L'Azienda Ligniti italiane (A.L.I.) e' soppressa ed il suo patrimonio e' posto in liquidazione.
I Ministeri dell'industria e del commercio, del tesoro e delle finanze esercitano la vigilanza sulla liquidazione.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, sara' nominato un liquidatore dell'Azienda.
Art. 3
#Comma 1
Il liquidatore e' assistito da un Comitato di sorveglianza composto di tre membri nominati dal Ministro per l'industria e il commercio, rappresentanti rispettivamente i Ministeri cui compete la vigilanza.
Art. 4
#Comma 1
La liquidazione avra' luogo con le forme previste per la liquidazione delle societa' per azioni in quanto applicabili.
Se sia necessaria la liquidazione generale nell'interesse dei creditori, si applicano le disposizioni concernenti la liquidazione coatta amministrativa.
Art. 5
#Comma 1
Il patrimonio dell'Azienda Ligniti italiane, risultante dalla liquidazione, sara' trasferito nella consistenza del Demanio mobiliare dello Stato, che assumera' direttamente le azioni della Societa' miniere italiane ligniti e della Societa' ligniti Italia meridionale di proprieta' dell'Azienda.
Art. 6
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.