DECRETO LEGISLATIVO

Costituzione dell'Albo nazionale delle attivita' commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attivita', in attua

Numero 219 Anno 2024 GU 16.01.2025 Codice 25G00002

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-12-27;219

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Oggetto e finalita'


Il presente decreto definisce, in attuazione della delega di cui all'articolo 27, commi 1, lettera l-bis), e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118, misure uniformi per la tutela e la valorizzazione dei luoghi storici del commercio e delle botteghe artigiane, che presentano particolare rilevanza e importanza sotto il profilo storico, culturale e commerciale, anche attraverso l'istituzione di apposti albi in ambito locale e di un albo nazionale.


Art. 3

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Comma 1

Attivita' commerciali, botteghe artigiane ed esercizi storici


I comuni, le unioni di comuni, le citta' metropolitane, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono costituire propri albi delle attivita' commerciali, delle botteghe artigiane e, ove previsto dalle norme regionali o locali, degli esercizi pubblici storici, insistenti nel proprio territorio, nei quali sono elencate le attivita' esistenti da almeno cinquanta anni o altro periodo gia' stabilito dalle normative regionali, che siano connotati da un particolare interesse merceologico o culturale o storico o artistico o turistico ovvero legato alle tradizioni locali, anche in connessione con le aree in cui sono insediati. In sede di prima applicazione, i soggetti iscritti ad albi gia' esistenti delle attivita' commerciali, delle botteghe artigiane degli esercizi pubblici storici sono iscritti di diritto agli albi di cui al presente decreto, anche se non in possesso dei requisiti di cui al presente comma.


Gli enti di cui al comma 1 possono tenere distinti gli albi delle attivita' commerciali e degli esercizi pubblici storici da quelli delle botteghe artigiane storiche, indicando altresi' quali di essi siano attivita' di eccellenza ai sensi dell'articolo 4.


I titolari delle attivita' economiche, qualora ritengano di essere in possesso delle caratteristiche necessarie per l'iscrizione agli albi di cui al comma 1, possono fare richiesta al comune, all'unione di comuni, alle province, alle citta' metropolitane territorialmente competenti, ovvero, laddove gli albi non siano costituiti, alla regione per la relativa iscrizione.


In caso di subentro nella titolarita' o gestione di attivita' commerciali, di botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici, la qualificazione di cui al comma 1 puo' essere mantenuta a condizione che i soggetti subentranti garantiscano la continuita' nell'attivita' per quanto concerne il settore merceologico, le modalita' di vendita o di produzione e, ove possibile, le caratteristiche strutturali dei locali. L'ipotesi di subentro di cui al presente comma e' ammissibile in favore del dipendente che abbia operato presso l'attivita' per almeno dieci anni e sia in possesso di adeguata qualificazione.


La qualificazione di cui al comma 1 puo' essere mantenuta anche in un locale diverso da quello cui era stata originariamente attribuita, qualora, esperita senza esito la procedura conciliativa di cui all'articolo 5, comma 2, nonche' in casi di forza maggiore, l'attivita' sia gestita dal precedente titolare, sia mantenuta l'area d'insediamento e sia garantita la continuita' nell'attivita', con riferimento al settore merceologico e alle modalita' di vendita o produzione. La disposizione di cui al presente comma non si applica se lo spostamento in un locale diverso e' conseguenza o e' comunque connesso al subentro di cui al comma 4.


Per la verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al relativo albo e per i casi di cui ai commi 4 e 5, gli enti di cui al comma 1 applicano le rispettive discipline di settore.


Periodicamente e comunque con cadenza annuale, i comuni, le unioni di comuni, le province e le citta' metropolitane trasmettono alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza i propri albi aggiornati. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei dati trasmessi dai comuni, provvedono alla redazione e all'aggiornamento dell'albo o degli albi regionali in conformita' alle normative regionali di settore. Le regioni e le province autonome, qualora non abbiano delegato tale attivita' agli enti istitutori, trasmettono i dati contenuti negli albi e i relativi aggiornamenti al Ministero delle imprese e del made in Italy per il loro inserimento nell'albo nazionale.


Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni, le unioni di comuni, le province e le citta' metropolitane danno adeguata informazione nei rispettivi siti internet istituzionali delle attivita' commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici iscritti agli albi comunali regionali con la previsione di iniziative e di itinerari turistici volti a valorizzarli.


Con decreto di natura regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato di concerto con i Ministri della cultura e del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' con cui le regioni possono ampliare anche ad altre attivita', o derogare a fronte di specifiche esigenze, i requisiti necessari per l'accesso alla qualifica di storicita' delle attivita' di cui al presente articolo.


Art. 4

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Comma 1

Attivita' storiche di eccellenza


Alle attivita' di cui al comma 1, disciplinate con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 9, e' dedicata una specifica sezione dell'albo nazionale di cui all'articolo 6.


Art. 5

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Comma 1

Diritti di prelazione ed estensione delle tutele relative ai beni culturali

Comma 2

In caso di cessione o vendita di beni immobili di proprieta' di soggetti pubblici o privati, che siano sede operativa di attivita' commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici o di eccellenza, in forza di un contratto di locazione o di altro legittimo titolo che ne consente la detenzione o il possesso, il diritto di prelazione di cui all'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e' riconosciuto, limitatamente ai locali detenuti, anche in caso di vendita dell'intero complesso immobiliare.


Le regioni, con propri provvedimenti, possono individuare percorsi conciliativi che agevolino la conclusione di accordi tra gli esercenti di attivita' commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici o di eccellenza e i proprietari dei locali, volti a evitare fenomeni di espulsione di operatori commerciali qualificati dai centri storici e dalle aree commerciali classificate di pregio.


Le attivita' commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici o di eccellenza di cui agli articoli 3 e 4, qualora siano espressioni di identita' culturale collettiva ai sensi dell'articolo 7-bis del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono essere classificati, su istanza degli interessati, quali beni culturali. In tale ipotesi il Ministero dei beni culturali puo' apporre vincoli di destinazione e obblighi di conservazione in capo ai soggetti proprietari degli immobili sede di beni o di attivita' definiti come culturali, tali da consentire il mantenimento della qualifica di storicita' o di eccellenza.


Restano ferme le competenze del Ministero della cultura in materia di individuazione delle misure di tutela per l'esercizio del commercio in aree di valore culturale, previste dall'articolo 52, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.


Art. 6

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Comma 1

Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese commerciali e artigiane storiche e delle relative sottosezioni

Comma 2

E' istituito l'Albo nazionale delle attivita' commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici. L'Albo nazionale e' costituito dagli albi regionali, delle citta' metropolitane, comunali e delle province autonome, inviati e periodicamente aggiornati dalle regioni, dai comuni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Nell'ambito dell'Albo nazionale e' costituita una sezione delle attivita' storiche di eccellenza.


Art. 7

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Comma 1

Misure di valorizzazione

Comma 2

Il Ministro del turismo provvede in accordo con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, all'adozione di misure di valorizzazione e di campagne informative rivolte al turismo nazionale e internazionale in favore delle attivita' commerciali, delle botteghe artigiane ed esercizi storici e di eccellenza, iscritti all'Albo nazionale, in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale per il turismo, anche mediante creazione di specifici circuiti merceologici o territoriali. Le iniziative di cui al primo periodo possono essere avviate dalle associazioni di settore interessate, per il tramite delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. Sono in ogni caso fatte salve le eventuali misure di valorizzazione definite a livello locale.


Art. 8

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Comma 1

Clausola di salvaguardia

Comma 2

Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.


Art. 9

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.