E' autorizzata l'iscrizione, nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, della somma di L. 9.000.000, da mettersi a disposizione del commissario liquidatore dell'Ente Nazionale per l'Insegnamento Medio e Superiore (E.N.I.M.S.) per far fronte alle passivita' dell'Ente medesimo, in aggiunta alla somma di lire 2.000.000, gia' stanziata per lo stesso fine, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 24 maggio 1945, numero 412.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.