I ruoli del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato di cui alle tabelle A, B, C, D, E, F e G allegate al regio decreto 11 aprile 1940, n. 278, sono sostituiti, rispettivamente, dai ruoli di cui alle tabelle A, B, C, D, E, F e G allegate al presente decreto, firmate dal Ministro proponente e da quello per il tesoro.
I personali facenti parte del ruolo di cui alla tabella C e del ruolo di cui alla tabella F allegate al regio decreto 11 aprile 1940, n. 278, sono collocati rispettivamente nei ruoli di cui alle tabelle C ed F allegate al presente decreto col grado - e relativa anzianita' - rivestito nel ruolo di provenienza, assumendone le nuove denominazioni.
Gli attuali ispettori compartimentali e ispettori superiori di gruppo B conservano ad personam le rispettive qualifiche e funzioni.
Il personale facente parte del ruolo, di cui alla tabella E allegata al regio decreto 11 aprile 1940, n. 278, e' collocato, anche in soprannumero nel ruolo, di cui alla tabella E allegata al presente decreto, col grado e relativa anzianita' rivestiti nel ruolo di provenienza, salvo riassorbimento con le successive vacanze che si verifichino nel ruolo stesso.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'art. 4 del regio decreto 11 aprile 1940, n. 278, e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni di cui alla lettera c) dell'art. 14 del decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, modificate dal regio decreto 24 novembre 1932, n. 1627, sono abrogate".
Quelle previste dalla lettera d) dello stesso articolo sono cosi' modificate:
"Le promozioni al grado di commissario amministrativo capo sono conferite per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, ai primi commissari amministrativi che abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nel grado.
Nei limiti di un decimo dei posti che si rendono disponibili nel grado di primi commissari amministrativi, possono far passaggio, su designazione del Consiglio di amministrazione, i ricevitori dei Monopoli di prima classe".
Art. 3
#Comma 1
Nel ruolo tecnico dei periti di gruppo B, di cui alla tabella D allegata al presente decreto, sono inquadrati gli attuali periti principali, i periti ed i periti aggiunti di 1ª e 2ª classe, col grado rivestito e secondo l'attuale ordine di ruolo, effettuate secondo le norme ordinarie.
Nella prima attuazione del presente decreto, ai posti rimasti vacanti, dopo l'inquadramento previsto nel precedente primo comma e dopo effettuate le promozioni nei vari gradi del ruolo medesimo, possono essere inquadrati, mediante concorso per titoli integrato con una conversazione di cultura generale, gli appartenenti al soppresso ruolo del personale di seconda categoria, ruolo tecnico, di cui alla tabella E allegata al regio decreto 11 aprile 1940, n. 278, al soppresso ruolo transitorio dei meccanici, di cui all'art. 1, ultimo comma, del decreto medesimo e al ruolo di cui alla tabella C, allegata al presente decreto, che rivestono grado almeno uguale a quello da conferire e siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati nell'art. 5, primo comma, del citato regio decreto 11 aprile 1940, n. 278.
Possono altresi' essere ammessi al concorso anzidetto gli appartenenti ai soppressi ruoli di seconda categoria, ruoli tecnici e meccanici, non muniti dei titoli di studio sopra citati, i quali all'entrata in vigore del presente decreto abbiano un'anzianita' di servizio nei ruoli suddetti non inferiore a cinque anni e siano giudicati meritevoli.
Il personale che attualmente riveste il grado iniziale nei soppressi ruoli di seconda categoria, ruoli tecnici e meccanici, puo' essere inquadrato con le modalita' suddette nel grado 11°, del ruolo tecnico dei periti, di cui alla tabella D allegata al presente decreto.
La composizione della Commissione giudicatrice del concorso anzidetto nonche' le norme per l'espletamento di esso saranno disciplinate con successivo decreto.
((Per L'avanzamento al grado superiore del personale inquadrato come ai precedenti terzo e quarto comma, ai fini del raggiungimento dei termini prescritti per le singole promozioni non si valuta il servizio prestato nei ruoli di provenienza, salvo quanto disposto dall'art. 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e dall'art. 9 del decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, per l'avanzamento ai gradi 9° e 10° rispettivamente)).
Art. 4
#Comma 1
Gli impiegati appartenenti al ruolo transitorio del personale dei meccanici, che non siano stati assorbiti nel ruolo tecnico dei periti di gruppo B, a norma del precedente art. 3, sono inquadrati, anche in soprannumero, con lo stesso grado e la stessa anzianita', nel ruolo del personale tecnico esecutivo di cui alla tabella E allegata al presente decreto.
Art. 5
#Comma 1
Le applicate e prime applicate alle scritture di cui alla tabella F allegata al regio decreto 11 aprile 1940, n. 278, sono inquadrate nel ruolo d'ordine di gruppo C, di cui alla tabella F, allegata al presente decreto con il grado - e relativa anzianita' - rivestito nel ruolo di provenienza.
Nella prima attuazione del presente decreto le promozioni nel predetto ruolo d'ordine dal grado 12° all'11° sono effettuate per un terzo dei posti per merito comparativo e per due terzi per merito assoluto tra le impiegate che abbiano raggiunto rispettivamente l'anzianita' di grado di sette e nove anni, salva la riduzione dell'anzianita' stessa prevista dal successivo art. 6.
Sempre nella prima applicazione del presente decreto, i posti disponibili nel grado 13° sono assegnati mediante concorso per titoli al personale salariato di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, che sia provvisto della licenza di scuola media inferiore e sia stato addetto continuativamente ed in modo lodevole alle scritture almeno dal 10 giugno 1940 alla data del bando di concorso, nonche' al personale impiegatizio non di ruolo della stessa Amministrazione che sia provvisto del suddetto titolo di studio, si trovi in servizio dello Stato dal 10 giugno 1940 ed abbia esercitato lodevolmente mansioni di scrittura da tale data.
La composizione della Commissione giudicatrice del concorso anzidetto nonche' le norme per l'espletamento di esso saranno disciplinate con successivo decreto.
Dopo la prima attuazione del presente decreto l'accesso al grado 13° ha luogo, a seguito di concorso per esami, con la riserva di un terzo dei posti ai salariati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 8 del decreto Ministeriale 29 febbraio 1928.
La progressione in carriera del personale del suddetto ruolo e' regolata dalle norme in vigore per il personale d'ordine dell'Amministrazione dello Stato.
L'art. 16 del decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, modificato dall'art. 2 del regio decreto 26 marzo 1942, n. 330, e' abrogato.
Art. 6
#Comma 1
Nella prima applicazione del presente decreto i periodi di anzianita' di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori al 9° dei ruoli di gruppo A, al 10° dei ruoli di gruppo B e al 12° dei ruoli di gruppo C di cui alle tabelle annesse al decreto stesso sono ridotti di un anno e mezzo. Peraltro nessun impiegato potra' fruire di tale riduzione per conseguire piu' di una promozione.
La disposizione di cui al precedente comma non si applica al personale che venga inquadrato nel ruolo del personale tecnico dei periti di cui alla tabella D allegata al presente decreto ai sensi del terzo comma del precedente art. 3.
Art. 7
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.