L'articolo 19 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
«Art. 19. 1. Il consiglio nazionale del notariato provvede a forme collettive di assicurazione per la responsabilita' civile derivante dall'esercizio dell'attivita' notarile, uniformi per tutti i notai, con oneri a carico del proprio bilancio. L'impresa assicuratrice e' scelta con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia.
2. Nell'ipotesi di ricorso a forme collettive di copertura assicurativa, e' fatta salva la facolta' di ciascun notaio di stipulare polizza aggiuntiva a proprie spese.
3. Gli estremi della polizza collettiva o di quelle individuali attuative dell'obbligo sono resi disponibili ai terzi senza alcuna formalita' presso il consiglio notarile distrettuale al quale il notaio e' iscritto.
4. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, sentito il consiglio nazionale del notariato, individua con decreto il massimale minimo delle polizze assicurative individuali e collettive.».
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Modifiche all'articolo 19 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Modifiche all'articolo 20 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
Comma 2
L'articolo 20 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
«Art. 20. 1. Se mancano le forme collettive di assicurazione cui all'articolo 19, il notaio provvede alla stipula di polizza assicurativa individuale per la responsabilita' civile derivante dai danni cagionati nell'esercizio dell'attivita' professionale.
2. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di assicurazione il notaio e' soggetto a procedimento disciplinare e puo' essere sanzionato ai sensi dell'articolo 147.».
Art. 3
#Comma 1
Modifiche all'articolo 21 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
Comma 2
L'articolo 21 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
«Art. 21. 1. Il consiglio nazionale del notariato istituisce, regolamenta e gestisce, con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo, un Fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nell'esercizio della sua attivita' professionale, non coperti da polizze assicurative ed accertati ai sensi dell'articolo 22, commi 3 e 4.
2. Le delibere del consiglio nazionale del notariato di istituzione, modificazione e regolamentazione del fondo di cui al comma 1, sono approvate con decreto del Ministero della giustizia.
3. Il Fondo e' amministrato dal consiglio nazionale del notariato.
4. Il contributo e' determinato dal consiglio nazionale del notariato e riscosso secondo le modalita' di cui all'articolo 21 della legge 27 giugno 1991, n. 220.».
Art. 4
#Comma 1
Modifiche all'articolo 22 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
Comma 2
L'articolo 22 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e', sostituito dal seguente:
«Art. 22. 1. Il patrimonio del Fondo e' costituto dai contributi dei notai, dalla somme ottenute a titolo di rivalsa per i risarcimenti erogati, dalla dotazione residua del fondo volontario temporaneo di solidarieta', gia' istituito dal consiglio nazionale del notariato e dagli incrementi conseguenti alla gestione del Fondo.
2. I contributi dei notai sono acquisiti definitivamente al patrimonio del Fondo e non danno diritto a restituzione.
3. L'erogazione dell'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati e', comunque, subordinata:
a) al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la responsabilita' del notaio o della sentenza di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale;
b) alla surrogazione del consiglio nazionale del notariato nel credito vantato nei confronti del notaio responsabile del danno, nei limiti dell'importo del contributo erogato, ai sensi dell'articolo 1201 del codice civile.
4. Il danno patrimoniale deve risultare da sentenza passata in giudicato ovvero puo' essere dimostrato con prova scritta da valutare con le procedure definite dal consiglio nazionale del notariato con il regolamento di cui all'articolo 21.
5. Il contributo corrisposto dal Fondo copre unicamente i danni relativi a fatti verificatisi successivamente alla data della costituzione del fondo.».
Art. 5
#Comma 1
Contributo per le spese di funzionamento del consiglio nazionale del notariato
Comma 2
La misura massima del contributo per le spese di funzionamento del consiglio nazionale del notariato, di cui all'articolo 20, comma 2, legge 27 giugno 1991, n. 220, e' elevata al 4 per cento degli onorari spettanti al notaio per gli atti soggetti ad annotamento sui repertori secondo quanto stabilito dalla tariffa notarile.
Art. 7
#Comma 1
Oneri finanziari
Comma 2
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.