L'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' sostituito dal seguente:
"Art. 22. - 1. Per il personale dei ruoli locali le competenze attribuite dalla legge ai consigli di amministrazione od a commissioni centrali o locali del personale comunque denominate, sono esercitate da un unico consiglio locale di amministrazione composto dal commissario del Governo, che lo presiede, e da cinque rappresentanti dell'amministrazione dello Stato, di regola con qualifica di dirigente. Esso e' nominato, all'inizio di ogni biennio, con decreto del commissario del Governo, che garantisce una adeguata rappresentanza dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino.
2. Con le stesse modalita' sono designati i membri supplenti.
3. Il presidente del consiglio locale di amministrazione non ha voto determinante.
4. Partecipa al consiglio, con funzione di relatore, senza diritto di voto, un funzionario dell'ufficio unico del personale delle amministrazioni statali; un funzionario dello stesso ufficio svolge le mansioni di segretario".
Dopo il comma 1 dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, introdotto dall'articolo 27 del decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, e' aggiunto il seguente comma:
" 2. Con i contratti collettivi di cui al comma 1 sono definite altresi' le modalita' di informazione delle organizzazioni sindacali e le nuove forme di partecipazione delle stesse ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29".