DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (16G00198)

Numero 185 Anno 2016 GU 07.10.2016 Codice 16G00198

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-09-24;185

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Testo vigente

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Art. 4

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Comma 1

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 150 del 2015

Comma 2

L'importo di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e' incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2016. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.


All'articolo 118, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il secondo periodo e' sostituto dal seguente: «La vigilanza sulla gestione dei fondi e' esercitata dall'ANPAL, istituita dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, che ne riferisce gli esiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche ai fini della revoca dell'autorizzazione e del commissariamento dei fondi nel caso in cui vengano meno le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione.».


Art. 5

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Comma 1

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 151 del 2015

Comma 2

All'articolo 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300 il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unita' produttive dislocate negli ambiti di competenza di piu' sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.».


Art. 6

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.