I Consigli degli Ordini degli avvocati e dei procuratori sono formati di cinque componenti se gli iscritti negli albi non superano i cinquanta; di sette se superano i cinquanta e non i cento; di nove se superano i cento e non i cinquecento; di quindici se superano i cinquecento.
I Consigli predetti sono eletti nel mese di gennaio e scadono il trentuno dicembre dell'anno successivo.
Alla stessa data scadono i Consigli che per qualsiasi ragione sono eletti durante il biennio,
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
I Consigli in carica all'entrata in vigore della presente legge e quelli scaduti per decorso del biennio continuano le loro funzioni lino alle nuove elezioni che avranno luogo, per tutti gli ordini forensi, entro il mese di gennaio 1949.