DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 103/1992 - Attuazione della direttiva n. 82/470/CEE concernente la libera prestazione dei servizi da parte di taluni ausiliari dei trasporti.

Attuazione della direttiva n. 82/470/CEE concernente la libera prestazione dei servizi da parte di taluni ausiliari dei trasporti.

Numero 103 Anno 1992 GU 17.02.1992 Codice 092G0132

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-20;103

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Campo di applicazione

Comma 2

Il presente decreto disciplina l'esercizio effettivo della liberta' di stabilimento e della libera prestazione di servizi da parte di cittadini e imprese di altri Stati membri della Comunita' europea, per quanto concerne le attivita' economiche precisate nelle allegate tabelle A, B, C e D, nonche' per quanto attiene all'espletamento delle connesse prestazioni di lavoro dipendente.


Sono fatte salve eventuali disposizioni di maggior favore.


Art. 2

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Comma 1

Requisiti di onorabilita' e capacita' finanziaria

Comma 2

Qualora, per ottenere l'autorizzazione ad esercitare, anche in qualita' di lavoratore dipendente, le attivita' economiche di cui al presente decreto, debbano essere fornite attestazioni comprovanti il possesso di requisiti di onorabilita' e di assenza di fallimento, dovra' essere presentato un estratto del casellario giudiziale o, in mancanza di esso, un documento equipollente rilasciato da un'autorita' giudiziaria o amministrativa competente del Paese d'origine o provenienza, attestante il possesso di detti requisiti.


Qualora l'esercizio dell'attivita' di cui alla tabella B possa essere consentito solo previa documentazione del possesso di requisiti specifici ulteriori previsti dalla legge, non figuranti nei documenti di cui al comma 1, e' sufficiente che i cittadini degli altri Stati membri presentino un attestato rilasciato da un'autorita' giudiziaria o amministrativa del Paese d'origine o provenienza da cui risulti che tali specifici requisiti sono soddisfatti.


Quando nello Stato membro di origine o provenienza non vengono rilasciati i documenti o gli attestati di cui ai commi 1 e 2, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli Stati in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne resa dall'interessato ad un'autorita' giudiziaria o amministrativa competente, o all'occorrenza ad un notaio del Paese d'origine o provenienza, che rilascera' un attestato facente fede di tale giuramento o dichiarazione solenne; la dichiarazione di mancanza di fallimento potra', in tale ipotesi, essere fatta anche ad un organismo professionale competente di detto Paese.


I requisiti di cui ai commi precedenti devono essere posseduti, quando si tratti di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando si tratti di societa', dal legale rappresentante.


In sede di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di cui al presente decreto potra' tenersi conto di fatti specifici dei quali lo Stato italiano sia comunque venuto a conoscenza.


L'iscrizione, ove richiesta dalla legge, ad albi, registri, liste o altri elenchi ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui al presente decreto da parte di cittadini appartenenti ad altri Stati membri, nonche' l'accesso alle connesse attivita' di lavoro dipendente, avvengono alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.


Qualora l'esercizio delle attivita' di cui al presente decreto sia subordinato alla prova della capacita' finanziaria, gli attestati rilasciati da banche ed istituti di credito di altri Stati membri sono equivalenti a quelli rilasciati da banche o istituti di credito italiani.


I documenti o gli attestati di cui ai commi che precedono devono, al momento della presentazione, essere di data non anteriore a tre mesi.


Art. 3

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Comma 1

I n f o r m a z i o n e

Comma 2

1. Le amministrazioni competenti, anche a mezzo dei propri uffici periferici, sono tenute a fornire ai richiedenti chiarimenti in merito ai requisiti generali e speciali che debbono essere posseduti ai fini dell'espletamento delle attivita' di cui al presente decreto, ovvero ad indicare agli interessati presso quali uffici o enti ad esse facenti capo possono essere richieste tali informazioni.


Art. 4

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Comma 1

Certificazione delle attivita'

Comma 2

Le amministrazioni di cui all'art. 3 rilasciano ai richiedenti le attestazioni comprovanti la natura e la durata delle attivita' contemplate dalle tabelle allegate, svolte in Italia in forma indipendente.


I certificati attestanti la natura e la durata delle attivita' previste dalle tabelle allegate, svolte in forma dipendente, sono rilasciati dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cui circoscrizione gli interessati hanno effettuato l'ultima prestazione di lavoro.


Art. 5

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Comma 1

Capacita' professionale

Comma 2

La prova del possesso di conoscenze ed attitudini generali, commerciali o professionali, richieste per l'accesso ad una delle attivita' di cui alla tabella A, lettere a), b) o d), allegata al presente decreto, o per l'esercizio della stessa, e' fornita dalla certificazione dell'effettivo esercizio dell'attivita' stessa in altro Stato membro della Comunita' economica europea, rilasciata dalle competenti autorita' di tale Stato.


La prova del possesso di conoscenze ed attitudini generali, commerciali o professionali, eventualmente richieste per l'accesso ad una delle attivita' di cui alla tabella A, lettere c) ed e), ed alle tabelle B, C e D, o per l'esercizio della stessa, e' fornita dalla certificazione dell'effettivo esercizio dell'attivita' stessa in altro Stato membro, rilasciata dalle competenti autorita' di tale Stato.


Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 2 e dalle lettere a) e c) del comma 4, l'attivita' non deve essere cessata da oltre dieci anni alla data della presentazione della domanda con cui il cittadino di un altro Stato membro della Comunita' economica europea chiede di esercitare le attivita' di cui trattasi.


Le disposizioni che stabiliscono per taluna attivita' un termine piu' breve si applicano anche ai cittadini degli altri Stati membri.


Sono fatte salve le disposizioni che subordinano l'accesso a taluna delle attivita' di cui al presente decreto al suo previo esercizio nello stesso ramo di attivita' che l'interessato intende esercitare, o in un ramo connesso, ovvero al possesso della relativa specifica formazione professionale.


Art. 7

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.