L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 della legge 24 marzo 1942, n. 360, e' prorogata al 15 aprile 1948.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 15 aprile 1947.