DECRETO LEGISLATIVO

Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e

Numero 16 Anno 2021 GU 23.02.2021 Codice 21G00019

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - NORME GENERALI

Art. 1

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Comma 1

Campo di applicazione

Comma 2

Il presente decreto stabilisce le norme per la produzione, ai fini del controllo ufficiale, della certificazione e della commercializzazione nell'Unione europea dei materiali di moltiplicazione della vite, fatte salve le disposizioni della normativa fitosanitaria vigente, riordinandole, mediante coordinamento ed integrazione, in un testo unico.


Il presente decreto non si applica ai materiali di moltiplicazione e alle piante di cui sia comprovata la destinazione all'esportazione in Paesi terzi qualora siano correttamente identificati come tali e sufficientemente isolati.


Il presente decreto non si applica alle varieta' di vite geneticamente modificate.


Art. 3

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Comma 1

Categorie dei materiali di moltiplicazione della vite

Comma 2

I requisiti delle categorie di cui al presente articolo sono stabiliti all'articolo 22.


Art. 4

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Comma 1

Autorita' nazionale competente


Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministero», svolge la funzione di autorita' nazionale competente ai fini dell'applicazione del presente decreto.


Art. 5

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Comma 1

Competenze del Servizio fitosanitario centrale

Comma 2

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, puo' delegare l'esercizio di determinate attivita' di cui al comma 1, lettere c) ed e), ad enti scientifici o di ricerca nazionali in possesso di adeguata esperienza nella effettuazione di prove ufficiali DUS in applicazione del Capo II.


Art. 6

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Comma 1

Competenze dei Servizi fitosanitari regionali

Comma 2

Ai Servizi fitosanitari regionali e delle province autonome compete il controllo ufficiale, la certificazione, il rilascio dell'autorizzazione alla commercializzazione e alla stampa delle etichette ufficiali dei materiali di moltiplicazione della vite delle categorie Certificato e Standard.


Art. 7

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Comma 1

Funzioni del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - Sezione materiali di moltiplicazione della vite.

Comma 2

Il Servizio fitosanitario centrale si avvale del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - Sezione materiali di moltiplicazione della vite, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, di seguito denominato «Gruppo di lavoro permanente», che ha compiti tecnici, consultivi e propositivi.


Art. 8

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Comma 1

Obblighi degli operatori professionali

Comma 2

L'operatore professionale che produce piante di vite o loro materiali di moltiplicazione deve essere identificato nella sua funzione e ragione sociale e registrato presso il Servizio fitosanitario nazionale 7, nel Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) in applicazione degli articoli 65 e 66 del regolamento (UE) 2016/2031.


Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, sono stabiliti i requisiti di professionalita', le dotazioni minime di attrezzature e le relative procedure di controllo necessarie all'esercizio dell'attivita' di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite.


Il Servizio fitosanitario regionale nel cui territorio e' situata la sede legale dell'operatore professionale provvede alla registrazione nel RUOP, in applicazione degli articoli 65 e 66 del regolamento (UE) 2016/2031.


Nel caso di violazione reiterata delle norme contenute nel presente decreto o di cessata attivita' e' disposta la revoca della registrazione di cui al comma 1.


Comma 3

Capo II - REGISTRO NAZIONALE DELLE VARIETÀ E DEI CLONI DI VITE

Art. 9

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Comma 1

Istituzione del Registro nazionale delle varieta'
e dei cloni di vite


E' istituito presso il Ministero il Registro nazionale delle varieta' e dei cloni di vite, di seguito denominato «Registro», per la identificazione delle varieta' e dei cloni il cui materiale di moltiplicazione e' ammesso al controllo ufficiale e alla certificazione. Il Registro riporta le informazioni di cui all'articolo 10 ed e' pubblicato e reso consultabile nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194.


Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite la struttura e le modalita' di aggiornamento del Registro di cui al comma 1.


Art. 10

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Comma 1

Informazioni contenute nel Registro

Comma 2

Il Servizio fitosanitario centrale provvede ad istituire un fascicolo, di tipo elettronico, per ogni varieta' e clone iscritto, contenente la descrizione ufficiale della varieta' e del clone e una sintesi di tutti i fatti pertinenti alla registrazione della varieta' e del clone.


Art. 11

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Comma 1

Comma 2

E' istituito il Campo catalogo delle varieta', presso il Centro di ricerca viticoltura ed enologia (CREA-VE) del CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, che ne cura il mantenimento, e in cui sono conservate, secondo metodi di selezione idonei, le piante delle varieta' di vite iscritte nel Registro, sia come varieta' pubbliche sia come varieta' coperte da privativa comunitaria ovvero nazionale.


Il CREA-VE inoltra annualmente una relazione al Ministero avente ad oggetto il mantenimento la consistenza del campo catalogo di cui al comma 1.


Art. 12

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Comma 1

Procedimento di iscrizione di una varieta' di vite


Art. 13

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Comma 1

Esame della domanda di iscrizione di una varieta' di vite


L'iscrizione nel Registro di una varieta' di vite, ai sensi dell'articolo 9, e' richiesta dal costitutore della varieta', dal suo avente causa o da un rappresentante designato, o, per le varieta' pubbliche, da un richiedente che vi ha interesse.


Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' di presentazione e i contenuti della domanda di iscrizione di cui al comma 1.


Il Ministero provvede all'esame istruttorio della domanda di iscrizione di cui al comma 1, della documentazione allegata e ne verifica l'ammissibilita' secondo le disposizioni presente capo.


Il procedimento di esame documentale della domanda si conclude entro il termine di novanta giorni, che possono essere sospesi, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero per un periodo non superiore a trenta giorni, per consentire l'integrazione o la correzione delle istanze, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241.


Art. 14

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Comma 1

Esami ufficiali

Comma 2

L'iscrizione di una varieta' al Registro di cui all'articolo 9, successivamente al superamento del vaglio della domanda di cui all'articolo 13, e' subordinata allo svolgimento di esami ufficiali, effettuati principalmente mediante prove di campo.


Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le procedure tecniche per gli esami ufficiali, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente; nonche' i criteri e le procedure per l'esame delle varieta' con limitato interesse commerciale.


Art. 15

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Comma 1

Esecuzione degli esami ufficiali

Comma 2

Le prove ufficiali di cui all'articolo 14 vertono sui caratteri e criteri minimi di cui all'allegato IV di cui al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.


Il costitutore o il richiedente l'iscrizione deve inviare al Ministero, o all'organismo da questo delegato allo scopo, i materiali di moltiplicazione necessari all'effettuazione degli esami di cui al comma 1, nei tempi e con le modalita' definiti dal Ministero con il decreto di cui all'articolo 14, comma 2.


Gli esami ufficiali accertano che le varieta' di vite siano distinguibili, stabili e omogenee.


Al termine degli esami di cui al comma 1, il Ministero predispone il rapporto di esame, e lo trasmette al Gruppo di lavoro permanente che si esprime con parere vincolante. Qualora venga designato un organismo delegato, questo provvede all'invio del rapporto di esame al Servizio fitosanitario centrale, che lo trasmette al Gruppo di lavoro permanente.


Per le varieta' oggetto di privativa per varieta' vegetale nazionale o comunitaria ai fini dell'iscrizione al registro, sono validi i risultati delle prove descrittive ufficiali eseguite ai fini della privativa stessa.


Per le varieta' gia' iscritte in altri Registri ufficiali dell'Unione europea, ai fini dell'iscrizione al registro, e' valida la descrizione ufficiale rilasciata dall'istituzione di riferimento responsabile dell'iscrizione.


Gli oneri derivanti dalle attivita' di cui al presente articolo sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 34.


Art. 16

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Comma 1

Iscrizione della varieta'


La varieta' ritenuta idonea a seguito dei risultati degli esami ufficiali di cui all'articolo 15, previo parere positivo del Gruppo di lavoro permanente, e' iscritta nel Registro nazionale con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Per le varieta' non ritenute idonee il Ministero provvede a comunicare al richiedente l'esito complessivo sulle prove effettuate.


Se e' noto che i materiali di moltiplicazione di una determinata varieta' sono commercializzati in un altro Stato membro sotto una diversa denominazione, anche quest'ultima deve essere riportata nel Registro come «sinonimo».


Le varieta' ammesse al Registro sono controllate in base alle disposizioni di cui al Capo III. Qualora non sia piu' osservata una delle condizioni richieste per l'ammissione al Registro ai fini della certificazione o del controllo, la varieta' e' cancellata dal Registro nazionale, su parere del Gruppo di lavoro permanente, con provvedimento del Ministero da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Tutte le modifiche apportate al Registro nazionale, nonche' ogni domanda di iscrizione o ritiro di domanda di iscrizione, sono notificate dal Ministero agli altri Stati membri e alla Commissione europea.


Le varieta' provenienti da altri Stati membri sono soggette alla medesima procedura di iscrizione e alle stesse condizioni di cui al presente Capo, applicate alle varieta' e ai cloni di provenienza nazionale.


La varieta' che riveste particolare interesse per la viticoltura nazionale, su parere del Gruppo di lavoro permanente, e' iscritta nel Registro nazionale con provvedimento del Ministero, anche d'ufficio, previa sottoposizione alle prove di cui all'articolo 15.


Art. 17

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Comma 1

Domanda di iscrizione di un clone nel Registro nazionale

Comma 2

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' di presentazione e i contenuti della domanda di iscrizione di un clone nel Registro nazionale di cui all'articolo 9, nonche' i requisiti delle selezioni clonali.


Il Ministero o l'organismo da questo delegato, ai fini dell'esame della domanda, puo' svolgere ispezioni per verificare le caratteristiche delle selezioni clonali.


Il procedimento di esame della domanda si conclude entro il termine di novanta giorni, che possono essere sospesi, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero per un periodo non superiore a trenta giorni, per consentire l'integrazione o la correzione delle istanze, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241.


Il Ministero comunica, altresi', all'interessato l'eventuale rigetto della domanda di iscrizione qualora le anomalie non siano risolte.


Gli oneri derivanti dalle attivita' di cui al presente articolo sono a carico del richiedente secondo le tariffe previste dall'articolo 34.


Art. 18

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Comma 1

Iscrizione di un clone

Comma 2

Il clone, confermate le caratteristiche di cui all'articolo 17 e ritenuto idoneo, e' iscritto nel Registro nazionale con decreto del Ministero da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Il clone iscritto nel Registro viene periodicamente e ufficialmente controllato conformemente alle disposizioni di cui al Capo III. Qualora non presenti piu' le caratteristiche richieste per l'iscrizione al Registro, il Ministero con proprio decreto cancella il clone dal Registro nazionale.


Art. 19

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Comma 1

Selezione conservatrice

Comma 2

Le varieta' di vite ovvero i cloni ammessi, iscritti al Registro nazionale, sono mantenuti secondo metodi di selezione conservatrice dal costitutore della varieta' o, nel caso di cloni, da chi richiede l'iscrizione.


La selezione conservatrice deve poter essere sempre controllata mediante registrazioni effettuate dal costitutore della varieta' o del clone o dal richiedente di cui al comma 1, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero puo' chiedere campioni ai soggetti di cui al comma 1 o prelevarli ufficialmente, per le verifiche della varieta' o del clone.


Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora non si conosca il costitutore, puo' incaricare, con proprio provvedimento, della conservazione in purezza della varieta' un soggetto che dia garanzie di adeguato svolgimento dell'incarico sotto il profilo tecnico ed organizzativo.


La disposizione di cui al comma 3 si applica altresi' qualora il costitutore o il soggetto incaricato del mantenimento in purezza della varieta' non adempiano alle prescrizioni concernenti tale mantenimento.


Il Ministero presta l'assistenza amministrativa ad uno Stato membro per il controllo della selezione conservatrice qualora questa sia effettuata in territorio nazionale e riguardi varieta' e cloni iscritti in tale Stato membro.


Comma 3

Capo III - CONTROLLI E CERTIFICAZIONE

Art. 20

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Comma 1

Controlli ufficiali ai materiali di moltiplicazione della vite

Comma 2

Le disposizioni del presente Capo si applicano ai controlli dei materiali di moltiplicazione della vite finalizzati all'accertamento della conformita' alle caratteristiche e alle condizioni richieste per la loro certificazione e immissione in commercio. Tali controlli si esercitano organicamente in tutte le fasi della produzione, manipolazione, imballaggio e commercializzazione, mediante ispezioni, campionamenti, analisi, diagnosi e prove colturali.


Ai fini della certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite, le attivita' di controllo di cui al comma 1 hanno ad oggetto l'accertamento delle condizioni e dei requisiti relativi alla coltura e ai materiali di moltiplicazione di cui agli allegati II e III al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali possono essere definite ulteriori modalita' di esecuzione dei controlli di cui al presente Capo.


Gli oneri derivanti dalle attivita' finalizzate al controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 34.


Art. 21

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Comma 1

Registro del personale tecnico autorizzato ai controlli dei materiali di moltiplicazione della vite

Comma 2

Le operazioni di controllo sono svolte da personale del Servizio fitosanitario nazionale o da organismi delegati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017. Tale personale e' iscritto al Registro di cui al comma 3.


Il personale degli organismi delegati, destinato alle operazioni di controllo, viene scelto tra persone che non si trovano in situazione di conflitto di interessi ovvero che non esercitino a qualsiasi titolo, anche temporaneo, attivita' di carattere economico nella produzione e nel commercio dei materiali di moltiplicazione della vite e che non siano dipendenti da ditte che svolgono attivita' nel settore della produzione di materiale di moltiplicazione della vite.


Presso il Ministero e' istituito il Registro del personale tecnico autorizzato ai controlli dei materiali di moltiplicazione della vite.


Il Registro, inserito nel Sistema informativo agricolo nazionale, si articola in sezioni e contiene i nominativi del personale, il titolo di studio, la funzione relativa ai controlli ufficiali dei materiali di moltiplicazione della vite e la sede operativa.


Con il decreto di delega del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di cui al comma 1, sono definiti anche i requisiti e le modalita' di formazione del personale tecnico coinvolto, autorizzato ai controlli dei materiali di moltiplicazione della vite.


Art. 22

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Comma 1

Categorie di certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite e loro requisiti

Comma 2

Le varieta' e i cloni iscritti nei cataloghi degli altri Stati membri sono ammessi anche alla certificazione o al controllo quale materiali di moltiplicazione standard sul territorio nazionale.


Art. 23

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Comma 1

Denunce di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite

Comma 2

Gli operatori professionali che intendono produrre piante di vite, o loro materiali di moltiplicazione, per la successiva commercializzazione sul territorio europeo devono presentare denuncia di produzione di tali materiali al fine di ottenere l'autorizzazione alla commercializzazione di cui all'articolo 29.


Gli operatori professionali autorizzati che intendono produrre materiali di moltiplicazione, mediante tecniche di moltiplicazione in vitro, presentano denuncia di produzione secondo quanto indicato all'allegato I al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.


Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' operative inerenti la predisposizione e trasmissione delle denunce di cui al comma 1.


Art. 24

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Comma 1

Controlli sui materiali Iniziali e di Base

Comma 2

Le operazioni di controllo ufficiale e vigilanza sui materiali di moltiplicazione di categoria Iniziale e Base sono effettuate dal personale del Servizio fitosanitario centrale o dall'organismo delegato allo scopo autorizzato in conformita' all'articolo 5. Detto personale, al termine delle operazioni di controllo, redige un verbale attestante l'esito del controllo medesimo.


Il personale autorizzato effettua controlli ufficiali agli impianti di viti madri e ai vivai di vite, delle categorie Iniziale e base per la verifica dei requisiti di cui agli allegati II e III e provvede, altresi', ad effettuare le analisi dello stato virologico o a farle effettuare, presso un laboratorio ufficiale del Servizio fitosanitario nazionale, secondo modalita' definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


I controlli ufficiali sul materiale di moltiplicazione ottenuto per micropropagazione vengono effettuati sulle piante madri durante la stagione vegetativa prima dell'inizio del primo espianto.
Successivi controlli vengono realizzati in laboratorio e nei locali di ambientamento, indurimento, conservazione dei materiali e durante la fase di cernita e confezionamento del materiale di moltiplicazione. In presenza di condizioni non idonee allo sviluppo ottimale delle piante o in caso di mescolanza di lotti o di impossibilita' di loro identificazione, il Servizio fitosanitario centrale o l'organismo delegato impone la distruzione del materiale interessato.


Nel caso di campi di piante madri realizzati in Italia con cloni costituiti in altri Paesi dell'Unione europea, i campioni raccolti possono essere analizzati anche presso un laboratorio operante in un altro Stato membro, purche' il protocollo di analisi sia equivalente a quelli del presente decreto.


Nei controlli ufficiali di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono compresi test di controanalisi su impianti di viti madri denunciati e gia' sottoposti ad analisi da parte del costitutore negli anni precedenti al controllo.


Gli oneri derivanti dalle attivita' previste dal presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 34.


Art. 25

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Comma 1

Controllo dei materiali di moltiplicazione di categoria Certificato e Standard

Comma 2

Le operazioni di controllo ufficiale e vigilanza sui materiali di moltiplicazione di categoria Certificato e Standard sono effettuate dal personale dei Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio, autorizzato in conformita' all'articolo 21. Delle operazioni di controllo e' redatto un verbale che ne attesta l'esito.


Il personale autorizzato effettua controlli ufficiali agli impianti di viti madri delle categorie Certificato e Standard e ai vivai di vite, in conformita' agli allegati II e III e secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui all'articolo 24, comma 2.


Gli oneri derivanti dalle attivita' previste dal presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 34.


Art. 26

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Comma 1

Autorizzazione alla produzione in conto lavoro

Comma 2

E' ammessa la produzione in conto lavoro di barbatelle innestate, utilizzando marze di proprieta' di operatori professionali committenti, previa autorizzazione dei Servizi fitosanitari regionali competenti per i territori di prelievo e di produzione secondo le modalita' e le prescrizioni stabilite con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Il materiale di cui al comma 1 deve essere restituito al viticoltore committente. Tale materiale non necessita della denuncia di cui all'articolo 23 ne' dell'etichetta ufficiale di cui all'articolo 31, fatta eccezione per le barbatelle innestate le quali devono figurare nella denuncia annuale.


I Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio non autorizzano la produzione in conto lavorazione nel caso di mancata idoneita' fitosanitaria dell'appezzamento o qualora non vengano fornite idonee garanzie di tracciabilita' del materiale in questione.


Art. 27

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Comma 1

Campi sostitutivi

Comma 2

Nel caso di eliminazione di un campo di piante madri per il prelievo di materiale di moltiplicazione delle categorie Certificato e Standard, a seguito della constatazione di piante infestate da organismi nocivi di quarantena e organismi nocivi regolamentati non da quarantena, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio puo' autorizzare sotto controllo fitosanitario il prelievo di materiale vivaistico da un campo sostitutivo, anche dopo una sola stagione di controllo. In tale caso, la seconda annualita' di controllo delle piante madri si effettua durante l'annata in cui le barbatelle prodotte con detto materiale sono ancora nella fase di barbatellaio. Se i controlli di secondo anno evidenziano che il materiale non e' idoneo, tutto il materiale interessato presente nel barbatellaio viene sottoposto a idoneo trattamento conformemente alla normativa fitosanitaria vigente.


Gli impianti sostitutivi vanno comunicati con la denuncia di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite di cui all'articolo 23 con l'annotazione «Impianto sostitutivo».


I materiali di moltiplicazione interessati, di cui al comma 1, sono tenuti separati dagli altri durante tutte le fasi di lavorazione e di coltivazione.


Nel caso di utilizzo delle marze in regione diversa da quella di prelievo, lo spostamento di tale materiale deve essere autorizzato anche dal Servizio fitosanitario regionale competente per la sede in cui il materiale e' lavorato e coltivato in barbatellaio. Tale Servizio fitosanitario regionale puo' negare l'autorizzazione nel caso in cui non vengano fornite idonee garanzie di rintracciabilita' del materiale sotto controllo fitosanitario nel ciclo produttivo. Il suddetto spostamento interregionale del materiale sotto vincolo fitosanitario avviene sulla scorta dell'autorizzazione prodotta dai Servizi fitosanitari regionali interessati.


Comma 3

Capo IV - COMMERCIALIZZAZIONE

Art. 28

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Comma 1

Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite

Comma 2

Le barbatelle reinnestate sono commercializzate nella categoria Standard.


Art. 29

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Comma 1

Autorizzazione alla commercializzazione

Comma 2

Il Servizio fitosanitario centrale, o l'organismo delegato di cui all'articolo 5, comma 2, rilascia all'operatore professionale, a seguito dell'esito positivo dei controlli ufficiali di cui al Capo III e previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle tariffe di cui all'articolo 34, l'autorizzazione al prelievo del materiale di moltiplicazione delle viti madri di categoria Iniziale e Base ritenute idonee e alla stampa delle etichette ufficiali, di cui all'articolo 31, per i quantitativi autorizzati di materiali di moltiplicazione e di barbatelle di vite di categoria Iniziale e Base.


I Servizi fitosanitari regionali rilasciano all'operatore professionale, a seguito dell'esito positivo dei controlli ufficiali di cui al Capo III e previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle tariffe di cui all'articolo 34, l'autorizzazione al prelievo del materiale di moltiplicazione delle viti madri di categoria Certificato e Standard ritenute idonee e alla stampa delle etichette ufficiali, di cui all'articolo 31, per i quantitativi autorizzati di materiali di moltiplicazione e di barbatelle di vite di categoria Certificato e Standard.


Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 non escludono la responsabilita' dell'operatore professionale circa la rispondenza del prodotto alle qualita' dichiarate.


I materiali di moltiplicazione durante la fase di coltivazione, nonche' durante la raccolta, il condizionamento, l'immagazzinamento e il trasporto devono essere tenuti in lotti separati e identificati secondo le varieta' e, eventualmente, per i materiali di moltiplicazione Iniziali, i materiali di moltiplicazione Base ed i materiali di moltiplicazione Certificati, secondo il clone.


Per i nesti, i portinnesti e le barbatelle al momento del loro trasferimento, ai fini della lavorazione, alla sede del vivaista, deve essere garantita dall'operatore professionale la tracciabilita' e rintracciabilita' del materiale.


Art. 30

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Comma 1

Condizioni per l'immissione in commercio

Comma 2

I materiali di moltiplicazione della vite possono essere commercializzati soltanto in lotti omogenei, confezionati in imballaggi o mazzi chiusi, muniti di un sistema di chiusura e di un contrassegno conformemente alle disposizioni di cui all'allegato V al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.


Gli imballaggi e i mazzi di materiali di moltiplicazione sono chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura ovvero l'imballaggio ovvero senza lasciare tracce di manipolazione sull'etichetta ufficiale di cui all'articolo 31. Al fine di garantire la chiusura, il sistema di chiusura comporta almeno l'inserimento nello stesso dell'etichetta ufficiale o l'apposizione di un sigillo ufficiale.


Puo' essere autorizzata la commercializzazione di diversi imballaggi o mazzi di barbatelle innestate o di barbatelle franche che abbiano le stesse caratteristiche, contrassegnati da una sola etichetta. In tal caso, gli imballaggi o i mazzi sono legati insieme in modo che all'atto della separazione il sistema di chiusura sia deteriorato e non possa essere riutilizzato. L'etichetta e' fissata mediante tale sistema di chiusura che non e' sostituibile con una nuova chiusura.


Gli operatori professionali autorizzati, di cui all'articolo 21, possono immettere in commercio i materiali di moltiplicazione prodotti da altre ditte autorizzate sia negli involucri e nelle confezioni originali, sia in proprie confezioni, previa rietichettatura. Si puo' procedere a una o piu' nuove chiusure soltanto ufficialmente o sotto controllo ufficiale. La necessita' di rietichettatura deve essere comunicata dalla ditta vivaistica al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio con congruo anticipo.


Le varieta' ammesse alla commercializzazione vengono regolarmente e ufficialmente controllate. Qualora venga meno una delle condizioni per l'ammissione alla certificazione o al controllo, la varieta' non puo' essere commercializzata. I materiali di moltiplicazione delle varieta' ed eventualmente dei cloni che sono stati ammessi ufficialmente, in uno degli Stati membri, alla certificazione e al controllo ufficiale dei materiali di moltiplicazione Standard non sono soggetti a restrizioni di commercializzazione per quanto concerne la varieta' e, se del caso, il clone.


I materiali di moltiplicazione commercializzati possono essere sottoposti solamente alle restrizioni di commercializzazione previste dalla normativa dell'Unione vigente per quanto riguarda le caratteristiche dei materiali, le disposizioni relative ai controlli, l'etichetta ufficiale e il sistema di chiusura.


Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce le procedure e le modalita' per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 5, per verificare la rispondenza dei materiali di moltiplicazione alle condizioni stabilite dal presente decreto.


Il Ministero, ove ricorrano difficolta' di approvvigionamento e in applicazione di quanto disposto dalla direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, puo' ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali di moltiplicazione della vite aventi requisiti ridotti rispetto a quelli prescritti dal presente decreto.
In tal caso l'etichetta ufficiale di cui all'articolo 31 indica che si tratta di materiale di una categoria soggetta a requisiti ridotti.


Art. 31

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Comma 1

Etichetta ufficiale

Comma 2

Gli imballaggi e i mazzi di materiali di moltiplicazione sono muniti all'esterno, a cura della ditta responsabile dell'immissione in commercio, di un'etichetta ufficiale conforme alle prescrizioni contenute nell'allegato V, redatta in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e fissata mediante il sistema di chiusura. Il colore dell'etichetta e' bianco con un tratto diagonale violetto per i materiali di moltiplicazione iniziali, bianco per i materiali di moltiplicazione di base, azzurro per i materiali di moltiplicazione certificati, giallo scuro per i materiali di moltiplicazione standard e marrone per i materiali di moltiplicazione di una categoria soggetta a requisiti ridotti.


L'etichetta e' fissata al sistema di chiusura dei mazzi o degli imballaggi. Detto sistema di chiusura e' costituito in conformita' all'allegato V parte C.


Le forniture di materiali di moltiplicazione della vite prodotti nel territorio nazionale possono essere munite anche di un documento di accompagnamento diverso dall'etichetta ufficiale sul quale figurano le informazioni di cui all'allegato V parte A, lettera b).
Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalita' di utilizzo del documento di accompagnamento.


Le etichette ufficiali sono conservate dal destinatario dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite per almeno un anno dall'acquisizione dei materiali e sono tenute a disposizione del personale autorizzato ai controlli.


Art. 32

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Comma 1

Tracciabilita'


Gli operatori professionali autorizzati dispongono di sistemi e procedure che consentono di rispettare, per ciascuna unita' di vendita, gli obblighi di tracciabilita' di cui agli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) 2016/2031, compresa la registrazione delle etichette.


La ditta vivaistica si puo' approvvigionare all'esterno delle etichette necessarie o procedere alla stampa con propria stampante, e in tali casi deve mantenere la registrazione delle etichette prodotte nel suo sistema di tracciabilita'.


Comma 2

Capo V - SANZIONI AMMINISTRATIVE E NORME FINANZIARIE

Art. 33

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Comma 1

Sanzioni amministrative

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e alla normativa di settore nazionale e dell'Unione, si applicano le sanzioni amministrative di cui al presente articolo.


A chiunque esercita la produzione a scopo di commercializzazione di materiale di moltiplicazione della vite, senza la registrazione al RUOP di cui all'articolo 8, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 4.000 a euro 24.000.


A chiunque commercializza materiali di moltiplicazione di varieta' e cloni di vite non ufficialmente registrati al Registro nazionale delle varieta' e dei cloni di vite di cui all'articolo 9 o che non soddisfano piu' le condizioni richieste per l'ammissione al Registro ai fini della certificazione o del controllo di cui all'articolo 16 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 2.000 a euro 12.000.


Al costitutore o al soggetto incaricato della conservazione in purezza che non adempia agli obblighi di cui all'articolo 19, comma 1, inerenti al mantenimento in purezza di una varieta' o di un clone, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 6.000.


Al responsabile della conservazione in purezza che non effettua il controllo della selezione conservatrice mediante le registrazioni di cui all'articolo 19, comma 2, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 3.000.


Al responsabile della conservazione in purezza che non consente od ostacola il prelievo ufficiale di campioni per verifiche da parte del Ministero in applicazione dell'articolo 19, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 6.000.


A chiunque commercializza materiali di moltiplicazione della vite non ufficialmente certificati o controllati come appartenente alle categorie di cui all'articolo 22 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 4.000 a euro 24.000.


A chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio materiali di moltiplicazione non sottoposti al controllo prescritto ai sensi degli articoli 24 e 25 per la categoria nella quale essi risultano classificati, di cui all'articolo 22, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.


A chiunque impedisce od ostacola i controlli ufficiali di cui agli articoli 20, 24 e 25 da parte del personale incaricato, durante le fasi di produzione, manipolazione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione della vite e le relative ispezioni e campionamenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 3.000 a euro 18.000.


All'operatore professionale che produce piante di vite o loro materiali di moltiplicazione senza notificare la prevista denuncia di cui all'articolo 23 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 4.000 a euro 24.000.


A chiunque produce in conto lavorazione materiali di moltiplicazione della vite senza la prevista autorizzazione di cui all'articolo 26 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 2.000 a euro 12.000.


A chiunque non comunica gli impianti sostitutivi con la denuncia di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite di cui all'articolo 23 in applicazione di quanto disposto dall'articolo 27 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 6.000.


A chiunque preleva materiale vivaistico da un campo sostitutivo senza la prevista autorizzazione di cui all'articolo 27 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 2.000 a euro 12.000.


All'operatore professionale che non mantiene separati i materiali di moltiplicazione prelevati da un campo sostitutivo ai sensi dell'articolo 27 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 3.000.


A chiunque movimenta tra regioni diverse i materiali di moltiplicazione prelevati da un campo sostitutivo senza la prevista autorizzazione dei Servizi fitosanitari regionali competenti in applicazione dell'articolo 27 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 2.000 a euro 12.000.


A chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio materiali di moltiplicazione della vite non rispondenti ad una delle categorie e ai relativi requisiti di cui all'articolo 28, comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 4.000 a euro 24.000.


A chiunque preleva materiale di moltiplicazione delle viti madri e stampa etichette ufficiali senza l'autorizzazione di cui all'articolo 29 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 4.000 a euro 24.000.


A chiunque durante la fase di coltivazione, la raccolta, il condizionamento, l'immagazzinamento e il trasporto non mantiene separati ed identificati i lotti, secondo le varieta', di materiali di moltiplicazione della vite, in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 29 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 3.000.


A chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio per quanto attiene gli imballaggi, di cui all'articolo 30, commi 1, 2 e 3 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 4.000 a euro 24.000.


A chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio materiali di moltiplicazione della vite in confezioni non originali o riconfezionati senza l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 4, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 6.000.


A chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio per quanto attiene l'etichetta di certificazione ufficiale, di cui all'articolo 31, commi 2, 3 e 4, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 4.000 a euro 24.000.


A chiunque commercializza materiali di moltiplicazione con etichetta carente delle informazioni previste ai sensi dell'articolo 31 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 2.000 a euro 6.000 e il sequestro del materiale.


Alla ditta che, ai sensi dell'articolo 32, non registra e non conserva i dati previsti e non garantisce i sistemi di tracciabilita' si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 3.000 a euro 18.000.


Il Ministero costituisce l'autorita' competente a irrogare le sanzioni conseguenti ai controlli di competenza del Servizio fitosanitario centrale. I Servizi fitosanitari delle regioni e delle provincie autonome sono le autorita' competenti ad irrogare le sanzioni conseguenti ai controlli di propria competenza.


Con provvedimento del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' di riscossione e di versamento delle pertinenti sanzioni al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ad apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero, per l'attuazione delle misure di eradicazione, gestione e coordinamento dell'autorita' unica centrale, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo.


Art. 34

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Comma 1

Tariffe

Comma 2

Le tariffe a carico dell'interessato, per le attivita' di verifica dei requisiti propedeutiche all'iscrizione delle varieta' e dei cloni nel Registro di cui agli articoli 15 e 17, per le attivita' di controllo e certificazione di cui agli articoli 20, 24, e 25, e per il rilascio delle etichette ufficiali di cui all'articolo 31, sono stabilite dal Ministero, in misura corrispondente al costo effettivo del servizio reso.


Le tariffe di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.


Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe di cui al comma 1 e, per le tariffe di competenza dello Stato, le modalita' di versamento al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ad apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero, per la copertura dei costi derivanti dalle attivita' di verifica dei requisiti propedeutiche all'iscrizione al Registro delle varieta'.


Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.


Comma 3

Capo VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 35

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Comma 1

Clausola di cedevolezza

Comma 2

In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le disposizioni del presente decreto riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa dell'Unione europea, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.


Mantengono efficacia le norme regionali adottate in applicazione della normativa sui materiali di moltiplicazione della vite prima dell'entrata in vigore del presente decreto purche' non in contrasto con lo stesso.


Art. 36

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


Art. 37

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Comma 1

Adeguamenti tecnici

Comma 2

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente di cui all'articolo 7 sono stabilite le disposizioni di carattere tecnico in applicazione del presente decreto.


Art. 38

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Comma 1

Disposizioni transitorie

Comma 2

Fino all'adozione del provvedimento attuativo previsto dall'articolo 8, comma 2, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 novembre 2009 se non in contrasto con il presente decreto.


Fino all'adozione del provvedimento attuativo previsto all'articolo 9, comma 2, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 8 febbraio 2005.


Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti agli articoli 23, comma 3 e 24, comma 2, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 8 febbraio 2005.


Fino all'adozione del provvedimento attuativo previsto dall'articolo 17, comma 1, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 22 dicembre 1997 e al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 24 giugno 2008.


Fino all'adozione del provvedimento attuativo previsto all'articolo 34, comma 3, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 16 marzo 1998 e al decreto del Ministro per le politiche agricole 24 giugno 1999.


Il personale tecnico per i controlli ai materiali di moltiplicazione della vite gia' autorizzato alla data di pubblicazione del presente decreto e' iscritto d'ufficio in apposita sezione ad esaurimento del Registro del personale di cui all'articolo 21.