Il personale appartenente al disciolto Corpo degli agenti di custodia e al soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie che, alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, espletava attivita' amministrative, contabili e patrimoniali, puo' chiedere, con domanda da presentarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'accesso ai profili professionali e qualifiche funzionali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1988, pubblicato nel s.o. alla G.U. n. 33 dell'8 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo la corrispondenza delle attribuzioni e delle mansioni effettivamente svolte.
L'inquadramento del personale di cui al comma 1 nelle qualifiche di corrispondente professionalita' e' disposto previo accertamento dell'attivita' svolta e su parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, dopo che il richiedente abbia superato una prova pratica inerente la qualifica cui aspira. A tale personale e' attribuito il trattamento economico in godimento, se piu' favorevole.
L'inquadramento e' disposto fino alla copertura di non oltre il 30 percento delle relative dotazioni organiche.