DECRETO LEGISLATIVO

Riordinamento della disciplina doganale relativa ai magazzini generali contenuta nel regolamento approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

Numero 376 Anno 1990 GU 14.12.1990 Codice 090G0416

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-11-09;376

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Locali e capannoni per la temporanea custodia delle merci

Comma 2

L'autorizzazione per l'istituzione e l'esercizio dei locali e capannoni previsti dall'art. 21 del regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali e l'applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e' rilasciata dal direttore compartimentale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, territorialmente competente, a termine dell'art. 97 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.


Alle merci introdotte nei locali e capannoni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni degli articoli 96, 98 e 99 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.


Art. 2

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Comma 1

Dichiarazioni semplificate per l'assoggettamento delle merci al regime di deposito doganale

Comma 2

Ai fini della introduzione delle merci nei magazzini generali autorizzati a ricevere merci estere e nei depositi doganali, l'ufficio doganale puo' consentire che, in luogo della dichiarazione prevista dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, venga presentato un documento commerciale o amministrativo, che contenga gli elementi necessari per la loro identificazione.


L'ufficio doganale puo' consentire, altresi', che l'assoggettamento delle merci al regime di deposito doganale avvenga senza che tali merci siano fisicamente introdotte in un magazzino generale autorizzato a ricevere merci estere o in un deposito doganale.


Il Ministro delle finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, stabilisce le norme, le condizioni e le modalita' per l'esecuzione delle procedure semplificate, previste nei commi 1 e 2, che devono essere armonizzate con quelle eventualmente stabilite dagli organi delle Comunita' europee.


Art. 3

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Comma 1

Introduzione delle merci nei magazzini generali e depositi doganali

Comma 2

Nei magazzini generali autorizzati a ricevere merci estere e nei depositi doganali possono essere custodite merci comunitarie, destinate all'esportazione, per le quali e' prevista, in ragione del loro immagazzinamento, la concessione di benefici che, in genere, sono connessi con l'esportazione delle merci.


In tali magazzini e depositi possono essere custodite, altresi', con l'osservanza delle condizioni stabilite dal Ministro delle finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, congiuntamente merci estere e merci nazionali, queste ultime anche soggette ad imposta di fabbricazione, destinate all'esportazione o al mercato interno, ferme restando le disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.


Alle merci dichiarate per l'introduzione nei magazzini generali autorizzati a ricevere merci estere si rendono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 149, comma secondo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.


Art. 4

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Comma 1

Introduzione delle merci nei locali di temporanea custodia

Comma 2

L'ufficio doganale puo' consentire che nei locali e capannoni di cui all'art. 1 e nei magazzini o recinti per la temporanea custodia delle merci di cui all'art. 96 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, possano essere introdotte anche merci nazionali purche' destinate all'esportazione.
L'introduzione di tali merci si effettua a richiesta del gestore sulla base di un documento commerciale o amministrativo, ritenuto idoneo dall'amministrazione doganale, da registrare in apposita contabilita'. La registrazione deve rendere possibile l'identificazione delle merci.


Le merci estere e quelle nazionali devono essere custodite in locali separati salvo che queste ultime siano riconosciute dall'ufficio doganale inconfondibili o siano rese tali mediante l'applicazione di contrassegni ovvero che l'ufficio doganale ritenga che dalla commistione non derivi pregiudizio per gli interessi erariali.


Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 96 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.


Art. 5

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto legislativo entra in vigore il centottantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.