Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi delle Amministrazioni statali sono estese all'Amministrazione regionale siciliana.
Nei confronti dell'Amministrazione regionale siciliana si applicano le disposizioni del testo unico e del regolamento, approvati rispettivamente con regi decreti 30 ottobre 1933, nn. 1611 e 1612, e, successive modificazioni, nonche' gli articoli 25 e 144 del Codice di procedura civile.
Le disposizioni dei comma precedenti non si applicano nei giudizi in cui sono parti l'Amministrazione dello Stato e l'Amministrazione regionale, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo.
Nel caso di litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto di interessi tra lo Stato e la Regione, questa puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Le disposizioni del primo e del secondo comma dell'articolo precedente non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. La Regione potra' tuttavia avvalersi per tali procedimenti del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 2 marzo 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - GRASSI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 67. - FRASCA