Le funzioni degli organi centrali e periferici dello Stato di cui all'articolo 12 del codice civile concernenti le persone giuridiche che hanno la loro sede nella regione siciliana e le cui finalita' statutarie sono limitate all'ambito regionale e alle materie di competenza legislativa regionale sono trasferite alla regione. Le suddette funzioni sono esercitate dal presidente e dagli assessori regionali preposti ai corrispondenti rami di amministrazione secondo le relative competenze.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato di cui all'articolo 17, nonche' quelle di cui agli articoli 25 e seguenti del codice civile, concernenti le persone giuridiche private di cui all'articolo 1 sono, altresi', trasferite alla regione siciliana e sono esercitate dal presidente e dagli assessori regionali preposti ai corrispondenti rami di amministrazione secondo le relative competenze.