E' assunto a carico dello Stato l'onere derivante dalle spese inerenti alla gestione nel territorio nazionale delle merci importate in Italia in attuazione dell'Accordo fra il Governo italiano ed il Governo degli Stati Uniti di America firmato a Roma il 4 luglio 1947 ed approvato con il decreto legislativo 9 settembre 1947, n. 1004.
Restano inoltre a carico del bilancio dello Stato le spese riguardanti il funzionamento dell'"Amministrazione Aiuti Internazionali" limitatamente a quelle derivanti dall'applicazione dell'Accordo predetto.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Alla liquidazione ed al pagamento delle spese previste nel precedente articolo provvede l'"Amministrazione per gli Aiuti Internazionali" di cui al decreto legislativo 19 settembre 1947, n. 1006.
Le somme necessarie per tali pagamenti sono poste a disposizione della "Amministrazione" medesima mediante ordini di accreditamento emessi a favore del presidente di essa, in base a fabbisogni e a carico di appositi stanziamenti da iscriversi nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro - Rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il presidente dell'"Amministrazione Aiuti Internazionali" assume la qualifica di funzionario delegato con obbligo di presentare trimestralmente i rendiconti di gestione.
La gestione si svolge sotto il controllo del Ministero del tesoro.
Art. 3
#Comma 1
La regolazione degli adempimenti derivanti dalla applicazione degli articoli che precedono puo' essere fatta, ove occorra, anche in deroga alle norme vigenti sulla contabilita' generale dello Stato.
Restano ferme le disposizioni vigenti per quanto riguarda il controllo della Corte dei conti sugli ordini di accreditamento e sui relativi rendiconti.
Art. 4
#Comma 1
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato con propri decreti ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione e l'applicazione del presente decreto.