Il secondo periodo del comma 1, lettera c), dell'art. 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' sostituito dal seguente: "Ad essa si aggiunge l'incremento annuale delle risorse di cui al comma 4 dell'art. 35 da assegnare prioritariamente, con i criteri previsti dall'art. 29, comma 3, lettera a), alle nuove comunita' montane istituite dalle regioni. La somma residua e' ripartita fra tutte le comunita' montane sulla base della popolazione montana.".
La lettera b), comma 3, dell'art. 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992, e' sostituita dalla seguente:
" b) i comuni ripartiti nelle seguenti dodici classi:
comuni con meno di 500 abitanti;
comuni da 500 a 999 abitanti;
comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
comuni da 500.000 abitanti e oltre;".
Alla lettera c), comma 3, dell'art. 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con ponderazione in funzione dell'usufruibilita' dei servizi;".
Alla lettera e), comma 3, dell'art. 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ponderati, ove ne ricorra la necessita', con la densita' della popolazione o con altro elemento, in funzione delle condizioni di usufruibilita' dei servizi;".
Al comma 3 dell'art. 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992 dopo la lettera h) e' aggiunta, in fine, la seguente:
"h-bis) per i comuni con insediamenti militari si considera un coefficiente di maggiorazione fino al 5 per cento da graduarsi in proporzione al rapporto percentuale esistente tra il numero dei militari ospitati negli insediamenti militari stessi e la popolazione del comune, secondo i dati forniti dal Ministero della difesa. A tali comuni si maggiorano i parametri monetari obiettivi, entro il 5 per cento del loro valore in proporzione al predetto rapporto.".
Al terzo capoverso del comma 1 dell'art. 39 del decreto legislativo n. 504 del 1992, le parole: "9 agosto 1987, n. 472," sono sostituite dalle seguenti: "9 agosto 1986, n. 472,".
Al comma 3 dell'art. 40 del decreto legislativo n. 504 del 1992, le parole: "alla media per abitante" sono sostituite dalle seguenti: "al valore normale della classe per abitante".
Al comma 4 dell'art. 40 del decreto legislativo n. 504 del 1992, le parole: "nella misura massima del 20 per cento, non cumulabile, per l'appartenenza a piu' categorie:" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura massima del 10 per cento per ogni categoria, con possibilita' di cumulo per l'appartenenza a piu' categorie entro il 20 per cento:".
Al comma 4 dell'art. 40 del decreto legislativo n. 504 del 1992 dopo la lettera e) e' aggiunta, in fine, la seguente:
"e-bis) enti con insediamenti militari in proporzione al rapporto percentuale esistente tra il numero dei militari ospitati negli insediamenti militari e la popolazione del comune sede degli insediamenti militari, secondo i dati forniti dal Ministero della difesa.".
All'art. 40 del decreto legislativo n. 504 del 1992 dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. Nel caso in cui l'importo dei contributi sia superiore alla somma necessaria per l'allineamento al provento medio per abitante di ciascun ente sottomedia, la somma eccedente e' distribuita con la metodologia dei parametri obiettivi prevista all'art. 37.".
Al comma 3 dell'art. 46 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La redazione del piano economico-finanziario riguarda esclusivamente le nuove opere, il cui progetto generale comporti una spesa superiore al miliardo.".
All'art. 46 del decreto legislativo n. 504 del 1992 dopo il comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"7-bis. L'attivita' di monitoraggio e' svolta in base a criteri e modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, sino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione del servizio pubblico, che deve essere comunicato alla societa' di monitoraggio o alla Cassa depositi e prestiti, secondo la rispettiva competenza.".
All'art. 47 del decreto legislativo n. 504 del 1992 dopo il primo periodo del comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le comunita' montane e i comuni di nuova istituzione si utilizza l'ultima popolazione disponibile.".