DECRETO LEGISLATIVO

Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Numero 171 Anno 2006 GU 12.05.2006 Codice 006G0196

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-18;171

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Il presente decreto legislativo individua i principi fondamentali vigenti in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.


Ai fini del presente decreto, tali istituti sono definiti banche a carattere regionale.


Non rientra nell'ambito del presente decreto la regolamentazione in materia di vigilanza sulle banche, ivi compresa la disciplina delle crisi di cui al titolo IV del testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonche' le disposizioni di cui al titolo IV della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in quanto attinenti alla moneta, alla tutela del risparmio e dei mercati finanziari e al sistema valutario.


Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 5 giugno 2003, n. 131.


Art. 2

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Comma 1

Banche a carattere regionale

Comma 2

Ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la potesta' legislativa regionale concorrente in materia bancaria si esercita nei confronti delle banche a carattere regionale.


Sono caratteristiche di una banca a carattere regionale l'ubicazione della sede e delle succursali nel territorio di una stessa regione, la localizzazione regionale della sua operativita', nonche', ove la banca appartenga a un gruppo bancario, la circostanza che anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi del presente articolo.
L'esercizio di una marginale operativita' al di fuori del territorio della regione non fa venir meno il carattere regionale della banca.


La localizzazione regionale dell'operativita' e' determinata dalla Banca d'Italia, in conformita' ai criteri deliberati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che tengano conto delle caratteristiche dell'attivita' della banca e dell'effettivo legame dell'operativita' aziendale con il territorio regionale.


Comma 3

Capo II - Principi fondamentali

Art. 3

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Comma 1

Principi fondamentali

Comma 2

Le regioni esercitano la potesta' legislativa concorrente in materia di banche a carattere regionale nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, nonche' dalle norme e dagli obblighi internazionali e nei limiti dei principi fondamentali individuati dal presente decreto.


Costituiscono principi fondamentali le disposizioni contenute nell'articolo 159 del testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.


Art. 3-bis

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Comma 1

(( (Meccanismo di vigilanza unico).))

Comma 2

((


Le competenze delle regioni di cui al presente decreto sono esercitate nei limiti derivanti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 e delle relative misure di esecuzione e in armonia con tali disposizioni.


))