DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.

Numero 386 Anno 2003 GU 29.01.2004 Codice 004G0024

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-11-10;386

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

(Oggetto ed ambito di applicazione)

Comma 2

Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano alla produzione a fini di commercializzazione e alla commercializzazione di materiale di moltiplicazione per fini forestali, appartenente alle specie di cui all'allegato I.


Su proposta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la commissione tecnica di cui all'articolo 14, di seguito denominata: "commissione tecnica", il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, puo' modificare per il territorio nazionale l'elenco delle specie comprese nell'allegato I, salvo che per le specie ritenute obbligatorie, per le quali si applicano le disposizioni di cui al comma 4.


Nei casi in cui determinate specie e determinati ibridi artificiali non siano soggetti alle misure previste dal presente decreto legislativo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare per il proprio territorio misure analoghe o meno rigorose dandone informazione al Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato: "Ministero".


Le misure di cui al presente decreto legislativo non si applicano ai materiali forestali di moltiplicazione dei quali sia provata la destinazione all'esportazione e alla riesportazione, e ai materiali forestali di moltiplicazione sotto forma di postime e a parti di piante per i quali e' provato che non sono destinati a fini forestali. Qualora una ditta detenesse o commercializzasse a qualsiasi titolo materiali per altri fini che non siano quelli forestali, e' fatto obbligo di apporre su questi ultimi etichette o cartellini recanti la dicitura: "Non per fini forestali".


Su proposta della commissione tecnica, il Ministero richiede alla Commissione europea l'esonero parziale o totale dal rispetto delle disposizioni del presente decreto legislativo per le specie che non risultano importanti a fini forestali sul territorio nazionale.


Art. 3

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Comma 1

(Requisiti dei materiali di base)

Comma 2

Gli organismi ufficiali provvedono affinche' solo i materiali di base ammessi possano essere utilizzati per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione destinati alla commercializzazione.


Nell'interesse della conservazione delle risorse genetiche delle piante utilizzate nella silvicoltura, ed in relazione alla conservazione in situ e all'uso sostenibile delle risorse genetiche vegetali tramite la coltivazione e la commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione d'origine naturalmente adatti alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, gli organismi ufficiali possono non applicare i requisiti previsti al comma 2 e agli allegati II, III, IV e V, purche' siano fissate condizioni specifiche conformemente alla procedura di cui alla decisione 1999/468/CE.


Gli organismi ufficiali, dandone comunicazione al Ministero, possono ammettere per un periodo non superiore a dieci anni materiali di base per la produzione di materiali di moltiplicazione controllati, se, dai risultati provvisori della valutazione genetica o delle prove comparative di cui all'allegato V, si puo' presumere che detti materiali di base soddisfano i requisiti stabiliti dal presente decreto per l'ammissione.


Art. 4

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Comma 1

(Licenza per la produzione, la conservazione, la commercializzazione e la distribuzione)

Comma 2

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, la produzione, la conservazione, il commercio e la distribuzione a qualsiasi titolo di materiale soggetto alla disciplina del presente decreto sono subordinate al conseguimento di apposita licenza, rilasciata dall' organismo ufficiale.


Gli organismi ufficiali istituiscono i registri ufficiali dei fornitori di materiale forestale di moltiplicazione e ne danno comunicazione al Ministero.


La licenza per la produzione, la conservazione, il commercio e la distribuzione a qualsiasi titolo di materiale forestale di propagazione deve essere acquisita anche dai costitutori di nuovi cloni.


Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano agli Istituti universitari, agli Enti pubblici di ricerca e sperimentazione, nonche' ai centri nazionali per la conservazione della biodiversita' forestale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, relativamente ai materiali forestali di moltiplicazione usati esclusivamente a fini di ricerca e sperimentali.


Art. 5

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Comma 1

(Registro di carico e scarico)

Comma 2

I fornitori delle sementi e degli altri materiali forestali di moltiplicazione indicati all'articolo 2, devono tenere, per ogni sito produttivo, un registro di carico e scarico.


Gli organismi ufficiali definiscono i modelli di registro di carico e scarico e ne disciplinano le modalita' di tenuta sotto forma cartacea o informatica, sulla base dei modelli predisposti dalla commissione tecnica.


Fino alla adozione dei modelli di cui al comma 2, restano validi i modelli dei registri di carico e scarico di cui alla legge 22 maggio 1973, n. 269, e successive modifiche.


Allo scopo di consentire la formulazione di statistiche ufficiali e l'eventuale programmazione di settore, i produttori di materiale forestale di moltiplicazione trasmettono agli organismi ufficiali, entro il 31 dicembre di ciascun anno, la consistenza del materiale esistente nei propri stabilimenti o vivai, secondo le modalita' stabilite dalla commissione tecnica, sentito l'istituto nazionale di statistica (ISTAT).


Art. 6

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Comma 1

(Certificati di provenienza e di identita' clonale)

Comma 2

Dopo la raccolta, gli organismi ufficiali rilasciano per tutti i materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base ammessi un certificato principale recante il riferimento unico di registro e le pertinenti informazioni di cui all'allegato VIII.


Se un organismo ufficiale procede ad una successiva propagazione vegetativa ai sensi dell'articolo 8, comma 2, e' rilasciato un nuovo certificato principale.


In caso di mescolanza ai sensi dell'articolo 8, comma 3, gli organismi ufficiali provvedono affinche' i riferimenti di registro dei relativi componenti siano identificabili e venga altresi' rilasciato un nuovo certificato principale o un altro documento di identificazione.


Il materiale forestale di moltiplicazione vegetativa appartenente ai cloni iscritti nel Registro nazionale, alla sezione cloni forestali, non puo' essere rimosso dal luogo di conservazione o di produzione o dai locali di conservazione, senza che l'organismo ufficiale abbia rilasciato il relativo certificato d'identita' clonale entro un termine massimo prefissato a decorrere dalla data della richiesta.


L'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo, l'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura di Casale Monferrato, nonche' i Centri nazionali per la conservazione della biodiversita' forestale, sono autorizzati, se necessario, a certificare in via provvisoria la provenienza di materiali forestali di propagazione impiegati per ricerche e sperimentazioni.


Art. 7

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Comma 1

(Materiali di base e materiali forestali di moltiplicazione geneticamente modificati,)

Comma 2

Alla produzione e alla commercializzazione dei materiali di base di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), consistenti in organismi geneticamente modificati, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.


Art. 8

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Comma 1

(Modalita' di movimentazione ed identificazione dei materiali di moltiplicazione durante le fasi di produzione)

Comma 2

Fatto salvo quanto disposto dal comma 1 e dall'articolo 10, comma 4, gli organismi ufficiali possono autorizzare la successiva propagazione vegetativa di una singola unita' di ammissione nelle categorie: "selezionati", "qualificati" e "controllati". In tale caso, i materiali vengono tenuti separati e identificati come tali.


I materiali di moltiplicazione oggetto del presente decreto legislativo sono commercializzati esclusivamente in partite omogenee, muniti di etichette o cartellini di qualsiasi materiale purche' integri e ben leggibili, conformi ai requisiti di cui al presente articolo. Nel caso delle sementi, la commercializzazione puo' avvenire esclusivamente in imballaggi chiusi, il cui dispositivo di chiusura diventi inservibile una volta aperto.


Per rendere rapidamente disponibili le sementi del raccolto corrente anche se l'esame relativo alla germinazione di cui al comma 6, lettera b), non e' stato concluso, gli organismi ufficiali possono autorizzarne la commercializzazione per quanto riguarda il primo acquirente. Il fornitore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 6, lettere b) e d), con la massima celerita'.


Nel caso di piccoli quantitativi di sementi, definiti per ciascuna specie di cui all'allegato I dalla commissione tecnica, i requisiti di cui al comma 6, lettere b) e d), non si applicano. I quantitativi e le condizioni possono essere determinati secondo la procedura prevista dalla decisione 1999/468/CE.


Nel caso di Populus spp. le parti di piante possono essere commercializzate solo a condizione che l'etichetta o il documento del fornitore presentino il numero di classificazione CE di cui al punto 2, lettera b) dell'allegato VII, parte C.


I codici da attribuire ai diversi materiali di base per l'iscrizione ai registri sono i codici indicati nella Parte B dell'allegato al Regolamento (CE) n. 1597/2002, eventualmente con l'aggiunta di altri stabiliti dalla commissione tecnica. I codici delle regioni di provenienza sono individuati con metodi omogenei, idonei a descrivere il territorio, in particolare dal punto di vista ecologico, definiti dalla commissione tecnica.


Art. 9

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Comma 1

(Requisiti per la commercializzazione)

Comma 2

I materiali di moltiplicazione forestale possono essere commercializzati solo se conformi ai requisiti di cui all'allegato VII.


Per un periodo transitorio di durata non superiore a dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 2003, si possono utilizzare, per l'ammissione, precedentemente non disciplinata, dei materiali di base destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione controllati, i risultati di prove comparative non rispondenti ai requisiti fissati nell'allegato V, purche' tali prove siano iniziate anteriormente al 1° gennaio 2003 e attestino l'elevata qualita' dei materiali di moltiplicazione provenienti dai materiali di base.


Nel caso in cui nuove specie e nuovi ibridi artificiali vengano successivamente aggiunti all'elenco dell'allegato I, il periodo transitorio di cui al comma 2, e' determinato secondo la procedura prevista dalla decisione 1999/468/CE.


Alla scadenza del periodo transitorio, i risultati delle prove comparative e genetiche, previa autorizzazione della Commissione europea, richiesta dagli organismi ufficiali tramite il Ministero, possono essere utilizzati secondo la procedura prevista dalla decisione 1999/468/CE.


Art. 10

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Comma 1

(Registro dei materiali di base)

Comma 2

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un registro dei materiali di base delle specie elencate nell'allegato I presenti nel proprio territorio. In detto registro, sono inseriti i dati specifici relativi a ciascuna unita' di ammissione unitamente al riferimento unico del registro. I popolamenti gia' iscritti al Libro nazionale dei boschi da seme sono iscritti nel registro, salvo parere contrario della regione o provincia autonoma competente per territorio.


Il registro di cui al comma 1 e' trasmesso al Ministero entro tre mesi dalla data della sua istituzione.


La demarcazione delle regioni di provenienza deve essere indicata dagli organismi ufficiali, singolarmente o d'intesa tra di loro, tramite la redazione e pubblicazione di apposite cartografie, realizzate secondo criteri omogenei definiti dalla Commissione di cui all'articolo 14, di concerto con gli organismi ufficiali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n). Le cartografie vengono inviate al Ministero e, tramite questo, alla Commissione europea e agli altri Stati membri.


I requisiti minimi per l'ammissione all'iscrizione sui registri ufficiali dei materiali di base destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione certificati come identificati alla fonte, selezionati, qualificati e controllati, sono individuati negli allegati II, III, IV, V.


Art. 11

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Comma 1

(Iscrizione nei registri e gestione dei materiali di base)

Comma 2

L'iscrizione nei registri regionali o provinciali dei materiali di base e' effettuata secondo le modalita' stabilite dagli organismi ufficiali, previo accertamento dei requisiti minimi stabiliti negli allegati II, III, IV, V, che devono essere riportati su una apposita scheda tecnica. L'organismo ufficiale o l'autorita' territorialmente competente informa i proprietari, almeno tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'organismo ufficiale o sull'Albo pretorio dell'autorita' competente per territorio.


L'iscrizione di materiale di base qualificato o controllato puo' essere richiesta direttamente anche dal costitutore o dalla persona fisica o giuridica che ha eseguito le prove necessarie previste per queste categorie, e previa verifica dei requisiti minimi da parte degli organismi ufficiali.


Gli organismi ufficiali, sentita la commissione tecnica, definiscono i disciplinari o piani per la gestione dei materiali di base, e possono, altresi', promuovere gli interventi ritenuti opportuni per la loro tutela e il miglioramento, anche attraverso l'adozione di eventuali misure di incentivazione.


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Per l'iscrizione dei cloni di pioppo al registro nazionale dei materiali di base, e' competente l'Osservatorio nazionale per il pioppo, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che sostituisce nelle sue funzioni la Commissione nazionale per il pioppo di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1799, e che riferisce del suo operato alla commissione tecnica. Dalla partecipazione all'Osservatorio nazionale per il pioppo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e comunque ai partecipanti non spettano compensi, gettoni di presenza, indennita', emolumenti ne' rimborsi spese comunque denominati.


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Art. 12

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Comma 1

(Divieto di commercializzazione di specifici materiali di moltiplicazione)

Comma 2

Su richiesta degli organismi ufficiali, della commissione tecnica o del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, il Ministero chiede alla Commissione europea di essere autorizzato, secondo la procedura di cui alla decisione 1999/468/CE, a vietare su tutto il territorio nazionale, o su una parte di esso, la commercializzazione all'utilizzatore finale a fini di semina o impianto, di materiali di moltiplicazione specifici.


Art. 13

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Comma 1

(Importazione ed esportazione dei materiali di moltiplicazione)

Comma 2

Fatta salva l'osservanza degli obblighi derivanti da accordi internazionali e delle vigenti norme che regolano l'esportazione e l'importazione delle merci e salva altresi' l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia fitosanitaria, l'esportazione di materiale forestale di moltiplicazione e' subordinata alla presentazione dei certificati di cui all'articolo 6.


La ditta esportatrice di materiale di moltiplicazione che non soddisfa i criteri del presente decreto legislativo deve trasmettere, entro 15 giorni dall'uscita della merce dal territorio doganale ((dell'Unione europea)), la relativa attestazione di esportazione rilasciata dalla dogana.


Nelle more dell'adozione della decisione dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 1999/105/CE, il Ministro delle politiche agricole e forestali individua, su proposta della commissione tecnica, i criteri cui devono rispondere i materiali di moltiplicazione importati da Paesi terzi, in modo che presentino garanzie equivalenti sotto ogni aspetto a quelle dei materiali prodotti ((nell'Unione europea)).


Possono essere importati materiali di moltiplicazione da Paesi terzi solo a seguito di autorizzazione degli organismi ufficiali.
L'importazione e' comunque subordinata alla presentazione di certificato equivalente a quelli indicati all'articolo 6 o analogo documento ufficiale, rilasciato dalle competenti autorita' del Paese di origine, dal quale risulti anche la localizzazione del vivaio di produzione.


Per eliminare difficolta' temporanee di approvvigionamento di materiali forestali di moltiplicazione rispondenti ai requisiti del presente decreto legislativo, gli organismi ufficiali possono richiedere alla Commissione europea, attraverso il Ministero, l'autorizzazione all'importazione di materiale di moltiplicazione con requisiti meno rigorosi, ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 1999/105/CE.


L'importazione di materiali di moltiplicazione da Paesi terzi e' riservata alle ditte registrate per la produzione ed il commercio di materiali di moltiplicazione forestali. L'autorizzazione all'importazione va richiesta alle Autorita' territoriali competenti per il territorio in cui la ditta commercializza i materiali di moltiplicazione. L'autorizzazione ha durata limitata nel tempo e contiene le prescrizioni necessarie a garantire la corretta applicazione del presente decreto legislativo.


L'intestatario dell'autorizzazione deve tempestivamente comunicare all'organismo ufficiale competente il luogo e la data prevista per l'importazione, al fine di consentire agli incaricati di assistere ai controlli doganali. L'organismo ufficiale deve verificare la presenza dell'autorizzazione all'importazione e dei documenti ufficiali del Paese d'origine, la corrispondenza tra quanto indicato nei documenti ed eventuali prescrizioni imposte con l'autorizzazione, le caratteristiche sanitarie e morfologiche dei materiali. In caso di esito positivo del controllo l'organismo ufficiale rilascia l'attestato di congruita' dell'importazione, che dovra' essere allegato alla dichiarazione doganale di importazione ai sensi del Regolamento (CEE) 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e successive modificazioni.


Nel caso di importazione di sementi, l'autorizzazione all'importazione dovra' essere allegata alla dichiarazione doganale di importazione ai sensi del Regolamento (CEE) 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e successive modificazioni. Ai fini del controllo sulle sementi prelevate, l'Agenzia delle dogane collabora con l'organismo ufficiale al campionamento e all'analisi. Il peso minimo del campione di sementi da prelevare, definito per ciascuna delle specie e degli ibridi dell'Allegato I, e' stabilito con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, su proposta della commissione tecnica.


La commercializzazione o cessione di materiale di moltiplicazione importato puo' avvenire solo in presenza dell'autorizzazione all'importazione o dell'eventuale attestato di congruita' di cui al comma 7.


Nel caso in cui non sia possibile ammettere materiale proveniente da Paesi terzi sara' cura della ditta importatrice provvedere al respingimento dello stesso al Paese di provenienza. Ove cio' non fosse possibile, l'organismo ufficiale dichiara la scadenza della spedizione e ordina la distruzione di tale materiale, con spese a carico dell'importatore.


Art. 14

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Comma 1

(( (Commissione tecnica). ))

Comma 2

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Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la Commissione tecnica che sostituisce la commissione tecnico - consultiva di cui all'articolo 16 della legge 22 maggio 1973, n. 269.


La Commissione tecnica di cui al comma 1 e' coordinata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.


I documenti di cui al comma 3 sono adottati, con uno o piu' decreti, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.


I componenti della Commissione tecnica durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Le funzioni di coordinamento e di segreteria senza diritto di voto, sono svolte da un dirigente o da un funzionario della competente struttura del Ministero. I membri della Commissione eleggono al proprio interno il Presidente e definiscono un regolamento di funzionamento.


Ai componenti della Commissione tecnica non spettano compensi, gettoni di presenza, indennita', emolumenti ne' rimborsi spese comunque denominati. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


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Art. 15

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Comma 1

(Controllo)

Comma 2

Le modalita' di controllo sono definite dagli organismi ufficiali, in conformita' con il modello predisposto dalla commissione tecnica e adottato a livello nazionale. Attraverso tale sistema di controllo, e' assicurato che il materiale di moltiplicazione proveniente da singole unita' di ammissione o partite, sia chiaramente identificabile durante l'intero processo, dalla raccolta alla consegna all'utilizzatore finale e che siano effettuate regolari ispezioni ufficiali sui fornitori registrati.


Per le attivita' di controllo, gli organismi ufficiali possono avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo, dell'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura di Casale Monferrato, dei Centri nazionali per la conservazione della biodiversita' forestale e di altri istituti di ricerca e sperimentazione.


Per le attivita' di controllo di cui al presente articolo, il personale addetto ha la facolta' di introdursi nei siti produttivi, nei locali di commercializzazione e nei mezzi di trasporto, nonche' di provvedere al prelevamento dei campioni necessari.


Art. 16

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Comma 1

(Sanzioni)

Comma 2

Chiunque produce, detiene per vendere, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione materiale forestale di propagazione senza la licenza prescritta dall'articolo 4 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 1000 a euro 6000.


Chiunque omette di tenere il registro di cui all'articolo 5 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 3000.


Chiunque tiene irregolarmente il registro di cui all'articolo 5, od omette la comunicazione alle competenti autorita' territoriali della consistenza del materiale di propagazione presente nelle proprie unita' produttive, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 200 a euro 1200.


Chiunque acquista, distribuisce, commercia, trasporta materiali di moltiplicazione non separati in lotti identificati, o comunque senza poterne dimostrare la provenienza o l'identita' clonale come prescritto dagli articoli 6 e 8, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 50 a euro 300, con un minimo in ogni caso di 100 euro, per ogni kg o frazione di kg di sementi, e per ogni centinaia o frazione di centinaia di piantine, talee, marze, astoni, embrioni o altre parti di piante, trasportate per la vendita, vendute o altrimenti commercializzate.


Nel caso di rimozione di materiale forestale di moltiplicazione vegetativa, appartenente ai cloni iscritti nel Registro nazionale, senza l'autorizzazione delle autorita' territoriali prevista all'articolo 10, si applica ai trasgressori una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 300, con un minimo in ogni caso di 100 euro, per ogni centinaia o frazione di centinaia di piantine, talee, marze, astoni, embrioni o altre parti di piante rimosse.


Il personale addetto alle funzioni di controllo, che accerta l'infrazione, puo' procedere al sequestro ed alla distruzione, a carico della ditta incriminata, del materiale forestale di moltiplicazione. A carico del trasgressore vanno poste anche le eventuali spese di analisi effettuate dagli istituti incaricati.


Nel caso di mancanza di licenza o del registro o del certificato, di cui ai commi 1, 2, e 4, l'organo competente, nel pronunciare il provvedimento definitivo di accertamento delle infrazioni, dispone che il provvedimento venga comunicato all'organismo ufficiale competente e tramite questo, al Ministero, il quale provvede a pubblicare su sito internet l'elenco di tali provvedimenti e dei trasgressori, e a renderlo disponibile a chi ne fa richiesta.


Nel caso di reiterazione delle violazioni indicate ai commi 2, 3 e 4, l'organismo ufficiale puo' disporre la sospensione della licenza per un periodo compreso tra 2 e 5 anni.


Chiunque produce, detiene, commercializza o distribuisce, oltre il periodo di transizione di 10 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, materiale di propagazione delle specie indicate nell'allegato I, non conforme ai requisiti stabiliti dal presente decreto legislativo, e' soggetto alla sospensione della licenza di cui all'articolo 3 per un periodo di 5 anni.


Per le violazioni amministrative contenute nel presente decreto legislativo si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui alla sezione I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.


Art. 17

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Comma 1

(Clausola di cedevolezza)

Comma 2

In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 1999/105/CE, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.


Art. 18

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Comma 1

(Norme transitorie e finali)

Comma 2

Le licenze gia' rilasciate ai sensi della legge 22 maggio 1973, n. 269, mantengono la loro validita' per 10 anni, salvo diversa disposizione degli organismi ufficiali.


Il materiale di moltiplicazione certificato ai sensi della legge n. 269 del 1973, in produzione o deposito alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, potra' essere utilizzato entro un termine massimo di dieci anni.


Dall'applicazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.


Art. 19

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Comma 1

(Abrogazioni)