Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano alla produzione a fini di commercializzazione e alla commercializzazione di materiale di moltiplicazione per fini forestali, appartenente alle specie di cui all'allegato I.
Su proposta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la commissione tecnica di cui all'articolo 14, di seguito denominata: "commissione tecnica", il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, puo' modificare per il territorio nazionale l'elenco delle specie comprese nell'allegato I, salvo che per le specie ritenute obbligatorie, per le quali si applicano le disposizioni di cui al comma 4.
Nei casi in cui determinate specie e determinati ibridi artificiali non siano soggetti alle misure previste dal presente decreto legislativo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare per il proprio territorio misure analoghe o meno rigorose dandone informazione al Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato: "Ministero".
Le misure di cui al presente decreto legislativo non si applicano ai materiali forestali di moltiplicazione dei quali sia provata la destinazione all'esportazione e alla riesportazione, e ai materiali forestali di moltiplicazione sotto forma di postime e a parti di piante per i quali e' provato che non sono destinati a fini forestali. Qualora una ditta detenesse o commercializzasse a qualsiasi titolo materiali per altri fini che non siano quelli forestali, e' fatto obbligo di apporre su questi ultimi etichette o cartellini recanti la dicitura: "Non per fini forestali".
Su proposta della commissione tecnica, il Ministero richiede alla Commissione europea l'esonero parziale o totale dal rispetto delle disposizioni del presente decreto legislativo per le specie che non risultano importanti a fini forestali sul territorio nazionale.