DECRETO LEGISLATIVO

Miglioramenti economici al clero congruato.

Numero 44 Anno 1948 GU 18.02.1948 Codice 048U0044

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-22;44

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 11:22:00

Art. 1

#

Comma 1

A decorrere dal 1 luglio 1947, sulle misure dei limiti di congrua attualmente spettanti al clero in virtu' delle disposizioni contenute nel regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e nei decreti legislativi 22 marzo 1945, n. 213 e 1 aprile 1947, n. 272, viene concesso un aumento temporaneo del 40%.
Lo stesso aumento compete, con la medesima decorrenza, sulla attuale misura degli altri assegni fissi e di quelli in compenso delle spese di culto, previsti dal regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, nonche' degli assegni spettanti agli ecclesiastici in attivita' di servizio contemplati dall'art. 24, comma 2°, della legge 27 maggio 1929, n. 848.


Art. 2

#

Comma 1

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno apportate le conseguenti variazioni ai bilanci del Fondo per il culto, e del Fondo di beneficenza e di religione per la citta' di Roma, nonche' al bilancio del Ministero del tesoro.
Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.