All'articolo 3, comma 1, lettera i-bis), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' le sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale.».
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di provvedimenti iscrivibili
Comma 2
Art. 7
#Comma 1
Decorrenza degli effetti
Comma 2
Le disposizioni del presente decreto acquistano efficacia decorso un anno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 8
#Comma 1
Clausola di invarianza finanziaria
Comma 2
Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.