Finalita'
Le disposizioni contenute nel presente decreto costituiscono attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227, per garantire l'accessibilita' alle pubbliche amministrazioni da parte delle persone con disabilita' e l'uniformita' della tutela dei lavoratori con disabilita' presso le pubbliche amministrazioni sul territorio nazionale al fine della loro piena inclusione, nel rispetto del diritto europeo e internazionale in materia, in conformita' all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e alle relative norme di attuazione, nonche' all'articolo 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', ratificata della legge 3 marzo 2009, n. 18.
Ai fini del presente decreto, per accessibilita' deve intendersi l'accesso e la fruibilita', su base di eguaglianza con gli altri, dell'ambiente fisico, dei servizi pubblici, compresi i servizi elettronici e di emergenza, dell'informazione e della comunicazione, ivi inclusi i sistemi informatici e le tecnologie di informazione in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili, anche mediante l'adozione di misure specifiche per le varie disabilita' ovvero di meccanismi di assistenza o predisposizione di accomodamenti ragionevoli.