DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni sulla ricapitalizzazione di enti creditizi pubblici.

Numero 358 Anno 1990 GU 03.12.1990 Codice 090G0392

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-11-20;358

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Testo vigente

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Articolo unico

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Comma 1

Ricapitalizzazione degli istituti di credito di diritto pubblico

Comma 2

Tenuto conto delle esigenze patrimoniali connesse alla riorganizzazione e allo sviluppo di istituti di credito di diritto pubblico e dell'attuazione delle linee direttive indicate nel decreto del Ministro del tesoro emanato in data 27 luglio 1981, ai sensi dell'art. 2 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, i fondi di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge n. 218 del 30 luglio 1990 per complessive lire 1.800 miliardi sono destinati al Banco di Napoli per lire 850 miliardi, al Banco di Sicilia per lire 600 miliardi e alla Banca nazionale del lavoro per lire 350 miliardi.


La spesa e' cosi' ripartita in ragione d'anno:
Banco di Napoli:
lire 140 miliardi nel 1990, lire 213 miliardi nel 1992, lire 237 miliardi nel 1993, lire 260 miliardi nel 1994;
Banco di Sicilia:
lire 100 miliardi nel 1990, lire 151 miliardi nel 1992, lire 167 miliardi nel 1993, lire 182 miliardi nel 1994;
Banca nazionale del lavoro:
lire 57 miliardi nel 1990, lire 88 miliardi nel 1992, lire 98 miliardi nel 1993, lire 107 miliardi nel 1994.


A fronte dei versamenti devono essere costituite, da parte degli istituti destinatari, apposite riserve denominate con riferimento alla legge n. 218 del 30 luglio 1990 da utilizzare entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, per la costituzione o l'aumento di capitale delle societa' per azioni di cui all'art. 1, comma 1, della medesima legge n. 218 del 30 luglio 1990.


Le corrispondenti azioni sono attribuite al tesoro dello Stato.