DECRETO LEGISLATIVO

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilita' e delle persone a mobilita' ridotta nel trasporto aereo.

Numero 24 Anno 2009 GU 24.03.2009 Codice 009G0032

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-02-24;24

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Oggetto

Comma 2

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 1174 del Codice della navigazione, il presente decreto detta la disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilita' e delle persone a mobilita' ridotta nel trasporto aereo, di seguito denominato: «Regolamento».


Art. 2

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Comma 1

Organismo responsabile dell'applicazione delle disposizioni

Comma 2

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' responsabile dell'accertamento delle violazioni ed irroga le sanzioni previste agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le finalita' di cui all'articolo 16 del regolamento.


Art. 3

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Comma 1

Negata prenotazione

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro quarantamila il vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico, che rifiuta per motivi di disabilita' o di mobilita' ridotta di accettare una prenotazione per un volo, fatte salve le deroghe previste dall'articolo 4, lettere a) e b) del regolamento.


Art. 4

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Comma 1

Negato imbarco

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila ad euro centoventimila il vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico che rifiuta l'imbarco a una persona con disabilita' o a mobilita' ridotta al di fuori dei casi di deroga di cui all'articolo 4, lettere a) e b) del regolamento.


Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila ad euro ottantamila il vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico che, rifiutato l'imbarco a causa di una delle ragioni di deroga di cui all'articolo 4, lettere a) e b) del regolamento, non provvede al rimborso del biglietto o all'offerta di un volo alternativo anche all'eventuale accompagnatore, non rispettando le procedure previste dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004.


Art. 5

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Comma 1

Obbligo di informazione

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro ventimila il gestore aeroportuale che non adotta tutte le misure necessarie per ricevere le notifiche di richiesta di assistenza da parte delle persone con disabilita' o a mobilita' ridotta presso tutti i punti vendita presenti nel territorio degli Stati membri cui si applica il Trattato, ivi compresa la vendita per telefono o via internet.


Art. 6

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Comma 1

Designazione di punti di arrivo e di partenza

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro ventimila il gestore aeroportuale che non designa in modo chiaro i punti di arrivo e di partenza per le persone con disabilita' o a mobilita' ridotta, sia all'interno che all'esterno dei terminal, mettendo a loro disposizione, in formati accessibili, le informazioni di base sull'aeroporto.


Art. 7

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Comma 1

Mancata assistenza da parte del gestore e norme di qualita'

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro quarantamila il gestore aeroportuale che non adempie agli obblighi di assistenza indicati nell'allegato 1 al presente decreto. Nel caso di subappalto del servizio, la sanzione si applica unicamente al gestore.


Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro diecimila il gestore aeroportuale che non fissa e rende pubbliche le norme di qualita' per l'assistenza di cui all'allegato 1 al presente decreto, ad eccezione degli aeroporti commerciali con transito annuo di passeggeri inferiore a centocinquantamila.


Art. 9

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Comma 1

Mancata assistenza da parte dei vettori aerei

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro quarantamila il vettore aereo che non adempie alle disposizioni di cui all'allegato 2 del presente decreto.


Art. 10

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Comma 1

Aggiornamento degli importi delle sanzioni

Comma 2

A decorrere dal 1° gennaio 2011, gli importi delle sanzioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 sono aggiornati mediante applicazione dell'incremento pari all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettivita', rilevato dall'ISTAT nel biennio precedente.


Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il 1° dicembre di ogni biennio, sono aggiornati i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.


Art. 11

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Comma 1

Istituzione fondo speciale

Comma 2

E' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo speciale per le iniziative di ricerca e di informazione a favore dei passeggeri con disabilita' o a mobilita' ridotta, da finanziarsi con le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto.


Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le pari opportunita', sono definite le modalita' di destinazione al fondo speciale e di impiego delle predette entrate.


Art. 12

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Comma 1

Disposizioni finali

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate per la finanza pubblica.


L'ENAC provvede ai compiti, di cui all'articolo 2, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.