Con effetto dal 1 gennaio 1948 sono elevati di venti volte i limiti originari di somma comunque indicati nella legge e nel regolamento di contabilita' generale dello Stato, nelle leggi e nei regolamenti contabili speciali o in disposizioni correlative e quelli stabiliti dall'art. 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Restano salve le disposizioni che prevedono maggiorazioni, degli originari limiti di somma, in misura superiore a quella indicata nel precedente articolo.
Art. 3
#Comma 1
La data in cui cessera' di avere applicazione la disposizione contenuta nell'art. 1 sara' determinata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 4
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.