Le disposizioni della legge 24 agosto 1941, n. 1050, hanno efficacia sino al 31 dicembre 1947.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'efficacia delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 790, e' estesa fino al 15 aprile 1948.
Nulla e' innovato al comma secondo del predetto articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 790.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto, per cio' che concerne l'art. 1, dal 15 ottobre 1946, e, per quanto riguarda l'art. 2, dal 15 aprile 1947.