DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilita', in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227. (24G00004)

Numero 222 Anno 2023 GU 12.01.2024 Codice 24G00004

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-13;222

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Finalita'


Le disposizioni contenute nel presente decreto costituiscono attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227, per garantire l'accessibilita' alle pubbliche amministrazioni da parte delle persone con disabilita' e l'uniformita' della tutela dei lavoratori con disabilita' presso le pubbliche amministrazioni sul territorio nazionale al fine della loro piena inclusione, nel rispetto del diritto europeo e internazionale in materia, in conformita' all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e alle relative norme di attuazione, nonche' all'articolo 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', ratificata della legge 3 marzo 2009, n. 18.


Ai fini del presente decreto, per accessibilita' deve intendersi l'accesso e la fruibilita', su base di eguaglianza con gli altri, dell'ambiente fisico, dei servizi pubblici, compresi i servizi elettronici e di emergenza, dell'informazione e della comunicazione, ivi inclusi i sistemi informatici e le tecnologie di informazione in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili, anche mediante l'adozione di misure specifiche per le varie disabilita' ovvero di meccanismi di assistenza o predisposizione di accomodamenti ragionevoli.


Art. 2

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Il presente decreto si applica alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' ai concessionari dei pubblici servizi limitatamente agli articoli 7 e 8.


Le Autorita' indipendenti, gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale adeguano i propri ordinamenti ai principi del presente decreto nell'ambito della loro autonomia regolamentare e organizzativa.


Art. 3

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Comma 1

Piano integrato di attivita' e organizzazione


All'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, nell'ambito del personale in servizio, individuano un dirigente amministrativo ovvero un altro dipendente ad esso equiparato, che abbia esperienza sui temi dell'inclusione sociale e dell'accessibilita' delle persone con disabilita' anche comprovata da specifica formazione, che definisce specificatamente le modalita' e le azioni di cui al comma 2, lettera f), proponendo la relativa definizione degli obiettivi programmatici e strategici della performance di cui al comma 2, lettera a), e della relativa strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo e degli obiettivi formativi annuali e pluriennali di cui al comma 2, lettera b). Le predette funzioni possono essere assolte anche dal responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilita' nell'ambiente di lavoro di cui all'articolo 39-ter, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, ove dotato di qualifica dirigenziale. I nominativi dei soggetti individuati ai sensi del presente comma sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
2-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, con meno di cinquanta dipendenti, possono eventualmente applicare le previsioni di cui al comma 2-bis, anche ricorrendo a forme di gestione associata».


Art. 4

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Comma 1

Inclusione sociale e accesso delle persone con disabilita' tra gli obiettivi di produttivita' nella pubblica amministrazione


Art. 5

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Comma 1

Rappresentanti delle associazioni

Comma 2

Le associazioni rappresentative delle persone con disabilita' iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, partecipano, nei modi definiti dall'Organismo indipendente di valutazione, sentito il dirigente di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, come inserito dal presente decreto, secondo criteri di maggiore rappresentativita' nazionale o territoriale e sulla base di specifiche competenze ed esperienze per materia, alla formazione della sezione del Piano integrato di attivita' ed organizzazione di cui all'articolo 6, comma 2, lettera f), del medesimo decreto-legge n. 80 del 2021 e alla predisposizione delle proposte che il dirigente di cui al citato articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge n. 80 del 2021, come inserito dal presente decreto, formula per l'elaborazione delle parti del Piano relativamente alle lettere a) e b) del comma 2 del medesimo articolo 6.


Le associazioni rappresentative delle persone con disabilita' iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ((e il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilita')) possono presentare osservazioni, nei modi definiti dall'Organismo indipendente di valutazione, relativamente ai profili che riguardano le possibilita' di accesso e l'inclusione sociale delle persone con disabilita', al piano della performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, quando ne sia prevista la redazione nonche' alla relazione di cui alla lettera b), del comma 1, del medesimo articolo 10.


Art. 6

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Comma 1

Responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilita' nell'ambiente di lavoro


Art. 7

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Comma 1

Carta dei servizi

Comma 2

Le pubbliche amministrazioni che erogano servizi e i concessionari di pubblici servizi sono tenuti ad indicare nella carta dei servizi i livelli di qualita' del servizio erogato relativamente alla effettiva accessibilita' delle prestazioni per le persone con disabilita', evidenziando quanto previsto dalla normativa vigente nello specifico settore di riferimento, indicando chiaramente ed in maniera accessibile per le varie disabilita' i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell'infrastruttura e le modalita' con cui esigerli, anche attraverso gli organi o le autorita' di controllo preposte.


Art. 8

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Comma 1

Misure di tutela di cui al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198

Comma 2

All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' dalla mancata attuazione o violazione dei livelli di qualita' dei servizi essenziali per l'inclusione sociale e l'accessibilita' delle persone con disabilita' contenuti nelle carte dei servizi oppure degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia».


Art. 9

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


Art. 10

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.