi alla varieta' o piante di una varieta' diversa;
b) le piante, compresi i tuberi, sono prodotte mediante micropropagazione;
c) le piante, compresi i tuberi, sono prodotte in una struttura
protetta e in un mezzo di coltura indenne da organismi nocivi;
d) i tuberi non devono essere moltiplicati oltre la prima generazione;
e) le piante devono rispettare le seguenti soglie per quanto
riguarda la presenza di ORNQ, o di sintomi causati dal rispettivo ORNQ, come specificato nella tabella seguente:





ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ




Soglia per la presenza di ORNQ sulle piante in crescita per i tuberi-seme di patate pre-base della classe PBTC dell'Unione






Gamba nera (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])




0%






Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]




0%






Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]




0%






Sintomi di mosaico causati da virus e sintomi causati da Potato leaf roll virus [PLRV00]




0%






Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]




0 %









ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ




Soglia per la presenza di ORNQ sulla discendenza diretta dei tuberi-seme di patate pre-base della classe PBTC dell'Unione






Sintomi di virosi




0%





2. I requisiti per i tuberi-seme di patate pre-base della classe PB dell'Unione sono stabiliti come segue:
a) requisiti concernenti i tuberi-seme di patate:
i) la percentuale numerica di piante non conformi alla
varieta' e la percentuale numerica di piante di una
varieta' diversa non devono superare complessivamente lo 0,01%;
ii) le piante devono rispettare le seguenti soglie per quanto
riguarda la presenza di ORNQ, o di sintomi causati dai rispettivi ORNQ, come specificato nella tabella seguente:





ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ




Soglia per la presenza di ORNQ sulle piante in crescita per i tuberi-seme di patate pre-base della classe PB dell'Unione






Gamba nera (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])




0%






Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]




0%






Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]




0%






Sintomi di mosaico causati da virus e sintomi causati da Potato leaf roll virus [PLRV00]




0,1%






Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]




0%









ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ




Soglia per la presenza di ORNQ sulla discendenza diretta dei tuberi-seme di patate pre-base della classe PB dell'Unione






Sintomi di virosi




0,5%





III- Tuberi-seme di patate di base e certificati

1. I requisiti minimi per i tuberi-seme di patate di base e certificati sono stabiliti come segue:
a) Nel caso dei tuberi-seme di patate di base, la percentuale numerica di piante non conformi alla varieta' e la
percentuale numerica di piante di una varieta' diversa
non sono superiori complessivamente a 0,1% e nella
discendenza diretta non sono superiori complessivamente a 0,25 %.
b) Nel caso dei tuberi-seme di patate certificati, la
percentuale numerica di piante non conformi alla varieta'
e la percentuale numerica di piante di una varieta'
diversa non sono superiori complessivamente a 0,5% e
nella discendenza diretta non sono superiori complessivamente a 0,5 %.
c) I tuberi-seme di patate di cui ai punti a e b soddisfano i seguenti requisiti per quanto riguarda la presenza di
organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ), o di malattie causate dagli ORNQ, e le rispettive categorie, come specificato nella tabella seguente:





ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ




Soglia per le piante per tuberi-seme di patate di base




Soglia per le piante per tuberi-seme di patate certificati






Gamba nera (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])




1,0%




4,0%






Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]




0%




0%






Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]




0%




0%






Sintomi di mosaico causati da virus




e sintomi causati da Potato leaf roll virus [PLRV00] 0,8%




6,0%






Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]




0%




0%









ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ




Soglia per la discendenza diretta di tuberi-seme di patate di base




Soglia per la discendenza diretta di tuberi-seme di patate certificati






Sintomi di virosi




4,0%




10,0%





2. Il numero massimo di generazioni di tuberi-seme di patate di
base e' quattro e le generazioni complessive di tuberi-seme di patate pre-base in campo e di tuberi-seme di patate di base
sono sette. Il numero massimo di generazioni provenienti da
tuberi-seme di patate certificati e' due. Se la generazione non
e' indicata nell'etichetta ufficiale i tuberi-seme di patate in
questione sono ritenuti appartenere alla generazione limite consentita per la categoria di appartenenza.
3. I requisiti per i tuberi-seme di patate di base della «classe S dell'Unione» sono i seguenti:
a) la percentuale numerica di piante non conformi alla varieta'
e la percentuale numerica di piante di una varieta' diversa non devono essere superiori complessivamente allo 0,1%;
b) la percentuale numerica di piante in crescita colpite da gamba nera non deve essere superiore allo 0,1%;
c) nella discendenza diretta la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi non deve essere superiore all'1,0%;
d) la percentuale numerica di piante in crescita che presentano
sintomi di mosaico e la percentuale numerica di piante che presentano sintomi causati da virus dell'accartocciamento
delle foglie di patata non devono essere superiori complessivamente allo 0,2%;
e) il numero di generazioni, comprese le generazioni di
pre-base sul campo e le generazioni di base, e' limitato a cinque;
f) se la generazione non e' indicata nell'etichetta ufficiale le patate in questione sono considerate appartenenti alla quinta generazione;
4. I requisiti per i tuberi-seme di patate di base della «classe SE dell'Unione» sono i seguenti:
a) la percentuale numerica di piante non conformi alla varieta'
e la percentuale numerica di piante di una varieta' diversa non devono essere superiori complessivamente allo 0,1%;
b) la percentuale numerica di piante in crescita colpite da gamba nera non deve essere superiore allo 0,5%;
c) nella discendenza diretta la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi non deve essere superiore al 2,0%;
d) la percentuale numerica di piante in crescita che presentano
sintomi di mosaico o sintomi causati dal virus
dell'accartocciamento delle foglie di patata non deve essere superiore complessivamente allo 0,5%;
e) il numero di generazioni, comprese le generazioni di
pre-base sul campo e le generazioni di base, e' limitato a sei;
f) se la generazione non e' indicata nell'etichetta ufficiale le patate in questione sono considerate appartenenti alla sesta generazione;
5. I requisiti per i tuberi-seme di patate di base della «classe E dell'Unione» sono i seguenti:
a) la percentuale numerica di piante non conformi alla varieta'
e la percentuale numerica di piante di una varieta' diversa non devono essere superiori complessivamente allo 0,1%;
b) la percentuale numerica delle piante in crescita colpite da gamba nera non deve essere superiore all'1,0%;
c) nella discendenza diretta la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi non deve essere superiore al 4,0%;
d) la percentuale numerica di piante in crescita che presentano
sintomi di mosaico o sintomi causati dal virus
dell'accartocciamento delle foglie di patata non deve essere superiore complessivamente allo 0,8%;
e) il numero di generazioni, comprese le generazioni di
pre-base sul campo e le generazioni di base, e' limitato a sette;
f) se la generazione non e' indicata nell'etichetta ufficiale le patate in questione sono considerate appartenenti alla settima generazione;
6. I requisiti per i tuberi-seme di patate certificati della «classe A dell'Unione» sono i seguenti:
a) la percentuale numerica di piante non conformi alla varieta'
e la percentuale numerica di piante di una varieta' diversa non devono essere superiori complessivamente allo 0,2%;
b) la percentuale numerica delle piante in crescita colpite da gamba nera non deve essere superiore al 2,0%;
c) nella discendenza diretta la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi non deve essere superiore all'8,0%;
d) iv) la percentuale numerica di piante in crescita che
presentano sintomi di mosaico o sintomi causati dal virus
dell'accartocciamento delle foglie di patata non deve essere superiore complessivamente al 2,0%;
7. I requisiti per i tuberi-seme di patate certificati della «classe B dell'Unione» sono i seguenti:
a) la percentuale numerica di piante non conformi alla varieta'
e la percentuale numerica di piante di una varieta' diversa non devono essere superiori complessivamente allo 0,5%;
b) la percentuale numerica delle piante in crescita colpite da gamba nera non deve essere superiore al 4,0%;
c) nella discendenza diretta la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi non deve essere superiore al 10,0%.
d) la percentuale numerica di piante in crescita che presentano
sintomi di mosaico o sintomi causati dal virus
dell'accartocciamento delle foglie di patata non deve essere superiore complessivamente al 6,0%;

E) Oleaginose e da fibra

1. I precedenti colturali del campo non devono essere
incompatibili con la produzione di sementi della specie e della
varieta' coltivata ed il campo di produzione deve essere
sufficientemente esente da piante provenienti dalla coltura precedente.
Gli ibridi di Brassica napus devono essere coltivati su un
terreno sul quale non siano state coltivate Brassicaceae (Cruciferae) negli ultimi cinque anni.
2. La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative
alle distanze da fonti vicine di polline che possono determinare una impollinazione estranea indesiderabile:





Coltura




Distanze minime






Brassica spp. diversa da Brassica napus; Cannabis sativa diversa da Cannabis sativa monoica; Carthamus tinctorius; Carum carvi; Sinapis alba:









-per la produzione di sementi di base




400 m






-per la produzione di sementi certificate




200 m






Brassica napus:









-per la produzione di sementi di base di varieta' diverse dagli ibridi.




200 m






-per la produzione di sementi di base di ibridi




500 m






-per la produzione di sementi certificate di varieta' diverse dagli ibridi.




100 m






-per la produzione di sementi certificate di ibridi.




300 m






Cannabis sativa, Cannabis sativa monoica:









-per la produzione di sementi di base




5.000 m






-per la produzione di sementi certificate




1.000 m






Helianthus annuus:









-per la produzione di sementi di base di ibridi




1.500 m






-per la produzione di sementi certificate di varieta' diverse dagli ibridi




750 m






-per la produzione di sementi certificate




500 m






Gossypium hirsutum e/o Gossypium barbadense









-per la produzione di sementi di base di linee parentali di Gossypium hirsutum




100 m






-per la produzione di sementi di base di linee parentali di Gossypium barbadense




200 m






-per la produzione di sementi certificate di varieta' non ibride e di ibridi intraspecifici di Gossypium hirsutum prodotti senza maschiosterilita' citoplasmatica




30 m






-per la produzione di sementi certificate di ibridi intraspecifici di Gossypium hirsutum prodotti con maschiosterilita' citoplasmatica




800 m






-per la produzione di sementi certificate di varieta' non ibride e di ibridi intraspecifici di Gossypium barbadense prodotti senza maschiosterilita' citoplasmatica




150 m






-per la produzione di sementi certificate di ibridi intraspecifici di Gossypium barbadense prodotti con maschiosterilita' citoplasmatica




800 m






-per la produzione di sementi di base di ibridi interspecifici stabili di Gossypium hirsutum e Gossypium barbadense




200 m






-per la produzione di sementi certificate di ibridi interspecifici stabili di Gossypium hirsutum e Gossypium barbadense e di ibridi prodotti senza maschiosterilita' citoplasmatica




150 m






-per la produzione di sementi certificate di ibridi di Gossypium hirsutum e Gossypium barbadense prodotti con maschiosterilita' citoplasmatica




800 m





Queste distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.

3. La coltura deve possedere sufficienti identita' e purezza
varietale oppure, nel caso di una coltura di una linea inbred, sufficiente identita' e purezza relativamente ai suoi caratteri.
Per la produzione di sementi di varieta' ibride le dette
disposizioni si applicano anche ai caratteri dei componenti, compresa maschiosterilita' o il ripristino della fertilita'.
In particolare, le colture di Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp. e gli ibridi di Helianthus annuus e di Brassica napus
devono rispondere alle norme o alle condizioni seguenti:
A) Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi e Gossypium spp., diversi dagli ibridi.
Il numero di piante della coltura riconoscibili come manifestamente non conformi alla varieta' non puo' superare:
- 1 per 30 m² per le sementi di base;
- 1 per 10 m² per le sementi certificate.
B) Ibridi di Helianthus annuus:
a) la percentuale in numero di piante riconoscibili come
manifestamente non conformi alla linea inbred o al componente non puo' superare:





aa) per la produzione di sementi di base









i) linea inbred




0, 2%






ii) ibridi semplici









- genitore maschile, piante che hanno emesso polline allorche' il 2% o piu' delle piante femminili presentano fiori ricettivi




0,2%






- genitore femminile




0,5%






bb) per la produzione di sementi certificate:









- componente maschile, piante che hanno emesso polline allorche' il 5% o piu' delle piante femminili presentano fiori ricettivi




0,5






- componente femminile




1,0%





b) Per la produzione di sementi di varieta' ibride, devono essere rispettate le norme o le altre condizioni seguenti:
aa) le piante del componente maschile emettono polline
sufficiente durante la fioritura delle piante del componente femminile;
bb) se il componente femminile presenta stigmi ricettivi, la percentuale di piante di tale componente che hanno emesso o emettono il polline non deve superare lo 0,5%;
cc) per la produzione di sementi di base la percentuale
totale in numero di piante del componente femminile
riconoscibili come manifestamente non conformi alla
linea inbred o al componente e che hanno emesso o che stanno emettendo il polline non deve superare lo 0,5%;
dd) qualora non possa essere soddisfatta la condizione di cui all'allegato VI, sezione I, lettera D, punto 3, e' rispettata la condizione seguente:
- un componente maschile sterile utilizzato per la
produzione di sementi certificate contiene una linea o linee ristoratrici specifiche, in modo che almeno un terzo delle piante derivate dagli ibridi
risultanti produca del polline apparentemente normale sotto tutti gli aspetti.
C) Ibridi di Brassica napus prodotti avvalendosi della maschiosterilita':
a) la percentuale in numero di piante riconoscibili come
manifestamente non conformi alla linea inbred o al componente non puo' superare:





aa) per la produzione di sementi di base









i) linea inbred




0,1%






ii) ibridi semplici









- componente maschile




0,1%






- componente femminile




0,2%






bb) per la produzione di sementi certificate:









- componente maschile




0,3%






- componente femminile




1,0%





b) la maschiosterilita' deve raggiungere almeno il 99% per la
produzione di sementi di base e il 98% per la produzione di sementi certificate. Il livello della maschiosterilita'
deve essere valutato attraverso il controllo dell'assenza di antere fertili nei fiori.
D) Ibridi di Gossypium hirsutum e Gossypium barbadense:
a) nelle colture destinate alla produzione di sementi di
base di linee parentali di Gossypium hirsutum e
Gossypium barbadense la purezza varietale minima delle linee parentali sia femminili che maschili deve
raggiungere il 99,8% nel momento in cui il 5% o piu'
delle piante portaseme hanno fiori ricettivi al polline.
Il livello della maschiosterilita' della linea parentale
portaseme deve essere valutato attraverso il controllo della presenza di antere sterili nei fiori e non deve essere inferiore al 99,9%;
b) nelle colture destinate alla produzione di sementi
certificate di ibridi di Gossypium hirsutum e/o
Gossiypium barbadense la purezza varietale minima sia
del genitore portaseme sia della linea parentale
emettente il polline deve raggiungere il 99,5% nel
momento in cui il 5% o piu' delle piante da seme hanno fiori ricettivi al polline. Il livello della
maschiosterilita' della linea parentale portaseme deve essere valutato attraverso il controllo della presenza di antere sterili nei fiori e non deve essere inferiore al 99,7%.
((3-bis. Se, a seguito dell'attuazione dei punti 1 e 3, permangano dubbi circa l'identita' varietale delle sementi, l'autorita' di certificazione puo' utilizzare, per l'esame di tale identita', una tecnica biochimica o molecolare riconosciuta a livello internazionale e riproducibile, in conformita' alle norme internazionali applicabili.))
4. La coltura e' praticamente esente da organismi nocivi che
riducano il valore di utilizzazione e la qualita' dei materiali
di moltiplicazione. La coltura soddisfa inoltre i requisiti
relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per
l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli organismi nocivi regolamentati non da
quarantena ("ORNQ") previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2016/2031, nonche' le misure
adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.
La presenza di ORNQ sulle colture soddisfa i seguenti requisiti indicati nella tabella:



Funghi e oomiceti





ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ




Piante da impianto (genere o specie)




Soglie per la produzione di sementi pre-base




Soglie per la produzione di sementi di base




Soglie per la produzione di sementi certificate






Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]




Helianthus annuus L.




0%




0%




0%





5. La rispondenza alle norme summenzionate o ad altre condizioni viene esaminata, nel caso delle sementi di base, mediante
ispezioni ufficiali sul campo e, nel caso delle sementi
certificate, mediante ispezioni ufficiali sul campo o ispezioni
effettuate sotto sorveglianza ufficiale che devono essere effettuate alle seguenti condizioni:
A. lo stato colturale e lo stadio di sviluppo della coltura devono consentire un esame adeguato.
B. Nel caso di colture diverse da ibridi di Helianthus annuus, Brassica napus, Gossypium hirsutum e Gossypium barbadense avra' luogo almeno una ispezione.
Nel caso di ibridi di Helianthus annuus avranno luogo almeno due ispezioni.
Nel caso degli ibridi di Brassica napus avranno luogo almeno
tre ispezioni: una prima del periodo di fioritura, una
all'inizio della fioritura e una alla fine del periodo di fioritura.
Nel caso degli ibridi di Gossypium hirsutum e/o Gossypium
barbadense avranno luogo almeno tre ispezioni: una
all'inizio della fioritura, una prima della fine della
fioritura e una alla fine della fioritura dopo rimozione, se del caso, delle piante parentali emittenti di polline.
C. L'ampiezza, il numero e la distribuzione delle parti del
campo che formano oggetto di ispezione al fine di esaminare la rispondenza alle condizioni fissate nel presente allegato devono essere determinati secondo metodi appropriati.

F) Ortive

Ai fini della certificazione ufficiale, le condizioni cui debbono sottostare le colture sono le seguenti:
1. devono presentare identita' e purezza varietale in grado sufficiente;
2. le colture delle sementi di base devono essere assoggettate ad almeno una ispezione ufficiale in campo; per le sementi della categoria certificata si deve procedere ad almeno una ispezione
in campo, controllata ufficialmente mediante sondaggi su non meno del 20% delle colture di ogni singola specie;
3. lo stato colturale del campo di produzione nonche' lo stato di sviluppo della coltura devono consentire un controllo
sufficiente dell'identita' e della purezza varietale nonche' dello stato sanitario;
((3-bis. Se, a seguito dell'attuazione dei punti 1, 2 e 3, permangano dubbi circa l'identita' varietale delle sementi, l'autorita' di certificazione puo' utilizzare, per l'esame di tale identita', una tecnica biochimica o molecolare riconosciuta a livello internazionale e riproducibile, in conformita' alle norme internazionali applicabili.))
4. le distanze minime fra le colture vicine che possano
determinare una impollinazione estranea indesiderabile, devono essere le seguenti:
A) Beta vulgaris:
1) rispetto a qualsiasi fonte di polline del genere Beta non compresa: sotto 1000 m;
2) rispetto a fonti di polline di varieta' della stessa
sottospecie appartenente a un gruppo diverso di varieta':
a. per le sementi di base: 1.000 m;
b. per le sementi certificate: 600 m;
3) rispetto a fonti di polline di varieta' della stessa sottospecie appartenente allo stesso gruppo di varieta':
a. per le sementi di base: 600 m;
b. per le sementi certificate: 300 m
B) Specie di Brassica:
1) rispetto a fonti di polline estraneo che puo' provocare una notevole degradazione delle varieta' della specie di Brassica:
a. per le sementi di base: 1.000 m;
b. per le sementi certificate: 600 m;
2) rispetto ad altre fonti di polline estraneo che puo' incrociarsi con varieta' delle specie Brassica:
a. per le sementi di base: 500 m;
b. per le sementi certificate: 300 m;
C) Cicoria industriale:
a. rispetto ad altre specie dello stesso genere o sottospecie: 1.000 m;
b. rispetto ad altre varieta' di cicoria industriale:
- per le sementi di base: 600 m;
- per le sementi certificate: 300 m.
D) altre specie:
1) rispetto a fonti di polline estraneo che puo' provocare una notevole degradazione di varieta' di altre specie risultanti da impollinazione incrociate:
a. per le sementi di base: 500 m;
b. per le sementi certificate: 300 m;
2) rispetto ad altre fonti di polline estraneo che puo'
incrociarsi con varieta' di altre specie risultanti da impollinazione incrociata:
a. per le sementi di base: 300 m;
b. per le sementi certificate: 100 m.
Tali distanze possono non essere osservate se esiste una
protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.
5. La coltura e' praticamente esente da organismi nocivi che
riducano il valore di utilizzazione e la qualita' dei materiali di moltiplicazione.
La coltura soddisfa inoltre i requisiti relativi agli organismi
nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi
nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli
organismi nocivi regolamentati non da quarantena ("ORNQ")
previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del
regolamento (UE) 2016/2031, nonche' le misure adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.



--------------


AGGIORNAMENTO (4)


Il Decreto 5 agosto 2022 (in G.U. 03/09/2022, n. 206) ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni contenute nel presente decreto saranno in vigore fino al 31 agosto 2029".


Allegati-Allegato X

#

Comma 1


Allegato X
(art. 29)
Condizioni per il controllo sotto sorveglianza dei prodotti sementieri

1. Prescrizioni relative ai locali.

Le dimensioni dovranno essere proporzionate al personale operante e al numero di analisi effettuate.
I locali dovranno essere luminosi, salubri, ben areati e destinati esclusivamente alle analisi delle sementi.
Le aree di lavoro destinate alle diverse analisi dovranno essere separate e la preparazione dei campioni di analisi dovra' essere effettuata in locale separato, ma attiguo.

2. Attrezzature e dotazioni.

Il laboratorio dovra' essere dotato delle apparecchiature necessarie all'esecuzione delle analisi richieste per la certificazione delle specie oggetto di autorizzazione, ai fini della corretta applicazione dei metodi ufficiali di analisi nazionali e delle Norme ISTA (International Rules for Seed Testing) in vigore.
Di seguito, vengono considerate le prescrizioni relative alle analisi comuni alla generalita' delle specie, mentre per l'esecuzione di analisi fitosanitarie o di altra particolare natura e' necessario fare riferimento ai protocolli utilizzati per la certificazione delle sementi.
2.1. Preparazione dei campioni di analisi: divisore di tipologia e dimensioni idonee per le specie oggetto di autorizzazione.
2.2. Analisi di purezza specifica e Ricerca dei Semi Estranei: lenti di ingrandimento, setacci di vario calibro, pinze da laboratorio, tavolette, uncini, bilance di portata e grado di precisione idonei per la/e specie oggetto di autorizzazione (vedi tabella 1).
Tabella 1. Numero di cifre decimali da considerare in relazione al peso del campione di analisi.





Peso del campione di analisi in grammi




Numero di cifre decimali da considerare






Inferiore a 1




4






Da 1 a 9,999




3






Da 10 a 99,99




2






Da 100 a 999,9




1






Superiore a 1000




0





- Per le analisi delle sementi di Dactylis glomerata, Poa pratensis, Poa trivialis, il laboratorio dovra' essere dotato di apparecchio soffiatore idoneo all'utilizzo del metodo della corrente d'aria uniforme.
- Per le analisi delle sementi di Oryza sativa, il laboratorio dovra' essere dotato di apparecchio idoneo alla sbramatura, al fine di determinare il numero di cariossidi a pericarpo rosso presenti nel campione di analisi.
- Per la ricerca di Cuscuta spp. in talune specie e' consigliato l'utilizzo di una decuscutatrice elettromagnetica da laboratorio.
2.3. Analisi della germinabilita'.
2.3.1. Camere o armadi di germinazione con controllo delle condizioni climatiche:
- temperatura con oscillazione massima di ± 2 °C rispetto alla temperatura prescritta; nel caso di alternanza di temperatura, i valori prescritti devono essere raggiunti nel termine massimo di 2 ore;
- umidita' prossima al livello di saturazione; qualora vengano utilizzate apparecchiature prive di controllo dell'umidita', e' necessario limitare al massimo l'evaporazione dai substrati di germinazione, ricorrendo ad altri dispositivi;
- luce fredda ottenuta da fonti di illuminazione con intensita' regolabile tra 250 e 1250 lux (non obbligatoria per tutte le specie, ma comunque consigliata nella maggioranza dei casi).
2.3.2. Armadio frigorifero (4/10 °C) per il trattamento della pre-refrigerazione (ove contemplato).
2.3.3. Germinatoi (capsule Petri in vetro o plastica, bacinelle, altri recipienti) in numero adeguato e di dimensioni idonee.
2.3.4. Substrati di germinazione:
- carta da filtro (in dischi o pieghettata) priva di sostanze chimiche dannose e di ogni altra contaminazione, di adeguato spessore ed elevata capacita' di assorbimento;
- sabbia silicea costituita da particelle di diametro compreso fra 0,05 e 0,80 mm, priva di sostanze tossiche e di ogni altra contaminazione, sterile o sterilizzata dal laboratorio.
2.3.5. Altro.
A seconda delle specie oggetto di autorizzazione, il laboratorio dovra' essere dotato di particolari apparecchiature (apparecchio per il prelavaggio, stufa per la pre-essicazione) e fornito di particolari reagenti (es. KNO3, GA3) necessari per l'applicazione di trattamenti speciali indicati dai metodi ufficiali di analisi nazionali e dalle Norme ISTA.

3. Altre condizioni.

3.1. Conservazione dei campioni: il laboratorio dovra' essere dotato di un'attrezzatura atta allo stoccaggio dei campioni destinati alla conservazione per almeno 1 anno dalla data di analisi, in idonee condizioni (temperatura non superiore a 15 °C - umidita' relativa inferiore al 50%).
3.2. Archivio: il laboratorio deve conservare copia dei certificati di analisi, le schede di analisi, i rapporti di taratura e controllo degli strumenti per almeno 6 anni.
3.3. Collezione di riferimento: il laboratorio deve possedere una collezione di semi appartenenti alle specie coltivate analizzate e a quelle affini, nonche' alle specie infestanti piu' comunemente reperite nei campioni di sementi oggetto di analisi.
3.4. Documentazione di riferimento: il laboratorio deve disporre di documentazione normativa e tecnica inerente la certificazione delle sementi e, in particolare, le analisi di laboratorio.
Le modalita' di utilizzo e controllo delle apparecchiature e dei substrati e, in generale, le dotazioni e l'operativita' del laboratorio sono oggetto di verifica da parte dell'autorita' incaricata della certificazione delle sementi.

4. Volume di attivita'.

Il numero massimo di analisi che possono essere effettuate dal laboratorio e' commisurato all'organizzazione dello stesso e al numero di analisti autorizzati che vi lavorano.

5. Casi di inadempienza.

Costituiscono casi di inadempienza che necessitano di azioni correttive almeno i seguenti:
5.1  in relazione all'attivita' di ispezione in campo:
a) negligenza nell'esecuzione degli accertamenti previsti e mancato rispetto delle indicazioni impartite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dall'organismo delegato; 5.2 in relazione all'attivita' di campionamento:
a) divergenze statisticamente significative, nei risultati di analisi relativi a una campagna di riferimento, rispetto a quelli ufficiali. Le metodologie di confronto sono fissate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dall'organismo delegato, tenuto conto dei criteri ISTA per la comparazione dei risultati d'analisi;
b) negligenza nell'esecuzione degli accertamenti previsti e mancato rispetto delle indicazioni impartite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dall'organismo delegato; 5.3 in relazione all'attivita' di laboratorio:
a) analisi effettuate da personale non in possesso di autorizzazione riconosciuta sulla base del presente decreto;
b) divergenze statisticamente significative, nei risultati di analisi relativi a una campagna di riferimento, rispetto a quelli ufficiali. Le metodologie di confronto sono fissate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dall'organismo delegato, tenuto conto dei criteri ISTA per la comparazione dei risultati d'analisi;
c) negligenza nella tenuta dei locali adibiti a laboratorio o nella taratura delle apparecchiature a disposizione;
d) utilizzo di metodologie non conformi a quanto stabilito dall' articolo 29, comma 1, lettera b), numero 1.1).


Allegati-Allegato XI

#

Comma 1


Allegato XI
(art. 66)
Restrizioni quantitative alla commercializzazione di sementi
di varieta' da conservazione di cui all'articolo 67, comma 3.





Nome botanico




Numero massimo di ettari per la produzione di ortaggi per varieta' da conservazione






Allium cepa L. (varieta' Cepa)




40






Brassica oleracea L.




40






Brassica rapa L.




40






Capsicum annuum L.




40






Cichorium intybus L.




40






Cucumis melo L.




40






Cucurbita maxima Duchesne




40






Cynara cardunculus L.




40






Daucus carota L.




40






Lactuca sativa L.




40






Solanum lycopersicum L.




40






Phaseolus vulgaris L.




40






Pisum sativum L. partim




40






Vicia faba L. partim




40






Allium cepa L. (varieta' Aggregatum)




20






Allium porrum L.




20






Allium sativum L.




20






Beta vulgaris L.




20






Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. E Nakai




20






Cucumis sativus L.




20






Cucurbita pepo L.




20






Foeniculum vulgare Mill.




20






Solanum melongena L.




20






Spinacia oleracea L.




20






Allium fistulosum L.




10






Allium schoenoprasum L.




10






Antriscus cerefolium (L.) Hoffm.




10






Apium graveolens L.




10






Asparagus officinalis L.




10






Cichorium endivia L.




10






Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex W. Hill




10






Phaseolus coccineus L.




10






Raphanus sativus L.




10






Rheum rhabarbarum L.




10






Scorzonera hispanica L.




10






Valerianella locusta (L.) Laterr.




10






Zea mays L. (partim)




10






Allegati-Allegato XII

#

Comma 1


Allegato XII
(art. 66)
Peso netto massimo per imballaggio di sementi di varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari di cui all'articolo 67 comma 4.





Nome botanico




Peso netto massimo per imballaggio, espresso in grammi






Phaseolus coccineus L.




250






Phaseolus vulgaris L.




250






Pisum sativum L. partim




250






Vicia faba L. partim




250






Spinacia oleracea L.




250






Zea mays L. (partim)




250






Allium cepa L. (varieta' Cepa, Aggregatum)




25






Allium fistulosum L.




25






Allium porrum L.




25






Allium sativum L.




25






Antriscus cerefolium (L.) Hoffm.




25






Beta vulgaris L.




25






Brassica rapa L.




25






Cucumis sativus L.




25






Cucurbita maxima Duchesne




25






Cucurbita pepo L.




25






Daucus carota L.




25






Lactuca sativa L.




25






Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex W. Hill




25






Raphanus sativus L.




25






Scorzonera hispanica L.




25






Valerianella locusta (L.) Laterr.




25






Allium schoenoprasum L.




5






Apium graveolens L.




5






Asparagus officinalis L.




5






Brassica oleracea L. (tutte)




5






Capsicum annuum L.




5






Cichorium endivia L.




5






Cichorium intybus L.




5






Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. E Nakai




5






Cucumis melo L.




5






Cynara cardunculus L.




5






Solanum lycopersicum L.




5






Foeniculum vulgare Mill.




5






Rheum rhabarbarum L.




5






Solanum melongena L.




5