DECRETO LEGISLATIVO

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia recanti il trasferimento alla Regione di beni immobili dello Stato. (20G00128)

Numero 109 Anno 2020 GU 05.09.2020 Codice 20G00128

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-30;109

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Trasferimento di beni

Comma 2

Sono trasferiti alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito Regione, i beni individuati nell'allegato A) al presente decreto.


La Regione e' autorizzata a trasferire ai comuni o ad altri enti pubblici i beni di cui al comma 1, fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 54 e 55 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.


Il trasferimento di cui ai commi 1 e 2 decorre dalla data di sottoscrizione del relativo verbale di consegna.


Art. 2

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Comma 1

Operazioni di consegna

Comma 2

Il competente Ufficio dell'Agenzia del demanio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'atto di consegna di cui all'articolo 1, comma 3, trasferisce alla Regione i beni di cui all'articolo 1, comma 1.


Il verbale di consegna dei beni e' sottoscritto congiuntamente dal competente Ufficio dell'Agenzia del demanio e dalla Regione e costituisce titolo per il trasferimento, la trascrizione e la voltura catastale dei beni medesimi in favore della Regione.


In caso di ulteriore trasferimento dei beni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il verbale di consegna e' sottoscritto dalla Regione, dal Comune o da altro ente pubblico e costituisce titolo per il trasferimento, la trascrizione e la voltura catastale dei beni medesimi in favore del Comune o di altro ente pubblico.


Gli effetti di cui al comma 3 si realizzano anche con la sottoscrizione contestuale del verbale di consegna di cui al comma 2 da parte del Comune o di altro ente pubblico.


Art. 3

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Comma 1

Effetti del trasferimento

Comma 2

Il trasferimento in proprieta' dei beni di cui all'articolo 1, comma 1, con i relativi diritti reali, pertinenze, accessori, oneri e pesi, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data del relativo verbale di consegna.


Dalla data del verbale di consegna, gli enti ai quali sono trasferiti i beni di cui all'articolo 1, comma 1, subentrano nella proprieta', nel possesso e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici e ambientali. Dalla stessa data ad essi competono i proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti.


Art. 4

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Comma 1

Conservazione e fruizione

Comma 2

Dalla data del verbale di consegna, gli enti ai quali sono trasferiti i beni di cui all'articolo 1, comma 1, si impegnano ad assicurare e sostenere la conservazione degli stessi e a destinarli ad attivita' strumentali al raggiungimento di finalita' di interesse pubblico.


Art. 5

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Comma 1

Esenzioni fiscali

Comma 2

Tutti gli atti, contratti, formalita' ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto, sono esenti da ogni diritto e tributo.


Art. 6

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Comma 1

Norma finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri, anche in termini di minori entrate, a carico della finanza pubblica.