DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 18/1948 - Temporaneo aumento degli originari limiti di somma previsti nella legge e nel regolamento di contabilita' generale dello Stato, nelle leggi e regolamenti contabili speciali e dall'art. 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti.

Temporaneo aumento degli originari limiti di somma previsti nella legge e nel regolamento di contabilita' generale dello Stato, nelle leggi e regolamenti contabili speciali e dall'art. 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti.

Numero 18 Anno 1948 GU 05.02.1948 Codice 048U0018

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-20;18

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Con effetto dal 1 gennaio 1948 sono elevati di venti volte i limiti originari di somma comunque indicati nella legge e nel regolamento di contabilita' generale dello Stato, nelle leggi e nei regolamenti contabili speciali o in disposizioni correlative e quelli stabiliti dall'art. 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.


Art. 2

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Comma 1

Restano salve le disposizioni che prevedono maggiorazioni, degli originari limiti di somma, in misura superiore a quella indicata nel precedente articolo.


Art. 3

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Comma 1

La data in cui cessera' di avere applicazione la disposizione contenuta nell'art. 1 sara' determinata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.


Art. 4

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.