Nel limite di impegno per le annualita' relative a sovvenzioni e contributi previsti da leggi speciali, che viene stabilito con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, sara' compresa una particolare autorizzazione di lire cinquantamilioni per ciascuno dei quattro esercizi finanziari dal 1947-48 al 1950-51, per provvedere alla concessione del contributo statale, in base agli articoli 73 e seguenti del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nella spesa di costruzione dei serbatoi e laghi artificiali in Sardegna e di un contributo straordinario statale nella spesa di costruzione nell'Isola stessa delle opere principali di nuovi impianti idroelettrici.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il contributo straordinario di cui all'art. 1 potra' essere accordato per la costruzione degli impianti idroelettrici che saranno ritenuti economicamente convenienti a giudizio del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria, e commercio.
Esso potra' anche essere accordato, ad integrazione del contributo gia' ottenuto, per gli impianti in costruzione gia' autorizzati in Sardegna e per i quali siano gia' stati presentati nuovi preventivi di opere alla data di pubblicazione del presente decreto.
Art. 3
#Comma 1
Resta invariato il limite massimo del 60% del contributo statale che potra' essere accordato nella spesa delle opere principali degli impianti idroelettrici fissato dall'art. 3 della legge 23 novembre 1939, n. 1838.
Art. 4
#Comma 1
Per l'istruttoria, delle domande saranno seguite le norme del citato testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.
Negli atti di concessione saranno introdotte speciali clausole per la limitazione delle tariffe di vendita dell'energia, elettrica e delle acque per irrigazione che saranno stabilite dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con i Ministeri delle finanze, dell'industria e commercio e del tesoro.
Art. 5
#Comma 1
Le domande di contributo, che non sono state ancora prodotte, dovranno essere presentate entro il 30 giugno 1948 e gli impianti dovranno essere ultimati entro il 31 dicembre
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 10 febbraio 1953, n. 75 ha disposto (con l'art. 1) che le domande di contributo previste dal presente articolo possono essere presentate non oltre il 31 dicembre 1953 e gli impianti devono essere ultimati entro il 31 dicembre 1957.