DECRETO LEGISLATIVO

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 216/2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE, il

Numero 173 Anno 2017 GU 05.12.2017 Codice 17G00187

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-15;173

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Oggetto e ambito di applicazione

Comma 2

Il presente decreto, ferma l'applicazione delle norme penali, ha ad oggetto la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 216/2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, di seguito «regolamento», e dai relativi allegati e norme di attuazione.


Ai fini del presente decreto, per requisiti essenziali si intendono le condizioni specificate negli allegati al regolamento.


Le sanzioni di cui al presente decreto si applicano alle violazioni commesse da coloro che sono soggetti alla sorveglianza dell'Autorita' nazionale competente di cui all'articolo 4 o dai soggetti che partecipano alle attivita' di cui al comma 3 sul territorio dello Stato italiano.


Art. 3

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Comma 1

Esclusioni

Comma 2

Le esclusioni di cui al comma 1, lettere d), e) ed f), non operano con riferimento alle regole dell'aria di cui all'articolo 12.


Lo svolgimento di operazioni, attivita' e servizi militari di cui al comma 1 avviene garantendo un livello di sicurezza equivalente a quello previsto dal regolamento.


Nel caso di violazioni delle norme previste dal presente decreto da parte del personale militare, l'organismo di cui all'articolo 4 informa il Ministero della difesa, che procede secondo l'ordinamento di appartenenza.


Art. 4

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Comma 1

Autorita' nazionale competente


L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) e' l'Autorita' nazionale competente per l'applicazione del regolamento e per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto.


Si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.


In caso di violazioni di lieve entita', da valutarsi rispetto alla capacita' delle medesime violazioni di ridurre la sicurezza o di mettere in serio pericolo la sicurezza del volo, l'E.N.A.C. diffida il trasgressore a regolarizzare le violazioni mediante il rispetto delle azioni correttive prescritte entro un termine stabilito, nonche' ad adoperarsi per elidere o attenuare le eventuali conseguenze dannose o pericolose dell'illecito. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, l'E.N.A.C. procede a norma delle disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Resta ferma la facolta' dell'E.N.A.C. di limitare, sospendere o revocare le certificazioni rilasciate.


L'E.N.A.C. assicura la sorveglianza continua dei certificati emessi, svolge indagini, esegue ispezioni e adotta ogni provvedimento finalizzato a impedire il perdurare di una violazione.


Art. 5

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Comma 1

Violazioni degli obblighi delle organizzazioni e delle persone fisiche in materia di aeronavigabilita' e protezione ambientale derivanti dagli articoli 5 e 6 del regolamento


Il presente articolo si applica alle organizzazioni e alle persone fisiche che esercitano attivita' di progettazione, costruzione, manutenzione o utilizzo di aeromobili, inclusi i prodotti, le parti e le pertinenze installati, o di addestramento del personale aeronautico in violazione degli articoli 5 e 6 del regolamento.


La persona fisica che esercita una delle attivita' di cui al comma 1 in mancanza delle certificazioni o approvazioni prescritte o con certificazioni o approvazioni scadute, sospese o revocate e' soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.


L'organizzazione che esercita una delle attivita' di cui al comma 1 in mancanza delle certificazioni o approvazioni prescritte o con certificazioni o approvazioni scadute, sospese o revocate, e' soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.


Art. 6

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Comma 1

Violazioni degli obblighi dei piloti, degli assistenti di volo e degli allievi derivanti dagli articoli 7 e 8 del regolamento

Comma 2

Salvo che nel corso dell'addestramento, chiunque effettua attivita' di volo in mancanza della licenza, della abilitazione o certificazione ovvero del certificato o rapporto medico di idoneita' psicofisica idonei all'operazione da svolgere o con i predetti titoli scaduti, sospesi o revocati, in violazione degli articoli 7 e 8 del regolamento, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.


Il pilota, l'assistente di volo o l'allievo che omettono di informare un esaminatore o un centro aeromedico, certificato ai sensi del regolamento, di una variazione del proprio stato di salute o di essere sotto l'influenza di sostanze psicoattive o di farmaci che rischiano di renderlo inidoneo a svolgere in modo sicuro e adeguato i compiti inerenti alla licenza posseduta sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.


Art. 7

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Comma 1

Violazione degli obblighi del centro di addestramento per piloti, assistenti di volo e allievi derivanti dall'articolo 7 del regolamento

Comma 2

Il responsabile del centro di addestramento per piloti, assistenti di volo e allievi che opera in mancanza del certificato di approvazione rilasciato dall'E.N.A.C. e relative specifiche o con il predetto titolo scaduto, sospeso o revocato, in violazione dell'articolo 7 del regolamento, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.


Art. 8

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Comma 1

Violazione degli obblighi dell'esaminatore aeromedico e delle organizzazioni che esercitano funzione di centro aeromedico derivanti dall'articolo 7 del regolamento

Comma 2

Chiunque esercita la funzione di esaminatore aeromedico in mancanza della qualificazione o dell'abilitazione all'esercizio professionale o del certificato o con i titoli scaduti, sospesi o revocati, in violazione dell'articolo 7 del regolamento, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.


L'organizzazione che esercita la funzione di centro aeromedico in difetto del certificato o con il certificato scaduto, sospeso o revocato e' soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.


Art. 9

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Comma 1

Violazione degli obblighi dell'esercente persona fisica, del pilota responsabile del volo o dell'organizzazione riguardanti le operazioni di volo derivanti dall'articolo 8 del regolamento

Comma 2

Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono l'esercente persona fisica o il pilota responsabile del volo che violano le corrispondenti norme di attuazione in materia di requisiti tecnici e procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo.


L'esercente persona fisica o il pilota responsabile del volo che viola le disposizioni inerenti ai requisiti essenziali per l'esercizio degli aeromobili concernenti i requisiti supplementari per le operazioni di volo di aeromobili a scopo commerciale o di aeromobili a motore complessi, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.


La persona fisica che partecipa a qualsiasi titolo alle operazioni di volo in violazione delle disposizioni dell'Annesso 18 alla Convenzione di Chicago in materia di trasporto di merci pericolose e' soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.


L'organizzazione che svolge attivita' aeronautiche in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.


Art. 10

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Comma 1

Violazioni degli obblighi del gestore aeroportuale e del fornitore di servizi di gestione di piazzale derivanti dall'articolo 8-bis del regolamento

Comma 2

Il gestore aeroportuale che, in violazione dell'articolo 8-bis del regolamento, opera in mancanza del certificato ovvero con il certificato scaduto, sospeso o revocato, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.


Il fornitore di servizi di gestione di piazzale che commette una delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.


Art. 11

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Comma 1

Violazione degli obblighi del fornitore di servizi ATM/ANS e del relativo personale derivanti dall'articolo 8-ter del regolamento

Comma 2

Il fornitore di servizi ATM/ANS che, in violazione dell'articolo 8-ter del regolamento, opera in assenza del certificato o con il certificato scaduto, sospeso o revocato, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.


Il personale del fornitore di servizi che opera in difetto della licenza o della qualificazione, del certificato di idoneita' psicofisica ovvero con i predetti titoli scaduti, sospesi o revocati, ovvero in violazione delle istruzioni fornite dal fornitore di servizi, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.


Art. 12

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Comma 1

Violazione delle regole dell'aria derivanti dall'articolo 8-ter del regolamento

Comma 2

L'operatore aeronautico, il fornitore di servizi di navigazione aerea e il gestore aeroportuale, impegnati in operazioni di aeromobili, che violano le disposizioni di cui al comma 1, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.


Art. 13

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Comma 1

Violazione degli obblighi del controllore o dello studente controllore del traffico aereo derivanti dall'articolo 8-quater del regolamento

Comma 2

Chiunque esercita la funzione di controllore del traffico aereo in mancanza della licenza, della abilitazione o della specializzazione ovvero di un certificato o rapporto di idoneita' psicofisica idonei all'operazione da svolgere o con un titolo scaduto, sospeso o revocato, in violazione dell'articolo 8-quater del regolamento, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.


Il controllore del traffico aereo che fornisce il servizio di controllo del traffico aereo in difformita' dalle abilitazioni o specializzazioni riportate nella licenza, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.


Il controllore del traffico aereo che omette di informare un esaminatore o un centro aeromedico, certificato ai sensi del regolamento, di una variazione del proprio stato di salute o di essere sotto l'influenza di sostanze psicoattive o di farmaci, in modo da mettere a rischio lo svolgimento con modalita' adeguate e in condizioni di sicurezza dei compiti inerenti alla licenza posseduta, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.


Lo studente controllore del traffico aereo che commette una delle violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 800 euro a 8.000 euro.


Art. 14

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Comma 1

Violazione degli obblighi delle organizzazioni di addestramento per controllori del traffico aereo derivanti dall'articolo 8-quater del regolamento

Comma 2

Le organizzazioni di addestramento per controllori del traffico aereo che, in violazione dell'articolo 8-quater del regolamento, operano in difetto del certificato ovvero con il certificato scaduto, sospeso o revocato, sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.


Art. 15

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'E.N.A.C. provvede ai compiti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono versati all'entrata del Bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per essere successivamente trasferiti all'E.N.A.C., ai fini del miglioramento della sicurezza del volo.


Art. 16

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Comma 1

Aggiornamento degli importi delle sanzioni

Comma 2

Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il 1° dicembre, gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente decreto sono aggiornati, ogni due anni, sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettivita', rilevato dall'ISTAT nel biennio precedente. Gli aggiornamenti si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.


Art. 17

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Comma 1

Relazione informativa

Comma 2

Entro il 30 settembre di ogni anno, l'E.N.A.C. trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sull'applicazione del presente decreto nonche' sulle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate.