DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 134/1992 - Attuazione della direttiva n. 86/594/CEE relativa al rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici.

Attuazione della direttiva n. 86/594/CEE relativa al rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici.

Numero 134 Anno 1992 GU 19.02.1992 Codice 092G0177

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;134

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Testo vigente

Art. 3

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Comma 1

Informazione sul rumore aereo

Comma 2

Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro della sanita', individua, con decreto da emanare entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, le famiglie di apparecchi per le quali il fabbricante o, qualora questi sia stabilito fuori della Comunita' europea, l'importatore stabilito nella Comunita', debbono pubblicare le informazioni sul rumore aereo emesso da tali apparecchi.


Con lo stesso decreto sono pubblicate le norme e regole tecniche che dovranno essere utilizzate ai fini delle misurazioni, tenuto conto del metodo generale di misurazione di cui all'articolo 4, nonche' delle disposizioni comunitarie concernenti tecniche e modalita' di misurazione; lo schema di decreto e' trasmesso alla Commissione CEE ai sensi e agli effetti di cui agli articoli 8 e 9 della direttiva del Consiglio n. 86/594/CEE.


Con decreti del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro della sanita' sono recepite le norme armonizzate comunitarie che prevedono metodi di misurazione del livello nominale del rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici o metodi di controllo del livello di rumore dichiarato, nonche' i metodi e i parametri statistici fondamentali da utilizzare nelle verifiche del livello di rumore dichiarato.


Il fabbricante di apparecchi domestici o, qualora il fabbricante sia stabilito fuori della Comunita' europea, l'importatore stabilito nella Comunita', possono, comunque, pubblicare ogni informazione sul livello di rumore aereo emesso da tali apparecchi accertato secondo i metodi di misurazione di cui all'art. 4.


Quando per una famiglia di apparecchi domestici e' prevista una etichetta concernente informazioni di altra natura, l'informazione sul rumore emesso e' fornita nell'etichetta stessa.


Il fabbricante o l'importatore sono responsabili della vericidita' dell'informazione fornita.


Si presume conforme alle disposizioni di cui al presente decreto l'informazione sul rumore aereo prodotto da apparecchi domestici provenienti da altri stati membri, purche' resa in conformita' con norme nazionali che recepiscono norme comunitarie armonizzate o con norme nazionali adottate secondo le procedure di cui all'articolo 9, pag. 2, della direttiva 86/594/CEE.


Art. 4

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Comma 1

Metodo di misurazione

Comma 2

Il metodo generale di misurazione per determinare il livello di rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici e destinato all'informazione deve possedere una precisione tale che l'incertezza delle misurazioni, per i livelli di potenza acustica ponderati A, comporti deviazioni normali non superiori a 2 dB; tali deviazioni traducono gli effetti cumulati di tutte le cause di incertezza delle misurazioni, salvo le variazioni delle emissioni di rumore della fonte sonora dell'apparecchio le quali si verifichino tra una prova e un'altra.


Per ciascuna famiglia di apparecchi, il metodo generale di cui al comma 1 e' completato da una descrizione riguardante ubicazione, montaggio, carico e funzionamento degli apparecchi domestici nelle condizioni di misurazione che simulano un'utilizzazione normale e che garantiscono soddisfacenti condizioni di repetitivita' e di riproducibilita' della prova. Lo scarto tipo di riproducibilita' deve essere precisato per ciascuna famiglia di apparecchi.


Art. 5

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Comma 1

V i g i l a n z a

Comma 2

Con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro della sanita', da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, saranno stabilite le modalita' della vigilanza sulla sua applicazione, che e' demandata alle province, alle unita' sanitarie locali, nonche' al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato anche a mezzo di enti o laboratori, dallo stesso Ministero autorizzati.


Le verifiche del livello del rumore dichiarato saranno effettuate con metodo stabilito mediante la misurazione di un campione prelevato da singola partita di apparecchi attraverso prove unilaterali. I parametri statistici fondamentali del metodo statistico devono essere tali che la probabilita' di accettazione sia pari al 95% nel caso in cui il 6,5% dei valori di emissione acustica di una partita risulti superiore al valore annunciato. L'effettivo di un campione semplice o equivalente e' pari a


Il metodo statistico prescelto richiede l'uso di uno scarto tipo totale di riferimento pari a 3,5 dB.
3. Le successive modifiche dei parametri di cui al precedente comma 2 saranno apportate con la procedura di cui all'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183.


Le spese delle operazioni di verifica, accertamento e controllo saranno a carico dei fabbricanti o degli importatori secondo modalita' determinate con lo stesso decreto di cui al comma 1.


Art. 6

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Comma 1

Informazione non veritiera

Comma 2

Se a seguito dei controlli di cui all'articolo 5 viene accertato che il livello del rumore aereo emesso dalla partita di apparecchi sottoposti ad accertamento e' superiore a quello dichiarato, il fabbricante o l'importatore deve correggere immediatamente l'informazione oppure ritirare dal mercato gli apparecchi della partita difettosa.


Salvo che il fatto non costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che non provveda a fornire l'informazione sul rumore aereo richiesta ai sensi dell'articolo 3, comma 1, o che in caso di accertamento di un livello superiore a quello dichiarato, non ottempera alle prescrizioni di cui al comma 1, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5 milioni a lire 30 milioni.


Art. 7

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.