Ai prefetti collocati a riposo per ragioni di servizio dall'entrata in vigore del presente decreto al 31 luglio 1948, oltre ai benefici previsti dalle vigenti disposizioni, e' concesso nel caso in cui essi abbiano diritto a pensione, fino al compimento del 65° anno di eta' ovvero fino alla data in cui avrebbero raggiunto i 40 anni di effettivo servizio, e comunque per non oltre due anni, in aggiunta al trattamento di quiescenza, un assegno pari alla differenza tra il trattamento di attivita' a titolo di stipendio e di indennita' di carovita (comprese le eventuali quote complementari), in effettivo godimento alla data del collocamento a riposo, ed il trattamento di quiescenza liquidato.
Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1