DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 448/1992 - Accesso del personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia e del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie che espletava attivita' amministrative, contabili e patrimoniali, nelle corrispondenti qualifiche funzionali in relazione alle mansion

Accesso del personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia e del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie che espletava attivita' amministrative, contabili e patrimoniali, nelle corrispondenti qualifiche funzionali in relazione alle mansion

Numero 448 Anno 1992 GU 20.11.1992 Codice 092G0485

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;448

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

(Inquadramento del personale proveniente dal disciolto Corpo degli agenti di custodia e dal soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie).

Comma 2

Il personale appartenente al disciolto Corpo degli agenti di custodia e al soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie che, alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, espletava attivita' amministrative, contabili e patrimoniali, puo' chiedere, con domanda da presentarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'accesso ai profili professionali e qualifiche funzionali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1988, pubblicato nel s.o. alla G.U. n. 33 dell'8 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo la corrispondenza delle attribuzioni e delle mansioni effettivamente svolte.


L'inquadramento del personale di cui al comma 1 nelle qualifiche di corrispondente professionalita' e' disposto previo accertamento dell'attivita' svolta e su parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, dopo che il richiedente abbia superato una prova pratica inerente la qualifica cui aspira. A tale personale e' attribuito il trattamento economico in godimento, se piu' favorevole.
L'inquadramento e' disposto fino alla copertura di non oltre il 30 percento delle relative dotazioni organiche.


Art. 2

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Comma 1

(Clausola finanziaria)

Comma 2

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede, ai sensi dell'articolo 44 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, con i fondi stanziati sui Capitoli 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1992 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.