L'Istituto federale di credito agrario per la Liguria, con sede in Genova, costituito con la legge 16 giugno 1932, n. 811, e' posto in liquidazione secondo la procedura regolata dal titolo VII, capo III del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, in quanto applicabili.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 NOVEMBRE 1951, N. 1350))
Art. 3
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 NOVEMBRE 1951, N. 1350))
Art. 4
#Comma 1
((Il personale gia' in servizio presso l'istituto federale di credito agrario per la Liguria, che non ha potuto essere assunto dalle Casse di risparmio partecipanti ne' potra' essere utilizzato dall'istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, verra' licenziato con il riconoscimento dei diritti ad esso spettanti, ai sensi del regolamento organico vigente presso il predetto Istituto federale di credito agrario per la Liguria)).
Art. 5
#Comma 1
((Gli atti inerenti alla trasformazione di cui all'articolo 1, nonche' gli atti di trasferimento di attivita' e passivita' dall'Istituto federale di credito agrario per la Liguria in liquidazione, all'istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, sono esenti dai qualsiasi tassa e imposta indiretta sugli affari. Sono peraltro dovuti gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari e i diritti e compensi spettanti agli uffici del registro e delle imposte dirette)).