L'adozione dei provvedimenti nelle materie di cui al comma 1 e' subordinata al rilascio del parere obbligatorio e vincolante, a fini di vigilanza, da parte della Banca d'Italia.
Ai fini delle presenti disposizioni sono banche a carattere regionale le banche che hanno la sede legale in Sicilia purche' non abbiano piu' del 5 per cento degli sportelli al di fuori della Regione, la loro operativita' sia localizzata nella Regione e, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi delle presenti disposizioni. L'esercizio di una marginale operativita' al di fuori del territorio della Regione, su conforme valutazione della Banca d'Italia, non fa venire meno il carattere regionale della banca.