All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:
«Nella propria articolazione territoriale il C.O.N.I. tiene conto delle specificita' linguistiche dei territori.
Le specificita' linguistiche dei territori sono altresi' prese in considerazione dalle federazioni sportive nazionali (FSN), dalle discipline sportive associate (DSA) e dagli enti di promozione sportiva (EPS) nella propria articolazione territoriale.
In ragione delle specificita' linguistiche il Verband der sportvereine südtirol (VSS) e l'Unione delle societa' sportive altoatesine (USSA) possono essere riconosciuti quali enti di promozione sportiva (EPS), in deroga ai requisiti territoriali, se in possesso degli altri requisiti previsti dall'ordinamento sportivo.».
All'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Provincia di Bolzano esercita, inoltre, le funzioni di controllo degli enti di cui all'articolo 2, quarto comma.».