I comuni di Fai e di Nave San Rocco, aggregati a quello di Zambana con il regio decreto 9 aprile 1928, n. 909, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.
Il Prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Gli organici del comune di Zambana e dei ricostituiti comuni di Fai e di Nave San Rocco, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere rispettivamente superiori a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.
Al personale gia' in servizio presso il comune di Zambana, che sara' inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.