DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 174/1948 - Norme sulle elezioni dei Consigli degli Ordini forensi.

Norme sulle elezioni dei Consigli degli Ordini forensi.

Numero 174 Anno 1948 GU 29.03.1948 Codice 048U0174

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-26;174

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Comma 1

I Consigli degli Ordini degli avvocati e dei procuratori sono formati di cinque componenti se gli iscritti negli albi non superano i cinquanta; di sette se superano i cinquanta e non i cento; di nove se superano i cento e non i cinquecento; di quindici se superano i cinquecento.
I Consigli predetti sono eletti nel mese di gennaio e scadono il trentuno dicembre dell'anno successivo.
Alla stessa data scadono i Consigli che per qualsiasi ragione sono eletti durante il biennio,


Art. 2

#

Comma 1

I Consigli in carica all'entrata in vigore della presente legge e quelli scaduti per decorso del biennio continuano le loro funzioni lino alle nuove elezioni che avranno luogo, per tutti gli ordini forensi, entro il mese di gennaio 1949.