Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sono stabiliti i criteri e le modalita' in base ai quali almeno ogni due anni, sono effettuati i necessari controlli nei confr onti delle imprese iscritte, al fine di verificare la permanenza in capo alle stesse o ai soggetti cui e' affidata la direzione dell'attivita' di trasporto dei requisiti richiamati all'articolo 3, comma 1.
La perdita dei requisiti di onorabilita', capacita' finanziaria e di idoneita' professionale comporta la cancellazione delle imprese dal relativo albo.
I soggetti di cui all'articolo 3 sono obbligati a comunicare all'albo di appartenenza nel piu' breve tempo possibile e comunque non oltre quindici giorni dal verificarsi del fatto o dalla sua conoscenza, ogni fatto che possa comportare il venir meno dei necessari requisiti di onorabilita', capacita' finanziaria e idoneita' professionale.
I fatti da porre a base della cancellazione o sospensione o radiazione dall'albo, sono notificati all'iscritto cui e' assegnato un termine non inferiore a trenta giorni per presentare eventuali deduzioni. Ogni iscritto ha diritto di essere personalmente sentito quando ne faccia espressa richiesta entro il termine predetto.
I procedimenti di cancellazione, sospensione e radiazione dall'albo sono notificati all'iscritto e comunicati all'albo nazionale.
L'omessa comunicazione delle notizie di cui al comma 3, comporta la radiazione dall'albo a carico degli stessi soggetti inadempienti ogni qualvolta sia accertato all'esito della procedura indicata al comma 4, che in conseguenza dei fatti non comunicati sono venuti meno e non sono stati acquisiti uno o piu' requisiti previsti dall'articolo 3. Nell'ipotesi in cui, invece, tali requisiti siano venuti meno solo per un periodo di tempo determinato e siano stati nel frattempo riacquisiti, gli organi competenti dispongono la sospensione dell'iscrizione all'albo per un periodo di tempo pari al doppio di quello nel quale l'impresa ha esercitato l'attivita' di autotrasporto in assenza dei necessari requisiti e comunque non superiore ad un anno.
Le imprese cancellate dall'albo a norma del comma 2 possono ottenere la reiscrizione purche' dimostrino di essere nuovamente in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma.
Le imprese radiate dall'albo non possono ottenere la reiscrizione prima che siano trascorsi due anni dalla data del provvedimento di radiazione.
I soggetti indicati all'articolo 3, comma 4, titolari o dipendenti delle imprese che siano state radiate o sospese dall'Albo a norma del presente articolo non possono svolgere analoghe mansioni o attivita' a favore di altre imprese di autotrasporto di cose per conto terzi per lo stesso periodo di durata della sospensione o radiazione.
Le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 21 della citata legge n. 298 del 1974, per le violazioni accertate degli articoli 6, 7, 10, 62, 142, 167 commi 1, 2 e 3, 178 e 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e successive modificazioni e integrazioni nonche' degli articoli da 15 a 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modificazioni e integrazioni, sono comminate solo a carico di coloro che dirigono l'attivita' di trasporto dell'impresa, qualora l'impresa in cui il preposto opera dimostri di aver adottato tutte le misure idonee intese ad evitare le infrazioni commess.
L'impresa iscritta all'albo perde il requisito dell'onorabilita' allorche' abbia provveduto per tre volte alla sostituzione del soggetto preposto alla direzione dell'attivita' di trasporto, ai sensi del comma 4 dell'articolo 10. In tal caso l'impresa non puo' essere reiscritta all'albo degli autotrasportatori prima del decorso di un anno dalla data della sua cancellazione.
(2) ((3))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera b)) che il presente provvedimento e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 del medesimo D.Lgs. e comunque a decorrere dal 1° luglio 2001.
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AGGIORNAMENTO (3)
- Il D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, come modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478, ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 del medesimo D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395.
- Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478, nel modificare l'art. 20, comma 1 del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, ha conseguentemente disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia dal giorno della pubblicazione".
- Il regolamento di cui all'art. 20, comma 1, alinea del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 e' stato emanato con Decreto 28 aprile 2005, n. 161, pubblicato in G.U. 16/08/2005, n. 189.