DECRETO LEGISLATIVO

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di un'area dell'ex Caserma Reginato sita nel Comune di Udine. (17G00149)

Numero 135 Anno 2017 GU 15.09.2017 Codice 17G00149

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-08-09;135

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Trasferimento di beni

Comma 2

E' trasferito alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia il bene individuato nell'allegato A), al presente decreto, consistente in una porzione non utilizzata per finalita' governative del compendio denominato «ex Caserma Reginato».


La Regione e' autorizzata a trasferire all'Azienda pubblica di servizi alla persona «La Quiete», di seguito Asp La Quiete, ente pubblico non economico di livello regionale senza fini di lucro, il bene di cui al comma 1.


Il trasferimento di cui ai commi 1 e 2 decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.


Art. 2

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Comma 1

Operazioni di consegna

Comma 2

Il competente Ufficio dell'Agenzia del demanio, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'atto di consegna di cui all'articolo 1, comma 3, trasferisce alla Regione il bene di cui all'articolo 1, comma 1.


Il verbale di consegna del bene e' sottoscritto congiuntamente dal competente Ufficio dell'Agenzia del demanio e dalla Regione e costituisce titolo per il trasferimento, la trascrizione e la voltura catastale del bene medesimo in favore della Regione.


In caso di ulteriore trasferimento del bene ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il verbale di consegna e' sottoscritto dalla Regione e dall'Asp La Quiete e costituisce titolo per il trasferimento, la trascrizione e la voltura catastale del bene medesimo in favore della medesima Azienda.


Gli effetti di cui al comma 3 si realizzano anche con la sottoscrizione contestuale del verbale di consegna di cui al comma 2 da parte dell'Asp La Quiete.


Art. 3

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Comma 1

Effetti del trasferimento

Comma 2

Il trasferimento in proprieta' del bene di cui all'articolo 1, comma 1, con i relativi diritti reali, pertinenze, accessori, oneri e pesi, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova alla data del verbale di consegna.


Dalla data del verbale di consegna, l'ente al quale e' trasferito il bene di cui all'articolo 1, comma 1, subentra nella proprieta', nel possesso e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti al bene trasferito, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici e ambientali. Dalla stessa data ad esso competono i proventi e le spese derivanti dalla gestione del bene trasferito.


Art. 4

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Comma 1

Conservazione e fruizione

Comma 2

Dalla data del verbale di consegna del bene, l'ente al quale e' trasferito il bene di cui all'articolo 1, comma 1, si impegna ad assicurare e sostenere la conservazione dello stesso e a destinarlo ad attivita' strumentali al raggiungimento di finalita' di interesse pubblico.


Art. 5

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Comma 1

Esenzioni fiscali

Comma 2

Tutti gli atti, contratti, formalita' ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.


Art. 6

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Comma 1

Norma finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri, anche in termini di minori entrate, a carico della finanza pubblica.