Le attribuzioni demandate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di cinematografia, teatro e spettacoli in genere, nonche' in materia di stampa e di radio e quelle spettanti all'Ufficio della proprieta' letteraria artistica e scientifica, sono assolte rispettivamente dalla Direzione generale dello spettacolo, dal Servizio delle informazioni e dall'Ufficio della proprieta' letteraria artistica e scientifica che vengono all'uopo istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La Direzione generale dello spettacolo assorbe l'Ufficio centrale della cinematografia, di cui alla legge 16 maggio 1947, n. 379.
Il Servizio stampa presso le Rappresentanze diplomatiche all'estero e' trasferito al Ministero degli affari esteri.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Salvo quanto e' disposto dall'art. 7 i ruoli organici annessi al regio decreto-legge 11 gennaio 1937, n. 3, e successive modificazioni, sono soppressi, ad eccezione di quello degli addetti stampa all'estero che e' trasferito al Ministero degli affari esteri.
Art. 3
#Comma 1
Sono istituiti i ruoli organici del personale dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in conformita' della tabella A annessa al presente decreto firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro per il tesoro.
Il personale previsto nel comma precedente e' addetto alla Direzione generale dello spettacolo, al Servizio delle informazioni, ed all'Ufficio della proprieta' letteraria artistica e scientifica.
Il personale predetto puo' essere destinato a prestare, servizio presso altri uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 4
#Comma 1
Sono istituiti i ruoli organici del personale del Commissariato per il turismo di cui al decreto legislativo 12 settembre 1947, n. 941.
Detti ruoli sono approvati in conformita' della tabella B annessa al presente decreto, firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro per il tesoro.
Art. 5
#Comma 1
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro interessato, puo' essere disposta la riammissione nell'Amministrazione di provenienza degli impiegati nominati a posti di ruolo del soppresso Ministero della cultura popolare in applicazione del regio decreto-legge 11 gennaio 1937, n. 3, qualora essi ne facciano domanda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il personale trasferito ai sensi del comma precedente, e' collocato nel ruolo di origine anche in soprannumero, con il grado e l'anzianita' di grado conseguiti.
Art. 6
#Comma 1
Il personale dei ruoli soppressi ai sensi dell'art. 2 e che non sia trasferito ad altre Amministrazioni a norma dell'art. 5, sara' inquadrato nei ruoli istituiti col presente provvedimento, tenute presenti le disposizioni di cui agli articoli successivi.
L'inquadramento e' disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta di una speciale Commissione presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e composta del commissario per il turismo, del direttore generale per il turismo e del direttore generale per lo spettacolo.
Art. 7
#Comma 1
Se in qualche grado vi siano impiegati esuberanti rispetto ai posti di ruolo, essi vengono collocati in soprannumero, ad eccezione di coloro che chiedono di essere collocati in disponibilita'. Qualora durante il collocamento in disponibilita' si verifichino vacanze nel ruolo e nel grado cui appartiene il dipendente in tale posizione, egli puo' essere richiamato in servizio, su conforme deliberazione, rispettivamente, dei Consigli di amministrazione, di cui al successivo art. 11. Per il resto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 87 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.
Gli impiegati collocati in soprannumero vengono suddivisi tra il ruolo dei Servizi presso la Presidenza, del Consiglio e quello del Commissariato per il turismo nella proporzione di tre quarti ai Servizi e di un quarto al Commissariato per il turismo per ognuno dei gradi, seconda le proposte della Commissione di cui al precedente art. 6, che eliminera' eventuali squilibri di distribuzione nell'ambito dei vari gradi.
I posti conferiti in soprannumero ai sensi del precedente comma primo saranno riassorbiti in ognuno dei due ruoli sopra citati con la terza parte delle vacanze che si verificheranno in ciascuno dei gradi ove esistono i soprannumeri.
Art. 8
#Comma 1
Il personale del ruolo dei Servizi speciali, sara' inquadrato nei ruoli di gruppo B, istituiti col presente provvedimento, sia per i Servizi che per il Commissariato per il turismo, nella proporzione di cui al secondo comma dell'articolo precedente.
Il personale del ruolo tecnico (gruppo A) e del ruolo dei Servizi sussidiari (gruppo C) e' conservato nei rispettivi ruoli, i quali si estingueranno con le vacanze che mano mano si verificheranno nei gradi meno elevati ed e' destinato sia ai Servizi che al Commissariato nella proporzione predetta.
Il posto di assistente alla vigilanza e' parimenti conservato ad esaurimento e rimane addetto ai Servizi della Presidenza.
Art. 9
#Comma 1
Nei modi previsti dall'art. 6 ed in base ai contingenti numerici che saranno approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro, viene ripartito fra i Servizi della Presidenza del Consiglio ed il Commissariato per il turismo, il personale non di ruolo dipendente dal soppresso Sottosegretariato di Stato per la stampa, lo spettacolo ed il turismo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. Detti contingenti saranno ripartiti nella misura di tre quarti ai Servizi ed un quarto al Commissariato per il turismo.
Il trasferimento non costituisce interruzione del rapporto.
Art. 10
#Comma 1
All'Amministrazione del personale di cui all'annessa tabella A ed agli affari generali pertinenti ai Servizi indicati nell'art. 3 provvede un ufficio cui e' preposto un funzionario di grado 6°.
Parimenti per l'Amministrazione del personale del Commissariato del turismo provvede un ufficio cui e' preposto un funzionario di grado 6°.
Art. 11
#Comma 1
Il Consiglio di amministrazione del personale di cui all'annessa tabella, A e' presieduto da Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Fanno parte del Consiglio di amministrazione il direttore generale per lo spettacolo, il capo del Servizio delle informazioni, il capo dell'Ufficio proprieta' letteraria ed artistica ed il capo dell'Ufficio del personale.
Un funzionario di gruppo A di grado non inferiore ai 9° esercita le funzioni di segretario.
Il Consiglio di amministrazione del commissariato per il turismo e' presieduto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ne fanno parte il commissario per il turismo, il direttore generale del turismo ed il capo dell'Ufficio del personale.
Un funzionario di gruppo A di grado non inferiore al 9° esercita le funzioni di segretario
Art. 12
#Comma 1
Nella prima applicazione del presente decreto un sesto dei posti che risulteranno vacanti nel grado iniziale dei gruppi A, B e C, di cui alle due annesse tabelle, potra' essere conferito in base a concorso interno per titoli e per esami al personale di ruolo rispettivamente dei gruppi immediatamente inferiori, nonche' al personale non di ruolo in servizio da almeno cinque anni nei servizi del soppresso Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo.
Gli aspiranti al concorso di cui al comma precedente debbono possedere il titolo di studio e gli altri requisiti necessari per l'accesso al gruppo di cui si riferisce il concorso; peraltro, potra' prescindersi dal limite massimo di eta' e, relativamente al concorso di gruppo C, dal possesso del titolo di studio nei riguardi del personale che abbia esercitato lodevolmente, almeno per un anno, le mansioni del gruppo stesso.
La Commissione giudicatrice dei concorsi sara' presieduta da un funzionario di grado 4° per i gruppi A e B e di grado non inferiore al 6° per il gruppo C e composta, rispettivamente, da due funzionari di grado 6° e 7°, nonche' del capo del personale. Le funzioni di segretario della Commissione saranno esercitate da un funzionario di grado non inferiore al 9°.
Art. 13
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.