Il Governo e' autorizzato a far pagare le spese del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1947 al 30 giugno 1948, in conformita' dello stato di previsione annesso al presente decreto (Tabella A).
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Le entrate e le spese degli Archivi notarili per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1947 al 30 giugno 1948, sono stabilite in conformita' degli stati di previsione annessi al presente decreto (Tabelle B e C).
Art. 3
#Comma 1
Le entrate e le spese del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1947 al 30 giugno 1948, sono stabilite in conformita' degli stati di previsione annessi al presente decreto (Tabelle D ed E).