All'articolo 23, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o per la produzione di specifiche opere audiovisive».
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Contratti a tempo determinato
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Apprendistato professionalizzante
Comma 2
All'articolo 44, comma 5, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La previsione di cui al primo periodo trova applicazione altresi' nell'ambito delle attivita' in cicli stagionali che si svolgono nel settore del cinema e dell'audiovisivo.».
Art. 3
#Comma 1
Classificazione delle professioni nei settori del cinema e dell'audiovisivo
Comma 2
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e degli operatori nel settore, sono stabiliti criteri validi su tutto il territorio nazionale finalizzati a definire una classificazione settoriale uniforme per le professioni artistiche e le professioni tecniche del settore cinematografico e audiovisivo.
Art. 4
#Comma 1
Clausola di invarianza finanziaria
Comma 2
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.