Il presente decreto legislativo introduce disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma capitale.
Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 61 del 2012 il secondo periodo e' soppresso.
All'articolo 3 del decreto legislativo n. 61 del 2012 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«6-bis. Nelle more dell'applicazione delle procedure di cui al presente articolo, l'eventuale rimodulazione del programma di interventi per Roma capitale, finanziati ai sensi della legge 15 dicembre 1990, n. 396, e' adottata dal medesimo ente con le procedure previste dal proprio ordinamento e trasmessa al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'approvazione definitiva con apposito decreto, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tal fine le relative rimodulazioni che comportino modificazioni o sostituzioni di progetti inseriti nel programma sono adottate mediante conferenza di servizi indetta dal Sindaco di Roma capitale ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Dalle eventuali rimodulazioni del programma non devono in ogni caso derivare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica e non deve determinarsi un incremento del fabbisogno residuo per la realizzazione delle opere.».
All'articolo 10 del decreto legislativo n. 61 del 2012 e' aggiunto infine il seguente comma:
«1-bis. Per l'attuazione degli interventi da effettuare sul territorio di Roma Capitale per rimuovere le situazioni di emergenza connesse al traffico, alla mobilita' ed all'inquinamento atmosferico o acustico, il Sindaco provvede con proprie ordinanze, anche in deroga ad ogni disposizione di legge e comunque nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, in esecuzione di un piano autorizzato con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' nei limiti e secondo i criteri indicati nella stessa delibera, con oneri a carico di Roma Capitale.».
Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 61 del 2012 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al presente comma puo' comunque essere ridefinito nell'ambito del patto territoriale di cui all'articolo 32, comma 17, della legge 12 novembre 2011, n. 183.».
Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 61 del 2012 e' inserito il seguente:
«2-bis. Il comma 22 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' abrogato.».
Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 61 del 2012 e' sostituito dal seguente:
«3. Con i decreti di ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, sono altresi' determinate, nell'ambito della quota assegnata alla Regione Lazio, previa intesa con la Regione medesima e Roma capitale, le risorse da erogare direttamente a Roma capitale con le modalita' e i tempi previsti per l'erogazione del Fondo alle regioni. Nelle more dell'intesa l'erogazione delle risorse e' effettuata in favore della Regione. Nell'ambito dell'intesa di cui al primo periodo, da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze, sono rideterminati gli obiettivi del patto di stabilita' interno della Regione Lazio e di Roma Capitale, al fine di garantire la neutralita' sui saldi di finanza pubblica.».