L'autorizzazione per l'istituzione e l'esercizio dei locali e capannoni previsti dall'art. 21 del regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali e l'applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e' rilasciata dal direttore compartimentale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, territorialmente competente, a termine dell'art. 97 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
Alle merci introdotte nei locali e capannoni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni degli articoli 96, 98 e 99 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.