DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (17G00078)

Numero 56 Anno 2017 GU 05.05.2017 Codice 17G00078

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-19;56

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Modifiche alla rubrica del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Art. 2

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Comma 1

Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Art. 3

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Comma 1

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Art. 5

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Comma 1

Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Art. 6

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Comma 1

Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Art. 7

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Comma 1

Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Comma 2

All'articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "agli appalti aggiudicati" sono sostituite dalle seguenti: "agli appalti e concessioni aggiudicati".


Art. 8

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Comma 1

Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Art. 9

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Comma 1

Introduzione dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Comma 2

Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e' inserito il seguente:
"Art. 17-bis (Altri appalti esclusi). - 1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti aventi ad oggetto l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari per un valore non superiore a 10.000 euro annui per ciascuna impresa, da imprese agricole singole o associate situati in comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonche' nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.".


Art. 10

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Comma 1

Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Comma 2

All'articolo 18, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), n. 2.3".


Art. 28

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Comma 1

Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Comma 2

All'articolo 41 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. E' fatto divieto di porre a carico dei concorrenti, nonche' dell'aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme di cui all'articolo 58.".


Art. 29

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Comma 1

Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Art. 30

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Comma 1

Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Art. 31

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Comma 1

Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Comma 2

All'articolo 47 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.".


Art. 33

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Comma 1

Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Art. 35

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Comma 1

Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Art. 36

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Comma 1

Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Art. 39

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Comma 1

Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Comma 2

All'articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Le amministrazioni aggiudicatrici possono ulteriormente ridurre di cinque giorni il termine di cui al comma 1 nel caso di presentazione di offerte per via elettronica.".


Art. 41

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Comma 1

Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Comma 2

All'articolo 64, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "o, se come mezzo di indizione di gara e' usato un avviso di preinformazione o periodico indicativo, dell'invito a confermare interesse" sono sostituite dalle seguenti: "o, nei settori speciali, se come mezzo di indizione di gara e' usato un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, dell'invito a confermare interesse".


Art. 42

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Comma 1

Modifiche all'articolo 66 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Art. 43

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Comma 1

Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Art. 44

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Comma 1

Modifiche all'articolo 72 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Art. 48

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Comma 1

Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Comma 2

All'articolo 79 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: "5-bis. Nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarita' della procedura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravita' del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al primo periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno gia' inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicita' di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso l'indirizzo Internet dove sono accessibili i documenti di gara, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, nonche' attraverso ogni altro strumento che la stazione appaltante ritenga opportuno. In ogni caso, la stazione appaltante, qualora si verificano malfunzionamenti, ne da' comunicazione all'AGID ai fini dell'applicazione dell'articolo 32-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale.".


Art. 50

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Comma 1

Modifiche all'articolo 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Comma 2

All'articolo 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 1, dopo le parole: "per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice" sono inserite le seguenti: "e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti,".


Art. 51

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Comma 1

Modifiche all'articolo 82 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Comma 2

All'articolo 82 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 1, le parole: "regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio" sono sostituite dalle seguenti: "Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio oppure autorizzato, per l'applicazione della normativa comunitaria di armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull'accreditamento, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nei casi non coperti da normativa comunitaria di armonizzazione, si impiegano i rapporti e certificati rilasciati dagli organismi eventualmente indicati nelle disposizioni nazionali di settore.".


Art. 57

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Comma 1

Modifiche all'articolo 90 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Art. 58

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Comma 1

Modifiche all'articolo 91 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Art. 61

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Comma 1

Modifiche all'articolo 96 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Art. 63

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Comma 1

Modifiche all'articolo 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Art. 64

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Comma 1

Modifiche all'articolo 99 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Comma 2

All'articolo 99, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "alla Commissione europea, o, quando ne facciano richiesta, alle autorita', agli organismi o alle strutture competenti" sono sostituite dalle seguenti: "alla Commissione europea, alle autorita', agli organismi o alle strutture competenti, quando tale relazione e' richiesta".


Art. 77

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Comma 1

Inserimento dell'articolo 113-bis al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Comma 2

Dopo l'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e' inserito il seguente:
"Art. 113-bis (Termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti). - 1. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non puo' superare i quarantacinque giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
2. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto.
Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entita' delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
3. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformita' il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento e' rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.".


Art. 80

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Comma 1

Modifiche all'articolo 126 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Art. 81

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Comma 1

Modifiche all'articolo 128 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Art. 82

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Comma 1

Modifiche all'articolo 131 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Art. 83

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Comma 1

Modifiche all'articolo 133 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Art. 89

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Comma 1

Modifiche all'articolo 143 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Art. 90

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Comma 1

Modifiche all'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Art. 91

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Comma 1

Modifiche all'articolo 147 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Art. 92

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Comma 1

Modifiche all'articolo 148 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Art. 94

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Comma 1

Modifiche all'articolo 153 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Comma 2

All'articolo 153, comma 3, le parole: "71 e 72" sono sostituite dalle seguenti: "71, 72 e 73".


Art. 96

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Comma 1

Modifiche all'articolo 156 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Art. 100

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Comma 1

Modifiche all'articolo 164 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Comma 2

All'articolo 164 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 5 sono inserite, in fine, le seguenti parole: "nonche' le disposizioni di cui alle parti I e II in materia di subappalto, progettazione, collaudo e piani di sicurezza, non derogate espressamente dalla presente parte".


Art. 102

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Comma 1

Modifiche all'articolo 168 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Art. 103

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Comma 1

Modifiche all'articolo 169 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Comma 2

All'articolo 169, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "allegato XVIII" sono sostituite dalle seguenti: "allegato II" e l'ultimo periodo e' soppresso.


Art. 106

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Comma 1

Modifiche alla rubrica della Parte IV

Comma 2

Alla rubrica della Parte IV sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed altre modalita' di affidamento".


Art. 109

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Comma 1

Modifiche all'articolo 182 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Comma 2

All'articolo 182, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "spetta il valore delle opere realizzate e degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 176, comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.".


Art. 113

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Comma 1

Modifiche all'articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Comma 2

All'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "L'Autorita' per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici.".


Art. 116

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Comma 1

Modifiche all'articolo 196 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Comma 2

All'articolo 196, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la parola: "Ministero" e' sostituita dalla seguente: "Ministro" e le parole: "sono disciplinate le modalita'" sono sostituite dalle seguenti: "sono disciplinati i criteri, specifici requisiti di moralita', di competenza e di professionalita', le modalita'".


Art. 118

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Comma 1

Modifiche all'articolo 200 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Art. 121

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Comma 1

Abrogazione dell'articolo 207 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Art. 122

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Comma 1

Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Art. 124

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Comma 1

Modifiche all'articolo 212 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Comma 2

All'articolo 212, comma 1, alla fine della lettera e), sostituire il segno: ";" con il seguente: ".".


Art. 130

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente codice con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art. 131

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.