Sono trasferiti alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito Regione, i beni individuati nell'allegato A) al presente decreto.
La Regione e' autorizzata a trasferire ai comuni o ad altri enti pubblici i beni di cui al comma 1, fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 54 e 55 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Il trasferimento di cui ai commi 1 e 2 decorre dalla data di sottoscrizione del relativo verbale di consegna.