L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21, e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. - 1. Il controllo di legittimita' sugli atti amministrativi della regione, esclusa ogni valutazione di merito, si esercita esclusivamente sui regolamenti, eccetto quelli attinenti l'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del consiglio regionale, nonche' sugli atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea".
Sono abrogati gli articoli 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21.