DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 239/1948 - Norme integrative del decreto legislativo 22 maggio 1947, n. 623, concernente la proroga della durata del Comitato italiano petroli e la liquidazione dello stesso.

Norme integrative del decreto legislativo 22 maggio 1947, n. 623, concernente la proroga della durata del Comitato italiano petroli e la liquidazione dello stesso.

Numero 239 Anno 1948 GU 12.04.1948 Codice 048U0239

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-03;239

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Art. 2

#

Comma 1

La vigilanza sul Collegio dei liquidatori, prevista dall'art. 3 del citato decreto legislativo del 22 maggio 1947, n. 623, e' esercitata per mezzo di un Comitato di vigilanza composto di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria e commercio, del tesoro e delle finanze, nominato con decreto del Ministro per l'industria e commercio di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per il commercio con l'estero.


Art. 3

#

Comma 1

I componenti del Comitato di vigilanza assistono alle sedute del Collegio dei liquidatori e riferiscono ai Ministeri che esercitano la vigilanza gli eventuali rilievi concernenti la liquidazione, proponendo provvedimenti che ritengono opportuni in relazione ai rilievi stessi.


Art. 4

#

Comma 1

Le deliberazioni del Collegio dei liquidatori che comportano variazioni patrimoniali, remissioni di crediti, rinunzie, transazioni e atti di alienazioni in genere, debbono essere precedute dal parere del Comitato di vigilanza.
Il Comitato di vigilanza ha facolta' di sospendere sino alla decisione dei Ministri cui e' devoluta la vigilanza, l'esecuzione delle deliberazioni di cui al comma precedente qualora ritenga, che possa derivarne pregiudizio agli interessi dell'ente.


Art. 5

#

Comma 1

Il Comitato di vigilanza ed ogni suo membro possono sempre ispezionare i documenti della liquidazione ed hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al Collegio dei liquidatori.


Art. 6

#

Art. 7

#

Comma 1

Il Collegio dei liquidatori elegge fra i suoi membri il presidente, al quale spetta di convocare il Collegio stesso ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto da almeno due membri o dal Comitato istituito con l'art. 2.
Esso deve adunarsi almeno una volta al mese con l'intervento dei membri del Comitato predetto e del Collegio dei revisori per esaminare le direttive generali della gestione e per eventuali deliberazioni di particolare importanza.
Per il funzionamento del Collegio dei liquidatori valgono, in quanto applicabili, le norme previste per il funzionamento del Consiglio direttivo dallo statuto del Comitato italiano petroli, approvato con decreto Ministeriale del 10 febbraio 1947.


Art. 8

#

Comma 1

Entro il termine di sessanta, giorni dalla data della nomina, del Collegio dei liquidatori, deve provvedere:
a) alla formazione dello stato attivo e passivo alla data del 1 luglio 1947;
b) alla compilazione, con l'assistenza, del Collegio dei revisori, del programma della liquidazione da sottoporre all'approvazione del Comitato istituito con l'articolo 2.
Nessuna determinazione in ordine a nuovi lavori di ricostruzione degli impianti petroliferi puo' essere presa prima della presentazione dello stato patrimoniale del programma di cui al comma precedente.


Art. 9

#

Comma 1

Il Collegio dei liquidatori, soddisfatti i creditori, ne da' l'annuncio con avviso da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale.
Nel termine di 15 giorni da tale pubblicazione ogni creditore che non si ritenga soddisfatto potra' rivolgere istanza al Ministero del tesoro per ottenere il pagamento di quanto ritiene dovutogli.
Detto Ministero, sentito il Comitato istituito con l'articolo 2, decide entro 30 giorni sulle richieste avanzate dandone comunicazione, oltre che all'interessato, al Collegio dei liquidatori.


Art. 10

#

Comma 1

Entro trenta giorni dalla chiusura della liquidazione, il Collegio dei liquidatori presenta un rendiconto della propria gestione, accompagnato da una propria relazione illustrativa e dalle relazioni del Comitato istituito con l'art. 2 e del Collegio dei revisori dei conti, ai Ministri cui e' devoluta la sorveglianza, i quali decidono sulla destinazione dei beni residuati e dell'avanzo finale della liquidazione.


Art. 11

#

Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.