A decorrere dal 1 luglio 1947, sulle misure dei limiti di congrua attualmente spettanti al clero in virtu' delle disposizioni contenute nel regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e nei decreti legislativi 22 marzo 1945, n. 213 e 1 aprile 1947, n. 272, viene concesso un aumento temporaneo del 40%.
Lo stesso aumento compete, con la medesima decorrenza, sulla attuale misura degli altri assegni fissi e di quelli in compenso delle spese di culto, previsti dal regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, nonche' degli assegni spettanti agli ecclesiastici in attivita' di servizio contemplati dall'art. 24, comma 2°, della legge 27 maggio 1929, n. 848.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Con decreto del Ministro per il tesoro saranno apportate le conseguenti variazioni ai bilanci del Fondo per il culto, e del Fondo di beneficenza e di religione per la citta' di Roma, nonche' al bilancio del Ministero del tesoro.
Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.