Il fondo di dotazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) e' aumentato da venti a trenta miliardi di lire.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni dipendenti dall'applicazione del presente decreto.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.