DECRETO LEGISLATIVO

Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le universita' e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,

Numero 21 Anno 2008 GU 07.02.2008 Codice 008G0030

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-14;21

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Oggetto

Comma 2

Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 2, commi 1, lettere a), b) e c) e 2, lettere a), b) e c), della legge 11 gennaio 2007, n. 1, la realizzazione dei percorsi di orientamento finalizzati alla scelta dei corsi di laurea universitari e dei corsi dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, la valorizzazione dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, nonche' il potenziamento e lo sviluppo del raccordo tra le istituzioni scolastiche, le universita' e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.


Con separato decreto emanato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 11 gennaio 2007, n. 1, saranno dettate specifiche disposizioni relative ai percorsi di orientamento finalizzati alla scelta dei percorsi della formazione tecnica superiore, con particolare riferimento agli istituti tecnici superiori e dei percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro, ai sensi del medesimo articolo 2 commi 1, lettera a) e 2, lettera a), della legge n. 1 del 2007.


Art. 2

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Comma 1

Raccordi tra le istituzioni

Comma 2

Gli istituti di istruzione secondaria superiore statali e paritari, nell'ambito della propria autonomia amministrativa, didattica, organizzativa e di ricerca, anche tenendo conto dei piani di orientamento predisposti dalle province, assicurano il raccordo con le universita', anche consorziate tra loro e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, realizzando appositi percorsi di orientamento e di autovalutazione delle competenze. Tali percorsi, nonche' le connesse attivita' di formazione e di sviluppo sono oggetto di apposite previsioni nel Piano dell'offerta formativa e nel Piano annuale delle attivita' di formazione in servizio.


((1-bis. Le attivita' inerenti ai percorsi di orientamento, che eccedano l'orario d'obbligo, possono essere remunerate con il Fondo delle istituzioni scolastiche nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione integrativa))


((5))


Le universita' e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nell'ambito delle rispettive autonomie, assicurano il raccordo con gli istituti di istruzione secondaria superiore statali e paritari, potenziano quanto gia' realizzato attraverso le pre-iscrizioni o nell'ambito dei progetti o convenzioni in essere ed individuano nei propri regolamenti specifiche iniziative, delineandone l'attuazione attraverso piani pluriennali di intervento.


Per la progettazione, realizzazione e valutazione dei percorsi e delle iniziative previste dai commi 1 e 2 le istituzioni di cui ai commi medesimi stipulano specifiche convenzioni, aperte alla partecipazione di altre istituzioni, enti, associazioni, imprese, rappresentanze del mondo del lavoro e delle professioni, ((tra cui le associazioni iscritte al Forum delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agenzie per il lavoro che intendano fornire il loro apporto ai fini predetti nell'ambito degli stanziamenti di bilancio ordinariamente disponibili e nel rispetto dei principi di pluralismo; concorrenza e trasparenza, ovvero con proprie risorse tecniche, umane, finanziarie, attrezzature e laboratori)). ((5))


E' istituita, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, una Commissione nazionale, con rappresentanza paritetica del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca, nonche' di una rappresentanza territoriale dei comuni, delle province e delle regioni nel rispetto del principio della pari opportunita' tra uomo e donna. La Commissione ha il compito di monitorare, in raccordo con l'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI) e con l'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), le attivita' svolte in attuazione del presente decreto ed i risultati ottenuti. La Commissione presenta ogni anno al Ministro dell'universita' e della ricerca e al Ministro della pubblica istruzione una relazione sulla realizzazione e valutazione dei percorsi e delle iniziative previste dal presente decreto, formulando proposte per il potenziamento e lo sviluppo del raccordo tra scuole, universita' e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, ne' rimborsi per le spese sostenute.


Il Ministero dell'universita' e della ricerca e il Ministero della pubblica istruzione, avvalendosi della Commissione di cui al comma 4, tenuto conto della programmazione territoriale, formulano annualmente un piano nazionale per l'orientamento e la valorizzazione della qualita' dei risultati scolastici, con l'indicazione delle priorita', dei progetti e delle iniziative da realizzare e delle risorse a tal fine disponibili, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.


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AGGIORNAMENTO (5)


Il D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128, ha disposto (con l'art. 8, comma 1, alinea) che le modifiche apportate al presente articolo decorrono dall'anno scolastico 2013-2014.


Art. 3

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Comma 1

Percorsi di orientamento

Comma 2

I percorsi di orientamento si inseriscono strutturalmente ((nel primo biennio e)) negli ultimi tre anni di corso della scuola secondaria di secondo grado e ((nelle classi prime, seconde e terze)) della scuola secondaria di primo grado, anche utilizzando gli strumenti di flessibilita' didattica e organizzativa previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 ((, dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, e dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 e n. 89, nonche' specifici strumenti di supporto all'orientamento, individuati dalle linee guida adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito per potenziare le azioni nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. A partire dall'anno scolastico 2023/2024, nelle classi terze, quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado, le attivita' di orientamento consistono in moduli curricolari anche superiori a trenta ore, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa, da inserire anche nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Nel primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado e in tutte le classi della scuola secondaria di primo grado, le attivita' di cui al secondo periodo consistono in moduli di trenta ore da svolgere in orario curricolare o extracurricolare, anche all'interno di progetti gia' in essere nell'istituzione scolastica)). (5)


In presenza di alunni con disabilita' certificata sono previsti interventi specifici finalizzati all'orientamento e volti a offrire alle famiglie strumenti utili per indirizzare la scelta del percorso formativo. Tali percorsi di orientamento si inseriscono strutturalmente ((nelle classi prime, seconde e terze)) della scuola secondaria di primo grado ((e nel primo biennio)) e negli ultimi ((tre)) anni di corso della scuola secondaria di secondo grado.(5)


Le istituzioni, scolastiche, le universita', le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli istituti tecnici superiori, mediante apposite convenzioni, collaborano, anche in forma consortile, per la realizzazione di attivita' intese a migliorare la preparazione di studenti universitari che non abbiano superato le verifiche previste dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.


Nel Piano dell'offerta formativa e sul sito istituzionale delle istituzioni scolastiche vengono indicate le iniziative di orientamento poste in essere. (5)


I docenti della scuola secondaria superiore possono essere coinvolti nella predisposizione delle prove di selezione per l'accesso all'universita', che devono comunque tener conto degli effettivi programmi svolti nei percorsi di studio dell'istruzione secondaria superiore.


Presso le scuole secondarie superiori possono essere previsti interventi orientativi di professori universitari, ricercatori e dottori di ricerca, nonche' di docenti delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.


Il Ministero dell'universita' e della ricerca, in collaborazione con l'ANVUR, e utilizzando anche i dati dell'anagrafe degli studenti universitari, cura la realizzazione di un osservatorio nazionale sugli iscritti ai corsi di laurea, assicura agli istituti scolastici e alle amministrazioni scolastiche, nonche' alle regioni e agli enti locali interessati, l'accesso ai dati aggregati sulle scelte dei propri studenti e sui loro risultati nelle verifiche di ingresso e nel percorso di studio, e presenta una relazione annuale sui flussi degli studenti. Ai componenti dell'osservatorio non spettano compensi ne' rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti.


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AGGIORNAMENTO (5)


Il D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128, ha disposto (con l'art. 8, comma 1, alinea) che le modifiche apportate al presente articolo decorrono dall'anno scolastico 2013-2014.


Art. 4

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2013, N. 104, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 NOVEMBRE 2013, N. 128))
((5))


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AGGIORNAMENTO (5)


Il D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "L'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 4 del 2008 non e' applicato agli esami di ammissione ai corsi universitari gia' indetti e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 5

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Comma 1

Certificazioni

Comma 2

Le certificazioni relative alle valutazioni di qualita' ottenute dagli studenti, in sede di scrutinio finale degli ultimi tre anni del corso di istruzione frequentato e in sede di esame di Stato, di cui all'articolo 4, sono rilasciate dal dirigente scolastico dell'istituzione frequentata dallo studente.


Per i candidati esterni che hanno superato l'esame di Stato a livelli valutativi di qualita' cosi' come previsto dall'articolo 4, comma 3, lettere b) e c), la certificazione e' relativa soltanto a detto esame e viene rilasciata dal dirigente scolastico dell'istituto sede di esame.


Le certificazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rilasciate a richiesta dell'interessato. (1)(2)(3) ((4))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129, ha disposto (con l'art. 4, comma 9) che le disposizioni di cui al presente articolo 5, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2009-2010.


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129, come modificato dal D. L. 30 dicembre 2008, n.
207
, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 4, comma 9) che le disposizioni di cui al presente articolo 5, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2010-2011.


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 ha disposto (con l'art. 4, comma 9) che le disposizioni di cui al presente articolo 5, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2011-2012.


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, nel modificare l'art. 4, comma 9 del D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129, ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'anno accademico 2013-2014.


Art. 6

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Comma 1

Norme finali

Comma 2

Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione a decorrere dall'anno accademico 2008-2009.


Dalle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.