DECRETO LEGISLATIVO

Disciplina (( . . . )) dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' benefici economici (( . . . )), a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Numero 31 Anno 2010 GU 08.03.2010 Codice 010G0048

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-15;31

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Testo vigente

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Preambolo

TITOLO I - (Disposizioni generali)

Art. 1

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Comma 1

(( (Oggetto) ))

Comma 2

((


.


))


Art. 3

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 45))


Comma 2

TITOLO II - (Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari; disposizioni sui benefici economici per le persone residenti, gli enti locali e le imprese; disposizioni sulla ((decommissioning)) degli impianti)

Art. 4

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75))


Art. 5

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75))


Art. 6

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75))


Art. 7

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75))


Art. 8

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75))


Art. 9

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75))


Art. 10

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75))


Art. 11

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75))


Art. 12

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75))


Art. 13

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75))


Art. 14

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75))


Art. 15

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75))


Art. 16

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75))


Art. 17

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75))


Art. 18

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75))


Art. 19

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75))


Art. 20

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75))


Art. 21

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75))


Art. 22

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75))


Art. 23

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75))


Art. 24

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75))


Comma 2

TITOLO III - (Procedure per la localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi, del Parco Tecnologico ((e dei relativi benefici economici)) )

Articolo 25

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Comma 1

(Deposito nazionale e Parco tecnologico)

Comma 2

Sono soggetti alle disposizioni del presente Titolo la localizzazione, la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale di cui all'articolo 2, lettera i), nell'ambito del Parco Tecnologico di cui al presente articolo, ferme restando le altre disposizioni normative e prescrizioni tecniche vigenti in materia.


Il Parco Tecnologico e' dotato di strutture comuni per i servizi e per le funzioni necessarie alla gestione di un sistema integrato di attivita' operative, di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico, di infrastrutture tecnologiche per lo svolgimento di attivita' connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato, tra cui la caratterizzazione, il trattamento, il condizionamento ((, lo stoccaggio e lo smaltimento,)) nonche' lo svolgimento, secondo modalita' definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di tutte le attivita' di ricerca, di formazione e di sviluppo tecnologico connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e alla radioprotezione (( o connesse agli interventi descritti nel programma di incentivazione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e-ter) )).


La Sogin S.p.A. realizza il Parco Tecnologico, ed in particolare il Deposito Nazionale e le strutture tecnologiche di supporto, con i fondi provenienti dalla componente tariffaria che finanzia le attivita' di competenza. Sulla base di accordi tra il Governo, la Regione, gli enti locali interessati, nonche' altre amministrazioni e soggetti privati, possono essere stabilite ulteriori e diverse fonti di finanziamento per la realizzazione di un Centro di studi e sperimentazione.


Nell'ambito del Parco Tecnologico, i programmi di ricerca e le azioni di sviluppo condotti da Sogin S.p.A e funzionali alle attivita' di decommissioning e alla gestione dei rifiuti radioattivi sono finanziati dalla componente tariffaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n 83.


L'esercente del Parco Tecnologico, che puo' avvalersi dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e di altri enti di ricerca, presenta al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini dell'approvazione, un programma per attivita' di ricerca e sviluppo nel campo della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, in linea con le esigenze del Programma nazionale di cui all'articolo 11 della direttiva 2011/70/Euratom. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare verificano i risultati conseguiti nonche' la corrispondenza degli stessi agli obiettivi prefissati nel Programma nazionale.


Articolo 26

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Comma 1

(Sogin S.p.A.)

Comma 2

E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024 finalizzata al riconoscimento di misure premiali sulla base del programma approvato ai sensi del comma 1, lettera e-ter). Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, ((n. 190)).


Lo svolgimento delle attivita' di cui alle lettere c) ed e) del comma 1 e' sottoposto al controllo ed alla vigilanza dell'Agenzia e, limitatamente a quelle di cui alla lettera d), anche al controllo ed alla vigilanza dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.


Articolo 27

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Comma 1

(Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico)

Comma 2

La Sogin S.p.A., tenendo conto dei criteri indicati dall'AIEA e dall'Agenzia, definisce una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico entro sette mesi dalla definizione dei medesimi criteri, proponendone contestualmente un ordine di idoneita' sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali delle suddette aree, nonche' un progetto preliminare per la realizzazione del Parco stesso.


Prima della pubblicazione di cui al comma 3 del presente articolo, Sogin S.p.A. trasmette la proposta di Carta nazionale di cui al comma 1, corredata dalla documentazione tecnica utilizzata e dalla descrizione delle procedure seguite per l'elaborazione della medesima Carta, all'autorita' di regolamentazione competente che provvede alla validazione dei risultati cartografici e alla verifica della coerenza degli stessi con i criteri di cui al comma 1.
L'autorita' di regolamentazione competente trasmette, entro 60 giorni, una relazione in merito al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico che entro 30 giorni comunicano il proprio nulla osta a Sogin S.p.A., affinche', recepiti gli eventuali rilievi contenuti nel nulla osta, provveda agli adempimenti previsti al medesimo comma 3.


La proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee, con l'ordine della idoneita' delle aree identificate sulla base delle caratteristiche tecniche e socio-ambientali, il progetto preliminare e la documentazione di cui ai commi precedenti sono tempestivamente pubblicati sul sito Internet della Sogin SpA la quale da' contestualmente avviso della pubblicazione almeno su cinque quotidiani a diffusione nazionale, affinche', nei centottanta giorni successivi alla pubblicazione, le Regioni, gli Enti locali, nonche' i soggetti portatori di interessi qualificati, possano formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima, trasmettendole ad un indirizzo di posta elettronica della Sogin SpA appositamente indicato. Le comunicazioni sui siti internet e sui quotidiani indicano le sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza, le modalita', i termini, la forma e gli indirizzi per la formulazione delle osservazioni o proposte. La suddetta consultazione pubblica e' svolta nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.


Entro i duecentoquaranta giorni successivi alla pubblicazione di cui al comma 3, la Sogin S.p.A. promuove un Seminario nazionale, cui sono invitati, tra gli altri, oltre ai Ministeri interessati e l'Agenzia, le Regioni, le Province ed i Comuni sul cui territorio ricadono le aree interessate dalla proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee di cui al comma 1, nonche' l'UPI, l'ANCI, le Associazioni degli Industriali delle Province interessate, le Associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio, le Universita' e gli Enti di ricerca presenti nei territori interessati. Nel corso del Seminario sono approfonditi tutti gli aspetti tecnici relativi al Parco Tecnologico, con particolare riferimento alla piena e puntuale rispondenza delle aree individuate ai requisiti dell'AIEA e dell'Agenzia ed agli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, e sono illustrati i possibili benefici economici e di sviluppo territoriale connessi alla realizzazione di tali opere ed ai benefici economici di cui all'articolo 30.


La Sogin SpA, sulla base delle osservazioni emerse a seguito della pubblicazione e del Seminario di cui ai commi precedenti e formalmente trasmesse alla stessa e al Ministero dello sviluppo economico entro il termine di 30 giorni dal Seminario medesimo, entro i sessanta giorni successivi al predetto termine, redige una versione aggiornata della proposta di Carta nazionale delle aree idonee (CNAI), ordinate secondo i criteri sopra definiti, e la trasmette al Ministero dello sviluppo economico.


Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblica ((nel proprio sito internet)) istituzionale l'elenco delle aree presenti nella proposta di CNAI. Gli enti territoriali le cui aree non sono presenti nella proposta di CNAI, nonche' il Ministero della difesa per le strutture militari interessate, ((entro novanta giorni)) dalla pubblicazione dell'elenco di cui al primo periodo, possono presentare la propria autocandidatura a ospitare sul proprio territorio il Parco tecnologico e chiedere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e alla Sogin S.p.A. di avviare una rivalutazione del territorio stesso, al fine di verificarne l'eventuale idoneita'. Possono altresi' presentare la propria autocandidatura ai sensi del secondo periodo gli enti territoriali le cui aree sono presenti nella proposta di CNAI.


Nel caso di presentazione, entro il termine previsto, di autocandidature ai sensi del comma 5-bis, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica redige un elenco delle autocandidature medesime e lo trasmette alla Sogin S.p.A. Entro i trenta giorni successivi, la Sogin S.p.A. procede alle valutazioni di competenza e trasmette le relative risultanze all'autorita' di regolamentazione competente. ((In particolare, la Sogin S.p.A. accerta che eventuali aree autocandidate non presenti nella proposta di CNAI possano essere riconsiderate tenuto conto di vincoli territoriali nel frattempo decaduti o sostanzialmente modificati o per ragioni tecniche superabili con adeguate modifiche al progetto preliminare del Parco Tecnologico)). Entro trenta giorni dalla ricezione delle risultanze di cui al secondo periodo, l'autorita' di regolamentazione competente provvede a esprimere il proprio parere e a trasmetterlo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e alla Sogin S.p.A.


Entro trenta giorni dalla ricezione del parere di cui al comma 5-ter, la Sogin S.p.A., tenuto conto del parere medesimo, predispone una proposta di Carta nazionale delle aree autocandidate (CNAA), contenente l'ordine di idoneita' delle aree ivi incluse, e la trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.


Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta di CNAA, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto tecnico della Sogin S.p.A., avvia, per la proposta stessa, la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) di cui al titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In caso di mancata presentazione, entro il termine di cui al comma 5-bis, di autocandidature a ospitare il Parco tecnologico, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine stesso, avvia la procedura di VAS sulla proposta di CNAI di cui al comma 5.


La Sogin S.p.A., entro i trenta giorni successivi alla conclusione della procedura di VAS, aggiorna la proposta di CNAA o di CNAI e il relativo ordine di idoneita', tenendo conto delle risultanze della procedura medesima e la trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che richiede il parere tecnico all'autorita' di regolamentazione competente.


L'autorita' di regolamentazione competente, entro trenta giorni dalla richiesta ai sensi del comma 5-sexies, esprime il proprio parere tecnico sulla proposta di CNAA o di CNAI di cui al comma 5-sexies e lo trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.


Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, di concerto con Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva la CNAA o la CNAI, con il relativo ordine di idoneita'. La CNAA o la CNAI e' pubblicata sui siti della Sogin SpA, dei suddetti Ministeri e dell'Agenzia.


Entro trenta giorni dall'approvazione della CNAA, la Sogin S.p.A. avvia con le regioni e gli enti locali delle aree incluse nella CNAA medesima, nonche' con il Ministero della difesa in relazione alle strutture militari, trattative bilaterali finalizzate all'insediamento del Parco tecnologico. Con specifico protocollo di accordo, sottoscritto nel corso delle trattative di cui al primo periodo, sono individuati gli interventi descritti nel programma di incentivazione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e-ter), che beneficiano di misure premiali nel rispetto delle quantificazioni economiche di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 26. A conclusione del procedimento, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica acquisisce l'intesa delle regioni nel cui territorio ricadono le aree autocandidate ovvero del Ministero della difesa in relazione alle strutture militari.


Con riferimento a ciascuna area oggetto di intesa ai sensi del comma 6-bis, nell'ordine di idoneita' di cui al comma 6 e fino all'individuazione dell'area ove ubicare il sito del Parco tecnologico, la Sogin S.p.A. effettua, entro quindici mesi dal perfezionamento dell'intesa, le indagini tecniche nel rispetto delle modalita' definite dall'Agenzia. L'Agenzia vigila sull'esecuzione delle indagini tecniche, ne esamina le risultanze finali ed esprime al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica parere vincolante sulla idoneita' del sito proposto. In esito alle indagini tecniche, la Sogin S.p.A. formula una proposta di localizzazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.


In assenza di autocandidature di cui al comma 5-bis o nel caso che le medesime non siano risultate idonee ai sensi del comma 5-ter, entro cinque giorni dall'approvazione della CNAI, la Sogin S.p.A. invita le regioni e gli enti locali nel cui territorio ricadono le aree idonee alla localizzazione del Parco tecnologico a comunicare, entro i successivi sessanta giorni, il loro interesse a ospitare il Parco stesso e avvia trattative bilaterali finalizzate al suo insediamento. Con specifico protocollo di accordo, sottoscritto nel corso delle trattative di cui al primo periodo, sono individuati gli interventi descritti nel programma di incentivazione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e-ter), che beneficiano di misure premiali nel rispetto delle quantificazioni economiche di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 26. La semplice manifestazione di interesse non comporta alcun impegno da parte delle regioni o degli enti locali. In caso di piu' protocolli, ciascuno di questi reca l'ordine di idoneita' dell'area sulla scorta delle caratteristiche tecniche, economiche, ambientali e sociali della stessa, cosi' come definito dalla Sogin SpA sulla base dei criteri indicati dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) e dall'Agenzia. In conclusione del procedimento, il Ministero dello sviluppo economico acquisisce l'intesa delle regioni nel cui territorio ricadono le aree idonee.


In caso di mancata definizione dell'intesa di cui al comma 7 entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'intesa stessa, si provvede entro trenta giorni alla costituzione di un Comitato interistituzionale per tale intesa, i cui componenti sono designati in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un lato, e dalle regioni coinvolte, dall'altro. Le modalita' di funzionamento del Comitato interistituzionale sono stabilite entro il medesimo termine con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previo parere della Conferenza unificata da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del parere stesso; il Comitato opera senza corresponsione di compensi o emolumenti a favore dei componenti. Ove non si riesca a costituire il predetto Comitato interistituzionale, ovvero non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa entro i sessanta giorni successivi, si provvede all'intesa con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione interessata.


Al termine della procedura di cui ai commi 7 e 8, il Ministro dello sviluppo economico trasmette la proposta di aree idonee sulle quali e' stata espressa l'intesa regionale alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che esprime la relativa intesa entro i termini di cui all'articolo 3 di tale ultimo decreto legislativo e, comunque, non oltre novanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. In mancanza di intesa, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata, secondo quanto disposto dallo stesso articolo 3 sulla base delle intese gia' raggiunte con le singole Regioni interessate da ciascun sito.


Con riferimento a ciascuna area oggetto di intesa, nell'ordine di idoneita' di cui al comma 7 e fino all'individuazione di quella ove ubicare il sito del Parco Tecnologico, la Sogin SpA effettua, entro 15 mesi dal protocollo di cui al medesimo comma ovvero dal perfezionamento dell'intesa di cui al comma 8, le indagini tecniche nel rispetto delle modalita' definite dall'Agenzia. L'Agenzia vigila sull'esecuzione delle indagini tecniche, ne esamina le risultanze finali ed esprime al Ministero dello sviluppo economico parere vincolante sulla idoneita' del sito proposto. In esito alle indagini tecniche, la Sogin SpA formula una proposta di localizzazione al Ministero dello sviluppo economico.


Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per gli aspetti relativi all'attivita' di ricerca, sulla base della proposta formulata dalla Sogin S.p.A e del parere vincolante dell'Agenzia, individua con proprio decreto il sito per la realizzazione del Parco Tecnologico e attribuisce il diritto di svolgere le attivita' ad esso relative, di cui al presente decreto legislativo, in via esclusiva alla stessa Sogin S.p.A., nel rispetto del diritto comunitario. Con il medesimo decreto, la relativa area viene dichiarata di interesse strategico nazionale e soggetta a speciali forme di vigilanza e protezione e vengono definite le relative misure compensative. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e contestualmente sui siti internet dei suddetti Ministeri, della Sogin SpA e dell'Agenzia.


Nella regione in cui e' situato il sito prescelto per la realizzazione del Parco tecnologico, la Sogin S.p.A. avvia entro trenta giorni una campagna di informazione diffusa e capillare volta a comunicare alla popolazione ed agli enti locali le necessarie informazioni sul Deposito nazionale; in tale campagna informativa si terra' conto, in particolare, dei temi della sicurezza, della salute dei lavoratori e della popolazione, della tutela ambientale, nonche' di quelli relativi alle ricadute socio-economiche, culturali e di sviluppo del territorio connesse alla realizzazione del Parco Tecnologico e ai benefici economici previsti, della loro quantificazione, modalita' e tempi del trasferimento alla popolazione interessata.


Entro sei mesi dalla pubblicazione di cui al comma 11, la Sogin S.p.A. presenta istanza al Ministero dello sviluppo economico per il rilascio dell'autorizzazione unica secondo modalita' di cui all' articolo 28, per la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale e di tutte le altre opere connesse comprese nel Parco Tecnologico, la cui istruttoria e' svolta dall'Agenzia entro e non oltre il termine di sei mesi dalla presentazione della istanza.


L'istanza deve essere contestualmente presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero per i beni e le attivita' culturali, anche ai fini dell'avvio della procedura di impatto ambientale (VIA), e la documentazione depositata presso gli enti interessati, secondo quanto disposto dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche ai fini dell'informazione e della partecipazione del pubblico, nonche' al Ministero delle infrastrutture e trasporti.


Al compimento dell'istruttoria, l'Agenzia, anche in base all'esito delle procedure di VIA, rilascia parere vincolante al Ministero dello sviluppo economico che, sulla base di esso, entro trenta giorni dalla comunicazione del parere stesso, indice una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 con i Ministeri concertanti, la Regione e gli enti locali interessati e con tutti gli altri soggetti e le amministrazioni coinvolti, da individuare sulla base dello specifico progetto, che non abbiano gia' espresso il proprio parere o la propria autorizzazione nell'ambito dell'istruttoria svolta dall'Agenzia.


Qualora in sede di conferenza di servizi di cui al comma 14, non venga raggiunta la necessaria intesa con un ente locale coinvolto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, assegna all'ente interessato un congruo termine per esprimere l'intesa; decorso inutilmente tale termine, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri cui partecipa il Presidente della Regione interessata all'intesa, e' adottato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sostitutivo dell'intesa.


Nei trenta giorni successivi alla positiva conclusione dell'istruttoria, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, rilascia con proprio decreto l'autorizzazione unica, disponendone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nei siti Internet dei relativi Ministeri e dell'Agenzia.


L'autorizzazione unica vale quale dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle opere e, ove occorra, quale dichiarazione di inamovibilita' e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi. L'autorizzazione unica costituisce variante agli strumenti urbanistici e sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformita' al progetto approvato.


Articolo 28

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Comma 1

(Istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica e attivita' istruttoria)

Comma 2

All'esito dell'istruttoria, l'Agenzia formula il proprio parere vincolante al Ministro dello sviluppo economico ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 27.


Articolo 28-bis

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Comma 1

(( (Autorizzazione per la chiusura dell'impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi). ))

Comma 2

((


L'esecuzione delle operazioni connesse alla chiusura dell'impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi di cui al Deposito nazionale e' soggetta ad autorizzazione preventiva da parte del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, la regione o provincia autonoma interessata e l'autorita' di regolamentazione competente, su istanza del titolare della licenza.
Detta autorizzazione e' rilasciata, ove necessario, per singole fasi intermedie rispetto allo stato di chiusura e post chiusura.


Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, sentite la regione o provincia autonoma interessata e l'autorita' di regolamentazione competente, e' stabilita la procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla chiusura di cui al comma 1.


Al termine delle operazioni di chiusura di cui al comma 1, il titolare dell'autorizzazione trasmette all'autorita' di regolamentazione competente uno o piu' rapporti atti a documentare le operazioni eseguite e lo stato dell'impianto e del sito.


Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le amministrazioni interessate e l'autorita' di regolamentazione competente, emette, con proprio decreto, le eventuali prescrizioni connesse con il periodo di controllo istituzionale.


))


Art. 29

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75))


Articolo 30

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Comma 1

(Benefici economici)

Comma 2

((


Al fine di massimizzare le ricadute socioeconomiche, occupazionali e culturali conseguenti alla realizzazione del Parco Tecnologico, e' riconosciuto al territorio circostante il relativo sito un contributo di natura economica. Il contributo di cui al presente comma e' destinato per il 10 per cento alla provincia o alle province nel cui territorio e' ubicato il sito, per il 55 per cento al comune o ai comuni nel cui territorio e' ubicato il sito e per il 35 per cento ai comuni limitrofi, intesi come quelli il cui territorio ricada in tutto o in parte all'interno di un'area compresa nei 25 chilometri dal centro dell'edificio Deposito.


))


((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75)).


((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75))..


Le modalita' di trasferimento dei contributi agli enti locali interessati sono regolate da una specifica convenzione da stipulare con la Sogin S.p.A.


Gli enti locali beneficiari dei contributi di cui ai precedenti commi sono tenuti a riversare una quota percentuale degli stessi, secondo criteri e modalita' trasparenti e predeterminati, alle persone residenti ed alle imprese operanti nel territorio circostante il sito localizzate all'interno di un'area compresa entro i 20 chilometri dal centro dell'edificio Deposito, attraverso una corrispondente riduzione del tributo comunale sui rifiuti o attraverso misure analoghe.



Comma 3

TITOLO IV - (Campagna di informazione)

Art. 31

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75))


Art. 32

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75))


Comma 2

TITOLO V - (Norme finali)

Art. 33

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75))


Art. 34

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75))


Art. 34-bis

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Comma 1

Disposizioni finali

Comma 2

Ai sensi e per gli effetti del presente decreto legislativo, ogni riferimento al CNEN, all'ENEA-DISP, all'ANPA, all'APAT o al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico ed industriale dell'ISPRA e' da intendersi all'Agenzia ((e ogni riferimento al Ministero o al Ministro dello sviluppo economico e al Ministero o al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' da intendersi al Ministero o al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.)).


COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 45.


Le disposizioni della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, si applicano in quanto compatibili con il presente decreto.


Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto legislativo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.


Ai fini della tutela delle informazioni, i dati e le informazioni oggetto del presente decreto recanti una classifica di segretezza sono gestiti in conformita' alle disposizioni che regolano la materia.