DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle r

Numero 203 Anno 2022 GU 03.01.2023 Codice 22G00207

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-11-25;203

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Modifiche ai titoli II e III del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativi alle definizioni e alle autorità competenti

Art. 2

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Comma 1

Introduzione dell'articolo 8-bis nel decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla pubblicita' delle informazioni

1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, e' inserito il seguente:
«Art. 8-bis. (Pubblicita' delle informazioni (Direttiva 2013/59/Euratom, articolo 77). - 1. Le autorita' competenti pongono in atto le misure affinche' le informazioni relative alla giustificazione di classi o tipi di pratiche, alla regolamentazione in materia di sorgenti di radiazioni e di radioprotezione, siano rese accessibili agli esercenti, ai lavoratori, agli individui della popolazione, nonche' ai pazienti e ad altre persone soggette a esposizioni mediche.
2. Le autorita' competenti pubblicano sui rispettivi siti web istituzionali le informazioni nei settori di propria competenza, che sono rese accessibili ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124.».


Comma 2

Capo II - Modifiche al titolo IV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti

Art. 3

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Comma 1

Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo ai livelli di riferimento radon

Art. 4

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Comma 1

Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla registrazione dei dati radon

Art. 6

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Comma 1

Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al radon nelle abitazioni

Art. 8

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Comma 1

Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla classificazione dei residui

Art. 9

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Comma 1

Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'autorizzazione per gli impianti di gestione di residui ai fini dello smaltimento nell'ambiente

Art. 10

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Comma 1

Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle radiazioni gamma emesse da materiali da costruzione

Comma 3

Capo III - Modifiche al titolo VI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al regime giuridico per importazione, produzione, commercio, trasporto e detenzione di materiale radioattivo

Art. 12

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Comma 1

Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'importazione e produzione a fini commerciali di sorgenti di radiazioni ionizzanti

Comma 2

All'articolo 37 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, comma 1, alinea, il segno di interpunzione finale «.» e' sostituito dal seguente: «:».


Art. 13

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Comma 1

Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al divieto di pratiche

Comma 2

All'articolo 39, comma 2, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) la produzione, l'importazione, l'impiego o comunque l'immissione sul mercato di puntatori e mirini montati su armi destinate al commercio, o facsimili di armi usati a scopo ludico, che emettono radiazioni ionizzanti a livelli superiori a 0,1 microSv/ora alla distanza di 10 cm.»


Art. 14

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Comma 1

Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al registro delle operazioni commerciali

Comma 3

Capo IV - Modifiche al titolo VII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al regime autorizzatorio e alle disposizioni per i rifiuti radioattivi

Art. 15

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Comma 1

Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla notifica di pratica

Comma 2

All'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, dopo le parole «e dei Servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante USMAF-SASN.» e' aggiunto il seguente periodo: «Alle pratiche dalle quali derivano materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti sostanze radioattive puo' essere dato avvio a condizione che sia stata preventivamente rilasciata l'autorizzazione all'allontanamento di cui all'articolo 54 nei casi ivi previsti».


Art. 16

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Comma 1

Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'esonero dall'obbligo di notifica di pratica

Comma 2

All'articolo 47 del decreto legislativo 31 luglio 2020, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' esentato dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 46 per quanto concerne le sorgenti di taratura finalizzate al corretto funzionamento della strumentazione di radioprotezione impiegata nell'ambito dei propri compiti istituzionali, qualora il valore dell'attivita' totale o della concentrazione di attivita' dei seguenti radionuclidi contenuti in dette sorgenti non sia superiore a quanto di seguito riportato:

Parte di provvedimento in formato grafico


Art. 17

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Comma 1

Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al registro delle sorgenti di radiazioni ionizzanti

Comma 2

All'articolo 48 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Decorso il termine previsto dal comma 4 per la conclusione dell'accordo e fino alla sua conclusione, fermo restando quanto previsto al comma 5, si applicano anche alle strutture sanitarie le disposizioni dei commi 1 e 2 limitatamente alle materie radioattive contenenti radionuclidi con tempo di dimezzamento maggiore di 60 giorni, nonche', a valle della comunicazione cumulativa di inventario iniziale, a un aggiornamento cumulativo trimestrale dell'inizio della detenzione di generatori di radiazioni e a un aggiornamento cumulativo annuale della cessazione della detenzione di generatori di radiazioni stessi.».


Art. 19

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Comma 1

Interpretazione autentica dell'articolo 54 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'allontanamento dal regime autorizzatorio

Art. 20

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Comma 1

Modifiche all'articolo 72 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo

Comma 3

Capo V - Modifiche al titolo X del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi

Art. 21

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Comma 1

Modifiche all'articolo 105 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo a relazioni e revisioni tra pari

Comma 3

Capo VI - Modifiche al titolo XI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'esposizione dei lavoratori

Art. 22

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Comma 1

Modifiche all'articolo 109 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo agli obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti

Comma 2

All'articolo 109 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. I datori di lavoro trasmettono all'archivio nazionale dei lavoratori esposti, di cui all'articolo 126, comma 1, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall'esperto di radioprotezione per i lavoratori esposti, secondo le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 126, comma 2.».


Art. 25

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Comma 1

Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo ad altre attivita' presso terzi


All'articolo 115 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. I datori di lavoro e i dirigenti che svolgono e dirigono attivita' alle quali non si applicano le disposizioni del presente decreto e che si avvalgono di lavoratori dipendenti da altro datore di lavoro o di lavoratori autonomi per compiere attivita' alle quali si applicano le disposizioni del presente decreto adottano, coordinandosi con il datore di lavoro dei predetti lavoratori o con i lavoratori autonomi, le misure necessarie ad assicurare la tutela dei propri lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformita' alle norme del presente Titolo e alle relative disposizioni attuative.».


Art. 26

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Comma 1

Modifiche all'articolo 124 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle esposizioni accidentali o di emergenza

Comma 2

All'articolo 124 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il comma 12 e' sostituito dal seguente:
«12. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali,((della salute e dell'ambiente e della sicurezza energetica,)) sentito il Dipartimento della protezione civile sono stabilite le modalita' di esposizione dei lavoratori e del personale di intervento nelle situazioni di esposizione di emergenza.».


Art. 28

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Comma 1

Modifiche all'articolo 130 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle attribuzioni dell'esperto di radioprotezione

Art. 29

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Comma 1

Modifiche all'articolo 131 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle comunicazioni al datore di lavoro e relativi adempimenti

Art. 30

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Comma 1

Modifiche all'articolo 133 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla classificazione dei lavoratori e degli ambienti di lavoro ai fini della radioprotezione e della sorveglianza fisica

Art. 31

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Comma 1

Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo a visite mediche periodiche e straordinarie

Comma 3

Capo VII - Modifiche al titolo XII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'esposizione della popolazione

Art. 33

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Comma 1

Modifiche all'articolo 151 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla protezione operativa degli individui della popolazione e agli obblighi degli esercenti

Comma 3

Capo VIII - Modifiche al titolo XIII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle esposizioni mediche

Art. 35

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Comma 1

Modifiche all'articolo 158 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'applicazione del principio di ottimizzazione alle esposizioni mediche

Comma 2

All'articolo 158 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il responsabile dell'impianto radiologico, ai fini dell'ottimizzazione dell'esecuzione degli esami in radiodiagnostica e medicina nucleare nonche' delle procedure di radiologia interventistica, garantisce che si tenga conto dei livelli diagnostici di riferimento, laddove disponibili, tenendo conto delle indicazioni pubblicate dall'Istituto Superiore di Sanita', e, in particolare, dei rapporti ISTISAN 17/33 "Livelli diagnostici di riferimento nazionali per la radiologia diagnostica e interventistica" e ISTISAN 22/20 "Livelli diagnostici di riferimento per la pratica nazionale di radiologia diagnostica e interventistica e di medicina nucleare diagnostica. Aggiornamento del Rapporto ISTISAN 17/33" e loro successivi aggiornamenti, nonche' della linea guida in allegato XXVI.».


Comma 3

Capo IX - Modifiche al titolo XV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo a particolari situazioni di esposizione esistente

Art. 37

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Comma 1

Modifiche all'articolo 199 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo ai principi della radioprotezione per le misure correttive e protettive

Comma 2

All'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: «di cui all'articolo 146, comma 8.» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta dei Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti ISIN, INL, INAIL e ISS.».


Art. 38

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Comma 1

Modifiche all'articolo 202 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'attuazione delle misure correttive e protettive

Art. 39

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Comma 1

Modifiche all'articolo 203 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo a disposizioni particolari per taluni tipi di beni di consumo

Comma 2

All'articolo 203 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. In caso di comprovata giustificazione, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e sentito l'ISIN, possono essere concesse deroghe ai divieti di cui al comma 1, anche disponendo se del caso limitazioni sui livelli di concentrazione di attivita', per specifici o singoli beni di consumo, nel rispetto dei principi generali di cui agli articoli 1 e 199.»


Comma 3

Capo X - Modifiche al titolo XVI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'apparato sanzionatorio

Art. 42

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Comma 1

Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, riguardante le sanzioni penali relative al Titolo VII

Art. 43

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Comma 1

Modifiche all'articolo 210 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, riguardante le sanzioni penali relative ai Titoli IX e X

Comma 2

All'articolo 210 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Chiunque pone in essere l'attivita' di cui all'articolo 96 senza il prescritto titolo autorizzativo o in violazione delle condizioni e dei requisiti per l'esercizio dell'attivita' e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 30.000,00 ad euro 90.000,00. La violazione delle prescrizioni dettate nell'autorizzazione e' punita con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00.».


Art. 44

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Comma 1

Modifiche all'articolo 211 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, riguardante le sanzioni penali relative al Titolo XI

Art. 45

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Comma 1

Modifiche all'articolo 218 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, riguardante le sanzioni amministrative relative al Titolo VII

Art. 46

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Comma 1

Modifiche all'articolo 231 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla destinazione degli importi delle sanzioni amministrazione

Comma 2

All'articolo 231 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai Capi I e II nonche' dall'articolo 225 sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione agli stati di previsione delle amministrazioni competenti, ai sensi dell'articolo 9, all'adozione del provvedimento sanzionatorio, per essere destinate ad attivita' dirette alla protezione dell'ambiente, dei lavoratori o della popolazione contro i rischi connessi alle radiazioni ionizzanti, in cio' compreso anche il finanziamento delle attivita' di controllo e di informazione. Gli introiti delle medesime sanzioni, ove irrogate dall'ISIN ai sensi dell'articolo 9, comma 2, sono versati direttamente al bilancio dell'ISIN ai fini del potenziamento delle predette attivita'.».


Comma 3

Capo XI - Modifiche al titolo XVII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo a disposizioni transitorie e finali

Art. 47

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Comma 1

Modifiche all'articolo 233 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al regime transitorio per i procedimenti autorizzativi in corso

Art. 48

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Comma 1

Modifiche all'articolo 234 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo a particolari disposizioni concernenti le comunicazioni preventive di pratiche

Comma 2

All'articolo 234, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: «e in corso di esercizio alle Amministrazioni procedenti, secondo le previsioni di cui all'articolo 151» sono sostituite dalle seguenti: «e in corso di esercizio secondo le previsioni di cui all'articolo 151, e a comunicare le eventuali variazioni alle Amministrazioni di cui all'articolo 46, comma 2».


Comma 3

Capo XII - Modifiche agli allegati del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101

Art. 50

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Comma 1

Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni e modalita' di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 per le pratiche

1. All'allegato I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al punto 2.4 le parole «1.1» e sono sostituite dalle seguenti «2.2»;
b) ai punti 5.2 e 5.3 le parole «U235», «U238», «Th232» sono sostituite dalle seguenti «U-235», «U-238», «Th-232»;
c) dopo il punto 8.1 e' inserito il seguente:
«8.1-bis. Per i radionuclidi il cui valore di concentrazione di attivita' non risulti essere presente nella Tabella I-1B si dovra' tenere conto delle direttive, delle raccomandazioni e degli orientamenti tecnici forniti dall'Unione europea. Nel caso in cui alcuna direttiva, raccomandazione o orientamento tecnico fornito dall'Unione europea fosse disponibile, dovra' essere utilizzato il valore di concentrazione di attivita' piu' conservativo presente nella Tabella I-1B.».
d) dopo il punto 8.2 sono inseriti i seguenti:
«8.2-bis. Possono essere esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 54 del presente decreto i rifiuti radioattivi solidi, impiegati solo in ambito diagnostico e terapeutico, contaminati da radionuclidi con tempi di dimezzamento inferiore a 60 giorni, quando la concentrazione di attivita' e' pari o inferiore al 90% dei valori riportati nella Tabella I-1B (livello di allontanamento derivato).
8.2-ter. Per le miscele di radionuclidi presenti nei rifiuti solidi di cui al paragrafo 8.2-bis precedente, le condizioni di esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 54 del presente decreto sono determinate calcolando i valori per la concentrazione di attivita' con la seguente formula:

Parte di provvedimento in formato grafico

dove,

Ci e' l'attivita' specifica del radionuclide i nel rifiuto solido
considerato (Bq/g);

CLi-90% e' il livello di allontanamento derivato, di cui al paragrafo 8.2-bis precedente, del radionuclide i nel materiale (Bq/g);

n e' il numero di radionuclidi presenti nella miscela.
8.2-quater. I soggetti titolari di nulla osta devono mantenere aggiornato un registro, conservato presso l'installazione, contenente tutti i dati relativi agli allontanamenti dei rifiuti solidi di cui al paragrafo 8.2-bis, in cui siano riportati almeno i seguenti dati:
1) l'elenco dei radionuclidi presenti nei rifiuti solidi;
2) l'attivita' di ciascuno dei radionuclidi alla data in cui gli stessi rifiuti solidi sono stati allontanati definitivamente;
3) la massa dei rifiuti solidi allontanati utilizzata ai fini della verifica dei livelli di allontanamento derivati di cui al punto 8.2-bis.
8.2-quinquies. I soggetti titolari di nulla osta devono mantenere disponibile presso l'installazione una procedura di allontanamento dei rifiuti solidi, di cui al punto 8.2-bis, firmata dallo stesso titolare di nulla osta e, per la parte di competenza, dall'esperto di radioprotezione incaricato;
8.2-sexies. I rifiuti allontanati secondo le modalita' del punto 8.2-bis devono essere esclusivamente destinati a termodistruzione.»;
e) al punto 8.4 le parole «al paragrafo 8.3» sono sostituite dalle seguenti «ai paragrafi 8.2 e 8.3»;
f) al punto 9.1 le parole «Dalle condizioni per l'applicazione delle disposizioni stabilite per le pratiche sono escluse dal computo di cui ai paragrafi 1, 2 e 3:» sono sostituite dalle seguenti: «Dalle condizioni per l'applicazione delle disposizioni stabilite per le pratiche sono esclusi:»;
g) nella Tabella I-1A l'intestazione e' sostituita dalla seguente:







Radionuclide




 Concentrazione




 Attivita'









 kBq/kg




 Bq





h) alla Tabella I-1A, le righe







Am-242




1,0E-01




 1,0E+06






Am-242




 1,0E+03




 1,0E+04






Am-243m*




1,0E-01




 1,0E+03






Tc-97




 1,0E+02




 1,0E+08






Sb-125




1,0E-01




 1,0E+06





sono sostituite dalle seguenti:






Am-242




 1,0E+03




 1,0E+06






Am-242m+*




1,0E-01




 1,0E+04






Am-243+*




1,0E-01




 1,0E+03






Tc-97




1,0E+02




1,0E+07






Sb-125*




1,0E-01




1,0E+06





i) nella tabella I-2:
1) nella prima e nella seconda parte le parole «I radionuclide capostipite e I loro prodotti» sono sostituite dalle seguenti: «I radionuclidi capostipite e i loro prodotti»;
2) nella seconda parte, prima delle parole: «I radionuclidi» e' inserita la seguente; «+»;
3) nella seconda parte, le parole: «Parent radionu» sono sostituite con le seguenti: «Radionuclide capostipite» e la parola: «Progeny» e' sostituita con le seguenti: «Prodotti di filiazione;
l) nella Tabella I-4:
1) le righe:






Eu-150




1,0E+01




1,0E+06






Eu-150




1,0E+03




1,0E+06






Ta-178




1,0E+01




1,0E+06






Np-236




1,0E+03




1,0E+07






Np-236




1,0E+02




1,0E+05





sono sostituite dalle seguenti:






Eu-150 (vita breve)




1,0E+01




1,0E+06






Eu-150 (vita lunga)




1,0E+03




1,0E+06






Ta-178 (vita lunga)




1,0E+01




1,0E+06






Np-236 (vita breve)




1,0E+03




1,0E+07






Np-236 (vita lunga)




1,0E+02




1,0E+05





2) le parole: «Rb (natural)» sono sostituite con le parole: «Rb (naturale)»;
3) le parole «Re (natural)» sono sostituite con le parole: «Re (naturale)»;
4) le parole: «Th natural» sono sostituite con le parole: «Th (naturale)»;
5) le parole: «U natural» sono sostituite con le parole: «U (naturale)»;
6) le parole: «U enriched=<20%» sono sostituite con le parole:
«U arricchito =< 20%»;
7) le parole: «U depleted» sono sostituite con le parole: «U (impoverito)»;
m) dopo la tabella I-4, e' inserita la seguente legenda:





+---------------------------------+
| Legenda |
+-------+-------------------------+
| |assorbimento polmonare |
|S |lento |
+-------+-------------------------+
| |assorbimento polmonare |
|M |medio |
+-------+-------------------------+
| |assorbimento polmonare |
|F |veloce |
+-------+-------------------------+




n) la Tabella I-5 e' sostituita dalla seguente:
(+) I radionuclidi capostipite in equilibrio secolare con i loro prodotti di filiazione sono di seguito elencati (l'attivita' da prendere in considerazione e' solo quella del radionuclide capostipite)





Radionuclide capostipite




Prodotti di filiazione






Sr-90




Y-90






Zr-93




Nb-93m






Zr-97




Nb-97






Ru-106




Rh-106






Ag-108m




Ag-108






Cs-137




Ba-137m






Ce-144




Pr-144






Ba-140




La-140






Bi-212




Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)






Pb-210




Bi-210, Po-210






Pb-212




Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)






Rn-222




Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214






Ra-223




Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207






Ra-224




Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)






Ra-226




Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210






Ra-228




Ac-228






Th-228




Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)






Th-229




Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209






Th-naturale*




Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)






Th-234




Pa-234m






U-230




Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214






U-232




Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)






U-235




Th-231






U-238




Th-234, Pa-234m






U-naturale*




Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210






Np-237




Pa-233






Am-242m




Am-242






Am-243




Np-239





(*) Nel caso di Th naturale, il radionuclide capostipite e' il Th-232; nel caso dell'U naturale il radionuclide capostipite e' l'U-238.


Art. 52

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Comma 1

Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo agli elementi da prendere in considerazione per il Piano nazionale d'azione per il radon concernente i rischi di lungo termine dovuti all'esposizione al radon

Art. 56

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Comma 1

Modifiche all'allegato XIII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione dei criteri e delle modalita' per il conferimento della qualita' di sorgente di tipo riconosciuto

1. All'allegato XIII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al paragrafo 2.1, le parole: «dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «((dell'ambiente e della sicurezza energetica))»;
b) al paragrafo 2.4, la seconda lettera c) e' abrogata e dopo la lettera j) e' aggiunta la seguente:
«j-bis) indicazione della vita operativa prevista, specificando in particolare il tempo medio di funzionamento esente da guasti nonche' le previsioni in ordine alle necessita', modalita' e frequenza di manutenzione.»;
c) al paragrafo 2.5, lettera j), le parole «all'articolo 19» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 41»
d) al paragrafo 2.8, lettera b), le parole «Ministero della sanita'» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della salute»;
e) al paragrafo 2.14, le parole «Ministero della sanita'» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della salute»;
f) al paragrafo 2.16, le parole «Ministero della sanita'» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della salute».


Art. 57

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Comma 1

Modifiche all'allegato XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni per la classificazione in categoria A ed in categoria B dell'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, delle condizioni per l'esenzione dal nulla osta e delle modalita' per il rilascio e la revoca del nulla osta

1. Alla Sezione I dell'allegato XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al paragrafo 3.2 le parole: «di cui ai paragrafi 3.3 e 3.4 devono essere» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai paragrafi 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, nei casi applicabili,» e le parole «, e per l'impiego di categoria A» sono soppresse»;
b) al paragrafo 3.4, lettera f), le parole «e ai punti 3 e 4 dell'allegato XXV parte I, ove pertinenti» sono soppresse;
c) al paragrafo 4.13 le parole: «dell'azienda sanitaria locale» sono sostituite dalle seguenti: «dall'autorita' sanitaria indicata dalla Regione o dalla Provincia Autonoma»;
d) al paragrafo 4.14 le parole: «all'articolo 35» sono sostituite dalle parole: «all'articolo 61»;
e) dopo il paragrafo 4.14 sono aggiunti i seguenti:
«4.14-bis. Gli esercenti delle pratiche classificate in categoria A che, in ragione di specifiche modifiche alla pratica oggetto dell'autorizzazione vigente, abbiano i requisiti per essere classificate in categoria B, devono presentare istanza di nulla osta ai sensi dell'articolo 52. Copia dell'istanza di autorizzazione deve essere inviata alle Amministrazioni di cui all'articolo 51 e all'ISIN.
4.14-ter. L'Amministrazione che rilascia il nullaosta di cui al paragrafo 4.14-bis ne invia copia alle Amministrazioni di cui all'articolo 51 e all'ISIN, vincolandone l'entrata in vigore all'emissione, ((da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,)) del decreto di revoca del previgente nulla osta di categoria A.
4.14-quater. Fino all'emanazione del decreto di revoca di cui al paragrafo 4.14-ter e' consentita la prosecuzione dell'esercizio della pratica, incluso l'allontanamento dei materiali e degli effluenti, nel rispetto delle modalita', limiti e condizioni stabiliti nel provvedimento autorizzativo rilasciato in precedenza.»;
f) al paragrafo 4.3, lettera d. le parole «a firma del responsabile dell'impianto radiologico» sono soppresse;
g) al paragrafo 5.1 le parole: «dal comma 11» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 10»;
h) il paragrafo 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Particolari disposizioni per le pratiche di cui al comma 2, lettera g) dell'articolo 50 del presente decreto.
6.1 Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 46, le condizioni per l'esenzione dal nulla osta di cui al paragrafo 1 non si applicano alle pratiche di cui al comma 2, lettera g) dell'articolo 50 del presente decreto ad esclusione dell'impiego delle sorgenti mobili di tipo riconosciuto, ai sensi dell'articolo 49 del presente decreto, per la ricerca di esplosivi, utilizzate in localita' non determinabili a priori, ai fini di pubblica sicurezza.
6.1.1. Le pratiche comportanti la somministrazione di sostanze radioattive utilizzando mezzi mobili possono essere svolte solo presso apposite strutture che siano gia' in possesso del nulla osta ai sensi degli articoli 51 o 52 al fine della somministrazione di sostanze radioattive.
6.1.2. L'esercizio della pratica di cui al precedente paragrafo 6.1.1 comporta una richiesta di modifica al nulla osta, da parte del titolare del nulla osta stesso, secondo quanto disposto ai paragrafi 4.4 e 4.5.
6.1.3. Nei casi in cui la presenza del mezzo mobile sia dovuta alla necessita' di garantire la continuita' assistenziale a seguito di guasto di un'attrezzatura gia' presente nell'installazione o sostituzione della stessa e il mezzo mobile non debba stazionare a tal fine presso la struttura ospitante per piu' di 180 giorni non reiterabili, la documentazione a corredo della richiesta di modifica del nulla osta, potra' prevedere in alternativa a quanto indicato ai punti 4.4 e 4.5 il solo benestare preventivo dell'esperto di radioprotezione contenente un esplicito riferimento a:
l'idoneita' dell'ubicazione del mezzo mobile in relazione ai vincoli di dose previsti per la popolazione e per i lavoratori della struttura ospitante;
l'idoneita' delle barriere protettive di cui il mezzo mobile e' dotato allo scopo di garantire il rispetto dei vincoli di dose previsti per la popolazione e per i lavoratori della struttura ospitante;
le modalita' di gestione dei rifiuti contenenti sostanze radioattive prodotti a seguito dell'esercizio della pratica sul mezzo mobile;
le prescrizioni formulate al fine di garantire il rispetto di quanto indicato ai tre punti precedenti.
Il nulla osta si ritiene modificato qualora l'amministrazione procedente non formuli eventuali prescrizioni entro 10 giorni dal ricevimento della domanda di modifica.
6.2. Per le pratiche di cui al comma 2, lettera g) dell'articolo 50 del presente decreto, classificate in categoria A o in categoria B in accordo alle disposizioni di cui al paragrafo 2, il rilascio del nulla osta e' subordinato:
a. alla dimostrazione che la radioprotezione dei lavoratori e degli individui della popolazione, secondo i principi di cui all'articolo 1, e' garantita esclusivamente dalle caratteristiche proprie delle sorgenti di radiazioni che intervengono nella pratica e dalle modalita' di impiego di esse, indipendentemente dalle caratteristiche dell'ambito in cui l'impiego avviene;
b. all'inserimento di specifiche prescrizioni tecniche relative all'obbligo:
i. di informare, almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'impiego in un determinato ambito, gli organi di vigilanza territorialmente competenti;
ii. di acquisire dall'esperto di radioprotezione incaricato della sorveglianza fisica della protezione contro le radiazioni ai sensi dell'articolo 128 del presente decreto e di trasmettere agli organi di vigilanza di cui al paragrafo 6.2 lettera b) punto 1 una specifica relazione sul verificarsi della condizione di cui al paragrafo 6.2 lettera a) con riferimento all'ambito di impiego di cui al paragrafo 6.2 lettera b) punto 1.
6.3. Il nulla osta per le pratiche di cui al comma 2, lettera g) dell'articolo 50 del presente decreto, che sia classificato in categoria B ai sensi del paragrafo 2, ad esclusione di quelle previste al paragrafo 6.4, viene rilasciato dal prefetto della provincia in cui e' situata la sede operativa primaria del titolare del nulla osta.
6.4. Per le pratiche comportanti la somministrazione di sostanze radioattive a fini diagnostici, su mezzi mobili classificate in categoria B ai sensi del paragrafo 6.2, il nulla osta viene rilasciato o modificato dall'autorita' individuata dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del comma 1 dell'articolo 52 del presente decreto.
6.5. E' consentito l'esercizio delle pratiche di cui al paragrafo 6.3 in ambiti localizzati al di fuori della provincia, per la quale il nulla osta stesso era stato rilasciato ai sensi del paragrafo 6.3.»;
i) al paragrafo 7.1, lettera a), le parole: «dell'articolo 53» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 96»;
l) al paragrafo 7.2, lettera a), le parole: «ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1860, come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 30» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 43 del presente decreto»;
2. Alla Sezione III dell'allegato XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla sez. 6: «Dati relativi ai generatori di radiazioni», al punto 5, dopo le parole «come indicato dal fabbricante» sono aggiunte le seguenti: «, ove disponibile»;
b) alla sez. 6: «Dati relativi ai generatori di radiazioni», al punto 6, dopo le parole «come indicato dal fabbricante» sono aggiunte le seguenti: «, ove disponibile»;


Art. 58

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Comma 1

Modifiche all'allegato XV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, relativo alla determinazione delle disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione all'attivita' di raccolta e trasporto in conto proprio o in conto terzi, anche con mezzi altrui, di rifiuti radioattivi e delle esenzioni da tale autorizzazione

1. All'allegato XV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al paragrafo 1.1 le parole «nell'allegato I» sono sostituite dalle seguenti: «nella Sezione I dell'allegato I»;
b) le parole: «Sezione III - Detentori e destinatari di sorgenti dismesse» sono sostituite dalle seguenti: «Sezione II - Detentori e destinatari di sorgenti dismesse»;
c) le parole: «Sezione IV - Detentori combustibile esaurito» sono sostituite dalle seguenti: «Sezione III - Detentori combustibile esaurito».
d) al Tracciato 3, al numero 5, le parole: «Uranio-Thorio» sono sostituite dalle seguenti: «Uranio-Torio».


Art. 59

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Comma 1

Modifiche all'allegato XVI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito

Art. 60

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Art. 61

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Comma 1

Modifiche all'allegato XVIII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 riguardante le modalita' di registrazione e le informazioni da trasmettere all'ISIN, relative alle sorgenti sigillate ad alta attivita'

1. All'allegato XVIII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al paragrafo 2.2.3, le parole: «3 per la Categoria C» sono soppresse;
b) il paragrafo 3.1.2 e' sostituito dal seguente:
«3.1.2 Unita' di misura attivita'
Riportare l'unita' di misura dell'attivita' secondo la seguente codifica:

Parte di provvedimento in formato grafico


Art. 62

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Comma 1

Modifiche all'allegato XIX del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle modalita' di applicazione, ai contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica e all'elenco dei prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica

1. All'allegato XIX del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, l'allegato 1 e' sostituito dal seguente:

«Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico


Art. 64

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Comma 1

Modifiche all'allegato XXIII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle modalita' di tenuta della documentazione relativa alla sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti e del libretto personale di radioprotezione per i lavoratori esterni

1. All'Allegato XXIII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 4.2, dopo le parole «relazioni tecniche datate» sono inserite le seguenti: «, trasmesse al datore di lavoro per via telematica,»;
b) al punto 10.1, le parole «dall'articolo 84, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 135 e 136»;
c) il punto 14.1 e' sostituito dal seguente: «14.1. I registri istituiti ai sensi dell'allegato XI al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, conservano la loro validita' e possono essere usati fino al loro esaurimento.»;
d) al punto 14.2, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Le schede personali e i documenti sanitari istituiti ai sensi dell'allegato XI al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 conservano la loro validita' e possono essere usati fino al loro esaurimento.»;
e) al punto 14.3, il numero «90» e' sostituito dal seguente: «140»;
f) al Modello A, Libretto personale di Radioprotezione:
1) al punto 6) Dati dosimetrici, le parole «Firma dell'RPE» sono sostituite dalle seguenti: «Firma dell'Esperto di Radioprotezione»;
2) al punto 7) Dati dosimetrici, le parole «Firma RPE» sono sostituite dalle seguenti: «Firma dell'Esperto di Radioprotezione»;
g) al Modello B, Scheda personale dosimetrica:
1) alla pagina «Dati occupazionali», le parole «Firma RPE» sono sostituite dalle seguenti: «Firma dell'Esperto di Radioprotezione»;
2) al rigo «Esposizione presso altri datori di lavoro o lavoro autonomo» le parole «Firma RPE» sono sostituite dalle seguenti: «Firma dell'Esperto di Radioprotezione».


Art. 65

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Comma 1

Modifiche all'allegato XXIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione dei limiti di dose per i lavoratori, per gli apprendisti, gli studenti e gli individui della popolazione nonche' dei criteri di computo e di utilizzazione delle grandezze radioprotezionistiche connesse

1. All'Allegato XXIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 0.1.2, la formula «1 Mev ≤ En 50 ≤ keV» e' sostituita dalla seguente: «1 Mev ≤ En ≤ 50 MeV»;
b) al punto 3 la parola «medica» e' sostituita dalla seguente: «sanitaria»;
c) al punto 3.1 la parola «medica» e' sostituita dalla seguente: «sanitaria»;
d) il punto 4.5 e' sostituito dal seguente: «4.5 In caso di esposizione per sommersione a nube di gas inerti si applicano i valori di dose efficace per unita' di concentrazione integrata in aria riportati nella pubblicazione 119 dell'International Commission on Radiological Protection (ICRP) e suoi successivi aggiornamenti.»;
e) al punto 8.1 le parole «lettera e),» sono soppresse;
f) al punto 8.1 la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) alle esposizioni ricevute in situazioni di emergenza e durante l'attuazione di misure correttive e protettive, fermo restando quanto disposto nell'articolo 202, comma 4, per i lavoratori nel caso di situazioni di esposizioni esistenti;».


Art. 67

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Comma 1

Modifiche all'allegato XXVI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo ai livelli diagnostici di riferimento

Comma 2

All'allegato XXVI sotto le parole «ALLEGATO XXVI» le parole «(articolo 158, comma 3)» sono sostituite dalle seguenti «(articolo 158, comma 5)».


Art. 68

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Comma 1

Modifiche all'allegato XXVIII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla documentazione del manuale di qualita'


All'allegato XXVIII, parte 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) tipologia delle prove di accettazione e frequenza delle prove di funzionamento a intervalli regolari di norma annuali o da definirsi con esplicito riferimento alle norme di buona tecnica applicabili laddove disponibili;».


Art. 69

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Comma 1

Modifiche all'allegato XXXI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione dei livelli di intervento nel caso di emergenze radiologiche e nucleari

Art. 70

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Comma 1

Modifiche all'allegato XXXII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'indice del piano di emergenza

Comma 2

L'allegato XXXII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, e' sostituito dal seguente:
«Allegato XXXII
(Titolo XIV)
Indice
L'indice contiene una serie di elementi non esaustivi che, qualora applicabili al caso di specie, fungono da guida per la redazione del piano di emergenza.
1. Parte generale
1.1. Premessa (cenni storici riguardanti il piano; esigenza di revisione e aggiornamento tenendo conto delle lezioni apprese nel corso delle esercitazioni o eventi; elenco delle Amministrazioni e degli enti coinvolti).
1.2. Normativa di riferimento
1.3. Descrizione del sito (realta' ambientale e socio-produttiva del territorio circostante l'impianto).
1.3.1. Inquadramento territoriale
1.3.2. Idrologia superficiale
1.3.3. Geologia ed idrogeologia
1.3.4. Climatologia locale
1.3.5. Demografia
1.3.6. Assetto urbanistico
1.3.7. Attivita' antropiche
1.3.8. Infrastrutture e servizi
1.4. Descrizione dell'impianto (impianto ed edifici ed assetto autorizzativo, descrizione dei sistemi controllo degli scarichi radioattivi aeriformi e liquidi)
1.5. Descrizione dello stato radiologico ambientale (dati della radioattivita' ambientale circostante l'impianto risultante dalle attivita' di monitoraggio radiologico condotte dall'esercente o da altri soggetti, pubblici o privati)
1.6. Descrizione dei mezzi per il monitoraggio radiologico ambientale in emergenza.
2. Presupposti tecnici della pianificazione (sintesi dei documenti che costituiscono la base tecnica del piano)
2.1. Analisi dei possibili incidenti
2.2. Incidenti di riferimento
2.3. Conseguenze radiologiche degli incidenti di riferimento
2.4. Conclusioni
3. Strategia di protezione ottimizzta perindividui della popolazione potenzialmente esposti
4. Obiettivi dellapianificazione
Si ritiene essenziale definire almeno i seguenti obiettivi, illustrati mediante:
Una definizione iniziale in cui viene spiegata in sintesi la motivazione per cui lo specifico obiettivo deve essere conseguito
L'individuazione dei soggetti che partecipano alle attivita' necessarie al conseguimento dei suddetti obiettivi
Le indicazioni di massima che individuano la strategia operativa per il raggiungimento degli obiettivi precedenti (esempio: misure protettive da adottarsi in caso di incidente)
4.1. Attivazione del piano e scambio delle informazioni (modalita' e sistemi per l'attivazione del piano, informazioni trasmesse e relativi flussi, anche in forma grafica)
4.2. Coordinamento operativo (autorita' responsabile del coordinamento dell'emergenza, della direzione unitaria dei soccorsi ed enti che concorrono a questo obiettivo, anche ai fini della valutazione radiologica)
4.3. Rilevamenti radiometrici e controllo della contaminazione ambientale e delle matrici alimentari (enti che concorrono all'esecuzione dei rilievi radiometrici sulle matrici ambientali ed alimentari campionate nel territorio interessato).
4.4. Provvedimenti a tutela della salute pubblica (misure a tutela della salute pubblica, sia dirette che indirette, da adottarsi ai fini della riduzione dell'esposizione alle radiazioni ionizzanti)
4.5. Informazione alla popolazione (modalita' con le quali sara' garantita l'informazione alla popolazione, sia preventiva, sia in emergenza).
5. Modello di intervento (responsabilita' e compiti per la gestione dell'emergenza ai fini del raggiungimento degli obiettivi della pianificazione)
5.1. Classificazione degli stati dell'emergenza (per esempio stato di preallarme e stato di allarme)
5.2. Disposizioni da adottare in caso di stato di preallarme (azioni compiute dalle autorita' e dagli enti coinvolti nello stato di preallarme)
5.3. Disposizioni da adottare in caso di allarme (azioni compiute dalle autorita' e dagli enti coinvolti nello stato di allarme con la descrizione delle modalita' di passaggio tra lo stato di preallarme e quello di allarme)
5.4. Transizione dalle situazioni di esposizione di emergenza alle situazioni di esposizione esistenti
5.5 Transizione dalle situazioni di esposizione esistente alla situazione ordinaria, ove prevista.
5.6 Cessazione dello stato di emergenza (modalita' con cui e' dichiarata la cessazione dell'emergenza).
6. Esercitazioni (cadenza, modalita' e tipologia di esercitazioni previste per testare il piano, anche ai fini del suo aggiornamento) 7. Allegati: documenti tecnici di riferimento, quali ad esempio il documento dei presupposti tecnici, cartografia di inquadramento e dati territoriali dell'area interessata dall'applicazione del piano, livelli di riferimento per le situazioni di esposizione di emergenza, livelli di riferimento per l'esposizione accidentale o di emergenza dei lavoratori (all'articolo 124, commi 6 e 7), criteri generici predefiniti per particolari misure protettive, programma di monitoraggio radiometrico nelle varie fasi dell'emergenza, dati territoriali, demografici, patrimonio agricolo e zootecnico dell'area di riferimento, schema di diramazione degli stati dell'emergenza, schema del flusso delle informazioni, elenco telefonico di reperibilita', ogni altro documento ritenuto di utile supporto alla predisposizione e all'applicazione efficiente ed efficace del piano, caratteristiche idrodinamiche e regime dei venti nella rada portuale e carta nautica nel caso di piani di emergenza esterna per le aree portuali.»


Comma 3

Capo XIII - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale

Art. 71

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Comma 1

Modifiche all'articolo 29-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo all'autorizzazione integrata ambientale

Comma 3

Capo XIV - Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, relativo alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazioni

Art. 72

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Comma 1

Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, relativo all'autorizzazione unica ambientale

Comma 3

Capo XV - Disposizioni finali

Art. 74

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.