DECRETO LEGISLATIVO

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana in materia di credito e risparmio. (12G0227)

Numero 205 Anno 2012 GU 29.11.2012 Codice 012G0227

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-10-29;205

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Ordinamento delle banche a carattere regionale

Comma 2

L'adozione dei provvedimenti nelle materie di cui al comma 1 e' subordinata al rilascio del parere obbligatorio e vincolante, a fini di vigilanza, da parte della Banca d'Italia.


Ai fini delle presenti disposizioni sono banche a carattere regionale le banche che hanno la sede legale in Sicilia purche' non abbiano piu' del 5 per cento degli sportelli al di fuori della Regione, la loro operativita' sia localizzata nella Regione e, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi delle presenti disposizioni. L'esercizio di una marginale operativita' al di fuori del territorio della Regione, su conforme valutazione della Banca d'Italia, non fa venire meno il carattere regionale della banca.


Art. 2

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Comma 1

Albo regionale delle banche

Comma 2

Ad ogni variazione intervenuta le banche iscritte sono tenute a trasmettere apposita comunicazione.


L'iscrizione nell'albo regionale e' comunicata alla Banca d'Italia.


Art. 3

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Comma 1

Osservatorio regionale sul credito

Comma 2

La Regione riceve dalla Banca d'Italia i dati necessari per le finalita' dell'Osservatorio regionale, secondo quanto previsto dal comma 2.


La Banca d'Italia fornisce all'assessorato regionale dell'economia i dati concernenti l'operativita' delle banche aventi sede legale in Sicilia, aggregati per tipologia di banca, e quella di tutti gli sportelli bancari presenti in Sicilia; i dati forniti garantiscono il flusso informativo che la Regione ha acquisito sino all'entrata in vigore del presente decreto. Il contenuto, le modalita' e i termini di trasmissione dei dati sono definiti mediante accordo tra la Banca d'Italia e l'assessorato regionale dell'economia. In ogni caso i dati di cui al presente comma sono forniti entro i limiti previsti dall'ordinamento in materia di segreto d'ufficio e di segreto relativo alle informazioni statistiche riservate raccolte dal SEBC.


Art. 4

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Comma 1

Collaborazione istituzionale

Comma 2

L'assessorato regionale dell'economia, Dipartimento delle finanze e del credito, e la Banca d'Italia collaborano, nell'esercizio delle rispettive competenze sulle banche a carattere regionale, ferma restando la titolarita' dei poteri attribuiti dalla vigente legislazione bancaria.


Art. 5

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Comma 1

Provvedimenti straordinari sulle banche a carattere regionale

Comma 2

Per le banche a carattere regionale i provvedimenti riguardanti lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo, la revoca dell'autorizzazione all'attivita' bancaria e la liquidazione coatta amministrativa, nei casi previsti dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono adottati, ove la Banca d'Italia ne faccia proposta, con decreto dell'assessore regionale per l'economia.


Art. 6

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Comma 1

Poteri della Banca d'Italia e rinvio a disposizioni statali

Comma 2

Restano di competenza esclusiva della Banca d'Italia le valutazioni e le attivita' di vigilanza anche nei riguardi delle banche a carattere regionale.


Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni o con esse non in contrasto, si applicano nella Regione le disposizioni statali in materia di disciplina dell'attivita' bancaria e sono competenti gli organi previsti da dette disposizioni.


Art. 7

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133, ad eccezione dell'articolo 8, che sara' abrogato a seguito del perfezionamento dell'accordo tra la Banca d'Italia e l'assessorato regionale dell'economia previsto dall'articolo 3, comma 2.